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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8664 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15970/24
TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 02.10.2025
È presente per l'Avv. Andrea Bianco che si riporta integralmente all'appello Parte_1 chiedendone l'accoglimento. Chiede che la causa venga decisa. All'esito della discussione;
letto l'art. 429 c.p.c; Il GI decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15970/24 decisa all'udienza del 02.10.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Andrea Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B; APPELLANTE e
Controparte_1 APPELLATA CONTUMACE e Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. PO22800033145 cronologico registro 20220895158 del 18/11/2022 notificata in data 23/01/2023 emessa dalla Controparte_1
con cui veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 82,30 a titolo di sanzione
[...] amministrativa per violazione dell'art. 7 c. 1f) e c. 15 Cds, atteso che in data 19.05.2022 alle ore 09:21 il veicolo attoreo, targato ER358WN, sostava senza esporre il titolo di pagamento in Napoli alla Via Riviera di Chiaia. Non si costituivano la e il Controparte_1 Controparte_2
Con la sentenza n. 44519/2023 pubblicata in data 11/01/2024, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto il e la si sono sottratti all'onere probatorio che Controparte_2 Controparte_1 gli competeva, non costituendosi in giudizio, ma ha compensato le spese di lite e ha condannato il al pagamento delle spese di contributo unificato. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si sono costituite la e il Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nonché a condannare il al Controparte_2 pagamento delle spese di contributo unificato non essendo l'Ente legittimato passivo della proposta domanda di annullamento. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 11/01/2024, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione perché la CP_1
e il non hanno assolto al loro onere probatorio, risulta evidente che nel caso
[...] Controparte_2 di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante compensi Parte_1 corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 173,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. L'appello è altresì fondato laddove sostiene che il non doveva essere condannato a Controparte_2 pagare le spese di contributo unificato, infatti, “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto” (Cfr. Cass. Ordinanza n. 8344 del 04/04/2013). Nulla sulle spese nei confronti del non essendo legittimato passivo. Controparte_2
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 44519/2023 pubblicata in data 11/01/2024 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per
[...] compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. c) Nulla sulle spese nei confronti del Controparte_2
Così deciso in Napoli il 02.10.2025 . Il Giudice Francesco Pastore
TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 02.10.2025
È presente per l'Avv. Andrea Bianco che si riporta integralmente all'appello Parte_1 chiedendone l'accoglimento. Chiede che la causa venga decisa. All'esito della discussione;
letto l'art. 429 c.p.c; Il GI decide la causa mediante lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15970/24 decisa all'udienza del 02.10.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Andrea Bianco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al viale Antonio Gramsci, 17/B; APPELLANTE e
Controparte_1 APPELLATA CONTUMACE e Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 FATTO
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. PO22800033145 cronologico registro 20220895158 del 18/11/2022 notificata in data 23/01/2023 emessa dalla Controparte_1
con cui veniva ingiunto all'attrice il pagamento della somma € 82,30 a titolo di sanzione
[...] amministrativa per violazione dell'art. 7 c. 1f) e c. 15 Cds, atteso che in data 19.05.2022 alle ore 09:21 il veicolo attoreo, targato ER358WN, sostava senza esporre il titolo di pagamento in Napoli alla Via Riviera di Chiaia. Non si costituivano la e il Controparte_1 Controparte_2
Con la sentenza n. 44519/2023 pubblicata in data 11/01/2024, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto il e la si sono sottratti all'onere probatorio che Controparte_2 Controparte_1 gli competeva, non costituendosi in giudizio, ma ha compensato le spese di lite e ha condannato il al pagamento delle spese di contributo unificato. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1
Non si sono costituite la e il Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nonché a condannare il al Controparte_2 pagamento delle spese di contributo unificato non essendo l'Ente legittimato passivo della proposta domanda di annullamento. Il motivo è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 11/01/2024, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione perché la CP_1
e il non hanno assolto al loro onere probatorio, risulta evidente che nel caso
[...] Controparte_2 di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, riconoscendo all'appellante compensi Parte_1 corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 173,00, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard” avverso le ordinanze ingiunzione in materia di violazioni del codice della strada), della assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate. L'appello è altresì fondato laddove sostiene che il non doveva essere condannato a Controparte_2 pagare le spese di contributo unificato, infatti, “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto” (Cfr. Cass. Ordinanza n. 8344 del 04/04/2013). Nulla sulle spese nei confronti del non essendo legittimato passivo. Controparte_2
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 44519/2023 pubblicata in data 11/01/2024 del Giudice di Pace di Napoli, condanna la a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per
[...] compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 231,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. c) Nulla sulle spese nei confronti del Controparte_2
Così deciso in Napoli il 02.10.2025 . Il Giudice Francesco Pastore