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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 316 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIZIANA GENITO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Benevento alla Via Cap. Luca Mazzella n. 6, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.ti CP_1 C.F._2
GI IA e EL ES, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Termoli, via Polonia n. 51, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato in data 19.04.2023, CP_1 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Larino, avverso l'intimazione di pagamento n. 02720239000025605000 del 10.03.2023, emessa in relazione alla pagina 1 di 6 cartella di pagamento n. 02720140002891586000 del 28.03.2015, avente quest'ultima ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati con la cartella di pagamento, solo asseritamente notificata in data 28.03.2015, e con la successiva intimazione di pagamento notificata il 10.03.2023, in quanto crediti relativi a sanzioni amministrative del 2009, quindi ampiamente prescritti in assenza di atti interruttivi.
1.1. Si costituiva l , contestando l'eccezione di prescrizione, Parte_1 deducendo la regolare notificazione della cartella di pagamento e degli atti interruttivi successivi, all'uopo producendo prova della notifica della cartella di pagamento n. 02720140002891586000, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e dell'intimazione di pagamento n. 02720169001495233000, notificata il 01.02.2017, richiamando anche l'intervenuta sospensione della prescrizione ex art. 68 D.L. 18/2020.
1.2. Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza n. 25/2024, accoglieva l'opposizione, dichiarando inefficace la cartella di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria, stante la decorrenza del termine quinquennale ex lege previsto, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso tale pronuncia ha spiegato appello l Parte_1 deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione del credito, in considerazione della regolare notifica della cartella e degli atti interruttivi e tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020, nonché, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Per tali ragioni, l'appellante ha così concluso: “1) riformare integralmente la sentenza nr.
25/2024 resa dal Giudice di Pace di Larino in data 20.02.2024, depositata in cancelleria il
01.03.2024 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità per assenza dei previsti presupposti di legge nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento nr.02720239000025605000 notificata in data 10.03.2023, in riferimento alla cartella di pagamento nr. 02720140002891586000 notificata quest'ultima in data 28.03.2015 e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva di quest'ultima giammai opposta nei previsti termini di legge;
2) riformare, infine, la sentenza nella parte in cui dispone la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio e disporre, per l'effetto, la
[...] condanna del sig. al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, con ogni conseguenza di legge”. pagina 2 di 6 2.1. Si è costituito l'appellato, eccependo l'infondatezza del gravame proposto e chiedendone, conseguentemente, il rigetto, stante la correttezza della pronuncia di prime cure.
2.2. La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2025, previa assegnazione dei i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Con il primo motivo di gravame l' ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato la prescrizione del credito sanzionatorio sotteso all'intimazione di pagamento n. 02720239000025605000, sostenendo che la notificazione della cartella di pagamento n. 02720140002891586000 - avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 28 marzo 2015 - nonché quella di un successivo avviso di intimazione del 1.2.2017, sarebbero atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
L'appellante ha inoltre richiamato la sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. n.
18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, quale ulteriore elemento impeditivo della prescrizione.
Per altro verso, l' a ritenuto preclusa al debitore “la possibilità che la prescrizione, come CP_2 fatto estintivo del credito altrui, possa esser fatta valere in via d'azione a mezzo, come nel caso di specie, di un'azione di mero accertamento negativo del credito allorquando l'Agente della
Riscossione convenuto fornisca in giudizio la prova della regolare notifica degli atti di competenza”.
3.1. Il motivo non coglie nel segno.
In primo luogo, giova rilevare che l'opposizione proposta dal in primo grado - diretta CP_1
a far accertare l'estinzione per prescrizione del credito oggetto della cartella - integra a pieno titolo una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., poiché attiene a fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente all'estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa” (Cass. civ., sez. VI, 19 novembre 2019, n. 30094). In tali casi, non è previsto alcun termine di decadenza, “essendo stato eccepito un fatto estintivo intervenuto dopo la formazione del titolo, ciò che è contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (Cass. civ., sez. VI, 12 giugno 2018, n. 15223;
Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2011, n. 9698). pagina 3 di 6 In tale prospettiva, l'eccezione di prescrizione non soggiace ad alcun termine decadenziale, essendo diretta a far valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo e attinente all'esercizio stesso dell'azione esecutiva.
Ne discende che, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.,
l'opponente ben può dedurre l'intervenuta prescrizione del credito, poiché ciò che viene in rilievo è la persistenza del diritto sostanziale dell'amministrazione a procedere in via coattiva.
3.2. Posto tale inquadramento, può passarsi all'esame della questione centrale, concernente l'effettiva maturazione della prescrizione del credito sanzionatorio.
Sul punto, si osserva che la cartella di pagamento non costituisce un nuovo titolo esecutivo autonomo, ma rappresenta un atto meramente consequenziale e strumentale all'esecuzione forzata del credito già sorto, il quale conserva la propria originaria natura e il proprio regime prescrizionale.
Il credito oggetto della cartella di pagamento in esame e delle successive intimazioni di pagamento trae origine da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, come risulta dalla stessa indicazione contenuta nell'estratto di ruolo.
Pertanto, trova applicazione l'art. 28 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la violazione al Codice della strada da cui trae origine la pretesa creditoria risale all'anno 2009, come indicato nell'estratto di ruolo e nella stessa intimazione di pagamento opposta.
Posto che, in difetto di diversa allegazione, il termine prescrizionale quinquennale deve farsi decorrere dal momento della commissione dell'illecito amministrativo, ossia dall'anno 2009, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto dall'odierna appellante è dato dalla cartella di pagamento n. 02720140002891586000, notificata, tuttavia, solo in data 28 marzo 2015, come documentato in atti (notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con perfezionamento per compiuta giacenza). E allora, anche ritenendo valida tale notifica, la stessa è comunque intervenuta oltre il quinquennio decorrente dalla data della violazione, essendo a quel tempo già spirato il termine di prescrizione.
Ne consegue che, alla data di emissione e notifica della cartella, il diritto dell'amministrazione a riscuotere le somme dovute risultava ormai prescritto, con conseguente irrilevanza delle successive notificazioni dell'avviso di intimazione del 2017, trattandosi di atti privi di efficacia interruttiva di una prescrizione già maturata, come pure della sospensione ex lege di cui discorre pagina 4 di 6 l'appellante.
4. Con il secondo motivo di appello, l' ha censurato la Parte_1 statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata, contestando la soccombenza processuale, sostenendo di aver fornito prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta, e che, conseguentemente, l'opposizione promossa in primo grado sarebbe stata infondata e pretestuosa.
4.1. Il motivo è infondato.
Il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. impone la condanna alle spese della parte integralmente soccombente, salvo che non ricorrano giusti motivi, esplicitamente indicati, per disporne la compensazione.
Nel caso di specie, la decisione di primo grado risulta conforme a tale principio, avendo il giudice correttamente condannato l' , risultata totalmente Parte_1 soccombente, alla rifusione delle spese in favore dell'opponente.
La verifica della regolarità della notifica, come già esposto nell'esame del primo motivo di appello, ha evidenziato che, pur avendo l'appellante prodotto la documentazione attestante la notifica degli atti, la pretesa risulta comunque prescritta, essendo decorso il termine quinquennale prima della notifica della cartella.
Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha fatto applicazione del principio di soccombenza, con condanna alle spese a carico dell'amministrazione appellante.
5. In definitiva, per le ragioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
è risultato infondato e, per l'effetto, deve essere integralmente rigettato.
[...]
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (dm 55/2014, valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, omessa quella istruttoria, non celebrata).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta l'appello;
− condanna al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA pagina 5 di 6 e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi Iavasile e
LE NT, dichiaratisi anticipatari.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Larino, 15 novembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 6 di 6
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 316 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIZIANA GENITO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Benevento alla Via Cap. Luca Mazzella n. 6, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.ti CP_1 C.F._2
GI IA e EL ES, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Termoli, via Polonia n. 51, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato in data 19.04.2023, CP_1 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di Larino, avverso l'intimazione di pagamento n. 02720239000025605000 del 10.03.2023, emessa in relazione alla pagina 1 di 6 cartella di pagamento n. 02720140002891586000 del 28.03.2015, avente quest'ultima ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati con la cartella di pagamento, solo asseritamente notificata in data 28.03.2015, e con la successiva intimazione di pagamento notificata il 10.03.2023, in quanto crediti relativi a sanzioni amministrative del 2009, quindi ampiamente prescritti in assenza di atti interruttivi.
1.1. Si costituiva l , contestando l'eccezione di prescrizione, Parte_1 deducendo la regolare notificazione della cartella di pagamento e degli atti interruttivi successivi, all'uopo producendo prova della notifica della cartella di pagamento n. 02720140002891586000, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e dell'intimazione di pagamento n. 02720169001495233000, notificata il 01.02.2017, richiamando anche l'intervenuta sospensione della prescrizione ex art. 68 D.L. 18/2020.
1.2. Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza n. 25/2024, accoglieva l'opposizione, dichiarando inefficace la cartella di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria, stante la decorrenza del termine quinquennale ex lege previsto, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
2. Avverso tale pronuncia ha spiegato appello l Parte_1 deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione del credito, in considerazione della regolare notifica della cartella e degli atti interruttivi e tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020, nonché, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Per tali ragioni, l'appellante ha così concluso: “1) riformare integralmente la sentenza nr.
25/2024 resa dal Giudice di Pace di Larino in data 20.02.2024, depositata in cancelleria il
01.03.2024 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità per assenza dei previsti presupposti di legge nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento nr.02720239000025605000 notificata in data 10.03.2023, in riferimento alla cartella di pagamento nr. 02720140002891586000 notificata quest'ultima in data 28.03.2015 e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva di quest'ultima giammai opposta nei previsti termini di legge;
2) riformare, infine, la sentenza nella parte in cui dispone la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio e disporre, per l'effetto, la
[...] condanna del sig. al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, con ogni conseguenza di legge”. pagina 2 di 6 2.1. Si è costituito l'appellato, eccependo l'infondatezza del gravame proposto e chiedendone, conseguentemente, il rigetto, stante la correttezza della pronuncia di prime cure.
2.2. La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2025, previa assegnazione dei i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Con il primo motivo di gravame l' ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato la prescrizione del credito sanzionatorio sotteso all'intimazione di pagamento n. 02720239000025605000, sostenendo che la notificazione della cartella di pagamento n. 02720140002891586000 - avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 28 marzo 2015 - nonché quella di un successivo avviso di intimazione del 1.2.2017, sarebbero atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
L'appellante ha inoltre richiamato la sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. n.
18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, quale ulteriore elemento impeditivo della prescrizione.
Per altro verso, l' a ritenuto preclusa al debitore “la possibilità che la prescrizione, come CP_2 fatto estintivo del credito altrui, possa esser fatta valere in via d'azione a mezzo, come nel caso di specie, di un'azione di mero accertamento negativo del credito allorquando l'Agente della
Riscossione convenuto fornisca in giudizio la prova della regolare notifica degli atti di competenza”.
3.1. Il motivo non coglie nel segno.
In primo luogo, giova rilevare che l'opposizione proposta dal in primo grado - diretta CP_1
a far accertare l'estinzione per prescrizione del credito oggetto della cartella - integra a pieno titolo una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., poiché attiene a fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente all'estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa” (Cass. civ., sez. VI, 19 novembre 2019, n. 30094). In tali casi, non è previsto alcun termine di decadenza, “essendo stato eccepito un fatto estintivo intervenuto dopo la formazione del titolo, ciò che è contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (Cass. civ., sez. VI, 12 giugno 2018, n. 15223;
Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2011, n. 9698). pagina 3 di 6 In tale prospettiva, l'eccezione di prescrizione non soggiace ad alcun termine decadenziale, essendo diretta a far valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo e attinente all'esercizio stesso dell'azione esecutiva.
Ne discende che, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.,
l'opponente ben può dedurre l'intervenuta prescrizione del credito, poiché ciò che viene in rilievo è la persistenza del diritto sostanziale dell'amministrazione a procedere in via coattiva.
3.2. Posto tale inquadramento, può passarsi all'esame della questione centrale, concernente l'effettiva maturazione della prescrizione del credito sanzionatorio.
Sul punto, si osserva che la cartella di pagamento non costituisce un nuovo titolo esecutivo autonomo, ma rappresenta un atto meramente consequenziale e strumentale all'esecuzione forzata del credito già sorto, il quale conserva la propria originaria natura e il proprio regime prescrizionale.
Il credito oggetto della cartella di pagamento in esame e delle successive intimazioni di pagamento trae origine da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, come risulta dalla stessa indicazione contenuta nell'estratto di ruolo.
Pertanto, trova applicazione l'art. 28 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la violazione al Codice della strada da cui trae origine la pretesa creditoria risale all'anno 2009, come indicato nell'estratto di ruolo e nella stessa intimazione di pagamento opposta.
Posto che, in difetto di diversa allegazione, il termine prescrizionale quinquennale deve farsi decorrere dal momento della commissione dell'illecito amministrativo, ossia dall'anno 2009, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto dall'odierna appellante è dato dalla cartella di pagamento n. 02720140002891586000, notificata, tuttavia, solo in data 28 marzo 2015, come documentato in atti (notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con perfezionamento per compiuta giacenza). E allora, anche ritenendo valida tale notifica, la stessa è comunque intervenuta oltre il quinquennio decorrente dalla data della violazione, essendo a quel tempo già spirato il termine di prescrizione.
Ne consegue che, alla data di emissione e notifica della cartella, il diritto dell'amministrazione a riscuotere le somme dovute risultava ormai prescritto, con conseguente irrilevanza delle successive notificazioni dell'avviso di intimazione del 2017, trattandosi di atti privi di efficacia interruttiva di una prescrizione già maturata, come pure della sospensione ex lege di cui discorre pagina 4 di 6 l'appellante.
4. Con il secondo motivo di appello, l' ha censurato la Parte_1 statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata, contestando la soccombenza processuale, sostenendo di aver fornito prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento opposta, e che, conseguentemente, l'opposizione promossa in primo grado sarebbe stata infondata e pretestuosa.
4.1. Il motivo è infondato.
Il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. impone la condanna alle spese della parte integralmente soccombente, salvo che non ricorrano giusti motivi, esplicitamente indicati, per disporne la compensazione.
Nel caso di specie, la decisione di primo grado risulta conforme a tale principio, avendo il giudice correttamente condannato l' , risultata totalmente Parte_1 soccombente, alla rifusione delle spese in favore dell'opponente.
La verifica della regolarità della notifica, come già esposto nell'esame del primo motivo di appello, ha evidenziato che, pur avendo l'appellante prodotto la documentazione attestante la notifica degli atti, la pretesa risulta comunque prescritta, essendo decorso il termine quinquennale prima della notifica della cartella.
Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha fatto applicazione del principio di soccombenza, con condanna alle spese a carico dell'amministrazione appellante.
5. In definitiva, per le ragioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1
è risultato infondato e, per l'effetto, deve essere integralmente rigettato.
[...]
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (dm 55/2014, valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale, omessa quella istruttoria, non celebrata).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− Rigetta l'appello;
− condanna al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA pagina 5 di 6 e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Luigi Iavasile e
LE NT, dichiaratisi anticipatari.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Larino, 15 novembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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