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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VASTO
DECRETO DI OMOLOGA ATP
N. R.G. 361/2024
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. introdotto da
[...]
(C.F.: ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente alla C.da Termine n. 4, nei confronti dell' ; CP_1
dato atto che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
dato atto, altresì, che nel termine assegnato di trenta giorni non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; tenuto conto che la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda anche sulle spese di lite del procedimento;
ritenuto, a tal fine, che parte ricorrente, seppure soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese legali, ivi comprese le spese della espletata
CTU, avendo reso la dichiarazione ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; ritenuto, infine e per le stesse ragioni, che le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, vadano poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
OMOLOGA
l'accertamento NEGATIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
21/11/1988, n. 508; non luogo a provvedere sulle spese della procedura;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate come da CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 15.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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DECRETO DI OMOLOGA ATP
N. R.G. 361/2024
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. introdotto da
[...]
(C.F.: ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente alla C.da Termine n. 4, nei confronti dell' ; CP_1
dato atto che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
dato atto, altresì, che nel termine assegnato di trenta giorni non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; tenuto conto che la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda anche sulle spese di lite del procedimento;
ritenuto, a tal fine, che parte ricorrente, seppure soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese legali, ivi comprese le spese della espletata
CTU, avendo reso la dichiarazione ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; ritenuto, infine e per le stesse ragioni, che le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, vadano poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
OMOLOGA
l'accertamento NEGATIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
21/11/1988, n. 508; non luogo a provvedere sulle spese della procedura;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate come da CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 15.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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