TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/04/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12511 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SIMONA TARANTINO
- parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. MARIA LUCIARDELLO
- parte resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12 novembre 2024, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rin- via;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di leg- ge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di ma- teriale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribu- nale di Palermo con decreto del 10/01/2022.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore della coppia, (nato a [...], il Persona_1
02/05/2008), ritiene il Tribunale di confermare l'affidamento con- giunto ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre.
- 2 -
Sul punto preme ribadire quanto statuito dalla legge n. 54/2006, con la quale si prevede l'affidamento condiviso dei figli come regola, limitando l'affidamento esclusivo come eccezione, possibile solo laddove il Tribunale ritenga contrario all'interesse superiore del mi- nore l'affido ad uno dei due genitori.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore – ormai vicino alla maggiore età – l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e ciò anche te- nuto conto di quanto risultante dalla relazione del Consultorio Fa- miliare, incaricato dal Tribunale.
In particolare, dalla relazione del Consultorio emerge una adeguata sensibilità rispetto alle problematiche afferenti il figlio minore ed un atteggiamento collaborativo tra i genitori. Pertanto, pur in un gene- rale clima di conflittualità genitoriale, il servizio conclude ritenendo che “Il disagio che ha espresso nei mesi passati , attraverso il suo di- Pt_2
sinteresse per la scuola, si è andato affievolendo ed oggi egli sembra più consapevole dei meccanismi messi in atto per avvicinarsi ai suoi genitori.
Alla luce di quanto descritto, il sistema familiare sembra essersi autorego- lato e ricompatto su dinamiche maggiormente funzionali, che non hanno necessità di essere ulteriormente seguite da questo servizio…” ( vedi rela- zione del Consultorio del 19 aprile 2024).
Il minore poi, sentito all'udienza del 05/04/2023 ha riferito di vole- re continuare a vivere presso la casa coniugale sita in Palermo, via
Marchese di Roccaforte n. 1 – assegnata alla madre già in sede di
- 3 -
separazione – in quanto più vicina alla scuola ed agli ambienti fre- quentati dal minore stesso.
È proprio sulla base di tale assunto che merita conferma il colloca- mento del figlio presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima del- la citata casa coniugale.
Sono emerse, invero, non trascurabili criticità comportamentali da parte del minore , quali lo scarso rendimento sco- Persona_1
lastico (che ha portato a delle bocciature), le numerose assenze in- giustificate dalle lezioni nonché le sanzioni disciplinari da parte dell'istituto scolastico.
Ed ancora, nel marzo del 2024 il minore si sarebbe volontariamente allontanato dalla abitazione della madre per recarsi presso quella del padre – sita in Palermo, via Gioacchino di marzo n. 25 – presso la quale questi convive con la nuova compagna ed i figli di questa, salvo poi fare volontariamente ritorno presso la madre pochi giorni dopo.
Emerge così un quadro delicato della situazione del minore
[...]
. Per_2
In simili circostanze pare più idoneo un atteggiamento cauto e con- servativo, volto a preservare e lasciare immutato il complessivo con- testo abitativo e relazionale.
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di in- contrare e tenere con sé il minore, compatibilmente con le sue esi- genze scolastiche, secondo accordi liberamente presi e tenendo con- to della volontà del minore.
- 4 -
In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di tenere con sé il minore secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
Dalla regolamentazione del domicilio prevalente del minore conse- gue dunque l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, via Marchese di Rocca- forte n. 1, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di ga- rantire la preservazione in favore del predetto dell'habitat domesti- co, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consue- tudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento dei due figli della coppia, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte alle plurime esigenze di vita di questi, certamente non riconducibili al mero obbligo ali- mentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, non- ché alla predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determina- zione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, a norma dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle
- 5 -
risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Invero, lo stesso ricorrente ha chiesto la conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio minore in sede di separazione consensuale, pari ad € 400,00.
Il Tribunale, dunque, alla luce dei plurimi parametri di cui sopra e valutate le condizioni economiche delle parti, meglio esplicitate in seguito, ritiene congrua la predetta somma e conferma la correspon- sione dell'assegno di mantenimento di € 400,00 da parte del ricor- rente in favore del figlio minore . Persona_1
Con riferimento, invece, alla figlia (nata a [...], il CP_2
10/12/2001), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente va rilevato che la stessa, avendo terminato gli studi si è da poco af- facciata nel mondo del lavoro, seppur con impieghi non ancora sta- bili (cfr. accordo di separazione con cui veniva im- CP_2
piegata presso la gioielleria del padre;
cfr. contratto di assunzione a tempo determinato presso un negozio di elettrodomestici del
17/06/2024).
Tali circostanze denotano, quindi, la capacità in fieri della medesima di immettersi in modo più stabile nel mondo del lavoro nel prossi- mo futuro.
Da ultimo, parte resistente ha riferito che la figlia ha intrapreso una nuova attività di onicotecnica, per la quale la stessa ha frequentato un corso di formazione ed ha acquistato i beni strumentali al relati- vo esercizio.
- 6 -
Con gli atti introduttivi del giudizio, il ricorrente ha chiesto la ridu- zione ad € 200,00 dell'assegno previsto a titolo di contributo mante- nimento della figlia maggiorenne, fissato in € 400,00 in sede di sepa- razione consensuale (cui si sarebbe aggiunta la retribuzione per il lavoro prestato dalla figlia presso il negozio del padre).
La resistente, invece, ha sollecitato un aumento del contributo per la figlia in conseguenza alla cessazione dell'impiego della figlia presso la gioielleria del padre.
Orbene, in ambito giudiziale la riduzione o cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve es- sere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta da parte del maggiorenne stesso (Cass. n. 5088/2018; Cass. n.
12952/2016).
Nel caso di specie, permane la precarietà occupazionale e la non au- tosufficienza economica della figlia seppure questa – in CP_2
considerazione delle pregresse esperienze professionali, dell'età e delle attitudini – appare ragionevolmente in grado di assicurarsi una definitiva indipendenza nel prossimo futuro.
In ragione di ciò, in favore della medesima va riconosciuto un con- tributo di mantenimento di minor importo rispetto a quello ricono- sciuto al figlio minorenne, che tenga conto, anche in questo caso, dello stato di occupazione e dei redditi percepiti dai genitori.
- 7 -
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiara- zioni rese, tenuto conto delle allegate condizioni economiche delle parti e degli oneri gravanti sulle stesse, considerando i tempi di permanenza dei figli presso la madre, pare opportuno prevedere a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente Parte_1 [...]
la somma di € 600,00, di cui € 400,00 a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento del figlio ed € 200,00 a ti- R_
tolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- Pt_3
nualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta del ricorrente di pagamento diretto in favore della figlia maggiorenne, in assenza di domanda formulata dall'avente diritto.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In mancanza di un accordo tra le parti, l'assegno unico verrà perce- pito secondo le disposizioni di legge.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata da par- te resistente, va evidenziato che mera la sussistenza di una spere- quazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti non risulta sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an-
- 8 -
che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati da ultimo dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al ricono- scimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economi- camente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Nel caso di specie, il ricorrente svolge attività di commerciante, ge- stendo una gioielleria in Palermo, in piazza Don Bosco.
Lo stesso, tuttavia, risulta non aver percepito alcun reddito nell'anno 2022, mentre nell'anno 2023 l'attività d'impresa è risultata in perdita.
Del pari, la resistente allo stato non svolge alcuna attività lavorativa avendo percependo dapprima il reddito di cittadinanza ed ora l'assegno di inclusione (di importo pari a € 575,00 mensili).
Invero, prima della crisi coniugale la resistente collaborava attiva- mente nella conduzione dell'impresa familiare. Controparte_1
era infatti la titolare della ditta individuale “Pensieri Preziosi di
DLM”, dalla quale l'intero nucleo familiare traeva il proprio reddito.
Le parti, dunque, prima della crisi coniugale erano fattivamente e congiuntamente coinvolte nell'attività di impresa familiare.
Gli accordi di separazione consensuale hanno previsto la chiusura di detta attività a nome di e la contestuale ria- Controparte_1
- 9 -
pertura a nome di , sotto la nuova ditta “Pensieri Pre- Parte_1
ziosi di Fabio Caruso”, sita negli stessi locali in cui prima operava la precedente attività a nome della resistente.
La nuova impresa - ora a nome del ricorrente - evidentemente si giova dell'avviamento, della clientela e delle conoscenze alla cui formazione ha senz'altro contribuito anche la resistente.
La valutazione circa il riconoscimento dell'assegno divorzile deve opportunamente tenere conto di tale contributo. Al contempo deve darsi atto dell'attuale andamento negativo dell'attività commerciale
(invero, i redditi d'impresa sono per natura aleatori, sottesi alle oscillazioni di mercato e pertanto non è possibile prevedere la futu- ra redditività della stessa).
Nel caso di specie, in definitiva, paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già destinataria di una contributo al mantenimento in sede di sepa- razione consensuale, valorizzandone la funzione assistenziale e con- tributivo-compensativa, non essendo la titolare di reddi- CP_1
ti propri ed avendo contributo alla formazione del patrimonio co- mune.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1998), dell'età della resistente (47 an- ni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, del reddito di entrambi, della sperequazione delle condi- zioni economiche tra le parti, va posto a carico del ricorrente
- 10 -
l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 250,00 a ti- tolo di assegno divorzile.
Con riferimento, invece, alle ulteriori domande avanzate dal ricor- rente aventi ad oggetto la restituzione e la divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale, va rilevato che ai sensi dell'art. 40
c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connes- se soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'a- zione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, di esa- minare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordinario e da fare valere in separata sede.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sus- sistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese del sub procedimento introdotto.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti ed il pubblico ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario contratto in Palermo in data 09/01/1998, da
[...]
, nato a [...] il [...] e Pt_4 Controparte_3
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di Palermo al n. 3, parte 2, serie A, volume 2171 dell'anno 1998;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore R_
, nato a Palermo il [...], ad [...] i genitori
[...]
con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il pa- dre di vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo, via Marchese di Roccaforte n. 1, in favore della odierna resi- stente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente la somma di € 600,00, di cui € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed R_
€ 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne da versarsi entro il giorno 5 di ogni me- CP_2
se e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corri- Parte_1
spondere in favore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
- 12 -
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, il 3/04/2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Mot. Marco Mauriello.
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto- scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relato- re dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 13 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12511 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SIMONA TARANTINO
- parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. MARIA LUCIARDELLO
- parte resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12 novembre 2024, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rin- via;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di leg- ge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di ma- teriale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribu- nale di Palermo con decreto del 10/01/2022.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore della coppia, (nato a [...], il Persona_1
02/05/2008), ritiene il Tribunale di confermare l'affidamento con- giunto ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre.
- 2 -
Sul punto preme ribadire quanto statuito dalla legge n. 54/2006, con la quale si prevede l'affidamento condiviso dei figli come regola, limitando l'affidamento esclusivo come eccezione, possibile solo laddove il Tribunale ritenga contrario all'interesse superiore del mi- nore l'affido ad uno dei due genitori.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore – ormai vicino alla maggiore età – l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e ciò anche te- nuto conto di quanto risultante dalla relazione del Consultorio Fa- miliare, incaricato dal Tribunale.
In particolare, dalla relazione del Consultorio emerge una adeguata sensibilità rispetto alle problematiche afferenti il figlio minore ed un atteggiamento collaborativo tra i genitori. Pertanto, pur in un gene- rale clima di conflittualità genitoriale, il servizio conclude ritenendo che “Il disagio che ha espresso nei mesi passati , attraverso il suo di- Pt_2
sinteresse per la scuola, si è andato affievolendo ed oggi egli sembra più consapevole dei meccanismi messi in atto per avvicinarsi ai suoi genitori.
Alla luce di quanto descritto, il sistema familiare sembra essersi autorego- lato e ricompatto su dinamiche maggiormente funzionali, che non hanno necessità di essere ulteriormente seguite da questo servizio…” ( vedi rela- zione del Consultorio del 19 aprile 2024).
Il minore poi, sentito all'udienza del 05/04/2023 ha riferito di vole- re continuare a vivere presso la casa coniugale sita in Palermo, via
Marchese di Roccaforte n. 1 – assegnata alla madre già in sede di
- 3 -
separazione – in quanto più vicina alla scuola ed agli ambienti fre- quentati dal minore stesso.
È proprio sulla base di tale assunto che merita conferma il colloca- mento del figlio presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima del- la citata casa coniugale.
Sono emerse, invero, non trascurabili criticità comportamentali da parte del minore , quali lo scarso rendimento sco- Persona_1
lastico (che ha portato a delle bocciature), le numerose assenze in- giustificate dalle lezioni nonché le sanzioni disciplinari da parte dell'istituto scolastico.
Ed ancora, nel marzo del 2024 il minore si sarebbe volontariamente allontanato dalla abitazione della madre per recarsi presso quella del padre – sita in Palermo, via Gioacchino di marzo n. 25 – presso la quale questi convive con la nuova compagna ed i figli di questa, salvo poi fare volontariamente ritorno presso la madre pochi giorni dopo.
Emerge così un quadro delicato della situazione del minore
[...]
. Per_2
In simili circostanze pare più idoneo un atteggiamento cauto e con- servativo, volto a preservare e lasciare immutato il complessivo con- testo abitativo e relazionale.
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di in- contrare e tenere con sé il minore, compatibilmente con le sue esi- genze scolastiche, secondo accordi liberamente presi e tenendo con- to della volontà del minore.
- 4 -
In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di tenere con sé il minore secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
Dalla regolamentazione del domicilio prevalente del minore conse- gue dunque l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, via Marchese di Rocca- forte n. 1, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di ga- rantire la preservazione in favore del predetto dell'habitat domesti- co, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consue- tudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento dei due figli della coppia, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte alle plurime esigenze di vita di questi, certamente non riconducibili al mero obbligo ali- mentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, non- ché alla predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determina- zione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, a norma dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle
- 5 -
risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Invero, lo stesso ricorrente ha chiesto la conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio minore in sede di separazione consensuale, pari ad € 400,00.
Il Tribunale, dunque, alla luce dei plurimi parametri di cui sopra e valutate le condizioni economiche delle parti, meglio esplicitate in seguito, ritiene congrua la predetta somma e conferma la correspon- sione dell'assegno di mantenimento di € 400,00 da parte del ricor- rente in favore del figlio minore . Persona_1
Con riferimento, invece, alla figlia (nata a [...], il CP_2
10/12/2001), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente va rilevato che la stessa, avendo terminato gli studi si è da poco af- facciata nel mondo del lavoro, seppur con impieghi non ancora sta- bili (cfr. accordo di separazione con cui veniva im- CP_2
piegata presso la gioielleria del padre;
cfr. contratto di assunzione a tempo determinato presso un negozio di elettrodomestici del
17/06/2024).
Tali circostanze denotano, quindi, la capacità in fieri della medesima di immettersi in modo più stabile nel mondo del lavoro nel prossi- mo futuro.
Da ultimo, parte resistente ha riferito che la figlia ha intrapreso una nuova attività di onicotecnica, per la quale la stessa ha frequentato un corso di formazione ed ha acquistato i beni strumentali al relati- vo esercizio.
- 6 -
Con gli atti introduttivi del giudizio, il ricorrente ha chiesto la ridu- zione ad € 200,00 dell'assegno previsto a titolo di contributo mante- nimento della figlia maggiorenne, fissato in € 400,00 in sede di sepa- razione consensuale (cui si sarebbe aggiunta la retribuzione per il lavoro prestato dalla figlia presso il negozio del padre).
La resistente, invece, ha sollecitato un aumento del contributo per la figlia in conseguenza alla cessazione dell'impiego della figlia presso la gioielleria del padre.
Orbene, in ambito giudiziale la riduzione o cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve es- sere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta da parte del maggiorenne stesso (Cass. n. 5088/2018; Cass. n.
12952/2016).
Nel caso di specie, permane la precarietà occupazionale e la non au- tosufficienza economica della figlia seppure questa – in CP_2
considerazione delle pregresse esperienze professionali, dell'età e delle attitudini – appare ragionevolmente in grado di assicurarsi una definitiva indipendenza nel prossimo futuro.
In ragione di ciò, in favore della medesima va riconosciuto un con- tributo di mantenimento di minor importo rispetto a quello ricono- sciuto al figlio minorenne, che tenga conto, anche in questo caso, dello stato di occupazione e dei redditi percepiti dai genitori.
- 7 -
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiara- zioni rese, tenuto conto delle allegate condizioni economiche delle parti e degli oneri gravanti sulle stesse, considerando i tempi di permanenza dei figli presso la madre, pare opportuno prevedere a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente Parte_1 [...]
la somma di € 600,00, di cui € 400,00 a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento del figlio ed € 200,00 a ti- R_
tolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an- Pt_3
nualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta del ricorrente di pagamento diretto in favore della figlia maggiorenne, in assenza di domanda formulata dall'avente diritto.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
In mancanza di un accordo tra le parti, l'assegno unico verrà perce- pito secondo le disposizioni di legge.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata da par- te resistente, va evidenziato che mera la sussistenza di una spere- quazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti non risulta sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an-
- 8 -
che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati da ultimo dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al ricono- scimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economi- camente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Nel caso di specie, il ricorrente svolge attività di commerciante, ge- stendo una gioielleria in Palermo, in piazza Don Bosco.
Lo stesso, tuttavia, risulta non aver percepito alcun reddito nell'anno 2022, mentre nell'anno 2023 l'attività d'impresa è risultata in perdita.
Del pari, la resistente allo stato non svolge alcuna attività lavorativa avendo percependo dapprima il reddito di cittadinanza ed ora l'assegno di inclusione (di importo pari a € 575,00 mensili).
Invero, prima della crisi coniugale la resistente collaborava attiva- mente nella conduzione dell'impresa familiare. Controparte_1
era infatti la titolare della ditta individuale “Pensieri Preziosi di
DLM”, dalla quale l'intero nucleo familiare traeva il proprio reddito.
Le parti, dunque, prima della crisi coniugale erano fattivamente e congiuntamente coinvolte nell'attività di impresa familiare.
Gli accordi di separazione consensuale hanno previsto la chiusura di detta attività a nome di e la contestuale ria- Controparte_1
- 9 -
pertura a nome di , sotto la nuova ditta “Pensieri Pre- Parte_1
ziosi di Fabio Caruso”, sita negli stessi locali in cui prima operava la precedente attività a nome della resistente.
La nuova impresa - ora a nome del ricorrente - evidentemente si giova dell'avviamento, della clientela e delle conoscenze alla cui formazione ha senz'altro contribuito anche la resistente.
La valutazione circa il riconoscimento dell'assegno divorzile deve opportunamente tenere conto di tale contributo. Al contempo deve darsi atto dell'attuale andamento negativo dell'attività commerciale
(invero, i redditi d'impresa sono per natura aleatori, sottesi alle oscillazioni di mercato e pertanto non è possibile prevedere la futu- ra redditività della stessa).
Nel caso di specie, in definitiva, paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già destinataria di una contributo al mantenimento in sede di sepa- razione consensuale, valorizzandone la funzione assistenziale e con- tributivo-compensativa, non essendo la titolare di reddi- CP_1
ti propri ed avendo contributo alla formazione del patrimonio co- mune.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1998), dell'età della resistente (47 an- ni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, del reddito di entrambi, della sperequazione delle condi- zioni economiche tra le parti, va posto a carico del ricorrente
- 10 -
l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 250,00 a ti- tolo di assegno divorzile.
Con riferimento, invece, alle ulteriori domande avanzate dal ricor- rente aventi ad oggetto la restituzione e la divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale, va rilevato che ai sensi dell'art. 40
c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connes- se soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'a- zione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, di esa- minare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordinario e da fare valere in separata sede.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sus- sistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese del sub procedimento introdotto.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti ed il pubblico ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- cordatario contratto in Palermo in data 09/01/1998, da
[...]
, nato a [...] il [...] e Pt_4 Controparte_3
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di Palermo al n. 3, parte 2, serie A, volume 2171 dell'anno 1998;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore R_
, nato a Palermo il [...], ad [...] i genitori
[...]
con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il pa- dre di vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo, via Marchese di Roccaforte n. 1, in favore della odierna resi- stente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente la somma di € 600,00, di cui € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed R_
€ 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne da versarsi entro il giorno 5 di ogni me- CP_2
se e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corri- Parte_1
spondere in favore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
- 12 -
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, il 3/04/2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Mot. Marco Mauriello.
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto- scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relato- re dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 13 -