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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1351 \2024 R.G.,
promossa da c.f.: , nato a Parte_1 C.F._1
Massa Marittima (GR), il 09/07/1986, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. DEL CARLO DELIA;
contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
nata in [...], il [...], rappresentata e difesa come in atti dall' avv. CALABRO' STEFANIA PROVVIDENZA;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio;
scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno chiesto la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/12/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con
[...]
. Ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse CP_1
dichiarato lo scioglimento del matrimonio, non essendo più tra i coniugi ripristinabile la comunione spirituale e materiale.
Si è costituita , la quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 6 giugno 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa rinuncia delle parti alla comparizione personale dinanzi al giudice delegato, la causa è
stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Inoltre, è documentalmente provato che tra le parti è
stata omologata con decreto depositato il 14.06.2023, la separazione consensuale e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti di cui agli artt. 3, n. 2
lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
2 e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le spese, in ragione della natura della pronuncia e dell'accordo delle parti raggiunto in corso di causa, vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SAN
VINCENZO, in data 08/09/2019, da e Parte_1
, trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
civile del medesimo comune, anno 2019, Atto 9, parte I;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune competente di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto
Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del
12/06/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
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