Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5166/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Alessia Cascio Gioia, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, da ultimo divenuto Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. Controparte_2 CP_3
417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario delegato dott. Alessio Riccobene;
, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato Controparte_4
e difeso ex art. 417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario delegato dott. Alessio Riccobene;
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_5 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. a mezzo del funzionario delegato dott. Alessio
Riccobene;
-Resistenti-
, in persona del dirigente pro tempore;
Controparte_6
in persona del dirigente pro tempore, Controparte_7
-Resistenti contumaci-
E NEI CONFRONTI DI
tutti i docenti inseriti nella graduatoria nazionale della mobilità per la classe di concorso scuola primaria che sono stati destinatari della notifica per pubblici proclami;
-Controinteressati non costituiti-
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.06.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere docente a tempo indeterminato di scuola primaria proveniente dalle GAE, di essere stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 con sede di titolarità in di essere in CP_6 servizio per assegnazione provvisoria, al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto scolastico “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso, di avere partecipato al piano straordinario di mobilità di cui alla l. 107/2015 per l'a.s. 2016/2017 invocando prioritariamente gli ambiti della provincia di e della Regione Sicilia, di non avere ottenuto il trasferimento sperato CP_5
nonostante il punteggio superiore rispetto ad altri docenti trasferiti sui medesimi ambiti da ella indicati prioritariamente (partecipanti alla procedura di mobilità quali idonei non vincitori del concorso ordinario di reclutamento indetto nel 2012), ha adito lo scrivente Tribunale domandando di: ritenere e dichiarare illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017, e per l'effetto, disapplicato ogni contrastante provvedimento amministrativo, ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di assegnarle la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa (nell'ambito territoriale della provincia di Catania Sicilia 0007 ovvero 0006, o 0009, oppure 0010 o CP_4
0008, 0011, 0025) sulla base del criterio del punteggio e, dunque, con precedenza rispetto ai docenti titolari di punteggio inferiore, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012.
Instauratosi il contraddittorio, le Amministrazioni scolastiche intimate si sono regolarmente costituite in giudizio (ad eccezione dell' e l'Ufficio Controparte_8 scolastico provinciale di Cagliari), eccependo la disintegrità del contraddittorio, a causa della mancata chiamata in causa dei controinteressati, e spiegando difese volte ad ottenere rigetto del ricorso nel merito.
Disposta ed eseguita la notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti dei soggetti controinteressati, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale e, all'esito dell'udienza del 04.06.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia alla luce dei precedenti sezionali alla cui condivisa motivazione si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., potendosi citare al riguardo la sentenza n. 3690/2020 emessa il
27.10.2020 nel proc. n. 10513/2018 R.G. (est. dott. R. Cupri), la sentenza n. 3555/2020 emessa il
2 20.10.2020 nel proc. n. 8929/2017 R.G. (est. dott.ssa P. Mirenda) la sentenza n. 4150/2020 emessa il 17.11.2020 nel proc. n. 7380/2019 R.G. (est. dott.ssa P. Mirenda) e la sentenza n. 539/2002 dell'11.02.2022 emessa nel proc. n. 2973/2020 R.G. (est. dott. G. Di Benedetto).
In tali pronunce è stato affermato che “appare opportuno richiamare preliminarmente la disciplina legislativa di riferimento, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che disciplina in termini generali il piano straordinario di assunzioni ivi previsto e le connesse procedure di mobilità, prevedendo all'art. 1 co. 73 e ss. quanto segue:
“.....73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza.
Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. […..]
95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il è Controparte_1 autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. […..] 96.
Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del
[...]
n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Controparte_1
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti
3 alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio
2014-2017. 97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96.
Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I
soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati. 98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre
2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a)
o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100. 99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata. 100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni.
Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine,
4 in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso. 101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
[…..] 108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale…..”.
A fronte della citata disciplina legislativa, invero, il sistema di mobilità delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B
e C del piano ex lege 107/2015 “indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della
Provincia”).
Più specificamente, il citato art. 6 del CCNI dell'8.4.2016 (rubricato “fasi dei trasferimenti e dei passaggi”) ha individuato quattro distinte fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale, prevedendo al riguardo quanto segue: “Fase A 1) Gli assunti entro il 14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1
della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2) Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16
otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto
5 quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli
assunti il 15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.
Fase B 1) Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se
posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;
2) gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale
15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.
Fase C 1) Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da
GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;
Fase D 1) Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza…..”.
6 Sulla base delle citate previsioni del CCNI, l'O.M. 241/016 dell'8.4.2016 ha disciplinato “la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017”, prevedendo al riguardo che “le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità della scuola citato in premessa” e confermando, dunque, la predetta distinzione in fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.
Orbene, si reputa che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 1 co. 96, 98 e 100 della legge), al pari della scelta di fare cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. co. 95 della legge), sia frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nell'individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.
Tale scelta, d'altronde, non appare neppure priva di ragionevolezza, tenuto conto, da un lato, dell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già
presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse, cfr.
art. 109 lett. C della legge) e, dall'altro lato, della preferenza riconosciuta allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.
Invece detta scelta non risulta ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.
In tale fase di mobilità, la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 sulla provincia di reclutamento risulta irragionevole rispetto a docenti che con maggiore punteggio, sia pure nell'ambito di una fase successiva tra quelle delineate dal CCNI, abbiano partecipato alla mobilità interprovinciale indicando ambiti di quella stessa provincia tra le proprie preferenze.
Non vi sono ragioni né di merito, né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97
Cost (non si tratta infatti di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria) che giustifichino una riserva di posti nella provincia di reclutamento.
7 Una tale preferenza in favore degli idonei del concorso del 2012 non trova fondamento nella citata disciplina legislativa, essendo stata invece prevista solamente dal citato CCNI e della conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016.
Come detto, le citate disposizioni della l. 107/2015 si limitano a prevedere, da un lato, una preferenza in favore degli idonei del concorso 2012 solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.
Ed infatti, il citato art. 1 co. 108 l. 107/2015 non contiene alcuna riserva in favore degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) della medesima legge.
Dalla disposizione in esame (art. 1 co. 108 l. 107/2015) si evince un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, peraltro priva di profili di irragionevolezza per essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e per avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.
La disposizione de qua, invece, non prevede ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità, tantomeno in favore degli idonei del concorso del 2012. Al contrario, il richiamato art. 1 co. 73 l. 107/2015 prevede che “…..Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali…..”, mentre il successivo art. 1 co. 196 l. 197/2015 prevede che “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.
Da quanto detto discende che il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell'8.4.2016 appaiono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa – di rango superiore – che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012…” (cfr. sentenza n. 3690/2020 emessa il 27.10.2020 nel proc. n. 10513/2018 R.G. e sentenza n. 3555/2020 emessa il 20.10.2020 nel proc. n. 8929/2017 R.G., ivi richiamata).”.
Ciò posto, nella fattispecie concreta oggi scrutinata, parte ricorrente ha fondatamente allegato e dimostrato che diversi docenti con punteggio pari o inferiore a 22 punti (oltre 6 punti quale
“punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento”) hanno ottenuto il trasferimento su ambiti della provincia di da ella indicati prioritariamente nell'ordine delle preferenze espresse CP_5 nella domanda di mobilità (ambito territoriale della provincia di 0007 ovvero CP_5 CP_4
0006 o 0009, oppure 0010 o 0008, 0011, 0025). CP_4
8 In sostanza è stata consentita a soggetti con punteggi inferiori alla ricorrente (alla quale è stato riconosciuto ai fini della mobilità interprovinciale il punteggio base di 22 punti, cui andavano aggiunti ulteriori 6 punti per ricongiungimento familiare), sprovvisti di documentati titoli di precedenza, la movimentazione all'interno della stessa provincia di o comunque in : CP_5 CP_4 si considerino, ad esempio, i docenti in relazione all'ambito 0009, con Persona_1 CP_4 punti 21, in relazione all'ambito 0009, con punti 18, Persona_2 CP_4 Persona_3
in relazione all'ambito 0009, con punti 12, in relazione
[...] CP_4 Persona_4 all'ambito 0009, con punti 21, in relazione all'ambito CP_4 Persona_5 CP_4
0009, con punti 12, in relazione all'ambito 0009, con punti 15, Persona_6 CP_4 [...] in relazione all'ambito 0009, con punti 17, in Persona_7 CP_4 Persona_8 relazione all'ambito 0009, con punti 16, in relazione all'ambito 0010, CP_4 Persona_9 CP_4
con punti 26 (v. stralcio bollettino dei trasferimenti prodotto da parte ricorrente, all. n. 16 fasc. ric.).
La scelta della sede deve soggiacere al prevalente criterio meritocratico del punteggio e nella specie, sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi provato che gli anzidetti ambiti territoriali ( 0009 e 0010), indicati dalla ricorrente ai primi posti nell'ordine delle preferenze CP_4
espresse (più precisamente, quali terza e quarta preferenza) nella domanda di mobilità territoriale a livello nazionale (v. doc. n. 7 fasc. ric.), sono stati assegnati, in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore (O.M. n.
241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015), a docenti che, per avere partecipato alla fase B3, così avvalendosi di un illegittimo accantonamento di posti nella provincia di reclutamento, senza godere di documentate precedenze e con un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione definitiva in ambiti da questa indicati tra le prime preferenze.
Richiamandosi l'orientamento più volte espresso dalla sezione (cfr. ordinanza resa in sede di reclamo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 8281/2016 r.g., nonché l'ordinanza cautelare resa nel procedimento iscritto al n. 4037/2017 r.g.), si ritiene che il principio del merito informi in generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella concernente la mobilità ed è
stato ritenuto dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento a fattispecie antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, il “criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente” (cfr. C. Cost. n. 41/2011).
Per quanto precede, assorbita ogni altra questione, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del
C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e
9 va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto della ricorrente ad avere assegnata la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa nella domanda di mobilità sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del
2012.
3. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Tenuto conto della serialità e della semplicità delle questioni trattate, si ritiene che le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.689,00 con riferimento ai compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per le cause di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa, debbano essere compensate in ragione del 50%, mentre il restante 50% debba essere posto a carico dell'Amministrazione scolastica resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5166/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara il diritto di a ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico Parte_1
2016/2017, l'assegnazione della sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa nella domanda di mobilità sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012; condanna, per l'effetto, l'amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del suddetto diritto;
condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione del 50% delle spese processuali sostenute dalla ricorrente per l'importo di euro 1.844,50, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Anna Alessia Cascio Gioia;
compensa il restante 50% delle spese di lite.
Catania, 6 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
10