Articolo 8 della Legge 16 luglio 1998, n. 239
Articolo 7
Versione
23 luglio 1998
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 23 luglio 1998