CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TI VI FR, Presidente
RE CC, AT
CAVONE FR, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2585/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 1 74028 Sava TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 2517/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 30/09/2014
Atti impositivi: - INGIUNZIONE n. 0015673 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente, Ricorrente_1 proponeva ricorso in ottemperanza nei confronti del Comune di Sava e della Resistente_2 s.p.a., per veder attuata la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, del 7 febbraio/10 marzo 2020 n. 785, che, in riforma della decisione della Commissione Provinciale, aveva annullato l'ingiunzione con cui la società di riscossione aveva intimato il pagamento dell'imposta Ici, maggiorata di sanzioni e interessi, nell'importo complessivo di euro 5.718,89, oltre oneri ulteriori.
Assumeva la ricorrente che, per evitare l'azione esecutiva aveva saldato la pretesa fiscale con il pagamento di euro 5.742,81, e passata in cosa giudicata la decisione a lei favorevole, richiedeva la restituzione di quanto pagato in assenza di un rimborso spontaneo del Comune o della Resistente_2.
Il Comune non si costituiva in giudizio. Si costituiva invece la Resistente_2 che eccepiva l'inammissibilità della domanda, perché la sentenza presupposta con il ricorso in ottemperanza non recava un'apposita statuizione di restituzione.
La Ricorrente_1 faceva seguire una memoria in cui prendeva posizione sull'eccezione della società di riscossione, assumendo a sua volta l'irrilevanza di una precisa statuizione di condanna al rimborso in sede di decisione di merito, essendo questo conseguenziale all'annullamento dell'atto fiscale e quindi implicito il comando, perchè cogente rispetto alla statuizione favorevole al contribuente, anche in dipendenza del diritto alla restituzione dell'indebito previsto come norma generale dall'art. 2033 c.c.
Su tali conclusioni la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il giudizio di ottemperanza è necessariamente legato alla statuizione di merito perché questa è il presupposto che giustifica l'azione a carattere surrogatorio del mancato adempimento spontaneo della amministrazione.
In questa sede non viene in rilievo l'astratto diritto alla restituzione dell'indebito, e neanche il principio della doverosità del rimborso delle imposte pagate nel corso del giudizio, come previsto dall'art. 68 del contenzioso tributario, ma l'inesistenza di una statuizione da ottemperare, che nel caso di specie coinvolge lo stesso accertamento di merito, posto che la sentenza presupposta della Commissione Regionale non ha accertato che la Ricorrente_1 abbia effettivamente pagato il tributo che gli era stato richiesto, né questo accertamento può essere compiuto nella presente sede che ha un effetto limitato alla fase esecutiva.
La Corte di Cassazione, affrontando la questione, ha affermato che “il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso di ottemperanza volto ad ottenere un rimborso d'imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un'istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso” (Cass. 19 ottobre 2018, ord. 26433).
C'è di più che con insegnamento ancora più recente, la giurisprudenza di legittimità ha enucleato i termini del giudizio di ottemperanza escludendo in radice che sia possibile esperirlo per il caso di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, dovendo essere limitato alle sole condanne che “comportano obblighi di fare o che comunque non contengono pronunce di condanna al pagamento di somme determinate” in quanto il suo scopo non è quello di “ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo” (Cass. 21 ottobre 2024, ord. n. 27253).
Per tale duplice ordine di ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto che l'azione della Ricorrente_1 è conseguita al mancato rispetto della concessionaria e del Comune dell'obbligo di collaborazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in ottemperanza. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Bari 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Riccardo Greco dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TI VI FR, Presidente
RE CC, AT
CAVONE FR, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2585/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni 1 74028 Sava TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 2517/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 30/09/2014
Atti impositivi: - INGIUNZIONE n. 0015673 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente, Ricorrente_1 proponeva ricorso in ottemperanza nei confronti del Comune di Sava e della Resistente_2 s.p.a., per veder attuata la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Taranto, del 7 febbraio/10 marzo 2020 n. 785, che, in riforma della decisione della Commissione Provinciale, aveva annullato l'ingiunzione con cui la società di riscossione aveva intimato il pagamento dell'imposta Ici, maggiorata di sanzioni e interessi, nell'importo complessivo di euro 5.718,89, oltre oneri ulteriori.
Assumeva la ricorrente che, per evitare l'azione esecutiva aveva saldato la pretesa fiscale con il pagamento di euro 5.742,81, e passata in cosa giudicata la decisione a lei favorevole, richiedeva la restituzione di quanto pagato in assenza di un rimborso spontaneo del Comune o della Resistente_2.
Il Comune non si costituiva in giudizio. Si costituiva invece la Resistente_2 che eccepiva l'inammissibilità della domanda, perché la sentenza presupposta con il ricorso in ottemperanza non recava un'apposita statuizione di restituzione.
La Ricorrente_1 faceva seguire una memoria in cui prendeva posizione sull'eccezione della società di riscossione, assumendo a sua volta l'irrilevanza di una precisa statuizione di condanna al rimborso in sede di decisione di merito, essendo questo conseguenziale all'annullamento dell'atto fiscale e quindi implicito il comando, perchè cogente rispetto alla statuizione favorevole al contribuente, anche in dipendenza del diritto alla restituzione dell'indebito previsto come norma generale dall'art. 2033 c.c.
Su tali conclusioni la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il giudizio di ottemperanza è necessariamente legato alla statuizione di merito perché questa è il presupposto che giustifica l'azione a carattere surrogatorio del mancato adempimento spontaneo della amministrazione.
In questa sede non viene in rilievo l'astratto diritto alla restituzione dell'indebito, e neanche il principio della doverosità del rimborso delle imposte pagate nel corso del giudizio, come previsto dall'art. 68 del contenzioso tributario, ma l'inesistenza di una statuizione da ottemperare, che nel caso di specie coinvolge lo stesso accertamento di merito, posto che la sentenza presupposta della Commissione Regionale non ha accertato che la Ricorrente_1 abbia effettivamente pagato il tributo che gli era stato richiesto, né questo accertamento può essere compiuto nella presente sede che ha un effetto limitato alla fase esecutiva.
La Corte di Cassazione, affrontando la questione, ha affermato che “il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze della commissione tributaria è ammesso solo in presenza di una decisione esecutiva di carattere condannatorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso di ottemperanza volto ad ottenere un rimborso d'imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un'istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l'illegittimità di un avviso di rettifica in base al quale era stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso stesso” (Cass. 19 ottobre 2018, ord. 26433).
C'è di più che con insegnamento ancora più recente, la giurisprudenza di legittimità ha enucleato i termini del giudizio di ottemperanza escludendo in radice che sia possibile esperirlo per il caso di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, dovendo essere limitato alle sole condanne che “comportano obblighi di fare o che comunque non contengono pronunce di condanna al pagamento di somme determinate” in quanto il suo scopo non è quello di “ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo” (Cass. 21 ottobre 2024, ord. n. 27253).
Per tale duplice ordine di ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto che l'azione della Ricorrente_1 è conseguita al mancato rispetto della concessionaria e del Comune dell'obbligo di collaborazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in ottemperanza. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Bari 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Riccardo Greco dott. Vito Francesco Nettis