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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2024, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 2549/2023 R.G.A.C.
PROSIEGUO PROCESSO VERBALE del 9/10/2024 considerate le conclusioni rassegnate a verbale e negli atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano pronunzia, ex artt. 2 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 e 429 c.p.c., la SENTENZA che segue nella causa civile iscritta al n. 2549 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22, 1 co., l. 689/1981,
e vertente
TRA
- Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Amato Rizzo - CodiceFiscale_2
OPPONENTE
E
Controparte_1
-, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dal
[...] CP_2
Direttore pro tempore della - Controparte_3
-, e dai funzionari della C.F._3 Controparte_4 - -, e dott.
[...] CP_5 C.F._4 Controparte_6
- -,
[...] C.F._5
OPPOSTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto iscritto a ruolo il 28/7/2023, proponeva ricorso in opposizione Parte_1 avverso il decreto ministeriale n. 687080/A emesso dal per Controparte_1 violazione della normativa antiriciclaggio, asseritamente mai notificato, e avverso l'avviso di pagamento prot. n. 77270 del 19/5/2023, notificato il 26/6/2023.
In via preliminare, eccepiva di non aver mai ricevuto alcun atto di contestazione dell'infrazione da parte del e che, quindi, l'omissione della notifica dell'atto presupposto CP_7 avrebbe comportato anche la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta. Chiedeva, quindi, la revoca dell'ordinanza-ingiunzione. Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa rilevando che, pur volendo dare per notificata la prima contestazione della violazione con raccomandata del 20/10/2015, erano decorsi più di 5 anni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione impugnata.
Nello specifico, sosteneva che nelle notifiche prodotte dal Ministero relative alla contestazione della violazione del 20/10/2015 e all'intimazione di pagamento della sanzione comminata del 6/6/2022 le firme di avvenuta consegna erano state apposte da soggetto non ad esso riconducibile e, quindi, le disconosceva.
Sosteneva, poi, che la notifica del decreto ministeriale opposto, effettuata in data 10/09/2018 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (presso la casa comunale), non era da ritenersi regolare, non essendo stata ad essa allegata la necessaria certificazione anagrafica, né indicata la modalità di ricerca del destinatario.
Deduceva, dunque, che l'opposto non aveva dato prova delle notifiche dell'atto di contestazione e del provvedimento sanzionatorio e che la sua pretesa si era prescritta.
Nel merito, rilevava che il Ministero aveva illegittimamente elevato a suo carico la violazione oggetto di causa per aver lo stesso presentato al proprio istituto di credito, per l'incasso, un assegno bancario mancante della clausola di non trasferibilità ricevuto da un suo cliente.
Precisava che:
- detto assegno, dell'importo di euro 2.000,00, gli era stato corrisposto da per Parte_2 la remunerazione di prestazioni lavorative rese in suo favore;
- nel recarsi presso l'istituto di credito per l'incasso dell'assegno era stato reso edotto della sua irregolarità, in quanto sprovvisto della clausola di non trasferibilità;
- per poter ricevere la somma riportata sul titolo, munita di clausola di non trasferibilità del traente, aveva pagato una penale di euro 80,00.
Riferiva, poi, che l'istituto bancario aveva segnalato l'irregolarità, attivando la procedura prevista dalla disciplina antiriciclaggio e che, per tale motivo, era stata irrogata la sanzione amministrativa sia ad esso beneficiario che al traente del titolo.
In buona sostanza, il rilevava la sua buona fede nel non avvedersi, al momento Parte_1 dell'incasso dell'assegno, della mancanza su di esso della clausola di non trasferibilità. Deduceva che la responsabilità della violazione era da attribuirsi all'istituto bancario
(trattario), in quanto aveva fornito a (traente) un carnet di assegni mancanti della Parte_2 predetta clausola, contrariamente a quanto stabilito dalla disciplina prevista dalla legge sin dal 2007.
Asseriva, pertanto, che nessuna responsabilità era ad esso ascrivibile e che, invece, della irregolarità avrebbero dovuto avvedersi il (traente), in ossequio al principio della diligenza del Pt_2 buon padre di famiglia, e l'istituto di credito, il quale avrebbe dovuto comunicare al suo cliente che gli assegni del carnet erano privi della clausola di non trasferibilità.
Concludeva per l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione.
Si costituiva il , impugnando le avverse difese e assumendo la fondatezza della CP_1 violazione accertata.
Rilevava che:
- la contestazione della violazione era stata regolarmente comunicata al il Parte_1
20/10/2015, nei termini di legge;
- il decreto ministeriale opposto, emesso a seguito del mancato pagamento dell'oblazione applicata, era stato notificato in data 10/09/2018;
- l'intimazione di pagamento relativa alla sanzione comminata era stata notificata il 6/6/2022.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione asserendo di aver provveduto alla notifica di tutti gli atti riferiti al procedimento sanzionatorio in conformità alla normativa vigente e che, quindi, il decorso della prescrizione era stato interrotto.
Nel merito, sosteneva che la condotta dell'opponente era da censurare poiché era stato parte del rapporto, avendo ricevuto il titolo illegittimamente compilato.
In effetti, deduceva che, nel caso in esame, ciascun soggetto coinvolto aveva commesso un'autonoma infrazione. Rilevava pure che il aveva provveduto al pagamento dell'oblazione Pt_2 comminatagli determinando la definizione del procedimento amministrativo solo a suo carico e non anche a carico dell'opponente. A sostegno della legittimità del suo operato sosteneva, poi, che, nel caso di specie, l'assegno era stato richiamato dalla banca negoziatrice per la sua irregolarità e non a seguito del ravvedimento delle parti, che avrebbe legittimato il loro proscioglimento.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata.
La domanda è fondata e da accogliere.
Preliminarmente, c'è da dire che l'art. 143 c.p.c. prevede che: “se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario… l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza…”. Tale norma trova dunque applicazione nell'ipotesi di irreperibilità non temporanea del destinatario. Per la sua applicazione non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma occorre la sua irreperibilità oggettiva, ossia l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando malgrado l'esperimento delle indagini con l'uso della comune diligenza. A tal fine non è sufficiente una mera indagine anagrafica, ma occorre sempre che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata di notifica. Si dovrà poi compiere, di volta in volta, una indagine in concreto sull'uso della comune diligenza da parte del notificante, al fine di considerare validamente effettuata una notifica ex art. 143 c.p.c.
Se la notificazione viene effettuata in mancanza di tali presupposti è da ritenersi nulla. In particolare, costituisce causa di nullità il caso in cui l'ufficiale giudiziario non fornisca nella relata di notifica alcuna indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 8338/2017, ha osservato che in tema di notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione.
Ancora, la Cassazione, con l'ordinanza n. 25563/2024, ha rilevato che, in tema di notifica di un atto impositivo non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta,
l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove.
Nel caso di specie, va osservato che il messo comunale, nel procedere alla notifica del decreto ministeriale opposto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sebbene nella relata abbia attestato che la residenza, la dimora e il domicilio del erano sconosciuti, non ha esplicitato le attività di ricerca e di Parte_1 indagini compiute volte a legittimare tale modalità di notificazione. Né dagli atti di causa si evincono elementi tali da poter ritenere sussistenti i presupposti per potervi procedere.
La predetta notifica, quindi, è da ritenersi nulla.
Ne consegue che il non ha dato prova di aver interrotto i termini di prescrizioni CP_1 previsti dalla legge e, pertanto, la sua pretesa è prescritta.
Restano assorbite tutte le altre domande ed eccezioni.
Tirando le fila, l'opposizione è da accogliere per i motivi sopra esposti, e l'ordinanza- ingiunzione deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Amato Rizzo, dichiaratosi antistatario.
IL GIUDICE
Raffaele Califano