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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 28905/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane 20, presso lo studio dell'avv. Saverio Schiavone che la rappresenta e difende - unitamente all'avv. Maria Carla Di Rosa - in virtù di procura in atti ricorrente
E nato a [...] il [...]) Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara legittimo il licenziamento disciplinare intimato da CP_2
a con nota del 28.3.2024;
[...] CP_1 CP_1
condanna la parte convenuta a rimborsare in favore della società ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stato dipendente di in servizio Controparte_1 Parte_1 quale tecnico della manutenzione rotabili presso l'officina di Foggia.
Con nota del 27.2.2024 la società ha mosso al una contestazione CP_1
disciplinare, contenente i seguenti addebiti.
“1) Lei, Tecnico della Manutenzione Rotabili, presso la Direzione Tecnica
- Linea Manutenzione Ciclica - OMC ML Foggia, in data 28/04/2022, in concorso con altri soggetti, ha sottratto un numero imprecisato di ruote di acciaio e relative gabbie anch'esse in acciaio, siti all'interno dell'OMC Mezzi
Leggeri di Foggia, per un peso complessivo pari a 200 quintali, di proprietà di
, con un danno pari a 8.500,00 euro. Parte_1
2) Lei, in data 16/12/2022, in concorso con altri soggetti, ha sottratto n.
22 casse in ferro e n. 88 ruote in metallo alla con un danno pari Parte_1
a 15.427,50 euro.
3) Lei, per le condotte esposte ai punti precedenti, è stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio, con udienza preliminare prevista per il
5/3/2024 per i reati di furto in concorso di cui agli artt. 110 c.p. 624 c.p. e 625
c.p. n. 5), n. 7) e n.
7-bis) c.p. e art. 61 c.p. n. 7) e n. 9), da Lei commessi in data
28/04/2022 e 16/12/2022.
4) Lei, sempre in ordine agli addebiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), ha posto in essere le condotte descritte “… con l'aggravante … di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio …” come confermato nella sentenza 650/2023 depositata in cancelleria il
10.11.2023.
5) Lei, sempre in ordine agli addebiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), ha violato sia la norma richiamata in premessa dell'art. 56.1 del vigente CCNL della Mobilità/ACAF, che le regole deontologiche del Codice Etico, anch'esse sopra riportate.
6) Infine, Lei, considerato anche il ruolo centrale svolto nell'attuazione dei disegni criminosi, ha adottato un comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario con il Suo datore di lavoro e tale da violare i principi della correttezza e della buona fede, cardini fondamentali per un corretto svolgimento del rapporto di lavoro”.
A fronte di detta contestazione, il si è difeso attraverso l'invio di CP_1
una memoria difensiva con la quale si è dichiarato estraneo ai fatti contestati, sostenendo di essere stato coinvolto “solo a causa della condotta del Parte_2
il quale, approfittando della mia buona fede, ha fatto uso del mio
[...]
cellulare per contattare i personaggi con cui aveva rapporti e con i quali ha commesso i reati che mi vengono purtroppo, anche in questo momento addebitati”; “collega , il quale è stato il vero e unico artefice della Parte_2
vicenda. L'unico errore che ho commesso è stato quello di consentire a
2 di utilizzare il mio telefono quando mi veniva chiesto, e ciò perché Parte_2
mi diceva che era scarico oppure che non aveva credito per Parte_2
chiamare, ed io non sapevo che piuttosto che contattare i familiari Parte_2 come a me riferito, contattava questi personaggi”.
Non accolte le giustificazioni rese dal , con nota del 28.3.2024 la CP_1 società ha intimato a quest'ultimo il recesso con effetto dal 19.2.2024, data di notifica della sospensione cautelare non disciplinare disposta con nota del
14.2.2024.
Il ha impugnato stragiudizialmente il recesso e successivamente CP_1
ha adito il giudice del lavoro di Roma chiedendo Parte_1
l'accertamento della legittimità del licenziamento intimato.
Nonostante la ritualità della notifica (effettuata ex art. 149 c.p.c. presso il luogo di residenza anagrafica del , in Lucera, Località Vaccarella), la CP_1
parte convenuta non si è costituita in giudizio.
Non essendoci necessità di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa
è stata decisa.
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La domanda di è fondata. Parte_1
Come visto, al sono stati contestati due fatti di sottrazione di CP_1
ingenti quantitativi di acciaio, di pertinenza della società, avvenuti, in concorso con altri soggetti, il giorno 28.4.2022 e il giorno 16.12.2022.
La contestazione della società ha preso le mosse da un'indagine della
Guardia di finanza e da un successivo procedimento penale instaurato dalla
Procura della Repubblica di Foggia che ha visto coinvolti diversi soggetti, tra i quali il . Quest'ultimo, inizialmente sottoposto alla misura degli arresti CP_1
domiciliari successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione al Commissariato, è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di concorso in furto di materiale metallico sottratto ad infrastrutture, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio.
In pendenza del processo penale ha intimato al Parte_1 CP_1
il recesso immediato.
Va in primo luogo ricordato che ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva
3 la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso (per tutte, Cass. 21.8.2019, n. 21549).
Non è pertanto in alcun modo necessario attendere la conclusione del procedimento penale prima di irrogare il licenziamento, poiché il rapporto tra processo civile e quello penale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi (così, Cass. 17.11.2015, n. 23516), peraltro ben potendo il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (Cass. 2.3.2017, n. 5317 e Cass. 3.1.2024, n. 109).
Tenute ferme queste coordinate, nessun dubbio sussiste sulla responsabilità del . CP_1
La lettura dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal
Gip del Tribunale di Foggia (in particolare, il capitolo 3) consente di accertare il fattivo, evidente e consapevole coinvolgimento del , unitamente al CP_1
suo collega , nei due episodi di furto di acciaio del 28.4.2022 Parte_2
e del 16.12.2022. Coinvolgimento dimostrato anche attraverso l'intercettazione di conversazioni telefoniche con le quali è stato appurato che il e il CP_1
collega, quali dipendenti di , conoscevano e comunicavano i momenti Parte_1
più adatti ai loro complici per la consumazione dei furti (cfr., in particolare l'analitica descrizione fornita ai punti 3.1 e 3.2 dell'ordinanza cautelare).
D'altra parte, il , nelle difese presentate dopo la contestazione CP_1
disciplinare, non pone in discussione il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza, essendosi invece giustificato con la circostanza che avrebbe consentito al collega di fare uso del proprio Parte_2
telefono.
E' del tutto evidente che una tale giustificazione avrebbe dovuto essere supportata da idonea dimostrazione, circostanza non avvenuta vista anche la contumacia del convenuto nel presente giudizio.
4 Peraltro, le indagini degli investigatori si sono basate non solo sulla intercettazione delle conversazioni telefoniche ma anche su appostamenti, controlli e pedinamenti del e degli altri complici, con il monitoraggio CP_1
delle operazioni che hanno portato al furto di acciaio avvenuto in entrambe le giornate.
Non può infine non essere sottolineato quanto appurato dagli investigatori all'esito degli accertamenti: “ pur se incensurato ha mostrato Controparte_1
propensione al crimine poiché tradiva il rapporto fiduciario che lo legava al datore di lavoro e delinqueva al solo scopo di incrementare le sue entrate pur fruendo di regolare retribuzione;
la sua capacità di “arruolare” complici dimostra l'inserimento nella malavita locale di cui appare fiduciario”.
Sussistono pertanto più che sufficienti elementi per affermare che il
[...]
abbia posto in essere i comportamenti contestati. CP_1
A ciò va aggiunto che la contestazione disciplinare risulta del tutto tempestiva poiché effettuata dalla società il 27.2.2024, pochi giorni dopo aver ricevuto dal Tribunale di Foggia, su richiesta, il testo dell'ordinanza cautelare e che il comportamento posto in essere dal costituisce, senza dubbio CP_1
alcuno, giusta causa di recesso.
E' infatti sufficiente rimarcare che la condotta del convenuto rientra in una delle mancanze che il Ccnl di settore prevede come punibili con il licenziamento senza preavviso (art. 64, lett. a: “per illecito … sottrazione o furto di .. qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ad essa affidati, ovvero per connivente tolleranza o occultamento relativamente ad abusi commessi da dipendenti o da terzi”).
E' del tutto evidente, inoltre, che ai fini della configurazione della giusta causa di recesso, quello che più rileva non è tanto e non solo il valore del materiale aziendale sottratto, quanto piuttosto la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.
All'esito del giudizio, va pertanto dichiarato che il licenziamento intimato al è del tutto legittimo e proporzionato. CP_1
5 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Roma, 4.2.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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