Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 13819/2024 RG TRA
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
vedova del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto ad Ischia il Persona_1
28/11/2020, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Manzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pompei, Via Mazzini n.83, con l'intervento del Patronato CP_1
- ricorrente -
E
Controparte_2
in persona del Regionale legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...] CP_3
difeso dall'avv. Ida Rampino, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang. via S. Lazzaro;
- resistente -
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che era vedova del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto ad Ischia il Persona_1
28/11/2020; che si era unita in matrimonio col de cuius in data 23/01/1966 ed era rimasta unita al marito fino al decesso, non essendo intervenute separazioni, neppure di fatto;
che il sig. aveva lavorato alle dipendenze di varie compagnie di navigazione, svolgendo Per_1
diverse mansioni, inizialmente come giovanotto, poi come ufficiale di bordo, fino a diventare comandante, come risultava dalla documentazione allegata;
che tali condizioni di lavoro avevano gli era stato diagnosticato un adenocarcinoma polmonare causato dall'esposizione alle fibre di amianto;
che il de cuius non fumava se non sporadicamente in età giovanile, per cui non sussistevano concause che potessero aver determinato, anche in parte, l'insorgenza della malattia che ne aveva provocato la morte;
che con atto del 01/10/2021 aveva presentato domanda per rendita ai superstiti che l' con CP_2
atto del 23/10/2021 rigettava ritenendo che la malattia che aveva portato alla morte del sig.
[...]
non dipendesse dall'attività lavorativa svolta;
Persona_1
che con atto del 29/09/2022 aveva presentato ricorso ex art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965 rigettato dall' con atto del 29/08/2023; CP_2
che risultava evidente l'illegittimità del diniego da parte dell' che aveva negato il CP_2
riconoscimento della patologia tumorale che era chiaramente dovuta all'esposizione alle fibre di amianto, tant'è che le tabelle riconoscono tale patologia come tabellata;
CP_2
che l'utilizzo dell'amianto sulle navi era notorio e che, in particolare, l'amianto veniva impiegato per la coibentazione di tutte le parti della nave, sia meccaniche che per il trasporto di fluidi;
che il comandante seguiva sempre personalmente i lavori di manutenzione e riparazioni che avvenivano a bordo, con conseguente esposizione alle fibre di amianto che si liberavano nell'aria e rimanevano negli ambienti chiusi delle navi;
che fino alla fine degli anni ottanta mancavano dispositivi di protezione individuali, come le mascherine, o ambientali, come gli estrattori.
Ciò premesso concludeva chiedendo: “1) accertare che il coniuge della ricorrente (sig.
[...]
) è deceduto a causa di patologia professionale conseguita all'esposizione all'amianto Persona_1
durante le lavorazioni svolte a bordo di navi nel periodo 1961 al 1988 con conseguente diritto di
, quale coniuge superstite, a percepire la rendita a superstiti di cui all'art. 85 del Parte_1
TU 1124/65 a carico dell' CP_2
2) per l'effetto condannare dell' in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_2
corrispondere, in favore della ricorrente, l'assegno funerario, nonché a costituire la rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/65 dal 28/11/2020, con condanna e al pagamento dei ratei maturati
(ex art. 105, comma 2, TU 1124/65) dal 28/11/2020 alla effettiva costituzione della rendita, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, per il supero del valore degli interessi, se dovuta;
3) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_2
spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”. 3
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e improponibilità della domanda, contestando nel CP_2
merito la mancanza di prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia che aveva determinato il decesso. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata prova per testi e nominato consulente medico legale la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso non può trovare accoglimento.
Il ricorso ex art. 442 c.p.c. è stato proposto nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla normativa vigente, essendo stato notificato entro il termine previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d), del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n.
111/2011. La ricorrente ha, infatti, debitamente esperito il procedimento amministrativo, con domanda presentata in data 01/10/2021, ricevendo decisione negativa in data 23/10/2021;
ha successivamente proposto ricorso amministrativo in data 29/09/2022, definitivamente respinto dall' in data 29/08/2023. Il ricorso giudiziale risulta quindi tempestivo. CP_2
Nel merito, la controversia ha ad oggetto il riconoscimento della rendita ai superstiti in favore della sig.ra quale coniuge superstite del sig. , deceduto in data Parte_1 Persona_1
28/11/2020 a causa di un adenocarcinoma polmonare che, secondo la tesi della ricorrente, sarebbe stato causato dall'esposizione professionale alle fibre di amianto durante la sua attività lavorativa come marittimo.
L'art. 85 del dal D.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone che “se l'infortunio o la malattia professionale ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita nella misura ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120”. Lo stesso articolo stabilisce che la rendita è pari al cinquanta per cento per il coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio.
L'individuazione delle malattie professionali tabellate è disciplinata dal D.M. 9 aprile 2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura) e successive modificazioni, tra cui il D.M. 10/06/2014 che ha incluso il tumore al polmone tra le malattie ad alta probabilità di origine professionale (Lista I, Gruppo 6, n. 3, cod. I.
4.03.C34) e il D.M. 10/10/2023 che ha confermato tale inclusione al n. 53 lett. f dell'indicata tabella.
Al fine di stabilire se la sig.ra abbia diritto alla rendita richiesta, occorre verificare: Parte_1
a) la qualificazione della patologia che ha condotto al decesso del marito;
b) la riconducibilità di tale patologia alle malattie tabellate correlate all'esposizione all'amianto;
c) l'effettiva esposizione professionale del sig. all'amianto; Per_1 4
d) il nesso causale tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza della patologia tumorale.
In ordine alla qualificazione della patologia, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione del C.T.U. emerge che il sig. è deceduto a causa di un adenocarcinoma Persona_1
polmonare con secondarismi ossei e linfonodali. In particolare, dal certificato necroscopico risulta che la causa primaria della morte è stata un “Adenocarcinoma polmonare” con arresto cardiocircolatorio. Tale diagnosi trova riscontro anche nell'esame TC total body del “Synlab” di
Napoli del 22/11/2019, che evidenziava la presenza di “area di addensamento tissutale, a margini irregolari, delle dimensioni di 15x11 mm, con fini strie di connessione al piano pleurico di pari livello, di aspetto eteroplastico”, e nel certificato di visita oncologica dell'UO Oncologia Isola
d'Ischia dell' del 04/11/2020, che attestava la presenza di “neoplasia polmonare Controparte_4
in fase avanzata, con interessamento secondario osseo costale multiplo e tumefazioni linfonodali ilari e mediastiniche non tipizzate istologicamente”.
Per quanto concerne la riconducibilità della patologia alle malattie tabellate, il CTU ha correttamente rilevato che il tumore del polmone è espressamente previsto tra le malattie professionali tabellate correlate all'esposizione all'amianto. In particolare, come già indicato, il
D.M. 10/06/2014 ha incluso il tumore al polmone tra le malattie ad alta probabilità di origine professionale, e tale inclusione è stata confermata dal D.M. 10/10/2023. Di conseguenza, per tale patologia opera la presunzione legale di origine professionale, qualora sia accertata l'esposizione professionale all'amianto.
Relativamente all'esposizione professionale del sig. all'amianto, dagli atti emerge che lo Per_1
stesso ha lavorato come marittimo per un periodo significativo, dal 1961 al 1988, svolgendo diverse mansioni: inizialmente come giovanotto, poi come ufficiale di bordo, fino a diventare comandante.
L'esposizione all'amianto è desumibile dalla documentazione prodotta, tra cui il Libretto di
Navigazione del 16/11/1961, le Dichiarazioni rilasciate dalla Compagnia di navigazione Alta Italia del 05/02/1983, del 17/07/1983, del 17/03/1985 e del 13/08/1986, l'Estratto di Matricola rilasciato il
24/11/1988 e la Dichiarazione della DTL di Napoli del 29/04/2013.
La testimonianza resa dal sig. , che ha lavorato con il sig. in qualità Testimone_1 Per_1
di comandante sulla nave Rocco Piaggio, ha confermato che il defunto, nell'esercizio delle sue mansioni, aveva accesso a tutte le parti della nave quando vi erano problemi o quando bisognava fare controlli, inclusi i locali delle pompe e la sala macchine.
A tal proposito, deve essere evidenziato il notorio impiego dell'amianto nelle navi nel periodo in cui il sig. ha prestato la propria attività lavorativa. L'amianto veniva infatti utilizzato per Per_1
la coibentazione di svariate componenti navali: adduttori e alternatori di carburante, calderine, cartoni isolanti, collettori di scarico, compressori ad alta pressione, dischi e sistemi frenanti, forni, 5
generatori di corrente, guarnizioni, interruttori elettrici, porte taglia-fuoco, turbine e motori di propulsione, tubazioni a vapore e caldaie. Il rivestimento era spesso costituito da tessuti in amianto
(corde, feltri, panni, teli, baderne) avvolti attorno alle tubazioni, o da impasti tipo malta poi
“garzati” con il tessuto. È altrettanto notorio che fino agli anni '80 i lavoratori erano sprovvisti di adeguati dispositivi di protezione individuali o ambientali.
Il CTU ha correttamente applicato i criteri causali propri della medicina legale (cronologico, topografico, di idoneità qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenica e di esclusione) per valutare il nesso tra l'esposizione professionale all'amianto e l'insorgenza della patologia tumorale:
il criterio cronologico è soddisfatto, in quanto il sig. è stato esposto alle fibre di Per_1
amianto per oltre venti anni;
il criterio topografico è soddisfatto, poiché la sede anatomica di insorgenza della patologia tumorale (polmone) corrisponde all'area su cui ha agito l'agente lesivo (fibre di asbesto);
il criterio di idoneità qualitativa e quantitativa è soddisfatto, in quanto l'esposizione cronica a fibre di asbesto rappresenta una causa clinicamente e scientificamente idonea a determinare un tumore del polmone;
il criterio di continuità fenomenologica è soddisfatto, poiché la catena di eventi patologici risulta clinicamente continua e coerente;
il criterio di esclusione è soddisfatto, non emergendo altri eventi intercorrenti in grado di giustificare autonomamente la patologia tumorale.
Va inoltre considerato che, come risulta dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione resa dalla ricorrente, il sig. era solo sporadicamente fumatore in età giovanile, fino ai 35-40 Per_1
anni, quindi tale fattore non può essere considerato una concausa determinante nell'insorgenza della patologia tumorale.
In ordine al rapporto tra esposizione all'amianto e patologie tumorali in tema di prova dell'origine professionale di una malattia, il lavoratore deve provare, oltre alla malattia, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, mentre il datore di lavoro deve provare di avere adottato tutte le cautele per impedire il verificarsi del danno. In materia di patologie professionali tabellate,
l'assicurazione è basata su presunzioni legali, per cui non è richiesto al lavoratore l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia e, se la stessa è contratta nell'esercizio delle lavorazioni tabellate, l'esistenza del nesso eziologico si considera legalmente presunto e consegue l'automaticità della tutela assicurativa.
Nel caso di specie, essendo il tumore polmonare una malattia tabellata in relazione all'esposizione all'amianto, ed essendo stata accertata tale esposizione in ambito professionale, opera la presunzione legale di origine professionale della patologia. 6
In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 28458 del 5 novembre 2024) ha chiarito che per l'affermazione del nesso di causalità relativo a una patologia cancerogena contratta a seguito di esposizione all'amianto, non è strettamente necessaria l'identificazione della patologia in termini di
“mesotelioma”. Il nesso causale può sussistere anche per tumori polmonari di tipo diverso, come nel caso specifico dell'adenocarcinoma polmonare, purché ricorrano tutti gli elementi fattuali e scientifici idonei a fondare un giudizio di causalità secondo il criterio del “più probabile che non”.
In presenza di elementi quali l'esposizione non occasionale all'agente patogeno, le specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in assenza di adeguati strumenti di protezione e l'assenza di altri fattori eziologici esterni di pari o superiore rilevanza, il nesso causale deve ritenersi accertato con “rilevante grado di probabilità”, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, l'inserimento del tumore polmonare nella Lista I dell' (malattie la cui origine CP_2
lavorativa è considerata di “elevata probabilità”) comporta l'applicazione della presunzione legale di origine professionale, che sposta sull' l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando che CP_2
la malattia sia derivata da una causa extraprofessionale avente efficacia causale esclusiva.
Alla luce di quanto sopra, considerata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente, deve essere riconosciuto il diritto della sig.ra quale Parte_1
coniuge superstite del sig. , a percepire la rendita ai superstiti di cui all'art. Persona_1
85 del D.P.R. n. 1124/1965 a decorrere dalla data del decesso del lavoratore, ossia dal 28/11/2020.
Alla ricorrente spetta altresì l'assegno funerario previsto dall'art. 85, ultimo comma, del D.P.R. n.
1124/1965, nell'importo stabilito dalla normativa vigente.
Sulle somme dovute a titolo di ratei arretrati di rendita maturati dal 28/11/2020 fino all'effettiva costituzione della rendita, sono dovuti gli interessi legali, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n.
412/1991.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Accerta che il sig. è deceduto a causa di patologia professionale;
Persona_1
Dichiara il diritto della sig.ra quale coniuge superstite, a percepire la Parte_1
rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 a carico dell' ; CP_2
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in CP_2
favore della ricorrente:
a) l'assegno funerario nella misura prevista dalla normativa vigente;
b) la rendita ai superstiti con decorrenza dal 28/11/2020; 7
c) i ratei maturati dal 28/11/2020 alla effettiva costituzione della rendita, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_2
spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Manzo dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_2
Napoli, il 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro