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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17524 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17524 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALICE Parte_1 C.F._1
CARLA MARIA, elettivamente domiciliata presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ERICA FORNACI, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore
Parte resistente
E contro
C.F. con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO, elettivamente domiciliato in Torino, Via
Dell'arcivescovado, 9/C, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' CP_2
Parte resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale dell'udienza del 11.01.2024
Per parte convenuta
Come da verbale dell'udienza del 11.01.2024
Per CP_2
Come da verbale dell'udienza del 11.01.2024
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.06.2022 esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in data 6.09.1980 con il Sig. Controparte_3
- con accordo confermato e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino in data
27.03.2018 veniva disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che data 12 aprile 2018, i Signori ed legalmente divorziati, dichiaravano di Parte_1 CP_3
voler modificare le condizioni di divorzio tra gli stessi, come segue: “i coniugi concordano che il Signor
provvederà a corrispondere alla RA , a titolo di Controparte_3 Parte_1
mantenimento l'assegno mensile dell'importo di euro 373,27, a far data dal mese di Aprile 2018” (doc
3 di parte ricorrente);
- che in data 21.03.2019 il SI. aveva contratto nuovo matrimonio con CP_3 CP_1
- che in data 9.07.2021 il SI. era deceduto;
CP_3
- che essa ricorrente non aveva contratto altro matrimonio;
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito, tenuto conto della durata dei due matrimoni, il riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite.
La SI si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
L' , costituendosi, chiedeva di stabilire l'ammontare della quota di pensione di reversibilità CP_2
eventualmente spettante a carico della ricorrente.
pagina 2 di 6 * * * * *
Ricorrono i presupposti per attribuire alla ricorrente, coniuge divorziato, la quota della pensione di reversibilità ex art. 9 l.n. 898/70.
La norma richiamata, infatti, fa salvo il diritto del coniuge divorziato solo a condizione che, al momento del decesso dell'ex coniuge titolare di pensione, questi sia titolare dell'assegno di divorzio (art. 9 co. 3).
Nel caso di specie la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge è documentalmente provata.
Come detto, infatti, in data 12 aprile 2018, i Signori ed legalmente divorziati, Parte_1 CP_3
dichiaravano di voler modificare le condizioni di divorzio tra gli stessi, come segue: “i coniugi
concordano che il Signor provvederà a corrispondere alla RA Controparte_3 Parte_1
, a titolo di mantenimento l'assegno mensile dell'importo di euro 373,27, a far data dal mese di
[...]
Aprile 2018” (doc 3 di parte ricorrente).
Sussiste, pertanto, il requisito della titolarità di assegno divorzile in capo alla ricorrente, di cui all'art. 9
comma 3 L. n. 898/70.
La ricorrente non ha contratto nuovo matrimonio.
Il SI. è deceduto il 9.07.2021 in Alpignano, come documentato dal certificato di Controparte_3
morte.
Sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 419 del
4.11.1999 (cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 282 del 10/01/2001, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4867 del
07/03/2006, conf. Cass. n. 10669/2007 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012), che viene fatto proprio dal Collegio, l'art. 9 comma 3 L.898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimonio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, nella misura in cui ciò
sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo pagina 3 di 6 l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.
Pertanto, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 05-07-2017, n. 16602).
Peraltro, tali criteri assolvono esclusivamente ad una finalità correttiva, in relazione alle particolarità del caso concreto, con la conseguenza che anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, può essere assunta dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva,
ma solo in relazione al suddetto fine perequativo e non quale indice di per sé giustificativo del computo del relativo periodo ai fini della ripartizione della pensione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del
10/01/2001).
Nel caso in esame, l'applicazione del criterio aritmetico della proporzione tra la durata legale dei due matrimoni (quanto al matrimonio dalla data della celebrazione del matrimonio Controparte_4
alla cessazione degli effetti civili – 37 anni e 6 mesi circa, dal 6.09.1980 al 27.03.2018, quanto al matrimonio dalla data della celebrazione del matrimonio al decesso del marito – 2 anni e CP_5
4 mesi dal 21.03.2019 al 9.07.2021) porterebbe a ripartire la pensione di reversibilità nella misura del
94% circa in capo alla ricorrente e del 6% in capo alla convenuta.
In aderenza alle linee ermeneutiche sopra evidenziate, tuttavia, occorre considerare, per la ricorrente, che la separazione tra il SI. e la SI.ra è stata omologata dal Tribunale di Torino in CP_3 Parte_1
data 8.10.2010, che la stessa è titolare, oltre al reddito derivatole dal versamento dell'assegno divorzile,
anche di pensione di importo di euro 817 circa mensili, è proprietaria al 100% dell'immobile ove vive e del 50% di un ulteriore immobile.
La resistente, invece, ha provato di aver convissuto, senza soluzione di continuità, sin dal 2009 con il SI.
(come emerge dal certificato di residenza storico prodotto sub doc. 1 e dalla testimonianza CP_3
della SI . Quest'ultima lavora come dipendente, ma non ha provato l'ammontare dei propri CP_6
redditi. È proprietaria della casa in cui vive.
pagina 4 di 6 Conclusivamente, considerata determinante, nel caso di specie, la SInificativa differenza della durata legale dei due matrimoni e l'incidenza, solo parziale, degli elementi correttivi sopra evidenziati, in particolare la separazione prima del divorzio durata 8 anni e la convivenza Controparte_4
prematrimoniale ritiene il Collegio che la quota della ricorrente sulla pensione Controparte_7
di reversibilità spettante al coniuge superstite del defunto debba essere rideterminata nella CP_3
misura del 75% e la quota della resistente nella misura del 25%.
L' viene pertanto dichiarato tenuto e condannato a corrispondere alle SI.re e CP_2 Parte_1
le quote così determinate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui CP_1
si è verificato il decesso del SI. e dunque, dall'1.8.2021. Controparte_3
Invero, quanto alle somme già corrisposte alla SI , la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio CP_1
2007 n. 2092) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario ed attribuisce ad entrambi un diritto
iure proprio sulla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero l'art. 9 L.898/70
ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
E' chiaro – precisa inoltre la Corte nella sentenza citata - che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla SI.ra (prima beneficiaria n.d.e) le somme versatele in eccesso CP_1
e pagare alla SI.ra (seconda beneficiaria n.d.e.), quelle a lei effettivamente spettanti in base Parte_1
pagina 5 di 6 alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 22259 del
27/09/2013).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la natura necessaria del presente procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 commi 2 e ss della l. 898/1970
Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, con l'accordo delle parti:
- ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto CP_3
da erogarsi da parte dell' nella misura del 75% a favore della ricorrente
[...] CP_2 Parte_1
e nella misura del 25% a favore della resistente;
[...] CP_1
- dichiara tenuto l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere nelle quote CP_2
sopra indicate le pensioni di reversibilità del defunto alle SInore Controparte_3 Parte_1
e a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge
[...] CP_1
pensionato;
- dichiara integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.03.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17524 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALICE Parte_1 C.F._1
CARLA MARIA, elettivamente domiciliata presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ERICA FORNACI, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore
Parte resistente
E contro
C.F. con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO, elettivamente domiciliato in Torino, Via
Dell'arcivescovado, 9/C, presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' CP_2
Parte resistente non costituita
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale dell'udienza del 11.01.2024
Per parte convenuta
Come da verbale dell'udienza del 11.01.2024
Per CP_2
Come da verbale dell'udienza del 11.01.2024
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.06.2022 esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in data 6.09.1980 con il Sig. Controparte_3
- con accordo confermato e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino in data
27.03.2018 veniva disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che data 12 aprile 2018, i Signori ed legalmente divorziati, dichiaravano di Parte_1 CP_3
voler modificare le condizioni di divorzio tra gli stessi, come segue: “i coniugi concordano che il Signor
provvederà a corrispondere alla RA , a titolo di Controparte_3 Parte_1
mantenimento l'assegno mensile dell'importo di euro 373,27, a far data dal mese di Aprile 2018” (doc
3 di parte ricorrente);
- che in data 21.03.2019 il SI. aveva contratto nuovo matrimonio con CP_3 CP_1
- che in data 9.07.2021 il SI. era deceduto;
CP_3
- che essa ricorrente non aveva contratto altro matrimonio;
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito, tenuto conto della durata dei due matrimoni, il riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite.
La SI si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
L' , costituendosi, chiedeva di stabilire l'ammontare della quota di pensione di reversibilità CP_2
eventualmente spettante a carico della ricorrente.
pagina 2 di 6 * * * * *
Ricorrono i presupposti per attribuire alla ricorrente, coniuge divorziato, la quota della pensione di reversibilità ex art. 9 l.n. 898/70.
La norma richiamata, infatti, fa salvo il diritto del coniuge divorziato solo a condizione che, al momento del decesso dell'ex coniuge titolare di pensione, questi sia titolare dell'assegno di divorzio (art. 9 co. 3).
Nel caso di specie la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge è documentalmente provata.
Come detto, infatti, in data 12 aprile 2018, i Signori ed legalmente divorziati, Parte_1 CP_3
dichiaravano di voler modificare le condizioni di divorzio tra gli stessi, come segue: “i coniugi
concordano che il Signor provvederà a corrispondere alla RA Controparte_3 Parte_1
, a titolo di mantenimento l'assegno mensile dell'importo di euro 373,27, a far data dal mese di
[...]
Aprile 2018” (doc 3 di parte ricorrente).
Sussiste, pertanto, il requisito della titolarità di assegno divorzile in capo alla ricorrente, di cui all'art. 9
comma 3 L. n. 898/70.
La ricorrente non ha contratto nuovo matrimonio.
Il SI. è deceduto il 9.07.2021 in Alpignano, come documentato dal certificato di Controparte_3
morte.
Sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 419 del
4.11.1999 (cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 282 del 10/01/2001, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4867 del
07/03/2006, conf. Cass. n. 10669/2007 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del 21/09/2012), che viene fatto proprio dal Collegio, l'art. 9 comma 3 L.898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimonio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, nella misura in cui ciò
sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo pagina 3 di 6 l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.
Pertanto, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 05-07-2017, n. 16602).
Peraltro, tali criteri assolvono esclusivamente ad una finalità correttiva, in relazione alle particolarità del caso concreto, con la conseguenza che anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, può essere assunta dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva,
ma solo in relazione al suddetto fine perequativo e non quale indice di per sé giustificativo del computo del relativo periodo ai fini della ripartizione della pensione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del
10/01/2001).
Nel caso in esame, l'applicazione del criterio aritmetico della proporzione tra la durata legale dei due matrimoni (quanto al matrimonio dalla data della celebrazione del matrimonio Controparte_4
alla cessazione degli effetti civili – 37 anni e 6 mesi circa, dal 6.09.1980 al 27.03.2018, quanto al matrimonio dalla data della celebrazione del matrimonio al decesso del marito – 2 anni e CP_5
4 mesi dal 21.03.2019 al 9.07.2021) porterebbe a ripartire la pensione di reversibilità nella misura del
94% circa in capo alla ricorrente e del 6% in capo alla convenuta.
In aderenza alle linee ermeneutiche sopra evidenziate, tuttavia, occorre considerare, per la ricorrente, che la separazione tra il SI. e la SI.ra è stata omologata dal Tribunale di Torino in CP_3 Parte_1
data 8.10.2010, che la stessa è titolare, oltre al reddito derivatole dal versamento dell'assegno divorzile,
anche di pensione di importo di euro 817 circa mensili, è proprietaria al 100% dell'immobile ove vive e del 50% di un ulteriore immobile.
La resistente, invece, ha provato di aver convissuto, senza soluzione di continuità, sin dal 2009 con il SI.
(come emerge dal certificato di residenza storico prodotto sub doc. 1 e dalla testimonianza CP_3
della SI . Quest'ultima lavora come dipendente, ma non ha provato l'ammontare dei propri CP_6
redditi. È proprietaria della casa in cui vive.
pagina 4 di 6 Conclusivamente, considerata determinante, nel caso di specie, la SInificativa differenza della durata legale dei due matrimoni e l'incidenza, solo parziale, degli elementi correttivi sopra evidenziati, in particolare la separazione prima del divorzio durata 8 anni e la convivenza Controparte_4
prematrimoniale ritiene il Collegio che la quota della ricorrente sulla pensione Controparte_7
di reversibilità spettante al coniuge superstite del defunto debba essere rideterminata nella CP_3
misura del 75% e la quota della resistente nella misura del 25%.
L' viene pertanto dichiarato tenuto e condannato a corrispondere alle SI.re e CP_2 Parte_1
le quote così determinate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui CP_1
si è verificato il decesso del SI. e dunque, dall'1.8.2021. Controparte_3
Invero, quanto alle somme già corrisposte alla SI , la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio CP_1
2007 n. 2092) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario ed attribuisce ad entrambi un diritto
iure proprio sulla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero l'art. 9 L.898/70
ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
E' chiaro – precisa inoltre la Corte nella sentenza citata - che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla SI.ra (prima beneficiaria n.d.e) le somme versatele in eccesso CP_1
e pagare alla SI.ra (seconda beneficiaria n.d.e.), quelle a lei effettivamente spettanti in base Parte_1
pagina 5 di 6 alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 22259 del
27/09/2013).
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la natura necessaria del presente procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 commi 2 e ss della l. 898/1970
Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, con l'accordo delle parti:
- ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto CP_3
da erogarsi da parte dell' nella misura del 75% a favore della ricorrente
[...] CP_2 Parte_1
e nella misura del 25% a favore della resistente;
[...] CP_1
- dichiara tenuto l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere nelle quote CP_2
sopra indicate le pensioni di reversibilità del defunto alle SInore Controparte_3 Parte_1
e a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge
[...] CP_1
pensionato;
- dichiara integralmente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.03.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 6 di 6