Sentenza 20 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMADICA024 23/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (resp. banc. SEZIONE PRI CIU elusure- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21674/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere 5827 Cron. Rep.651 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC ER ER IO in proprio nonchè quale legale rappresentante della C.B.L. Srl in liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAVAGNO TERESA, 23, presso l'avvocato CIMIOTTA V., CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C. MIRABELLO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio rappresentati e difesi dall'avvocato LA FRANCESCA dal Sig. SOLE 24 ORE 1.55 ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;
per diritti 20 FEB. 200Z il ricorrenti - IL CANCELLIERE
contro
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 3000 CELLERIA 2001 domiciliata in ROMA VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, 2400 presso l'avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e DG720066 1 difende unitamente all'avvocato MINOLI MARCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1405/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 13/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TR IC, anche quale rappresentante della srl CBL, e RE AV convenivano davanti al Tribunale di Torino la Cassa di Risparmio di quella città. Narra- vano che la CBL aveva stipulato nel 1990 con la conve- nuta una convenzione di apertura di credito per L. 100.000.000, dando in pegno a garanzia dell'adempimento C.C.T. per pari importo. Un mese dopo circa la Cassa aveva chiesto ad essi il rientro da ogni esposizione inclusa quella derivante da un precedente castelletto. Secondo la prospettazione degli attori, quindi, essi erano stati indotti a concludere in ulteriore finanzia- mento laper somma di L. 130.000.000, mentre non era avvenuta la restituzione dei titoli. Precisavano anche 2 che la cassa aveva ottenuto nei loro confronti un de- creto ingiuntivo, oggetto di separata opposizione. Chiedevano dunque la riunione dei due giudizi e la condanna della Cassa alla restituzione dei CCT ed alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ad essi cagionati. La Cassa resisteva affermando di avere consegnato i titoli, poi accertati come falsi, alla autorità giudi- ziaria. Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte di To- rino respingeva l'appello proposto dai soccombenti. Il secondo giudice rilevava che la mancata restitu- zione era dipesa dalla consegna dei titoli da parte della Cassa alle autorità di controllo, e che alcun danno l'ente creditizio aveva arrecato con la predetta pattuizione del finanziamento di I. 130.000.000, cui avevano aderito liberamente i contraenti appellanti. Ricorrono per Cassazione lo IC e la AG con due motivi. Resiste con controricorso la Cassa di Ri- sparmio e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Sostengono che la pattuizione del finanziamento seguì alla mancata, ille- 3 gittima, restituzione dei titoli, e che pertanto l'avere separato i giudizi è stato il frutto di una cattiva utilizzazione del materiale istruttorio. Questo infatti, rettamente inteso, dimostrerebbe l'unicità del rapporto suddetto con quello originario di apertura di credito e di dazione di pegno. 1a) Con il secondo connesso motivo, che va esamina- to insieme al primo, i ricorrenti lamentano ancora la inadeguatezza della motivazione e la violazione и dell'art. 115 c.p.c.. Sostengono che la pretesa falsità dei titoli doveva essere accertata nel giudizio che ne occupa, cosicchè sarebbe emerso il comportamento lesivo di ogni criterio di correttezza e buona fede da parte della banca, come tale fonte della negata responsabili- tà, tanto contrattuale che extracontrattuale. 2) Osserva il collegio che il giudizio di merito ha riguardato due distinte domande degli odierni ricorren- ti, di consegna dei titoli, l'una, e quindi di risarci- mento dei danni quest'ultima, avanzata anche a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale, anche con il richiamo agli accertamenti svolti dal tribunale, che la Cassa non restituì i titoli, e peraltro non po- tette soddisfarsi su di essi, perchè dovette consegnar- li alle sole autorità legittimate ad occuparsi di un eventuale siffatto delitto. 4 Pertanto, rileva la sentenza, nessun danno ingiusto potette derivare da tale comportamento assolutamente dovuto, tantopiù che la pattuizione del finanziamento fu liberamente presa, e non sono stati riscontrati vizi delle volontà in capo ai contraenti. Consegue che tutte le censure riguardanti la moti- vazione sono infondate, giacchè non vi è circostanza rilevante ovvero elemento decisivo della fattispecie litigiosa relativamente al quale la sentenza impugnata abbia omesso di rispondere alle censure contenute nell'atto di appello. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni la sentenza impugnata nella sua ricostruzione della vicen- da dà conto del fatto che la pattuizione del finanzia- mento fu conseguente alla impossibilità per la Cassa di soddisfarsi coattivamente sui titoli, e soprattutto che dagli atti di causa invocati dalla ricorrente emerge che la Cassa aveva tempestivamente informato i debitori circa la esistenza di dubbi sull'autenticità dei titoli da essi dati in pegno. La ricorrente in realtà non cen- sura un vizio risalente alla previsione dell'art. 115 c.p.c., ma piuttosto contesta la ricostruzione di fatti sulla quale la Corte torinese ha fondato il suo conse- guente giudizio di mancanza del comportamento scorretto allegato. 5 La doglianza è dunque inammissibile. 3) Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in 282.400 oltre agli onorari, che liquida in L. L.. 5.000.000. In Roma il 22 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla Giuseppe Maria Berruti ри IL CANOELLERE Mark LN720 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Olarie Di ного 20 FEB. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE Maria D ZZO Dr u عليكم 20 149,77 AGENZIA DELLS ENTRATE ROMA 2 2.3.1.6.2008erie 4.Registrate an 33.103 149.77 (euro CE RANDIN Area rvizi, Bazia DI FUPD Carvizi Atti Zufal