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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3327/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 803/2023 TRA (C.F. ), sito in Piano di Parte_1 P.IVA_1
Sorrento (NA) alla Via Mortora 5, in persona dell'Amministratore p.t. Avv. Gianpietro Caccavale, elettivamente domiciliato in Sorrento presso lo studio dell'Avv. Ciro Savino, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
OPPONENTE E
in persona del suo amministrato- Controparte_1 re e legale rapp.te p.t. geometra (C F ), con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Sorrento alla Via Santa Lucia n° 24, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli Avv. Mario Castellano e Roberta Ercolano elettivamente domiciliata presso gli stessi in Vico Equense alla Via San Ciro, 2.
OPPOSTA
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 22 maggio 2025, fissa- ta per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle con- clusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 sito al Piano di Sorrento alla Via Mortora n. 5, in persona dell'Amministratore p.t. Caccavale Gianpietro ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 803/2023 emesso e depositato in data 7.6.2023, notificato il 12.6.2023, con il quale è stato ingiunto all'ente di gestio- ne di pagare in favore della la somma di euro 15.364,22 Controparte_3 con gli interessi al tasso legale dal 23.09.2022 al saldo, per lavori di ristruttu- razioni non interamente pagati nonché euro 567,00 per compensi professionali
1 ed euro 145,50 per spese della procedura monitoria, oltre spese generali, IVA e CPA. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società che Controparte_3 deduceva di aver stipulato con il ingiunto, in data 3.3.2016, un Parte_1 contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture a tetto dei fabbricati del predetto condominio, per l'importo preventivato a misura di euro 433.121,93 + IVA come per legge, somma comprensiva di euro 8.000,00 per oneri di sicurezza. A seguito di con- testazione circa i lavori al lucernaio parte opposta riduceva il costo dell'appalto ad euro 431.018,75 + IVA al 10% per un totale di euro 474.120,63. In data 1.4.2019 il D.L. Geom. redigeva la contabilità defini- Parte_2 tiva dei lavori per complessivi euro 433.564,20 e il 3.7.2019 veniva predisposto certificato di chiusura lavori e regolare esecuzione. In data 20.10.2022 la ricor- rente emetteva fattura n. 371 a saldo dei lavori per l'ammontare di euro 15.364,22 + IVA e in conseguenza del mancato versamento del predetto saldo prezzo, la richiedeva, con raccomandata notificata in data Controparte_1
23 settembre 2022, al Condominio il pagamento del debito residuo ovvero la consegna dei nominativi dei condomini morosi al fine di procedere con il recu- pero giudiziale nei confronti degli stessi. A fondamento dell'opposizione il ha eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva invocando l'art. 14 del contratto di appalto che prevede una deroga alla responsabilità solidale tra debitori. Pertanto, l'opponente ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. con condanna dell'opposta alle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con attribu- zione. Costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'opposizione in quanto infondata. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 22.5.2025, sulle conclusioni delle parti la causa è stata rimessa in decisio- ne.
2. In limine litis va superata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperi- mento della procedura di mediazione sollevata dalla difesa dell'opponente solo nella memoria conclusionale. Sul punto la suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'eccezione di improcedibilità, pur essendo rilevabile anche d'ufficio in quanto rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso, è sog- getta a una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale: deve essere ecce- pita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di prima istanza.
2 La tardività dell'eccezione e l'omesso rilievo d'ufficio rendono, pertanto, la do- glianza superabile e la domanda procedibile.
3. In diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordina- rio, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operan- ti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, men- tre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fron- te dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
3.1. Secondo l'opponente il decreto ingiuntivo è illegittimo poiché la domanda dell'opposta è stata proposta in violazione dell'art. 14 del contratto di appalto che prevede la esclusione della solidarietà passiva. Tale norma prevede: “In ipotesi di inadempimento totale o parziale nel pagamen- to, la ditta appaltatrice si obbliga espressamente a perseguire, anche in via giu- risdizionale con azioni di cognizione ovvero esecutive solo ed esclusivamente colui o coloro trae comproprietari che si siano resi morosi nei pagamenti ed ognu- no per le sole somme di sua spettanza rinunciando ad agire in via solidale nei confronti degli altri ” (cfr. contratto in atti). In virtù di tale pattuizione, quindi, a dire del l'opposta appaltatri- Parte_1 ce non poteva agire nei suoi confronti ma avrebbe dovuto rivolgere ogni sua richiesta di pagamento solo ed esclusivamente nei confronti dei singoli condo- mini inadempimenti e solo nei limiti della quota a ciascuno di essi spettante. L'opposta appaltatrice ha contestato la tesi di controparte osservando che la clausola in questione ha solo ed esclusivamente ad oggetto il diritto di agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini morosi nei limiti degli im-
3 porti pro quota dovuti, una volta che sia stata accertata l'esistenza e l'entità dell'inadempimento da parte del Controparte_4
Va rammentato che, secondo la S.C., il è un ente di gestione privo Parte_1 di personalità giuridica ma fornito di soggettività distinta da quella dei singoli condomini;
questi, pertanto, nelle vicende processuali di cui sia parte il con- dominio, sono sempre rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. civ., n. 177/2012, 20843/2004). Con sentenza n. 9148/2008, la S.C., a sezioni unite, ha affermato il seguente principio: “in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o co- munque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie”. La S.C. ha argomentato la propria decisione evidenziando che: “In giudizio l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (articoli 1118 e 1123 c.c.). L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della loro quota, e solo in questa misura ognuno dei condomini rappresentati deve ri- spondere delle conseguenze negative. Del resto, l'amministratore non ha certo il potere di impegnare i condomini al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni. In proporzione a tale diritto ogni partecipante concorre alla nomina dell'amministratore e in proporzione a tale diritto deve ritenersi che gli conferi- sca la rappresentanza in giudizio. Basti pensare che, nel caso in cui l'amministratore agisca o sia convenuto in giudizio per la tutela di un diritto, il quale fa capo solo a determinati condomini, soltanto i condomini interessati partecipano al giudizio ed essi soltanto rispondono delle conseguenze della lite. Pertanto, l'amministratore - in quanto non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti dei suoi poteri, che non contemplano la modifica dei criteri di imputazione e di ripartizione delle spese stabiliti dall'articolo 1123 c.c. - non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti della rispettiva quota”. Inoltre, la S.C. ha espressamente precisato nella sentenza n. 9148/2008 (pun- to 2.6): “Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel pro- cesso la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il
4 creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”. Sulla scorta di tali principi e di quanto ulteriormente precisato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., ordinanza 9-6-2017, n. 14530 e Cass. civ., ordinanza 29-10-2018, n. 27363), si ritiene, condivisibilmente, che “In tema di condominio, ogni qual- volta l'amministratore condominiale stipuli un contratto con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, rispettivamente concernenti l'intero debito e le singole quo- te, facenti capo la prima al condominio, rappresentato proprio dall'amministrato- re, e le altre ai singoli condomini, tenuti al relativo pagamento in ragione e nella misura della partecipazione al condominio, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ.. Ne deriva che la natura parziaria dell'obbligazione contratta dall'amministratore per conto dei condomini non limita, in sede cognitiva, il diritto di azione del creditore, che può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi o il con- dominio, in tal modo conseguendo, in entrambi i casi, un titolo da porre in esecu- zione nei confronti dei singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito. Pertanto, il creditore del è legittimato ad agire in giudizio, anche in via monito- Parte_1 ria, per precostituirsi il titolo esecutivo nei confronti sia dell'ente di gestione, in persona dell'amministratore pro tempore, sia dei condomini inadempienti, do- vendo, in ogni caso, e, in particolare, ove intenda promuovere l'espropriazione forzata, richiedere a ciascun condomino moroso, proprio in ossequio al principio della parziarietà delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, il pa- gamento della sola quota dallo stesso dovuta a norma dell'art. 1123 cod. civ.” (Corte appello Salerno, n. 886 del 7-7-2020, in deiure.it; conf., Tribunale Ber- gamo, n. 276 del 13-2-2023, in deiure.it).
3.2. Ora, sebbene nel caso di specie l'art. 14 del contratto faccia riferimento sia alla fase esecutiva che a quella cognitiva, tuttavia risulta documentato in atti che l'appaltatrice opposta, con raccomandata del 22.9.2022, ha richiesto all'amministratore il nominativo dei condomini morosi rispetto al residuo debi- to per i lavori appaltati e questi ha dichiarato non esservi condomini morosi nonostante la pretesa creditoria della appaltatrice sia espressamente riportata nello stato patrimoniale al 16.9.2022 (Passività – Debiti verso Controparte_1 euro 15.355,89).
[...]
La dichiarata assenza di condomini morosi per le quote straordinarie dei lavori di cui al contratto di appalto de quo, rende, ad avviso del tribunale, la previsio- ne contrattuale di cui all'art. 14 inoperante, con conseguente facoltà dell'opposta di agire, per l'accertamento del proprio diritto di credito, nei con- fronti dell'ente di gestione quale soggetto dotato di legittimazione passiva ri- spetto all'intera pretesa creditoria azionata. Del resto, un tal tipo di pattuizione ha lo scopo di tutelare e tenere indenni i condomini “virtuosi” da coloro che dovessero rendersi inadempienti o morosi
5 nel pagamento delle somme dovute pro quota e non di tutelare l'ente di gestione del condominio e vietare di agire nei suoi confronti per l'accertamento e la con- danna al pagamento, soprattutto laddove il debito risulti dai bilanci condomi- niali. Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarsi in favore degli avvocati Mario Castellano e Roberta Ercolano dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 803/2023 emesso il 7.6.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata;
B. condanna il in persona dell'Amministratore Parte_1
p.t., al pagamento in favore di delle spese processua- Controparte_1 li che liquida in euro 5.077,00, per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvo- cati Mario Castellano e Roberta Ercolano dichiaratisi antistatari. Torre Annunziata, così deciso il 16 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
6
Sorrento (NA) alla Via Mortora 5, in persona dell'Amministratore p.t. Avv. Gianpietro Caccavale, elettivamente domiciliato in Sorrento presso lo studio dell'Avv. Ciro Savino, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
OPPONENTE E
in persona del suo amministrato- Controparte_1 re e legale rapp.te p.t. geometra (C F ), con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Sorrento alla Via Santa Lucia n° 24, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli Avv. Mario Castellano e Roberta Ercolano elettivamente domiciliata presso gli stessi in Vico Equense alla Via San Ciro, 2.
OPPOSTA
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 22 maggio 2025, fissa- ta per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle con- clusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 sito al Piano di Sorrento alla Via Mortora n. 5, in persona dell'Amministratore p.t. Caccavale Gianpietro ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 803/2023 emesso e depositato in data 7.6.2023, notificato il 12.6.2023, con il quale è stato ingiunto all'ente di gestio- ne di pagare in favore della la somma di euro 15.364,22 Controparte_3 con gli interessi al tasso legale dal 23.09.2022 al saldo, per lavori di ristruttu- razioni non interamente pagati nonché euro 567,00 per compensi professionali
1 ed euro 145,50 per spese della procedura monitoria, oltre spese generali, IVA e CPA. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società che Controparte_3 deduceva di aver stipulato con il ingiunto, in data 3.3.2016, un Parte_1 contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture a tetto dei fabbricati del predetto condominio, per l'importo preventivato a misura di euro 433.121,93 + IVA come per legge, somma comprensiva di euro 8.000,00 per oneri di sicurezza. A seguito di con- testazione circa i lavori al lucernaio parte opposta riduceva il costo dell'appalto ad euro 431.018,75 + IVA al 10% per un totale di euro 474.120,63. In data 1.4.2019 il D.L. Geom. redigeva la contabilità defini- Parte_2 tiva dei lavori per complessivi euro 433.564,20 e il 3.7.2019 veniva predisposto certificato di chiusura lavori e regolare esecuzione. In data 20.10.2022 la ricor- rente emetteva fattura n. 371 a saldo dei lavori per l'ammontare di euro 15.364,22 + IVA e in conseguenza del mancato versamento del predetto saldo prezzo, la richiedeva, con raccomandata notificata in data Controparte_1
23 settembre 2022, al Condominio il pagamento del debito residuo ovvero la consegna dei nominativi dei condomini morosi al fine di procedere con il recu- pero giudiziale nei confronti degli stessi. A fondamento dell'opposizione il ha eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva invocando l'art. 14 del contratto di appalto che prevede una deroga alla responsabilità solidale tra debitori. Pertanto, l'opponente ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. con condanna dell'opposta alle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con attribu- zione. Costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'opposizione in quanto infondata. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 22.5.2025, sulle conclusioni delle parti la causa è stata rimessa in decisio- ne.
2. In limine litis va superata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperi- mento della procedura di mediazione sollevata dalla difesa dell'opponente solo nella memoria conclusionale. Sul punto la suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'eccezione di improcedibilità, pur essendo rilevabile anche d'ufficio in quanto rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso, è sog- getta a una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale: deve essere ecce- pita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di prima istanza.
2 La tardività dell'eccezione e l'omesso rilievo d'ufficio rendono, pertanto, la do- glianza superabile e la domanda procedibile.
3. In diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordina- rio, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operan- ti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, men- tre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fron- te dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
3.1. Secondo l'opponente il decreto ingiuntivo è illegittimo poiché la domanda dell'opposta è stata proposta in violazione dell'art. 14 del contratto di appalto che prevede la esclusione della solidarietà passiva. Tale norma prevede: “In ipotesi di inadempimento totale o parziale nel pagamen- to, la ditta appaltatrice si obbliga espressamente a perseguire, anche in via giu- risdizionale con azioni di cognizione ovvero esecutive solo ed esclusivamente colui o coloro trae comproprietari che si siano resi morosi nei pagamenti ed ognu- no per le sole somme di sua spettanza rinunciando ad agire in via solidale nei confronti degli altri ” (cfr. contratto in atti). In virtù di tale pattuizione, quindi, a dire del l'opposta appaltatri- Parte_1 ce non poteva agire nei suoi confronti ma avrebbe dovuto rivolgere ogni sua richiesta di pagamento solo ed esclusivamente nei confronti dei singoli condo- mini inadempimenti e solo nei limiti della quota a ciascuno di essi spettante. L'opposta appaltatrice ha contestato la tesi di controparte osservando che la clausola in questione ha solo ed esclusivamente ad oggetto il diritto di agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini morosi nei limiti degli im-
3 porti pro quota dovuti, una volta che sia stata accertata l'esistenza e l'entità dell'inadempimento da parte del Controparte_4
Va rammentato che, secondo la S.C., il è un ente di gestione privo Parte_1 di personalità giuridica ma fornito di soggettività distinta da quella dei singoli condomini;
questi, pertanto, nelle vicende processuali di cui sia parte il con- dominio, sono sempre rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. civ., n. 177/2012, 20843/2004). Con sentenza n. 9148/2008, la S.C., a sezioni unite, ha affermato il seguente principio: “in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o co- munque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie”. La S.C. ha argomentato la propria decisione evidenziando che: “In giudizio l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (articoli 1118 e 1123 c.c.). L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della loro quota, e solo in questa misura ognuno dei condomini rappresentati deve ri- spondere delle conseguenze negative. Del resto, l'amministratore non ha certo il potere di impegnare i condomini al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni. In proporzione a tale diritto ogni partecipante concorre alla nomina dell'amministratore e in proporzione a tale diritto deve ritenersi che gli conferi- sca la rappresentanza in giudizio. Basti pensare che, nel caso in cui l'amministratore agisca o sia convenuto in giudizio per la tutela di un diritto, il quale fa capo solo a determinati condomini, soltanto i condomini interessati partecipano al giudizio ed essi soltanto rispondono delle conseguenze della lite. Pertanto, l'amministratore - in quanto non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti dei suoi poteri, che non contemplano la modifica dei criteri di imputazione e di ripartizione delle spese stabiliti dall'articolo 1123 c.c. - non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti della rispettiva quota”. Inoltre, la S.C. ha espressamente precisato nella sentenza n. 9148/2008 (pun- to 2.6): “Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel pro- cesso la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il
4 creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”. Sulla scorta di tali principi e di quanto ulteriormente precisato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., ordinanza 9-6-2017, n. 14530 e Cass. civ., ordinanza 29-10-2018, n. 27363), si ritiene, condivisibilmente, che “In tema di condominio, ogni qual- volta l'amministratore condominiale stipuli un contratto con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, rispettivamente concernenti l'intero debito e le singole quo- te, facenti capo la prima al condominio, rappresentato proprio dall'amministrato- re, e le altre ai singoli condomini, tenuti al relativo pagamento in ragione e nella misura della partecipazione al condominio, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ.. Ne deriva che la natura parziaria dell'obbligazione contratta dall'amministratore per conto dei condomini non limita, in sede cognitiva, il diritto di azione del creditore, che può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi o il con- dominio, in tal modo conseguendo, in entrambi i casi, un titolo da porre in esecu- zione nei confronti dei singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito. Pertanto, il creditore del è legittimato ad agire in giudizio, anche in via monito- Parte_1 ria, per precostituirsi il titolo esecutivo nei confronti sia dell'ente di gestione, in persona dell'amministratore pro tempore, sia dei condomini inadempienti, do- vendo, in ogni caso, e, in particolare, ove intenda promuovere l'espropriazione forzata, richiedere a ciascun condomino moroso, proprio in ossequio al principio della parziarietà delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, il pa- gamento della sola quota dallo stesso dovuta a norma dell'art. 1123 cod. civ.” (Corte appello Salerno, n. 886 del 7-7-2020, in deiure.it; conf., Tribunale Ber- gamo, n. 276 del 13-2-2023, in deiure.it).
3.2. Ora, sebbene nel caso di specie l'art. 14 del contratto faccia riferimento sia alla fase esecutiva che a quella cognitiva, tuttavia risulta documentato in atti che l'appaltatrice opposta, con raccomandata del 22.9.2022, ha richiesto all'amministratore il nominativo dei condomini morosi rispetto al residuo debi- to per i lavori appaltati e questi ha dichiarato non esservi condomini morosi nonostante la pretesa creditoria della appaltatrice sia espressamente riportata nello stato patrimoniale al 16.9.2022 (Passività – Debiti verso Controparte_1 euro 15.355,89).
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La dichiarata assenza di condomini morosi per le quote straordinarie dei lavori di cui al contratto di appalto de quo, rende, ad avviso del tribunale, la previsio- ne contrattuale di cui all'art. 14 inoperante, con conseguente facoltà dell'opposta di agire, per l'accertamento del proprio diritto di credito, nei con- fronti dell'ente di gestione quale soggetto dotato di legittimazione passiva ri- spetto all'intera pretesa creditoria azionata. Del resto, un tal tipo di pattuizione ha lo scopo di tutelare e tenere indenni i condomini “virtuosi” da coloro che dovessero rendersi inadempienti o morosi
5 nel pagamento delle somme dovute pro quota e non di tutelare l'ente di gestione del condominio e vietare di agire nei suoi confronti per l'accertamento e la con- danna al pagamento, soprattutto laddove il debito risulti dai bilanci condomi- niali. Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarsi in favore degli avvocati Mario Castellano e Roberta Ercolano dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 803/2023 emesso il 7.6.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata;
B. condanna il in persona dell'Amministratore Parte_1
p.t., al pagamento in favore di delle spese processua- Controparte_1 li che liquida in euro 5.077,00, per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore degli avvo- cati Mario Castellano e Roberta Ercolano dichiaratisi antistatari. Torre Annunziata, così deciso il 16 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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