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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 740 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. LA Parte_1 P.IVA_1
SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
CORREGGIO, 43 20149 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. FABIANI FRANCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
ALBERTOLLI, 9 22100 COMO;
- parte appellata
Oggetto: contratti bancari.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, G.U. Dott. Enrico Astuni, n. 1078/2023 pubblicata in data
09.03.2023, resa inter partes e non notificata, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via pregiudiziale: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1078/2023 del
Tribunale di Torino, pubblicata in data 09.03.2023; in via principale: riformare la sentenza n. n. 1078/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 09.03.2023, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingere le domande tutte proposte da nei confronti di Controparte_1
, accogliendo così le conclusioni come formulate dalla Banca convenuta nel Parte_1
primo grado di giudizio con ogni conseguente statuizione restitutoria e di condanna.
In via istruttoria: disporre, se del caso, l'integrazione della perizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate.
In ogni caso,
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%”.
Per parte appellata: “In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1078/2023, emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Torino, nella persona del dott. Enrico Astuni, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi di cui al presente atto
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via principale nel merito: respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso:
Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali, da
2 liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla avversa istanza istruttoria di disposizione di CTU.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - ha intrattenuto ed intrattiene tutt'ora Controparte_1 con il conto corrente di corrispondenza n. 6578, già instaurato con la Parte_1
(incorporata da Controparte_2
) con il n. 5827/1 e poi con il n. 5827175. Parte_1
Il conto corrente è stato acceso in data 13.01.1992; esso risulta assistito, a partire dal
10.03.1998, da un'apertura di credito a revoca indicata nella lettera in pari data fino all'importo di £ 30.000.000 (doc. 5 prodd. ), da successivi affidamenti Parte_1 al 14.08.1998, al 30.09.1998 e al 1.02.1999 fino a £ 15.000.000 e da un ulteriore affidamento fino a £ 50.000.000 al 16.09.1999 (docc. 6-9), nonché da un anticipo fatture s.b.f. per un importo indicato nella lettera 5.04.1996 (doc. 4) in £ 250 milioni.
1.2 - ha convenuto dinanzi al Tribunale di Torino CP_1 Parte_1 chiedendo:
- di rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2019, accertando (a)
l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo all'entrata in vigore della delib. 9.02.2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
(b) CP_3
l'illegittimità dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore, fino al 31.12.1993,
a quello legale e, dal 1.01.1994 e sino al 5.04.1996, a quello previsto dall'art. 117 TUB, per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi;
(c) l'illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, dell'addebito di somme per c.m.s., c.i.v., c.d.f. e per spese di chiusura periodica del conto;
- di dichiarare, per l'effetto, che era stata illegittimamente addebitata per il periodo in questione la somma di € 63.844,67 o di altra diversa somma;
- di condannare a rettificare il saldo risultante dall'ultima contabile in Parte_1 atti con lo storno di € 63.844,67 o della diversa somma risultante in esito di istruttoria,
3 ovvero, qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, di condannare la banca al pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
1.3 – Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Parte_1
l'inammissibilità della domanda di condanna proposta dalla società attrice, essendo il conto corrente ancora aperto, e la prescrizione del credito restitutorio per il periodo antecedente al 26.09.2008; nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande ed ha protestato la legittimità di tutti gli addebiti effettuati sul conto.
1.4 – Sulla scorta della CTU contabile, con sent. n. 1078/2023 pubblicata il 9.3.2023 il
Tribunale di Torino ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 6578, alla chiusura del
31.12.2019, in € 87.682,80 a credito della cliente ed ha ordinato alla banca di apportare le conseguenti rettifiche contabili, condannandola, altresì, alla rifusione delle spese e dei costi di CTU.
Questi i rilievi del Giudicante di prime cure:
- la domanda andava qualificata come di accertamento del saldo di conto corrente che, come tale, può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto e senza onere di indicare e provare i pagamenti fatti;
l'eccezione di inammissibilità della domanda stessa andava perciò respinta;
- la verifica di legittimità degli addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi perchè operati in assenza di contratto o in base a una clausola invalida e il conseguente ricalcolo ricorsivo, trimestre per trimestre, delle competenze legittime non esigevano la produzione integrale degli estratti conto, ed in particolare del c.d. foglio movimenti, ma potevano essere condotti anche sulla base dei soli riassunti scalari, unici resi disponibili, per determinati periodi, da parte attrice;
- poiché la società correntista aveva agito per l'accertamento del saldo di dare-avere di un rapporto ancora in essere, sistematicamente affidato nel corso degli anni, era ragionevole ritenere che le rimesse in conto corrente avessero normalmente la funzione di ripristinare la disponibilità e solo eccezionalmente di chiudere una situazione di transitorio scoperto di conto;
- al fine della ricostruzione delle rimesse solutorie, si doveva considerare come affidamento complessivo la somma del fido per elasticità di cassa e del portafoglio commerciale presentato in relazione all'affidamento s.b.f.;
4 - era corretta la ricostruzione degli interessi compiuta dal CTU;
- circa la capitalizzazione trimestrale, l'anatocismo trimestrale era nullo ai sensi dell'art. 1283
c.c. per il periodo anteriore alla delib. CICR 9.02.2000; non spettava la capitalizzazione trimestrale, né altra forma di capitalizzazione in sostituzione di quella per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata delibera 9.2.2000 in difetto di una specifica pattuizione, e correttamente il consulente aveva effettuato il ricalcolo del saldo per il rapporto esaminato procedendo ad eliminare ogni forma di anatocismo per l'intero periodo di indagine;
- erano corrette le valutazioni del CTU quanto alla c.m.s., alla c.i.v. e alle spese, escludendole del tutto;
la c.d.f. non risultava essere mai stata applicata;
- quanto alla prescrizione, e seguendo la ricostruzione del consulente, dovevano essere stralciati gli interessi indebitamente annotati e addebitato nuovamente gli interessi prescritti al fine ricalcolo, ossia senza ingenerare interessi su interessi;
- dalle rielaborazioni risultava, in conclusione, una differenza a credito della cliente di €
87.363,34 che comportava un saldo finale al 31.12.2019 a credito del cliente per €
87.682,80.
2. – L'appello di . I motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con ordinanza in data 13.10.2023 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione, condannando l'appellante al pagamento di € 1.000 a favore della cassa delle ammende.
2.1 – ha preliminarmente osservato che l'appello avversario ripete le CP_1 stesse difese proposte in primo grado limitandosi ad assumere l'errore che il primo Giudice avrebbe commesso per non averle accolte, senza nulla aggiungere e per di più andando in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ciò sarebbe motivo di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto esso non avrebbe fondate possibilità di accoglimento.
L'istanza per declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. è stata ripetuta nelle conclusioni definitive.
Ora, come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art.
350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile
l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata…”),
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine,
5 ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.2 – Con il primo motivo, la banca appellante denuncia l'inammissibilità della domanda in quanto svolta su conto corrente aperto e l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel qualificarla come azione di accertamento mero, anziché, come corretto, come domanda di restituzione dell'indebito conseguente ad una domanda di nullità parziale di un contratto di conto corrente: non si sarebbe, infatti, limitata ad agire per una CP_1
pronuncia dichiarativa del saldo del conto, bensì avrebbe chiesto la condanna della banca alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati;
la domanda andava, quindi, qualificata come ripetizione dell'indebito e l'esperimento dell'azione di nullità (ovvero di accertamento negativo) a conto aperto comporta necessariamente una sentenza dichiarativa e non anche di condanna.
Il diritto del correntista a ripetere le somme addebitategli a titolo d'interessi e commissioni in virtù di clausole contrattuali nulle non sorge per effetto dell'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma per effetto dell'estinzione del conto con conseguente determinazione del saldo finale;
il Tribunale, contraddittoriamente, non si
è limitato a dichiarare quale fosse il saldo al 31.12.2019, ma ha ordinato la rettifica del saldo del conto, in tal modo condannando la a restituire gli importi illegittimamente CP_4
addebitati e trasformando, così, una sentenza che avrebbe dovuto essere di mero accertamento in una sentenza di condanna.
Il motivo è destituito di fondamento.
Le conclusioni rassegnate dalla società attrice in primo grado in atto di citazione sono formulate come accertamento della nullità di singole clausole del contratto di conto corrente ancora in essere, specificamente individuate, e conseguente condanna (punto 2) della banca “a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 63.844,67 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede”, ovvero – ma solo “qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto” - “a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo”.
Come ognun vede, quella proposta dalla una domanda di mero Controparte_1 accertamento per la rideterminazione del saldo di un conto corrente tutt'ora in essere (la domanda di condanna alla restituzione del saldo attivo risultante dal ricalcolo dei rapporti di
6 dare-avere viene avanzata in via subordinata all'eventuale chiusura del conto nelle more del giudizio), e come azione dichiarativa comprendente la declaratoria di nullità di clausole contrattuali dalle quali è derivata l'applicazione di somme a debito o la declaratoria di non debenza di addebiti non corrispondenti a pattuizioni per iscritto, essa è senz'altro ammissibile, giacchè corrisponde ad un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. del correntista (per tutte, Cass., 5.09.2018, n. 21.646).
A sua volta, l'ordine giudiziale impartito alla banca, contenuto in dispositivo della sentenza di primo grado, di rettifica del saldo non costituisce, con tutta evidenza, un capo di decisione a sé contenente una condanna ad un facere infungibile, ma resta ricompreso nell'accertamento del saldo reale – sicchè nessun vizio di ultra-petizione è ravvisabile sul punto nella decisione appellata.
2.3 – Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. Parte_1
in ordine alla produzione documentale, con conseguenze sulla determinazione delle rimesse solutorie prescritte e, in definitiva, sul saldo finale ricalcolato: CP_1 ha depositato soltanto gli estratti conto scalari, a loro volta incompleti, e l'assenza delle movimentazioni di conto (accrediti e addebiti) non consentirebbe di comprendere se e quando gli oneri contestati da controparte siano stati effettivamente addebitati o, eventualmente, modificati o stornati;
in forza del principio dell'art. 2697 c.c., il correntista che esercita azione di ripetizione dell'indebito al fine di ottenere la restituzione di somme ritenute percepite indebitamente dalla banca (od anche se agisce per l'accertamento mero del saldo) ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, producendo il contratto e gli ee/cc integrali, ma nella fattispecie, la società correntista non avrebbe assolto all'onere della prova che su di essa incombeva;
ciò ha evidenti ripercussioni sulla eccezione di prescrizione, posto che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado, spetta al correntista di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse;
in difetto, tutti gli addebiti anteriori al decennio devono ritenersi coperti da prescrizione, senza necessità di verifica alcuna da parte del CTU.
Il motivo è infondato.
2.3.1 – Nella più recente giurisprudenza di legittimità si è ritenuto che la prova del diverso saldo di conto corrente può essere fornita dal correntista che agisce in ripetizione dell'indebito (o per l'accertamento del saldo effettivo) anche attraverso la produzione degli
7 estratti scalari od altra documentazione contabile, purché idonea a fornire indicazioni certe e complete.
Così, in particolare, la Cass., 11.05.2025, n. 12.466, in motivazione:
“2.1 - Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, allorquando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative, ad esempio, alla misura degli interessi, all'anatocismo ed alla commissione di massimo scoperto, nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti
e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (…); con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati.
(….)
2.2. In particolare, la recente Cass. n. 1763 del 2024 …. ha puntualizzato … che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a) "... l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ."; b) "Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe
e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi …. Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi …. consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata
8 acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra
e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, … gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del
2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito) …”.
A sua volta, in presenza di periodi di documentazione incompleta, ove il correntista-attore ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
tale, infatti, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al correntista, sul quale si ripercuotono gli effetti dell'incompletezza documentale, essendo lui gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass., 27.12.2022, n. 38.800).
2.3.2 - Ora, come risulta dalla tab. I a pag. 34 dell'elaborato peritale, sono stati prodotti da parte attrice i conti scalari relativi all'intero periodo che va dall'apertura del conto fino al
31.12.2019, con l'eccezione di tutti i trimestri dell'anno 1993, del 4° trimestre del 1995, del
3° trimestre 2001, del 3° trimestre 2002, del 3° trimestre 2006, del 2° trimestre 2007, mentre il riassunto scalare del 2° trimestre 2007 è stato prodotto dalla banca, unitamente al relativo e/c; quanto agli estratti conto completi, risultano prodotti da l'e/c Parte_1 trimestrale al 30.09.2000 e gli ee/cc per il periodo 1.01.2007 – 30.09.2008.
Il CTU, e con lui il Giudicante di primo grado, hanno del tutto condivisibilmente – alla luce del sopra richiamato orientamento di legittimità – escluso, anzitutto, ogni rettifica in variazione del saldo di conto corrente nel periodo di “buco” documentale, considerando la differenza algebrica tra il saldo iniziale dopo il “buco” ed il saldo finale prima del “buco”; sono state poi operate le rettifiche fino al periodo non documentato, ritenendole possibili sulla base dei soli riassunti scalari prodotti in atti, e si è cristallizzato l'ammontare complessivo di tali rettifiche, riapplicandole al primo saldo banca immediatamente successivo al periodo non documentato, così da non operare nuove rettifiche ma, al tempo stesso, conservare le rettifiche precedentemente effettuate.
9 Ovviamente, per il principio di acquisizione della prova, sono stati considerati anche gli ee/cc prodotti dalla banca.
2.4 – Col terzo motivo, l'appellante denuncia l'erronea metodologia seguita per l'accertamento delle somme prescritte: il CTU non ha – come corretto - circoscritto il ricalcolo al solo periodo non coperto da prescrizione, bensì ha ricalcolato l'intero periodo documentato in atti (espungendo le competenze relative all'intero periodo di disponibilità degli estratti conto scalari in assenza di qualsiasi capitalizzazione, al tasso di interesse legale o al tasso sostitutivo BOT ex art. 117, co. 7, TUB, all'eliminazione delle c.m.s. e spese) e, solo al termine del medesimo, ha detratto in massa dal totale delle rettifiche le competenze risultate prescritte;
così operando, il ricalcolo del periodo non prescritto è comunque influenzato dalle rettifiche cumulate relative ai periodi precedenti ancorché prescritti. Piuttosto, l'individuazione delle rimesse solutorie sarebbe dovuta avvenire sulla scorta delle originarie annotazioni contabili della banca, prima di qualsiasi rettifica, e la loro imputazione in pagamento di tutte le competenze addebitate in precedenza, a prescindere dalla loro origine o legittimità, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1422 c.c.
chiede, quindi, che venga disposto il rinnovo della CTU con Parte_1
rielaborazione dei calcoli in applicazione dei criteri sopra indicati.
Anche questo motivo si rivela infondato.
Con un indirizzo ormai consolidato a partire dalla Cass., 19.05.2020, n. 9141 (v. da ultimo,
Cass., 11.05.2025, n. 12.489), si è stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista, e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti dell'eventuale affidamento concesso (così la Cass., n. 7721/2023, in motivazione: “ … nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con
l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel
10 corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033
c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”).
L'eventuale prescrizione del diritto a ripetere quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione: essendo l'azione di nullità imprescrittibile ex art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito e agli effetti dell'azione di nullità, e la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento della domanda di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto (Cass., 15.02.2021, n. 3858).
Il criterio seguito da questa Corte, nelle sentt. n. 1050/2022 e n. 1093/2022, citate da
, deve pertanto ritenersi superato dal diverso orientamento assunto Parte_1
dalla S.C.
Il CTU si è attenuto al criterio del saldo rettificato, conforme la più recente giurisprudenza di legittimità e tale sua scelta deve, in questa sede decisoria, venire confermata e approvata.
2.5 – Con il quarto motivo, la banca contesta la decisione sulle spese, di controparte e di
CTU, come conseguenza dell'erroneità della decisione impugnata, senza in alcun modo contestare l'importo liquidato od i criteri adottati dal Tribunale nella determinazione delle competenze.
Non si tratta, propriamente, di un autonomo motivo di gravame, bensì viene invocata una naturale conseguenza che deriverebbe (art. 336, 1° co., c.p.c.) dalla riforma del capo di merito della sentenza impugnata;
ogni decisione sul punto va pertanto riservata alla decisione finale sulle spese.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sull'importo riconosciuto, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 1078/2023, emessa in data 9.03.2023 dal Tribunale di
[...]
Torino, con atto di citazione notificato in data 31.05.2023:
a) respinge l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 9.991, oltre
[...]
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) distrae le spese, liquidate come al punto precedente, a favore del legale della parte appellata.
d) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 740 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. LA Parte_1 P.IVA_1
SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
CORREGGIO, 43 20149 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. FABIANI FRANCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
ALBERTOLLI, 9 22100 COMO;
- parte appellata
Oggetto: contratti bancari.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, G.U. Dott. Enrico Astuni, n. 1078/2023 pubblicata in data
09.03.2023, resa inter partes e non notificata, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via pregiudiziale: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1078/2023 del
Tribunale di Torino, pubblicata in data 09.03.2023; in via principale: riformare la sentenza n. n. 1078/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 09.03.2023, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingere le domande tutte proposte da nei confronti di Controparte_1
, accogliendo così le conclusioni come formulate dalla Banca convenuta nel Parte_1
primo grado di giudizio con ogni conseguente statuizione restitutoria e di condanna.
In via istruttoria: disporre, se del caso, l'integrazione della perizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate.
In ogni caso,
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%”.
Per parte appellata: “In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1078/2023, emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Torino, nella persona del dott. Enrico Astuni, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi di cui al presente atto
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via principale nel merito: respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso:
Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali, da
2 liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla avversa istanza istruttoria di disposizione di CTU.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - ha intrattenuto ed intrattiene tutt'ora Controparte_1 con il conto corrente di corrispondenza n. 6578, già instaurato con la Parte_1
(incorporata da Controparte_2
) con il n. 5827/1 e poi con il n. 5827175. Parte_1
Il conto corrente è stato acceso in data 13.01.1992; esso risulta assistito, a partire dal
10.03.1998, da un'apertura di credito a revoca indicata nella lettera in pari data fino all'importo di £ 30.000.000 (doc. 5 prodd. ), da successivi affidamenti Parte_1 al 14.08.1998, al 30.09.1998 e al 1.02.1999 fino a £ 15.000.000 e da un ulteriore affidamento fino a £ 50.000.000 al 16.09.1999 (docc. 6-9), nonché da un anticipo fatture s.b.f. per un importo indicato nella lettera 5.04.1996 (doc. 4) in £ 250 milioni.
1.2 - ha convenuto dinanzi al Tribunale di Torino CP_1 Parte_1 chiedendo:
- di rideterminare il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2019, accertando (a)
l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo all'entrata in vigore della delib. 9.02.2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
(b) CP_3
l'illegittimità dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore, fino al 31.12.1993,
a quello legale e, dal 1.01.1994 e sino al 5.04.1996, a quello previsto dall'art. 117 TUB, per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi;
(c) l'illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, dell'addebito di somme per c.m.s., c.i.v., c.d.f. e per spese di chiusura periodica del conto;
- di dichiarare, per l'effetto, che era stata illegittimamente addebitata per il periodo in questione la somma di € 63.844,67 o di altra diversa somma;
- di condannare a rettificare il saldo risultante dall'ultima contabile in Parte_1 atti con lo storno di € 63.844,67 o della diversa somma risultante in esito di istruttoria,
3 ovvero, qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, di condannare la banca al pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
1.3 – Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Parte_1
l'inammissibilità della domanda di condanna proposta dalla società attrice, essendo il conto corrente ancora aperto, e la prescrizione del credito restitutorio per il periodo antecedente al 26.09.2008; nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande ed ha protestato la legittimità di tutti gli addebiti effettuati sul conto.
1.4 – Sulla scorta della CTU contabile, con sent. n. 1078/2023 pubblicata il 9.3.2023 il
Tribunale di Torino ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 6578, alla chiusura del
31.12.2019, in € 87.682,80 a credito della cliente ed ha ordinato alla banca di apportare le conseguenti rettifiche contabili, condannandola, altresì, alla rifusione delle spese e dei costi di CTU.
Questi i rilievi del Giudicante di prime cure:
- la domanda andava qualificata come di accertamento del saldo di conto corrente che, come tale, può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto e senza onere di indicare e provare i pagamenti fatti;
l'eccezione di inammissibilità della domanda stessa andava perciò respinta;
- la verifica di legittimità degli addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi perchè operati in assenza di contratto o in base a una clausola invalida e il conseguente ricalcolo ricorsivo, trimestre per trimestre, delle competenze legittime non esigevano la produzione integrale degli estratti conto, ed in particolare del c.d. foglio movimenti, ma potevano essere condotti anche sulla base dei soli riassunti scalari, unici resi disponibili, per determinati periodi, da parte attrice;
- poiché la società correntista aveva agito per l'accertamento del saldo di dare-avere di un rapporto ancora in essere, sistematicamente affidato nel corso degli anni, era ragionevole ritenere che le rimesse in conto corrente avessero normalmente la funzione di ripristinare la disponibilità e solo eccezionalmente di chiudere una situazione di transitorio scoperto di conto;
- al fine della ricostruzione delle rimesse solutorie, si doveva considerare come affidamento complessivo la somma del fido per elasticità di cassa e del portafoglio commerciale presentato in relazione all'affidamento s.b.f.;
4 - era corretta la ricostruzione degli interessi compiuta dal CTU;
- circa la capitalizzazione trimestrale, l'anatocismo trimestrale era nullo ai sensi dell'art. 1283
c.c. per il periodo anteriore alla delib. CICR 9.02.2000; non spettava la capitalizzazione trimestrale, né altra forma di capitalizzazione in sostituzione di quella per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata delibera 9.2.2000 in difetto di una specifica pattuizione, e correttamente il consulente aveva effettuato il ricalcolo del saldo per il rapporto esaminato procedendo ad eliminare ogni forma di anatocismo per l'intero periodo di indagine;
- erano corrette le valutazioni del CTU quanto alla c.m.s., alla c.i.v. e alle spese, escludendole del tutto;
la c.d.f. non risultava essere mai stata applicata;
- quanto alla prescrizione, e seguendo la ricostruzione del consulente, dovevano essere stralciati gli interessi indebitamente annotati e addebitato nuovamente gli interessi prescritti al fine ricalcolo, ossia senza ingenerare interessi su interessi;
- dalle rielaborazioni risultava, in conclusione, una differenza a credito della cliente di €
87.363,34 che comportava un saldo finale al 31.12.2019 a credito del cliente per €
87.682,80.
2. – L'appello di . I motivi di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con ordinanza in data 13.10.2023 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione, condannando l'appellante al pagamento di € 1.000 a favore della cassa delle ammende.
2.1 – ha preliminarmente osservato che l'appello avversario ripete le CP_1 stesse difese proposte in primo grado limitandosi ad assumere l'errore che il primo Giudice avrebbe commesso per non averle accolte, senza nulla aggiungere e per di più andando in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ciò sarebbe motivo di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto esso non avrebbe fondate possibilità di accoglimento.
L'istanza per declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. è stata ripetuta nelle conclusioni definitive.
Ora, come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art.
350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile
l'appello a norma dell'art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata…”),
l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine,
5 ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.2 – Con il primo motivo, la banca appellante denuncia l'inammissibilità della domanda in quanto svolta su conto corrente aperto e l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel qualificarla come azione di accertamento mero, anziché, come corretto, come domanda di restituzione dell'indebito conseguente ad una domanda di nullità parziale di un contratto di conto corrente: non si sarebbe, infatti, limitata ad agire per una CP_1
pronuncia dichiarativa del saldo del conto, bensì avrebbe chiesto la condanna della banca alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati;
la domanda andava, quindi, qualificata come ripetizione dell'indebito e l'esperimento dell'azione di nullità (ovvero di accertamento negativo) a conto aperto comporta necessariamente una sentenza dichiarativa e non anche di condanna.
Il diritto del correntista a ripetere le somme addebitategli a titolo d'interessi e commissioni in virtù di clausole contrattuali nulle non sorge per effetto dell'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma per effetto dell'estinzione del conto con conseguente determinazione del saldo finale;
il Tribunale, contraddittoriamente, non si
è limitato a dichiarare quale fosse il saldo al 31.12.2019, ma ha ordinato la rettifica del saldo del conto, in tal modo condannando la a restituire gli importi illegittimamente CP_4
addebitati e trasformando, così, una sentenza che avrebbe dovuto essere di mero accertamento in una sentenza di condanna.
Il motivo è destituito di fondamento.
Le conclusioni rassegnate dalla società attrice in primo grado in atto di citazione sono formulate come accertamento della nullità di singole clausole del contratto di conto corrente ancora in essere, specificamente individuate, e conseguente condanna (punto 2) della banca “a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 63.844,67 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede”, ovvero – ma solo “qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto” - “a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo”.
Come ognun vede, quella proposta dalla una domanda di mero Controparte_1 accertamento per la rideterminazione del saldo di un conto corrente tutt'ora in essere (la domanda di condanna alla restituzione del saldo attivo risultante dal ricalcolo dei rapporti di
6 dare-avere viene avanzata in via subordinata all'eventuale chiusura del conto nelle more del giudizio), e come azione dichiarativa comprendente la declaratoria di nullità di clausole contrattuali dalle quali è derivata l'applicazione di somme a debito o la declaratoria di non debenza di addebiti non corrispondenti a pattuizioni per iscritto, essa è senz'altro ammissibile, giacchè corrisponde ad un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. del correntista (per tutte, Cass., 5.09.2018, n. 21.646).
A sua volta, l'ordine giudiziale impartito alla banca, contenuto in dispositivo della sentenza di primo grado, di rettifica del saldo non costituisce, con tutta evidenza, un capo di decisione a sé contenente una condanna ad un facere infungibile, ma resta ricompreso nell'accertamento del saldo reale – sicchè nessun vizio di ultra-petizione è ravvisabile sul punto nella decisione appellata.
2.3 – Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. Parte_1
in ordine alla produzione documentale, con conseguenze sulla determinazione delle rimesse solutorie prescritte e, in definitiva, sul saldo finale ricalcolato: CP_1 ha depositato soltanto gli estratti conto scalari, a loro volta incompleti, e l'assenza delle movimentazioni di conto (accrediti e addebiti) non consentirebbe di comprendere se e quando gli oneri contestati da controparte siano stati effettivamente addebitati o, eventualmente, modificati o stornati;
in forza del principio dell'art. 2697 c.c., il correntista che esercita azione di ripetizione dell'indebito al fine di ottenere la restituzione di somme ritenute percepite indebitamente dalla banca (od anche se agisce per l'accertamento mero del saldo) ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, producendo il contratto e gli ee/cc integrali, ma nella fattispecie, la società correntista non avrebbe assolto all'onere della prova che su di essa incombeva;
ciò ha evidenti ripercussioni sulla eccezione di prescrizione, posto che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado, spetta al correntista di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse;
in difetto, tutti gli addebiti anteriori al decennio devono ritenersi coperti da prescrizione, senza necessità di verifica alcuna da parte del CTU.
Il motivo è infondato.
2.3.1 – Nella più recente giurisprudenza di legittimità si è ritenuto che la prova del diverso saldo di conto corrente può essere fornita dal correntista che agisce in ripetizione dell'indebito (o per l'accertamento del saldo effettivo) anche attraverso la produzione degli
7 estratti scalari od altra documentazione contabile, purché idonea a fornire indicazioni certe e complete.
Così, in particolare, la Cass., 11.05.2025, n. 12.466, in motivazione:
“2.1 - Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, allorquando il cliente agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative, ad esempio, alla misura degli interessi, all'anatocismo ed alla commissione di massimo scoperto, nonché ad addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto, mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti
e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (…); con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati.
(….)
2.2. In particolare, la recente Cass. n. 1763 del 2024 …. ha puntualizzato … che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a) "... l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ."; b) "Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe
e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi …. Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi …. consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata
8 acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra
e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, … gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del
2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito) …”.
A sua volta, in presenza di periodi di documentazione incompleta, ove il correntista-attore ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
tale, infatti, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al correntista, sul quale si ripercuotono gli effetti dell'incompletezza documentale, essendo lui gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass., 27.12.2022, n. 38.800).
2.3.2 - Ora, come risulta dalla tab. I a pag. 34 dell'elaborato peritale, sono stati prodotti da parte attrice i conti scalari relativi all'intero periodo che va dall'apertura del conto fino al
31.12.2019, con l'eccezione di tutti i trimestri dell'anno 1993, del 4° trimestre del 1995, del
3° trimestre 2001, del 3° trimestre 2002, del 3° trimestre 2006, del 2° trimestre 2007, mentre il riassunto scalare del 2° trimestre 2007 è stato prodotto dalla banca, unitamente al relativo e/c; quanto agli estratti conto completi, risultano prodotti da l'e/c Parte_1 trimestrale al 30.09.2000 e gli ee/cc per il periodo 1.01.2007 – 30.09.2008.
Il CTU, e con lui il Giudicante di primo grado, hanno del tutto condivisibilmente – alla luce del sopra richiamato orientamento di legittimità – escluso, anzitutto, ogni rettifica in variazione del saldo di conto corrente nel periodo di “buco” documentale, considerando la differenza algebrica tra il saldo iniziale dopo il “buco” ed il saldo finale prima del “buco”; sono state poi operate le rettifiche fino al periodo non documentato, ritenendole possibili sulla base dei soli riassunti scalari prodotti in atti, e si è cristallizzato l'ammontare complessivo di tali rettifiche, riapplicandole al primo saldo banca immediatamente successivo al periodo non documentato, così da non operare nuove rettifiche ma, al tempo stesso, conservare le rettifiche precedentemente effettuate.
9 Ovviamente, per il principio di acquisizione della prova, sono stati considerati anche gli ee/cc prodotti dalla banca.
2.4 – Col terzo motivo, l'appellante denuncia l'erronea metodologia seguita per l'accertamento delle somme prescritte: il CTU non ha – come corretto - circoscritto il ricalcolo al solo periodo non coperto da prescrizione, bensì ha ricalcolato l'intero periodo documentato in atti (espungendo le competenze relative all'intero periodo di disponibilità degli estratti conto scalari in assenza di qualsiasi capitalizzazione, al tasso di interesse legale o al tasso sostitutivo BOT ex art. 117, co. 7, TUB, all'eliminazione delle c.m.s. e spese) e, solo al termine del medesimo, ha detratto in massa dal totale delle rettifiche le competenze risultate prescritte;
così operando, il ricalcolo del periodo non prescritto è comunque influenzato dalle rettifiche cumulate relative ai periodi precedenti ancorché prescritti. Piuttosto, l'individuazione delle rimesse solutorie sarebbe dovuta avvenire sulla scorta delle originarie annotazioni contabili della banca, prima di qualsiasi rettifica, e la loro imputazione in pagamento di tutte le competenze addebitate in precedenza, a prescindere dalla loro origine o legittimità, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1422 c.c.
chiede, quindi, che venga disposto il rinnovo della CTU con Parte_1
rielaborazione dei calcoli in applicazione dei criteri sopra indicati.
Anche questo motivo si rivela infondato.
Con un indirizzo ormai consolidato a partire dalla Cass., 19.05.2020, n. 9141 (v. da ultimo,
Cass., 11.05.2025, n. 12.489), si è stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista, e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti dell'eventuale affidamento concesso (così la Cass., n. 7721/2023, in motivazione: “ … nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con
l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel
10 corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033
c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”).
L'eventuale prescrizione del diritto a ripetere quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione: essendo l'azione di nullità imprescrittibile ex art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito e agli effetti dell'azione di nullità, e la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento della domanda di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto (Cass., 15.02.2021, n. 3858).
Il criterio seguito da questa Corte, nelle sentt. n. 1050/2022 e n. 1093/2022, citate da
, deve pertanto ritenersi superato dal diverso orientamento assunto Parte_1
dalla S.C.
Il CTU si è attenuto al criterio del saldo rettificato, conforme la più recente giurisprudenza di legittimità e tale sua scelta deve, in questa sede decisoria, venire confermata e approvata.
2.5 – Con il quarto motivo, la banca contesta la decisione sulle spese, di controparte e di
CTU, come conseguenza dell'erroneità della decisione impugnata, senza in alcun modo contestare l'importo liquidato od i criteri adottati dal Tribunale nella determinazione delle competenze.
Non si tratta, propriamente, di un autonomo motivo di gravame, bensì viene invocata una naturale conseguenza che deriverebbe (art. 336, 1° co., c.p.c.) dalla riforma del capo di merito della sentenza impugnata;
ogni decisione sul punto va pertanto riservata alla decisione finale sulle spese.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, si rivela infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sull'importo riconosciuto, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 1078/2023, emessa in data 9.03.2023 dal Tribunale di
[...]
Torino, con atto di citazione notificato in data 31.05.2023:
a) respinge l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 9.991, oltre
[...]
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) distrae le spese, liquidate come al punto precedente, a favore del legale della parte appellata.
d) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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