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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 629/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 629 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato il [...], C.F. , residente in [...] C.F._1
Guglielmetti Antonio n. 4/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Dalla Chiesa, del Foro di Varese, C.F.
presso il cui studio in Vedano Olona (VA), Via Monte Grappa n. 11 è elettivamente C.F._2 domiciliato (PEC: Email_1
-attore-
E
A.P.S. (C.F. ) –già associazione - Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Controparte_1 con sede legale in Mozzate, Piazza Sant'Alessandro n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Maria
Colombo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata al di lui studio in Como, via Mentana n. 1 CodiceFiscale_3
(pec: fax 031/26.28.21) Email_2
(C.F. ), residente a [...], in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._4 legale rappresentante pro-tempore dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Alessandro Maria Colombo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata al di lui studio in Como, CodiceFiscale_3 via Mentana n. 1 (pec: fax 031/26.28.21). Email_2
-convenuti-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c. e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 26 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
1 Per parte attrice : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità in solido dell' in persona del Controparte_4 Presidente pro-tempore, C.F. , con sede in 22076 Mozzate (CO) Piazza S. Alessandro n. 3, e del P.IVA_1 Sig. nato a [...] il [...], residente in [...] , C.F. Parte_2
, nella causazione dell'evento lesivo sofferto dall'attore e meglio descritto in narrativa, C.F._4 per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire integralmente in favore del signor tutti i danni subiti nelle sue componenti di danno Parte_1 patrimoniale - biologico permanente e temporaneo, di sofferenza soggettiva e morale permanente e temporanea, con adeguata personalizzazione dello stesso, che, allo stato, si quantifica in complessivi euro 107.920,00, nonché delle spese mediche, così come documentate, di euro 2.241,13, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi legali;
- accertare, previa se necessaria in via istruttoria declaranda C.T.U. medico legale, estesa anche alla componente esistenziale e dinamico relazionale, misura e specie dei danni patiti dal Sig. Parte_1 accertando l'entità dei postumi di natura permanente e i periodi di inabilità temporanea, nonché le ripercussioni sulla vita personale alla luce delle considerazioni già svolte in atto di citazione. Rifuse le spese di lite, della fase stragiudiziale e della fase di attivazione di negoziazione assistita. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con riferimento alle deduzioni istruttorie: ammettersi CTU medico-legale Disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'attore avente ad oggetto il seguente quesito:
“Esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, espletate tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni, sentite le osservazioni dei C.T.P., applicando la metodologia di accertamento e valutazione specialistica medico- legale del danno alla persona in Responsabilità Civile, il C.T.U.:
1) lesioni: verifichi se l'infortunato abbia riportato lesioni in nesso di causalità con l'infortunio in oggetto, descrivendone in caso affermativo, la natura, entità ed evoluzione e verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
2) invalidità temporanea: ne determini la durata conseguente all'infortunio, differenziando la inabilità temporanea in termini di danno biologico temporaneo totale e/o parziale e quantificandone le relative percentuali;
3) postumi permanenti: ne accerti l'eventuale sussistenza ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le conseguenti menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali;
4) danno biologico: valuti la negativa incidenza percentuale dei postumi permanenti sull'integrità fisiopsichica dell'infortunato, sulla base dei riferimenti tabellari indicativi (Legge e barèmes) e con adeguata personalizzazione clinica della voce percentuale, dopo accurata descrizione del quadro normativo;
5) componente dinamico-relazionale personale: valuti l'incidenza della menomazione accertata sugli specifici aspetti dinamico-relazionali e personali dell'infortunato (comprensivi del pregiudizio esistenziale) con adeguato parametro descrittivo e motivata quantificazione del maggior danno espresso con fasce di maggiorazione percentuale alla luce delle condizioni soggettive del danneggiato;
6) pregiudizio morale: valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate;
Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) È vero che la festa Mornera Street Party del 02.06.2019 è stata organizzata dall' e si Controparte_4 è svolta nel comune di Mozzate?
Si indicano quali testi: residente in [...], 22076 Mozzate;
residente in [...] Testimone_2 Giacomo Leopardi 25, 22076 Mozzate;
residente in [...], Mozzate. Testimone_3 2) È vero che in data 02.06.2019 al termine della manifestazione Mornera Street Party il Sig. proponeva ad un Parte_2 gruppo di persone che avevano a vario titolo collaborato alla realizzazione dell'evento, di partecipare ad uno scatto per una foto ricordo, invitandoli anche a salire su un tavolo, come da fototografia che mi si rammostra quale doc. 14 memoria 183, sesto comma n. 2, dell'attore? Si indicano quali testi: residente in [...], 22076 Mozzate;
residente Testimone_2 Testimone_1 in Via Varese 86, 22076 Mozzate. residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_4 Testimone_5 residente in [...], 22076 Mozzate.
2 3) Vero che, come da fotografia che mi si rammostra quale doc. 14 memoria 183, sesto comma n. 2 dell'attore nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede il signor si posizionava, con altre persone, in piedi Parte_2 sopra il tavolo, Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...] Testimone_2 Giacomo Leopardi 25, 22076 Mozzate.
4) E' vero che in data 02.06.2019 alla manifestazione Mornera Street Party, la fotografia doc. 14 memoria 183, sesto comma n. 2, dell'attore veniva scattata dal sig. CP_5 Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_2 Testimone_1 residente in [...], 22076 Mozzate.
7) È vero che la foto che si rammostra (doc. 14 - odierna memoria ex art. 183 co.VI n. 2 c.p.c. nell'interesse dell'attore) è stata scattata in data 02.06.2019, pochi istanti prima che il Sig. venisse travolto dalle persone in caduta dal tavolo? Parte_1 Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_2 Testimone_1 residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_4 Tes_5 Testimone_
residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...], 21055 Gorla Minore.
[...]
10) È vero che a seguito dell'evento infortunistico descritto ai capitoli precedenti il sig. veniva trasportato e Parte_1 ricoverato al DEA dell'Ospedale di Saronno? Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...] Testimone_4 Aldo Moro 2, 22076 Mozzate. residente in [...], Mozzate. Testimone_3
11) È vero che il sig. in data 02.06.2019 arrivato al Pronto Soccorso di Saronno, a seguito della imminente Testimone_1 sedazione necessaria per le cure urgenti sulla persona del Sig. , a specifica domanda del sanitario rispondeva: ha Parte_1 bevuto una birra a fine serata. Si indica quale testimone: residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_1
12) È vero che l' , nella persona dell'allora Presidente, , aveva stipulato polizza per Parte_3 Parte_4 soli danni RCT Assicurazione? Si indicano quali testimoni: – ufficio sinistri - e della Cesana Assicuratori Via G. Matteotti 10/A Testimone_7 Tes_8 20851 Lissone (MB). CP 13) È vero che il Capitano del Rione Mornera, Sig. vi inviava in nome e per conto dell'associazione di Parte_2 Mozzate mail di denuncia di infortunio in data 02/08/2019 e in data 08/08/2019 che si rammostrano (doc. n. 16 - odierna memoria ex art. 183 co.VI n. 2 c.p.c. nell'interesse dell'attore);
Si indicano quali testimoni: – ufficio sinistri - e della Cesana Assicuratori Via G. Matteotti 10/A Testimone_7 Tes_8 20851 Lissone (MB). 14) È vero che, come da documento che si rammostra (doc. 4 pagina 56 cartella clinica – atto di citazione) il Sig. Parte_1
risultava vigile e in condizioni psico-fisiche inalterate;
[...] Si indicano quali testimoni: sanitari del Pronto Soccorso Ospedale di Saronno.
15) È vero che a seguito delle lesioni riportate all'evento Mornera Street Party del 02.06.2019 il signor può Parte_1 sollevare solo pesi leggeri ed è quindi impossibilitato ad accudire il figlio non potendo nemmeno sollevarlo nonostante la tenera età? Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...] Testimone_3 Guglielmetti Antonio 4/B, Mozzate.
16) E' Vero che il sig. prima dell'evento del 02.06.2019 Mornera Street Party praticava gli sport amatoriali di moto Parte_1
– mountain bike e nuoto nei fine settimana e nei periodi di vacanza ed in seguito ha dovuto abbandonare le predette pratiche sportive perché incompatibili con i postumi invalidanti? Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...] Testimone_3 Guglielmetti Antonio 4/B, Mozzate. 17) Vero che nella sopra descritta qualità il signor aveva sottoscritto anche tutti gli atti amministrativi Parte_2 propedeutici all'organizzazione dell'evento e aveva quindi gestito ogni aspetto della manifestazione confrontandosi con il sindaco e l'ufficio tecnico? Si indica quale testimone: Sindaco pro tempore del Comune di Mozzate. Stessi testi anche a prova contraria sulle stesse circostanze articolate da controparte, se ed in quanto ammesse.
Per l'ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti dalla difesa degli odierni convenuti, si indicano a prova contraria i seguenti testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 svolta dall'attore . Parte_1
residente in [...] Testimone_1
residente in [...] Testimone_2 residente in [...], Mozzate, Testimone_3 residente in [...] Testimone_4
residente in [...] Testimone_5
3 Testimone_
residente in [...], 21055 Gorla Minore
per i convenuti e Parte_2 Controparte_4
Voglia l'Ill.Mo Tribunale:
NEL MERITO:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto e, in subordine, dichiarare nei suoi Pt_2 riguardi la decadenza dell'attore ex art. 1957 c.c., per le ragioni indicate in narrativa della comparsa 21.11.2022 e in ogni caso respingere le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Liquidare i danni nella misura in cui l'attore dovesse provarne esistenza ed imputabilità ai convenuti, accertando il grado di responsabilità tra questi, considerato anche il disposto dell'articolo 1227 c.c. Spese, in ogni caso, rifuse.
*** Con riserva di instaurare separato giudizio nei confronti del sig. legale rappresentante Parte_4 dell' all'epoca dell'evento per cui è causa, per sentirlo condannare a rimborsare ai convenuti le CP_4 somme che gli stessi fossero condannati a pagare all'attore, nell'interesse dei convenuti.
*** Senza inversione dell'onere probatorio, incombente sul danneggiato, si chiede la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 2 giugno 2019, verso le ore 22.30, durante la manifestazione denominata “Mornera Street Party”, organizzata dall'Associazione , alcuni partecipanti decidevano di scattare fotografie a ricordo Controparte_4 dell'evento. Testi: indicati in calce
2) Vero che l'autore dei tre scatti fotografici, che si sono susseguiti nell'arco di alcune decine di secondi, è il sig.
[...]
Tes_9 Testi: indicati in calce
3) Vero che sul tavolo, poi ceduto, sono salite massimo 4 persone contemporaneamente. Testi: indicati in calce
4) Vero che il tavolo è ceduto nella parte sinistra, dopo il terzo scatto fotografico, e che il sig. si trovava sul Parte_1 lato destro del tavolo (guardando il tavolo dalla prospettiva di chi stava scattando la foto). Testi: indicati in calce
5) Vero che, a seguito del cedimento del tavolo, le persone che ivi si trovavano “scivolavano” verso sinistra. Testi: indicati in calce Controparte_
6) Vero che tra il tavolo e il sig. , affiancate a quest'ultimo, si trovavano e , i quali, Parte_1 Controparte_7 anche a seguito del cedimento del tavolo, sono rimasti in piedi. Testi: indicati in calce
7) Vero che il sig. si è unito di propria iniziativa al gruppo che voleva farsi fotografare ed ha scelto dove Parte_1 posizionarsi. Testi: indicati in calce
8) Vero che, durante il cedimento del tavolo e a seguito dello stesso, vi è stata assenza di contatto fisico tra il e Parte_1 coloro che hanno partecipato agli scatti fotografici. Testi: indicati in calce
9) Vero che nell'immediatezza del fatto il è stato soccorso dalla signora , di professione infermiera Parte_1 Persona_1 professionale. Testi: indicati in calce Per_
10) Vero che durante il soccorso prestato dalla signora il sig. biascicava le parole e il suo alito sapeva di birra. Parte_1 Testimone_1 Controparte_ Testi: , , Persona_1
11) Vero che i tavoli raffigurati nelle fotografie che si mostrano al teste (docc.9 e 9 bis) sono della stessa tipologia del tavolo poi ceduto. Testi: indicati in calce
12) Vero che al termine di ogni manifestazione dell' convenuta i tavoli vengono ritirati, chiusi, e vengono formate CP_4 pile di 10/15 tavoli accatastati su un tavolo lasciato aperto, per poi essere caricati sul furgone e trasportati in magazzino, come da fotografia che si mostra al teste (docc.9 e 9 bis). Testi: indicati in calce
13) Vero che ciascun tavolo della tipologia di quello oggetto di causa pesa circa 30 kg. Testi: indicati in calce
4 14) Vero che dopo il 2 giugno 2019 il sig. ha subito un infortunio all'arto sinistro nello svolgimento di attività di Parte_1 tinteggiatura nel proprio appartamento.
Testi: , via Varese n. 86, Mozzate. Testimone_1 Si indicano a teste:
- , Mozzate, Via S.Francesco d'Assisi 1; Testimone_11
- , Mozzate, Via Varese 28; Testimone_9
- , Mozzate, Via Gorla 26; Controparte_6
- , Mozzate, Via U. Foscolo 5; Persona_1
- , Mozzate, Via L. Ariosto 1; Testimone_10
- , Mozzate, Via Borghi 4; Controparte_8
- , Mozzate, Via L. Da Vinci 3; CP_9
- , Mozzate, Via Cornaggia 42; Controparte_10
- , Mozzate, Via Varese 28; Controparte_11
- , Mozzate, Via S. Pellico 35. Controparte_7
* * * Ci si oppone alle prove dedotte dall'attore per le ragioni indicate nelle memorie ex art.183 sesto comma c.p.c. In via subordinata, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze che il Tribunale riterrà ammissibili e rilevanti ai fini del decidere con i testi indicati. In caso di ammissione della CTU medico – legale, ci si oppone sin d'ora all'estensione del quesito in punto
“componente esistenziale e dinamico relazionale”.
*** Si chiede la cancellazione delle espressioni, prive di fondamento ed offensive: “intento fraudolento” e
“maldestramente” contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice, in quanto gli avverbi risultano dettati da mero intento dispregiativo e con la finalità di screditare i convenuti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 21.2.2022, evocava in Parte_1 giudizio l' in persona del Presidente pro tempore, e per Controparte_4 Parte_2 sentirne accertare la responsabilità relativa ai danni sofferti in conseguenza dell'infortunio dallo stesso subito la sera del 2 giugno 2019, e per l'effetto ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento integrale di tutti i danni subiti da , quantificati in complessivi euro 107.920,00, nonché delle spese mediche, per € Parte_1
2.241,13 –o nella diversa somma accertata in corso di causa,- oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
In particolare, imputava a la responsabilità ai sensi degli artt. 2043 -2050 c.c., mentre per quanto Pt_2 concerne l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c.
Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo indicate, durante la festa rionale denominata “Mornera
Street Party” in Mozzate (CO), Via Castelli angolo Via Moro n. 5, al termine della manifestazione, nel frangente in cui gli organizzatori e collaboratori dell'evento, tra cui lui, stavano posando per una foto di gruppo, in piedi, alcuni su un tavolo, altri nelle immediate vicinanze dello stesso (davanti, o di lato), il tavolo cedeva determinando la caduta di coloro che su di esso si trovavano, sopra alcuni di coloro che invece non vi erano caduti, fra cui l'attore stesso. , pertanto, travolto dalle persone in caduta, finiva a terra riportando Parte_1 significative lesioni personali, tra cui la "Frattura-lussazione del gomito sinistro”, con conseguenze, anche a distanza di mesi, su “Instabilità RUD polso sinistro e dolore ulnare polso sinistro in esiti di trauma complesso gomito sinistro” (come da documentazione medica prodotta).
Quantificava tali deficit, associati a dolori, in un'invalidità permanente del 20% e Inabilità temporanea assoluta di giorni 7, temporanea parziale al 75% di 90 giorni, al 50% di giorni 90 e al 25% di giorni 60, oltre ad un
5 aumento per personalizzazione al 39% sul presupposto di aver dovuto abbandonare ogni attività fisica e gli sport praticati (come la bici e il nuoto), rinunciare alla propria passione motociclistica nonché all'aiuto in famiglia rispetto alle faccende domestiche.
Si costituivano, tempestivamente, il 21.11.2022 l' già (e all'epoca dei fatti) Controparte_3
nonché in proprio e quale Presidente pro tempore Controparte_4 Parte_2 dell'associazione.
Essi anzitutto eccepivano la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda, nonché la carenza di legittimazione attiva di il maggiorente Pt_2
(Presidente e dunque legale rappresentante dell'associazione) essendo all'epoca cui l'evocato in Pt_4 giudizio era subentrato nel dicembre 2019.
Nel merito contestavano la dinamica per come rappresentata da controparte, ritenendo la caduta dell'attore non in nesso causale con quanto verificatosi in seguito al cedimento del tavolo –all'uopo valorizzando dichiarazioni dello stesso ai sanitari, presenti in cartella clinica doc.4 fascicolo attoreo e consistenti Parte_1 nell'utilizzo di parole neutre quali “trauma” e “caduta accidentale” (rispettivamente pag.15 e pag.13), nonché
l'avvenuta assunzione di alcool da parte dell'attore la sera stessa.
Rappresentavano inoltre la contraddittorietà della ricostruzione della dinamica, poiché essendo il cedimento del tavolo intervenuto a seguito della rottura accidentale della gamba sinistra dello stesso (dalla prospettiva del fotografo), ciò avrebbe dovuto necessariamente comportare uno sbandamento, e conseguente caduta, delle persone verso sinistra, mentre l'attore si trovava dalla parte opposta, ovvero sul lato destro, e, peraltro, la caduta avrebbe dovuto coinvolgere anche altri astanti ( e ) in quanto si Controparte_7 CP_12 trovavano tra il tavolo e l'attore.
Contestavano inoltre il quantum, rappresentando che l'attore dopo l'infortunio aveva svolto attività di tinteggiatura nel proprio appartamento, e le usuali attività all'aperto (allegando a tale ultimo riguardo foto sub doc.7) scarsamente compatibili con il danno lamentato, ed in generale ritenendo che le conseguenze della caduta non potevano comportare i danni asseritamente patiti;
oggetto di contestazione erano anche le ulteriori voci di spese richiesta, fra cui quelle per assistenza stragiudiziale e negoziazione assistita, ritenute eccessive o abnormi.
Chiedevano infine di essere autorizzati a chiamare in causa legale rappresentante Parte_4 dell'associazione all'epoca del fatto.
All'esito della prima udienza, cartolare, in data 12.12.2022 il (precedente) G.I. rigettava l'eccezione di nullità della citazione e la richiesta di chiamata di terzo, risultando non sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
all'esito assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e fissava nuova udienza al 7 giugno 2023.
In tale data il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, ammetteva, parzialmente, le richieste di prove orali svolte dalle parti, demandando all'esito dell'istruttoria ogni valutazione sulla necessità della ctu medica richiesta da parte attrice.
Il 17 gennaio 2024 venivano escussi i testi di parte attrice e , e di parte Testimone_4 Testimone_1 convenuta e . Testimone_9 Persona_1
Con successivo provvedimento del 27 Gennaio 2024 il G.I. riteneva opportuno demandare l'eventuale valutazione sull'opportunità di disporre ctu medico legale, richiesta da parte attrice, subordinatamente all'ipotesi di verifica della fondatezza nell'an della domanda ex artt. 279 co.II n. 2 e 187 co.II cpc;
precisando
6 che, in ipotesi di valutata fondatezza della domanda nell'an, il giudizio sarebbe proseguito ex art. 279 co.II n. 4 cpc.; fissava pertanto l'udienza di precisazione delle conclusioni al 25 novembre 2024.
In tale data il sottoscritto G.I. tratteneva pertanto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ricorrente.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e le parti evocate in giudizio si sono costituite tempestivamente.
Non sussistono condizioni di procedibilità della domanda, in ragione della materia (mediazione) e del valore di causa (negoziazione assistita); in ogni caso parte attrice ha dato prova di aver esperito la procedura di negoziazione assistita (vds note di trattazione scritta del 7.12.22).
III. La domanda deve essere respinta, a seguito di valutazione nel merito in attuazione del principio della ragione più liquida.
Parte attrice imputa la responsabilità del sinistro, ex art. 36 cc all' ed ex art. 2050-2043 cc a CP_4
per la semplice circostanza che esso si sia verificato a margine della fiera enogastronomica Mornera Pt_2
Street Party, rispetto cui l era l'organizzatrice e l'artefice dell'idea di scattare la foto, oltre CP_4 Pt_2 che l'attuale Presidente e dunque, secondo l' autorizzazione del 29/05/2019 rilasciata dal Sindaco del Comune di Mozzate, il “responsabile in caso di danni provocati a persone e/o cose” (doc.2 attoreo).
L'evento tuttavia non può ritenersi essersi verificato né nell'ambito di “svolgimento di un'attività che, per sua natura o per i mezzi utilizzati, è intrinsecamente pericolosa” (art. 2050 cc.) secondo la qualificazione datane da parte attrice, né, anche operando una riqualificazione giuridica spettante all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 2051 c.c. ipotizzando l'esistenza di un rapporto di custodia, o comunque ex art. 2043 c.c. da utilizzarsi quale disposizione residuale, di chiusura, per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Quanto le deduzioni delle parti e, soprattutto, l'attività istruttoria compiuta, hanno consentito di accertare, è infatti che la sera dell'evento, spontaneamente, una parte dei presenti, per lo più collaboratori per la riuscita dello stesso, avevano deciso di scattare delle foto a ricordo della serata, come capitato anche “in occasioni precedenti” (vds dichiarazione teste attoreo udienza edl 17.1.2024, pag.7) e “nell'arco della giornata Tes_1
(ibidem pag.6). Alla foto pertanto non avevano partecipato tutti i presenti, ma solo alcuni, unitisi spontaneamente. Il teste cognato di e dallo stesso chiamato a testimoniare, ha Tes_1 Parte_1 dichiarato di essersi “unito di propria iniziativa al gruppo che voleva farsi fotografare” e di aver scelto dove posizionarsi, e aver “invitato , magari un po' restio a fare le foto, a venire anche lui” (pag.8). Parte_1
Non vi è stata dunque nessuna preventiva organizzazione del momento relativo allo scatto della fotografia di gruppo, come confermato anche dal teste (di parte convenuta), autore degli scatti Testimone_9 fotografici fra cui quello (doc.14 attoreo) che cristallizza il momento immediatamente precedente al sinistro, e la posizione dei vari astanti, fra cui . Parte_1
7 Ha riferito infatti il teste (pag.4) “a un certo punto, come in tutte le feste, si decide di fare la foto di gruppo, e le persone si sono posizionate in vari gruppi, con dislocazione anche sui tavoli. Io ho scattato due foto di prova e man mano che arrivavano le persone si posizionavano”.
Tale dichiarazione, comprensiva del particolare del sopraggiungere mano a mano di altri partecipanti desiderosi di fare la foto, dà l'idea dell'improvvisazione del momento, plasticamente confermata anche dalla circostanza che, a domanda di chiarimento del G.I. in ordine al posizionamento dei tavoli allineati su cui erano saliti alcuni dei partecipanti allo scatto, se funzionali allo scatto, ha negato la circostanza (pag. 4: “Quindi i tavoli non sono stati messi lì per fare la foto? a.d.r. “No, quella è stata una scelta di chi ha voluto farsi fare la foto”).
Emerge pertanto come il posizionamento dei partecipanti allo scatto non sia stato pre-ordinato, né la foto sia stata eseguita ad un orario prestabilito e come parte del programma della manifestazione, quanto piuttosto come estemporanea determinazione di alcuni dei presenti, a ricordo, quale rituale informale collegato alla fiera ma slegato dalla programmazione.
Lo stesso attore, in citazione, precisa che l'idea della foto ricordo, e la sua esecuzione, sia avvenuta “al termine della manifestazione” (pag.2), e dunque ad un orario in cui non può rinvenirsi (più, ove mai sussistente) un obbligo di custodia e di supervisione da parte dell'Associazione.
Vieppiù, non è configurabile alcun tipo di responsabilità in capo a nemmeno per aver richiesto ai Pt_2 presenti di fare la foto (come invece dedotto da parte attrice a pag 2 della citazione); l'istruttoria esperita ha consentito infatti di appurare (vds supra dichiarazione teste della medesima parte attrice) che la determinazione in di presenziare alla foto sia sorta grazie allo sprone del cognato a sua Parte_1 Tes_1 volta aderente “di propria iniziativa”, e dunque senza nessuna richiesta dall'organizzazione, tantomeno dal
. Parte_5
L'occasionalità della determinazione, la spontaneità dell'adesione di alcuni dei presenti e fra questi dell'attore,
l'improvvisazione nella sua esecuzione (non è risultato dall'istruttoria orale compiuta che alcuno abbia dato disposizione di salire sui tavoli o di disporsi in un modo piuttosto che in un altro né che questi fossero stati collocati per altre ragioni oltre al banchetto che usualmente contraddistingue serate di convivialità quali sagre/fiere) inducono a concludere nel senso di escludere l'imputabilità del sinistro all'associazione gestrice della manifestazione, al suo legale rappresentante pro tempore, o all'ideatore di scattare una foto ricordo.
D'altronde, diversamente opinando, dovrebbe imputarsi al gestore del luogo –si ipotizzi, il Direttore di un museo con riferimento alle sale ove sono esibite opere d'arte- in cui una o più persone decidono di scattarsi una foto l'eventuale sinistro subito da una di queste, per il sol fatto del suo accadimento: prospettiva inaccoglibile, a meno di provare che il sinistro si sia verificato nell'ambito di un malfunzionamento/carenza di strutture strumentali allo scatto della foto, ad hoc posizionate. E così, nell'esempio del museo, risulta ipotizzabile una responsabilità ove la foto sia scattata in prossimità di quelle cornici funzionali proprio a rendere originale lo scatto, e per crollo della stessa.
Ma nel caso di specie, come visto, ciò non è stato provato dalla parte su cui ricade l'onere della prova del fatto storico (art. 2697 cc), essendo stato invece emerso il contrario, ovvero la spontaneità della dislocazione per lo scatto da parte dei partecipanti alla foto e la casualità dell'utilizzo dei tavoli, non ivi collocati ad hoc ma funzionali a tutt'altro scopo.
8 Parte attrice non ha provato del resto quanto dedotto, ovvero (vds prima memoria ex art. 183 co.VI cc, pag.3) che l'idea dello scatto fosse voluta dagli organizzatori, né per quali ragioni “avrebbe dovuto impedire l'evento, fermando le persone che salivano sul tavolo”, vieppiù considerato che esse stavano procedendo spontaneamente.
Né risultano conferenti le difese, svolte (per la prima volta) in conclusionale, in ordine all'applicabilità degli articoli 5,6 e 8 del d.P.R. del 1956 n. 322 (relativi alle previsioni sui carichi che devono avere supporti quali i tavoli 5 e la loro soggezione a revisione) trattandosi di disposizioni che devono essere intese relative all'utilizzo che di essi deve ordinariamente farsi. Pertanto i tavoli dovevano essere idonei all'utilizzo per mangiarvi, non per salirvi sopra. Né d'altre parte è stata provata la non conformità del tavolo ceduto rispetto all'uso cui era preposto, né è stato dedotto che non sia stato in precedenza utilizzato, il giorno stesso, quale tavolo da pranzo.
Va pertanto esclusa qualsiasi forma di responsabilità in capo ai convenuti, ai sensi dell'art. 2043 e, tanto più, dell'art. 2050 c.c.
IV. Quanto precede consente di concludere per la non necessità –in quanto non esiziali- dell'accertamento approfondito in ordine alla fondatezza di ulteriori eccezioni tempestivamente svolte da parte convenuta, e precisamente volte a minare la ricostruzione dl fatto svolta da controparte e/o recidere il nesso causale tra condotta ed evento: il riferimento è da una parte al presunto carattere alticcio di , dall'altro alla
Parte_1 dedotta contraddittorietà della dinamica della caduta (alla propria sinistra) di coloro che erano saliti sul tavolo con la tipologia di rottura dello stesso (di cui risulta aver ceduto la gamba posta alla propria destra) –le altre obiezioni, consistenti nella dedotta mancata caduta di due partecipanti posti tra e i soggetti
Parte_1 coinvolti dall'alto dalla caduta e nella presunta confessione ai sanitari resa da circa il carattere
Parte_1 accidentale della caduta risultano inconferenti, rispettivamente poiché il cap.6 della seconda memoria convenuta a fondamento della tesi, ammesso, non risulta aver trovato riscontro in istruttoria, e poiché la dichiarazione di aver dubito un “trauma” e una “caduta accidentale”, vsd pag. 15 e 13 cartella clinica doc.4 fascicolo attore, non collidono con la ricostruzione dei fatti sostenuta da , ovvero che l'accidentalità
Parte_1 non sia derivata quale conseguenza dell'accidentale condotta di terzi (caduta dall'alto per cedimento tavolo), ed in ogni caso più testi (vds hanno visto che altri partecipanti erano caduti su ). Tes_4 Tes_1 Parte_1
Nondimeno, osserva a riguardo il Tribunale come a fronte di dati certi, poiché emersi a mezzo prova precostituita o costituenda, oppure costituenti presunzioni semplici, suscettibili di prova contraria –come nel caso dell'utilizzo di massime di esperienza- parte attrice non sia stata in grado di provare il contrario.
Si richiami, a riguardo, in particolare, quanto allo stato dell'attore, da una parte la relazione della visita anestesiologica nella notte del 2-3 giugno 2019 (prodotta dallo stesso attore sub doc.4 pag.14), ove si legge che l'attore aveva “assunto birra fino alle 22”, dall'altra la dichiarazione di , tra i partecipanti alla fiera e alla Per_1 foto, caduta dal tavolo, e soprattutto, infermiera professionale avente prestato i primi soccorsi all'attore subito dopo il sinistro (“non più di qualche minuto” dopo), che descrive (vds pag. 11 udienza 17.1.2024) Parte_1
“con gli occhi arrossati e l'alito alcolico” non appena soccorso subito dopo la caduta, e con riferimento all'alito, precisa di averlo notato sentendolo parlare a distanza ravvicinata;
e su domanda a chiarimento del G.I. in ordine alla compatibilità con una normale assunzione di alcool, come ad esempio una bottiglia di birra, escludendo fermamente la circostanza sul presupposto che l'ingerimento di alcool pari a una bottiglia di birra si sente poco, a differenza di quanto da lei avvertito in relazione a . D'altra parte lo stesso Parte_1 Tes_1 cognato di , ammette (ibidem, pag.9) di ricordare “che prima della foto avevamo bevuto una Parte_1
9 birretta assieme”, rispetto cui non risultano evidenze, tantomeno deduzioni, che quella fosse l'unica. E sul punto il parere del teste attoreo “era brillo? no”) non può che risultare recessivo -in assenza di Tes_4 specificazioni rese nella dichiarazione testimoniale- rispetto alle valutazioni di un operatore sanitario.
Sul punto il Tribunale richiama la massima di comune esperienza rispetto cui l'assunzione di alcool superiore alla quantità massima raccomandata (già superata, o al limite, con una birra) è in grado di alterare le capacità psico-fisiche tra cui quelle dell'equilibrio e della capacità di reazione a stimolazioni esterne, di fatto diminuendo o escludendo le probabilità che la sequenza causale “cedimento tavolo-caduta dall'alto degli astanti” abbia determinato il trauma dallo stesso subito.
Egualmente, con riferimento agli esiti del cedimento del tavolo dalla parte opposta rispetto a quella in prossimità della quale si trovava l'attore, e cioè verso sinistra mettendosi nella prospettiva del fotografo, avendo trovato conferma istruttoria la circostanza (confermata dal teste fotografo (pag.5), e, CP_5 soprattutto, da teste attoreo (vds pag.8, cap.5 a prova contraria diretta), peraltro non smentita Tes_1 dall'attore, risulta francamente difficile da spiegare, e indimostrato dall'attore, in base a quali motivazioni, rectius secondo quali leggi della fisica, la caduta delle persone su un tavolo non avvenga proprio dalla parte ove questo è ceduto, e soprattutto, non risulta spiegato, date tali premesse, come le cadute dal tavolo abbiano finito per coinvolgere , collocato dalla parte opposta (vds foto doc.14 attorea, ove il medesimo è Parte_1 cerchiato).
Le considerazioni che precedono inducono a rilevare come, ferme le conclusioni di cui al § III, in ogni caso ai fini dell'ipotetico riconoscimento della fondatezza della domanda attorea ostino carenze insuperate tanto nella ricostruzione del fatto storico, quanto nell'efficace contestazione di rilevanze fattuali e nel superamento di presunzioni semplici.
V. Per tali ragioni la domanda non può essere accolta nell'an, con assorbimento di ogni determinazione nel quantum, rispetto cui, soltanto, incidentalmente, si rileva come la circostanza tempestivamente dedotta da parte convenuta (pag.9 comparsa di costituzione) relativa ad un presunto “grave infortunio subito da
successivamente al 2.6.2019 all'arto per il quale lamenta danno, nello svolgimento di attività di Parte_1 tinteggiatura nel proprio appartamento” non sia stata altrettanto tempestivamente contestata da controparte nella prima difesa successiva (note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 12.12.2022) e solo genericamente nella prima memoria ex art. 183 co.VI (se non insistendo sulla gravità delle lesioni per come risultante dalla documentazione medica, ma senza negare l'intervenuto infortunio subito nell'atto di tinteggiare l'appartamento).
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano, in relazione a tutte le quattro fasi, ai medi (ai minimi per la fase decisionale) tenuto conto del valore di causa presumibile alla luce di una valutazione virtuale del quantum (in difetto di ctu), sensibilmente inferiore a quello indicato in domanda (€ 112.761,13) –stante le valutazioni di cui al § V nonché sul richiesto aumento da personalizzazione- e dunque avuto riguardo allo scaglione da € 26.000 ad € 52.000, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al
23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase istruttoria e decisionale).
La decisione ex art. 279 co.II n. 2 e 187 co.II cpc, oltre ad essere conforme al principio di economia processuale, consente di evitare ulteriori spese processuali, ed in particolare quelle di ctu.
10 Le espressioni di cui alla seconda memoria di parte attrice, di cui parte convenuta ha chiesto l'espunzione con terza memoria, seppur evitabili, non si ritiene siano suscettibili di avere quella finalità screditoria desunta da controparte e suscettibile di determinarne l'espunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente (ex art. 279 co.II lett. B c.p.c.) pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_13 deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Condanna, per l'effetto, alla refusione delle spese di lite: Parte_1
- in favore di in persona del Presidente Pro Tempore Legale Controparte_3 rappresentante, che quantifica, complessivamente, in € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- in favore di che quantifica, complessivamente, in € 2.850,00 Parte_2
(duemilaottocentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 15 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
11
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 629 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato il [...], C.F. , residente in [...] C.F._1
Guglielmetti Antonio n. 4/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Dalla Chiesa, del Foro di Varese, C.F.
presso il cui studio in Vedano Olona (VA), Via Monte Grappa n. 11 è elettivamente C.F._2 domiciliato (PEC: Email_1
-attore-
E
A.P.S. (C.F. ) –già associazione - Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Controparte_1 con sede legale in Mozzate, Piazza Sant'Alessandro n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Maria
Colombo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata al di lui studio in Como, via Mentana n. 1 CodiceFiscale_3
(pec: fax 031/26.28.21) Email_2
(C.F. ), residente a [...], in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._4 legale rappresentante pro-tempore dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Alessandro Maria Colombo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata al di lui studio in Como, CodiceFiscale_3 via Mentana n. 1 (pec: fax 031/26.28.21). Email_2
-convenuti-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c. e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 26 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
1 Per parte attrice : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità in solido dell' in persona del Controparte_4 Presidente pro-tempore, C.F. , con sede in 22076 Mozzate (CO) Piazza S. Alessandro n. 3, e del P.IVA_1 Sig. nato a [...] il [...], residente in [...] , C.F. Parte_2
, nella causazione dell'evento lesivo sofferto dall'attore e meglio descritto in narrativa, C.F._4 per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire integralmente in favore del signor tutti i danni subiti nelle sue componenti di danno Parte_1 patrimoniale - biologico permanente e temporaneo, di sofferenza soggettiva e morale permanente e temporanea, con adeguata personalizzazione dello stesso, che, allo stato, si quantifica in complessivi euro 107.920,00, nonché delle spese mediche, così come documentate, di euro 2.241,13, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi legali;
- accertare, previa se necessaria in via istruttoria declaranda C.T.U. medico legale, estesa anche alla componente esistenziale e dinamico relazionale, misura e specie dei danni patiti dal Sig. Parte_1 accertando l'entità dei postumi di natura permanente e i periodi di inabilità temporanea, nonché le ripercussioni sulla vita personale alla luce delle considerazioni già svolte in atto di citazione. Rifuse le spese di lite, della fase stragiudiziale e della fase di attivazione di negoziazione assistita. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con riferimento alle deduzioni istruttorie: ammettersi CTU medico-legale Disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'attore avente ad oggetto il seguente quesito:
“Esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, espletate tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni, sentite le osservazioni dei C.T.P., applicando la metodologia di accertamento e valutazione specialistica medico- legale del danno alla persona in Responsabilità Civile, il C.T.U.:
1) lesioni: verifichi se l'infortunato abbia riportato lesioni in nesso di causalità con l'infortunio in oggetto, descrivendone in caso affermativo, la natura, entità ed evoluzione e verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione;
2) invalidità temporanea: ne determini la durata conseguente all'infortunio, differenziando la inabilità temporanea in termini di danno biologico temporaneo totale e/o parziale e quantificandone le relative percentuali;
3) postumi permanenti: ne accerti l'eventuale sussistenza ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le conseguenti menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali;
4) danno biologico: valuti la negativa incidenza percentuale dei postumi permanenti sull'integrità fisiopsichica dell'infortunato, sulla base dei riferimenti tabellari indicativi (Legge e barèmes) e con adeguata personalizzazione clinica della voce percentuale, dopo accurata descrizione del quadro normativo;
5) componente dinamico-relazionale personale: valuti l'incidenza della menomazione accertata sugli specifici aspetti dinamico-relazionali e personali dell'infortunato (comprensivi del pregiudizio esistenziale) con adeguato parametro descrittivo e motivata quantificazione del maggior danno espresso con fasce di maggiorazione percentuale alla luce delle condizioni soggettive del danneggiato;
6) pregiudizio morale: valuti la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo-menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate;
Ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) È vero che la festa Mornera Street Party del 02.06.2019 è stata organizzata dall' e si Controparte_4 è svolta nel comune di Mozzate?
Si indicano quali testi: residente in [...], 22076 Mozzate;
residente in [...] Testimone_2 Giacomo Leopardi 25, 22076 Mozzate;
residente in [...], Mozzate. Testimone_3 2) È vero che in data 02.06.2019 al termine della manifestazione Mornera Street Party il Sig. proponeva ad un Parte_2 gruppo di persone che avevano a vario titolo collaborato alla realizzazione dell'evento, di partecipare ad uno scatto per una foto ricordo, invitandoli anche a salire su un tavolo, come da fototografia che mi si rammostra quale doc. 14 memoria 183, sesto comma n. 2, dell'attore? Si indicano quali testi: residente in [...], 22076 Mozzate;
residente Testimone_2 Testimone_1 in Via Varese 86, 22076 Mozzate. residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_4 Testimone_5 residente in [...], 22076 Mozzate.
2 3) Vero che, come da fotografia che mi si rammostra quale doc. 14 memoria 183, sesto comma n. 2 dell'attore nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede il signor si posizionava, con altre persone, in piedi Parte_2 sopra il tavolo, Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...] Testimone_2 Giacomo Leopardi 25, 22076 Mozzate.
4) E' vero che in data 02.06.2019 alla manifestazione Mornera Street Party, la fotografia doc. 14 memoria 183, sesto comma n. 2, dell'attore veniva scattata dal sig. CP_5 Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_2 Testimone_1 residente in [...], 22076 Mozzate.
7) È vero che la foto che si rammostra (doc. 14 - odierna memoria ex art. 183 co.VI n. 2 c.p.c. nell'interesse dell'attore) è stata scattata in data 02.06.2019, pochi istanti prima che il Sig. venisse travolto dalle persone in caduta dal tavolo? Parte_1 Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_2 Testimone_1 residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_4 Tes_5 Testimone_
residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...], 21055 Gorla Minore.
[...]
10) È vero che a seguito dell'evento infortunistico descritto ai capitoli precedenti il sig. veniva trasportato e Parte_1 ricoverato al DEA dell'Ospedale di Saronno? Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...] Testimone_4 Aldo Moro 2, 22076 Mozzate. residente in [...], Mozzate. Testimone_3
11) È vero che il sig. in data 02.06.2019 arrivato al Pronto Soccorso di Saronno, a seguito della imminente Testimone_1 sedazione necessaria per le cure urgenti sulla persona del Sig. , a specifica domanda del sanitario rispondeva: ha Parte_1 bevuto una birra a fine serata. Si indica quale testimone: residente in [...], 22076 Mozzate. Testimone_1
12) È vero che l' , nella persona dell'allora Presidente, , aveva stipulato polizza per Parte_3 Parte_4 soli danni RCT Assicurazione? Si indicano quali testimoni: – ufficio sinistri - e della Cesana Assicuratori Via G. Matteotti 10/A Testimone_7 Tes_8 20851 Lissone (MB). CP 13) È vero che il Capitano del Rione Mornera, Sig. vi inviava in nome e per conto dell'associazione di Parte_2 Mozzate mail di denuncia di infortunio in data 02/08/2019 e in data 08/08/2019 che si rammostrano (doc. n. 16 - odierna memoria ex art. 183 co.VI n. 2 c.p.c. nell'interesse dell'attore);
Si indicano quali testimoni: – ufficio sinistri - e della Cesana Assicuratori Via G. Matteotti 10/A Testimone_7 Tes_8 20851 Lissone (MB). 14) È vero che, come da documento che si rammostra (doc. 4 pagina 56 cartella clinica – atto di citazione) il Sig. Parte_1
risultava vigile e in condizioni psico-fisiche inalterate;
[...] Si indicano quali testimoni: sanitari del Pronto Soccorso Ospedale di Saronno.
15) È vero che a seguito delle lesioni riportate all'evento Mornera Street Party del 02.06.2019 il signor può Parte_1 sollevare solo pesi leggeri ed è quindi impossibilitato ad accudire il figlio non potendo nemmeno sollevarlo nonostante la tenera età? Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...] Testimone_3 Guglielmetti Antonio 4/B, Mozzate.
16) E' Vero che il sig. prima dell'evento del 02.06.2019 Mornera Street Party praticava gli sport amatoriali di moto Parte_1
– mountain bike e nuoto nei fine settimana e nei periodi di vacanza ed in seguito ha dovuto abbandonare le predette pratiche sportive perché incompatibili con i postumi invalidanti? Si indicano quali testimoni: residente in [...], 22076 Mozzate. residente in [...] Testimone_3 Guglielmetti Antonio 4/B, Mozzate. 17) Vero che nella sopra descritta qualità il signor aveva sottoscritto anche tutti gli atti amministrativi Parte_2 propedeutici all'organizzazione dell'evento e aveva quindi gestito ogni aspetto della manifestazione confrontandosi con il sindaco e l'ufficio tecnico? Si indica quale testimone: Sindaco pro tempore del Comune di Mozzate. Stessi testi anche a prova contraria sulle stesse circostanze articolate da controparte, se ed in quanto ammesse.
Per l'ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti dalla difesa degli odierni convenuti, si indicano a prova contraria i seguenti testi già indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 svolta dall'attore . Parte_1
residente in [...] Testimone_1
residente in [...] Testimone_2 residente in [...], Mozzate, Testimone_3 residente in [...] Testimone_4
residente in [...] Testimone_5
3 Testimone_
residente in [...], 21055 Gorla Minore
per i convenuti e Parte_2 Controparte_4
Voglia l'Ill.Mo Tribunale:
NEL MERITO:
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto e, in subordine, dichiarare nei suoi Pt_2 riguardi la decadenza dell'attore ex art. 1957 c.c., per le ragioni indicate in narrativa della comparsa 21.11.2022 e in ogni caso respingere le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Liquidare i danni nella misura in cui l'attore dovesse provarne esistenza ed imputabilità ai convenuti, accertando il grado di responsabilità tra questi, considerato anche il disposto dell'articolo 1227 c.c. Spese, in ogni caso, rifuse.
*** Con riserva di instaurare separato giudizio nei confronti del sig. legale rappresentante Parte_4 dell' all'epoca dell'evento per cui è causa, per sentirlo condannare a rimborsare ai convenuti le CP_4 somme che gli stessi fossero condannati a pagare all'attore, nell'interesse dei convenuti.
*** Senza inversione dell'onere probatorio, incombente sul danneggiato, si chiede la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 2 giugno 2019, verso le ore 22.30, durante la manifestazione denominata “Mornera Street Party”, organizzata dall'Associazione , alcuni partecipanti decidevano di scattare fotografie a ricordo Controparte_4 dell'evento. Testi: indicati in calce
2) Vero che l'autore dei tre scatti fotografici, che si sono susseguiti nell'arco di alcune decine di secondi, è il sig.
[...]
Tes_9 Testi: indicati in calce
3) Vero che sul tavolo, poi ceduto, sono salite massimo 4 persone contemporaneamente. Testi: indicati in calce
4) Vero che il tavolo è ceduto nella parte sinistra, dopo il terzo scatto fotografico, e che il sig. si trovava sul Parte_1 lato destro del tavolo (guardando il tavolo dalla prospettiva di chi stava scattando la foto). Testi: indicati in calce
5) Vero che, a seguito del cedimento del tavolo, le persone che ivi si trovavano “scivolavano” verso sinistra. Testi: indicati in calce Controparte_
6) Vero che tra il tavolo e il sig. , affiancate a quest'ultimo, si trovavano e , i quali, Parte_1 Controparte_7 anche a seguito del cedimento del tavolo, sono rimasti in piedi. Testi: indicati in calce
7) Vero che il sig. si è unito di propria iniziativa al gruppo che voleva farsi fotografare ed ha scelto dove Parte_1 posizionarsi. Testi: indicati in calce
8) Vero che, durante il cedimento del tavolo e a seguito dello stesso, vi è stata assenza di contatto fisico tra il e Parte_1 coloro che hanno partecipato agli scatti fotografici. Testi: indicati in calce
9) Vero che nell'immediatezza del fatto il è stato soccorso dalla signora , di professione infermiera Parte_1 Persona_1 professionale. Testi: indicati in calce Per_
10) Vero che durante il soccorso prestato dalla signora il sig. biascicava le parole e il suo alito sapeva di birra. Parte_1 Testimone_1 Controparte_ Testi: , , Persona_1
11) Vero che i tavoli raffigurati nelle fotografie che si mostrano al teste (docc.9 e 9 bis) sono della stessa tipologia del tavolo poi ceduto. Testi: indicati in calce
12) Vero che al termine di ogni manifestazione dell' convenuta i tavoli vengono ritirati, chiusi, e vengono formate CP_4 pile di 10/15 tavoli accatastati su un tavolo lasciato aperto, per poi essere caricati sul furgone e trasportati in magazzino, come da fotografia che si mostra al teste (docc.9 e 9 bis). Testi: indicati in calce
13) Vero che ciascun tavolo della tipologia di quello oggetto di causa pesa circa 30 kg. Testi: indicati in calce
4 14) Vero che dopo il 2 giugno 2019 il sig. ha subito un infortunio all'arto sinistro nello svolgimento di attività di Parte_1 tinteggiatura nel proprio appartamento.
Testi: , via Varese n. 86, Mozzate. Testimone_1 Si indicano a teste:
- , Mozzate, Via S.Francesco d'Assisi 1; Testimone_11
- , Mozzate, Via Varese 28; Testimone_9
- , Mozzate, Via Gorla 26; Controparte_6
- , Mozzate, Via U. Foscolo 5; Persona_1
- , Mozzate, Via L. Ariosto 1; Testimone_10
- , Mozzate, Via Borghi 4; Controparte_8
- , Mozzate, Via L. Da Vinci 3; CP_9
- , Mozzate, Via Cornaggia 42; Controparte_10
- , Mozzate, Via Varese 28; Controparte_11
- , Mozzate, Via S. Pellico 35. Controparte_7
* * * Ci si oppone alle prove dedotte dall'attore per le ragioni indicate nelle memorie ex art.183 sesto comma c.p.c. In via subordinata, si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze che il Tribunale riterrà ammissibili e rilevanti ai fini del decidere con i testi indicati. In caso di ammissione della CTU medico – legale, ci si oppone sin d'ora all'estensione del quesito in punto
“componente esistenziale e dinamico relazionale”.
*** Si chiede la cancellazione delle espressioni, prive di fondamento ed offensive: “intento fraudolento” e
“maldestramente” contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice, in quanto gli avverbi risultano dettati da mero intento dispregiativo e con la finalità di screditare i convenuti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 21.2.2022, evocava in Parte_1 giudizio l' in persona del Presidente pro tempore, e per Controparte_4 Parte_2 sentirne accertare la responsabilità relativa ai danni sofferti in conseguenza dell'infortunio dallo stesso subito la sera del 2 giugno 2019, e per l'effetto ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento integrale di tutti i danni subiti da , quantificati in complessivi euro 107.920,00, nonché delle spese mediche, per € Parte_1
2.241,13 –o nella diversa somma accertata in corso di causa,- oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
In particolare, imputava a la responsabilità ai sensi degli artt. 2043 -2050 c.c., mentre per quanto Pt_2 concerne l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c.
Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo indicate, durante la festa rionale denominata “Mornera
Street Party” in Mozzate (CO), Via Castelli angolo Via Moro n. 5, al termine della manifestazione, nel frangente in cui gli organizzatori e collaboratori dell'evento, tra cui lui, stavano posando per una foto di gruppo, in piedi, alcuni su un tavolo, altri nelle immediate vicinanze dello stesso (davanti, o di lato), il tavolo cedeva determinando la caduta di coloro che su di esso si trovavano, sopra alcuni di coloro che invece non vi erano caduti, fra cui l'attore stesso. , pertanto, travolto dalle persone in caduta, finiva a terra riportando Parte_1 significative lesioni personali, tra cui la "Frattura-lussazione del gomito sinistro”, con conseguenze, anche a distanza di mesi, su “Instabilità RUD polso sinistro e dolore ulnare polso sinistro in esiti di trauma complesso gomito sinistro” (come da documentazione medica prodotta).
Quantificava tali deficit, associati a dolori, in un'invalidità permanente del 20% e Inabilità temporanea assoluta di giorni 7, temporanea parziale al 75% di 90 giorni, al 50% di giorni 90 e al 25% di giorni 60, oltre ad un
5 aumento per personalizzazione al 39% sul presupposto di aver dovuto abbandonare ogni attività fisica e gli sport praticati (come la bici e il nuoto), rinunciare alla propria passione motociclistica nonché all'aiuto in famiglia rispetto alle faccende domestiche.
Si costituivano, tempestivamente, il 21.11.2022 l' già (e all'epoca dei fatti) Controparte_3
nonché in proprio e quale Presidente pro tempore Controparte_4 Parte_2 dell'associazione.
Essi anzitutto eccepivano la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda, nonché la carenza di legittimazione attiva di il maggiorente Pt_2
(Presidente e dunque legale rappresentante dell'associazione) essendo all'epoca cui l'evocato in Pt_4 giudizio era subentrato nel dicembre 2019.
Nel merito contestavano la dinamica per come rappresentata da controparte, ritenendo la caduta dell'attore non in nesso causale con quanto verificatosi in seguito al cedimento del tavolo –all'uopo valorizzando dichiarazioni dello stesso ai sanitari, presenti in cartella clinica doc.4 fascicolo attoreo e consistenti Parte_1 nell'utilizzo di parole neutre quali “trauma” e “caduta accidentale” (rispettivamente pag.15 e pag.13), nonché
l'avvenuta assunzione di alcool da parte dell'attore la sera stessa.
Rappresentavano inoltre la contraddittorietà della ricostruzione della dinamica, poiché essendo il cedimento del tavolo intervenuto a seguito della rottura accidentale della gamba sinistra dello stesso (dalla prospettiva del fotografo), ciò avrebbe dovuto necessariamente comportare uno sbandamento, e conseguente caduta, delle persone verso sinistra, mentre l'attore si trovava dalla parte opposta, ovvero sul lato destro, e, peraltro, la caduta avrebbe dovuto coinvolgere anche altri astanti ( e ) in quanto si Controparte_7 CP_12 trovavano tra il tavolo e l'attore.
Contestavano inoltre il quantum, rappresentando che l'attore dopo l'infortunio aveva svolto attività di tinteggiatura nel proprio appartamento, e le usuali attività all'aperto (allegando a tale ultimo riguardo foto sub doc.7) scarsamente compatibili con il danno lamentato, ed in generale ritenendo che le conseguenze della caduta non potevano comportare i danni asseritamente patiti;
oggetto di contestazione erano anche le ulteriori voci di spese richiesta, fra cui quelle per assistenza stragiudiziale e negoziazione assistita, ritenute eccessive o abnormi.
Chiedevano infine di essere autorizzati a chiamare in causa legale rappresentante Parte_4 dell'associazione all'epoca del fatto.
All'esito della prima udienza, cartolare, in data 12.12.2022 il (precedente) G.I. rigettava l'eccezione di nullità della citazione e la richiesta di chiamata di terzo, risultando non sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
all'esito assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e fissava nuova udienza al 7 giugno 2023.
In tale data il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, ammetteva, parzialmente, le richieste di prove orali svolte dalle parti, demandando all'esito dell'istruttoria ogni valutazione sulla necessità della ctu medica richiesta da parte attrice.
Il 17 gennaio 2024 venivano escussi i testi di parte attrice e , e di parte Testimone_4 Testimone_1 convenuta e . Testimone_9 Persona_1
Con successivo provvedimento del 27 Gennaio 2024 il G.I. riteneva opportuno demandare l'eventuale valutazione sull'opportunità di disporre ctu medico legale, richiesta da parte attrice, subordinatamente all'ipotesi di verifica della fondatezza nell'an della domanda ex artt. 279 co.II n. 2 e 187 co.II cpc;
precisando
6 che, in ipotesi di valutata fondatezza della domanda nell'an, il giudizio sarebbe proseguito ex art. 279 co.II n. 4 cpc.; fissava pertanto l'udienza di precisazione delle conclusioni al 25 novembre 2024.
In tale data il sottoscritto G.I. tratteneva pertanto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tanto le comparse conclusionali quanto le memorie di replica.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ricorrente.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e le parti evocate in giudizio si sono costituite tempestivamente.
Non sussistono condizioni di procedibilità della domanda, in ragione della materia (mediazione) e del valore di causa (negoziazione assistita); in ogni caso parte attrice ha dato prova di aver esperito la procedura di negoziazione assistita (vds note di trattazione scritta del 7.12.22).
III. La domanda deve essere respinta, a seguito di valutazione nel merito in attuazione del principio della ragione più liquida.
Parte attrice imputa la responsabilità del sinistro, ex art. 36 cc all' ed ex art. 2050-2043 cc a CP_4
per la semplice circostanza che esso si sia verificato a margine della fiera enogastronomica Mornera Pt_2
Street Party, rispetto cui l era l'organizzatrice e l'artefice dell'idea di scattare la foto, oltre CP_4 Pt_2 che l'attuale Presidente e dunque, secondo l' autorizzazione del 29/05/2019 rilasciata dal Sindaco del Comune di Mozzate, il “responsabile in caso di danni provocati a persone e/o cose” (doc.2 attoreo).
L'evento tuttavia non può ritenersi essersi verificato né nell'ambito di “svolgimento di un'attività che, per sua natura o per i mezzi utilizzati, è intrinsecamente pericolosa” (art. 2050 cc.) secondo la qualificazione datane da parte attrice, né, anche operando una riqualificazione giuridica spettante all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 2051 c.c. ipotizzando l'esistenza di un rapporto di custodia, o comunque ex art. 2043 c.c. da utilizzarsi quale disposizione residuale, di chiusura, per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Quanto le deduzioni delle parti e, soprattutto, l'attività istruttoria compiuta, hanno consentito di accertare, è infatti che la sera dell'evento, spontaneamente, una parte dei presenti, per lo più collaboratori per la riuscita dello stesso, avevano deciso di scattare delle foto a ricordo della serata, come capitato anche “in occasioni precedenti” (vds dichiarazione teste attoreo udienza edl 17.1.2024, pag.7) e “nell'arco della giornata Tes_1
(ibidem pag.6). Alla foto pertanto non avevano partecipato tutti i presenti, ma solo alcuni, unitisi spontaneamente. Il teste cognato di e dallo stesso chiamato a testimoniare, ha Tes_1 Parte_1 dichiarato di essersi “unito di propria iniziativa al gruppo che voleva farsi fotografare” e di aver scelto dove posizionarsi, e aver “invitato , magari un po' restio a fare le foto, a venire anche lui” (pag.8). Parte_1
Non vi è stata dunque nessuna preventiva organizzazione del momento relativo allo scatto della fotografia di gruppo, come confermato anche dal teste (di parte convenuta), autore degli scatti Testimone_9 fotografici fra cui quello (doc.14 attoreo) che cristallizza il momento immediatamente precedente al sinistro, e la posizione dei vari astanti, fra cui . Parte_1
7 Ha riferito infatti il teste (pag.4) “a un certo punto, come in tutte le feste, si decide di fare la foto di gruppo, e le persone si sono posizionate in vari gruppi, con dislocazione anche sui tavoli. Io ho scattato due foto di prova e man mano che arrivavano le persone si posizionavano”.
Tale dichiarazione, comprensiva del particolare del sopraggiungere mano a mano di altri partecipanti desiderosi di fare la foto, dà l'idea dell'improvvisazione del momento, plasticamente confermata anche dalla circostanza che, a domanda di chiarimento del G.I. in ordine al posizionamento dei tavoli allineati su cui erano saliti alcuni dei partecipanti allo scatto, se funzionali allo scatto, ha negato la circostanza (pag. 4: “Quindi i tavoli non sono stati messi lì per fare la foto? a.d.r. “No, quella è stata una scelta di chi ha voluto farsi fare la foto”).
Emerge pertanto come il posizionamento dei partecipanti allo scatto non sia stato pre-ordinato, né la foto sia stata eseguita ad un orario prestabilito e come parte del programma della manifestazione, quanto piuttosto come estemporanea determinazione di alcuni dei presenti, a ricordo, quale rituale informale collegato alla fiera ma slegato dalla programmazione.
Lo stesso attore, in citazione, precisa che l'idea della foto ricordo, e la sua esecuzione, sia avvenuta “al termine della manifestazione” (pag.2), e dunque ad un orario in cui non può rinvenirsi (più, ove mai sussistente) un obbligo di custodia e di supervisione da parte dell'Associazione.
Vieppiù, non è configurabile alcun tipo di responsabilità in capo a nemmeno per aver richiesto ai Pt_2 presenti di fare la foto (come invece dedotto da parte attrice a pag 2 della citazione); l'istruttoria esperita ha consentito infatti di appurare (vds supra dichiarazione teste della medesima parte attrice) che la determinazione in di presenziare alla foto sia sorta grazie allo sprone del cognato a sua Parte_1 Tes_1 volta aderente “di propria iniziativa”, e dunque senza nessuna richiesta dall'organizzazione, tantomeno dal
. Parte_5
L'occasionalità della determinazione, la spontaneità dell'adesione di alcuni dei presenti e fra questi dell'attore,
l'improvvisazione nella sua esecuzione (non è risultato dall'istruttoria orale compiuta che alcuno abbia dato disposizione di salire sui tavoli o di disporsi in un modo piuttosto che in un altro né che questi fossero stati collocati per altre ragioni oltre al banchetto che usualmente contraddistingue serate di convivialità quali sagre/fiere) inducono a concludere nel senso di escludere l'imputabilità del sinistro all'associazione gestrice della manifestazione, al suo legale rappresentante pro tempore, o all'ideatore di scattare una foto ricordo.
D'altronde, diversamente opinando, dovrebbe imputarsi al gestore del luogo –si ipotizzi, il Direttore di un museo con riferimento alle sale ove sono esibite opere d'arte- in cui una o più persone decidono di scattarsi una foto l'eventuale sinistro subito da una di queste, per il sol fatto del suo accadimento: prospettiva inaccoglibile, a meno di provare che il sinistro si sia verificato nell'ambito di un malfunzionamento/carenza di strutture strumentali allo scatto della foto, ad hoc posizionate. E così, nell'esempio del museo, risulta ipotizzabile una responsabilità ove la foto sia scattata in prossimità di quelle cornici funzionali proprio a rendere originale lo scatto, e per crollo della stessa.
Ma nel caso di specie, come visto, ciò non è stato provato dalla parte su cui ricade l'onere della prova del fatto storico (art. 2697 cc), essendo stato invece emerso il contrario, ovvero la spontaneità della dislocazione per lo scatto da parte dei partecipanti alla foto e la casualità dell'utilizzo dei tavoli, non ivi collocati ad hoc ma funzionali a tutt'altro scopo.
8 Parte attrice non ha provato del resto quanto dedotto, ovvero (vds prima memoria ex art. 183 co.VI cc, pag.3) che l'idea dello scatto fosse voluta dagli organizzatori, né per quali ragioni “avrebbe dovuto impedire l'evento, fermando le persone che salivano sul tavolo”, vieppiù considerato che esse stavano procedendo spontaneamente.
Né risultano conferenti le difese, svolte (per la prima volta) in conclusionale, in ordine all'applicabilità degli articoli 5,6 e 8 del d.P.R. del 1956 n. 322 (relativi alle previsioni sui carichi che devono avere supporti quali i tavoli 5 e la loro soggezione a revisione) trattandosi di disposizioni che devono essere intese relative all'utilizzo che di essi deve ordinariamente farsi. Pertanto i tavoli dovevano essere idonei all'utilizzo per mangiarvi, non per salirvi sopra. Né d'altre parte è stata provata la non conformità del tavolo ceduto rispetto all'uso cui era preposto, né è stato dedotto che non sia stato in precedenza utilizzato, il giorno stesso, quale tavolo da pranzo.
Va pertanto esclusa qualsiasi forma di responsabilità in capo ai convenuti, ai sensi dell'art. 2043 e, tanto più, dell'art. 2050 c.c.
IV. Quanto precede consente di concludere per la non necessità –in quanto non esiziali- dell'accertamento approfondito in ordine alla fondatezza di ulteriori eccezioni tempestivamente svolte da parte convenuta, e precisamente volte a minare la ricostruzione dl fatto svolta da controparte e/o recidere il nesso causale tra condotta ed evento: il riferimento è da una parte al presunto carattere alticcio di , dall'altro alla
Parte_1 dedotta contraddittorietà della dinamica della caduta (alla propria sinistra) di coloro che erano saliti sul tavolo con la tipologia di rottura dello stesso (di cui risulta aver ceduto la gamba posta alla propria destra) –le altre obiezioni, consistenti nella dedotta mancata caduta di due partecipanti posti tra e i soggetti
Parte_1 coinvolti dall'alto dalla caduta e nella presunta confessione ai sanitari resa da circa il carattere
Parte_1 accidentale della caduta risultano inconferenti, rispettivamente poiché il cap.6 della seconda memoria convenuta a fondamento della tesi, ammesso, non risulta aver trovato riscontro in istruttoria, e poiché la dichiarazione di aver dubito un “trauma” e una “caduta accidentale”, vsd pag. 15 e 13 cartella clinica doc.4 fascicolo attore, non collidono con la ricostruzione dei fatti sostenuta da , ovvero che l'accidentalità
Parte_1 non sia derivata quale conseguenza dell'accidentale condotta di terzi (caduta dall'alto per cedimento tavolo), ed in ogni caso più testi (vds hanno visto che altri partecipanti erano caduti su ). Tes_4 Tes_1 Parte_1
Nondimeno, osserva a riguardo il Tribunale come a fronte di dati certi, poiché emersi a mezzo prova precostituita o costituenda, oppure costituenti presunzioni semplici, suscettibili di prova contraria –come nel caso dell'utilizzo di massime di esperienza- parte attrice non sia stata in grado di provare il contrario.
Si richiami, a riguardo, in particolare, quanto allo stato dell'attore, da una parte la relazione della visita anestesiologica nella notte del 2-3 giugno 2019 (prodotta dallo stesso attore sub doc.4 pag.14), ove si legge che l'attore aveva “assunto birra fino alle 22”, dall'altra la dichiarazione di , tra i partecipanti alla fiera e alla Per_1 foto, caduta dal tavolo, e soprattutto, infermiera professionale avente prestato i primi soccorsi all'attore subito dopo il sinistro (“non più di qualche minuto” dopo), che descrive (vds pag. 11 udienza 17.1.2024) Parte_1
“con gli occhi arrossati e l'alito alcolico” non appena soccorso subito dopo la caduta, e con riferimento all'alito, precisa di averlo notato sentendolo parlare a distanza ravvicinata;
e su domanda a chiarimento del G.I. in ordine alla compatibilità con una normale assunzione di alcool, come ad esempio una bottiglia di birra, escludendo fermamente la circostanza sul presupposto che l'ingerimento di alcool pari a una bottiglia di birra si sente poco, a differenza di quanto da lei avvertito in relazione a . D'altra parte lo stesso Parte_1 Tes_1 cognato di , ammette (ibidem, pag.9) di ricordare “che prima della foto avevamo bevuto una Parte_1
9 birretta assieme”, rispetto cui non risultano evidenze, tantomeno deduzioni, che quella fosse l'unica. E sul punto il parere del teste attoreo “era brillo? no”) non può che risultare recessivo -in assenza di Tes_4 specificazioni rese nella dichiarazione testimoniale- rispetto alle valutazioni di un operatore sanitario.
Sul punto il Tribunale richiama la massima di comune esperienza rispetto cui l'assunzione di alcool superiore alla quantità massima raccomandata (già superata, o al limite, con una birra) è in grado di alterare le capacità psico-fisiche tra cui quelle dell'equilibrio e della capacità di reazione a stimolazioni esterne, di fatto diminuendo o escludendo le probabilità che la sequenza causale “cedimento tavolo-caduta dall'alto degli astanti” abbia determinato il trauma dallo stesso subito.
Egualmente, con riferimento agli esiti del cedimento del tavolo dalla parte opposta rispetto a quella in prossimità della quale si trovava l'attore, e cioè verso sinistra mettendosi nella prospettiva del fotografo, avendo trovato conferma istruttoria la circostanza (confermata dal teste fotografo (pag.5), e, CP_5 soprattutto, da teste attoreo (vds pag.8, cap.5 a prova contraria diretta), peraltro non smentita Tes_1 dall'attore, risulta francamente difficile da spiegare, e indimostrato dall'attore, in base a quali motivazioni, rectius secondo quali leggi della fisica, la caduta delle persone su un tavolo non avvenga proprio dalla parte ove questo è ceduto, e soprattutto, non risulta spiegato, date tali premesse, come le cadute dal tavolo abbiano finito per coinvolgere , collocato dalla parte opposta (vds foto doc.14 attorea, ove il medesimo è Parte_1 cerchiato).
Le considerazioni che precedono inducono a rilevare come, ferme le conclusioni di cui al § III, in ogni caso ai fini dell'ipotetico riconoscimento della fondatezza della domanda attorea ostino carenze insuperate tanto nella ricostruzione del fatto storico, quanto nell'efficace contestazione di rilevanze fattuali e nel superamento di presunzioni semplici.
V. Per tali ragioni la domanda non può essere accolta nell'an, con assorbimento di ogni determinazione nel quantum, rispetto cui, soltanto, incidentalmente, si rileva come la circostanza tempestivamente dedotta da parte convenuta (pag.9 comparsa di costituzione) relativa ad un presunto “grave infortunio subito da
successivamente al 2.6.2019 all'arto per il quale lamenta danno, nello svolgimento di attività di Parte_1 tinteggiatura nel proprio appartamento” non sia stata altrettanto tempestivamente contestata da controparte nella prima difesa successiva (note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 12.12.2022) e solo genericamente nella prima memoria ex art. 183 co.VI (se non insistendo sulla gravità delle lesioni per come risultante dalla documentazione medica, ma senza negare l'intervenuto infortunio subito nell'atto di tinteggiare l'appartamento).
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano, in relazione a tutte le quattro fasi, ai medi (ai minimi per la fase decisionale) tenuto conto del valore di causa presumibile alla luce di una valutazione virtuale del quantum (in difetto di ctu), sensibilmente inferiore a quello indicato in domanda (€ 112.761,13) –stante le valutazioni di cui al § V nonché sul richiesto aumento da personalizzazione- e dunque avuto riguardo allo scaglione da € 26.000 ad € 52.000, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al
23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase istruttoria e decisionale).
La decisione ex art. 279 co.II n. 2 e 187 co.II cpc, oltre ad essere conforme al principio di economia processuale, consente di evitare ulteriori spese processuali, ed in particolare quelle di ctu.
10 Le espressioni di cui alla seconda memoria di parte attrice, di cui parte convenuta ha chiesto l'espunzione con terza memoria, seppur evitabili, non si ritiene siano suscettibili di avere quella finalità screditoria desunta da controparte e suscettibile di determinarne l'espunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente (ex art. 279 co.II lett. B c.p.c.) pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_13 deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Condanna, per l'effetto, alla refusione delle spese di lite: Parte_1
- in favore di in persona del Presidente Pro Tempore Legale Controparte_3 rappresentante, che quantifica, complessivamente, in € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- in favore di che quantifica, complessivamente, in € 2.850,00 Parte_2
(duemilaottocentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 15 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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