Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 311
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per assenza di statuizione di condanna al pagamento

    La Corte rileva che il giudizio di ottemperanza è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio. La sentenza presupposta, limitandosi all'annullamento dell'atto impositivo, non accerta l'effettivo pagamento né contiene una statuizione di condanna al rimborso, elemento necessario per la procedibilità del ricorso in ottemperanza. La giurisprudenza di legittimità esclude l'esperibilità del giudizio di ottemperanza per ottenere il rimborso di imposte, se il giudice tributario non ha deciso in ordine a un'istanza di rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 311
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 311
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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