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Articolo 8 della Legge 16 luglio 1998, n. 239
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Legge 16 luglio 1998, n. 239
Articolo 8 della Legge 16 luglio 1998, n. 239
Versione
23 luglio 1998
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 23 luglio 1998
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