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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 570/18 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Romano e Carmelo Vaccaro
APPELLANTI
E
, non in proprio ma in nome e per conto di , a sua volta CP_1 Controparte_2 cessionaria di , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Lo Nigro
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , (debitori principali) e (fideiussore) Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della , in nome e per conto della Controparte_3 Controparte_4
dell'importo di € 32.329,97 (di cui € 11.099,90 a titolo di saldo negativo di un rapporto di
[...]
c/c e € 21.230,07 a titolo di debito residuo di un rapporto di prestito con rimborso rateale) per i debitori principali e di € 15.493,71 (a titolo di prestito sino a concorrenza dell'importo garantito) per il fideiussore.
pagina 1 di 7 2. Con sentenza 165/2018 il Tribunale di Potenza ha revocato il decreto ingiuntivo e per l'effetto:
- ha condannato i debitori principali al pagamento della (minore) somma di: € 532,10, oltre interessi al tasso del 1,98% sino al soddisfo -in virtù del rapporto di c/c; € 19.431,47, oltre interessi di mora al tasso del 11,25% da calcolarsi sulla sola quota capitale di ogni rata insoluta -in virtù del rapporto di prestito;
- ha condannato il fideiussore al pagamento, in via solidale con i debitori principali, di €
19.431,47, oltre interessi di mora al tasso del 11,25% da calcolarsi sulla sola quota capitale di ogni rata insoluta, dal 18.1.2006 sino al saldo, nei limiti della fideiussione prestata di €
15.493,71;
- ha compensato per un terzo le spese di lite tra le parti e posto le spese di ctu per un terzo a carico di parte opposta e per due terzi a carico degli opponenti.
Rilevava il primo giudice:
- che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte opposta era infondata;
- che essendo sorto il rapporto di conto corrente prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR del 9.2.2000, occorreva dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con espunzione di ogni forma di capitalizzazione;
- che non era possibile applicare la capitalizzazione reciproca degli interessi debitori e creditori a partire dal 1.7.2000;
- che il ctu aveva evidenziato la mancanza di documenti contabili relativi al periodo iniziale del rapporto e che, presentando il primo estratto conto disponibile un saldo iniziale a debito del correntista, occorreva rideterminare il saldo finale del conto corrente partendo dal saldo zero;
- che sulla base della perizia era emerso che alla data 18.1.2006 il c/c presentava un saldo debitore pari a € 532,10 e che, quanto al rapporto di prestito con rimborso rateale, risultavano non pagate 39 rate e, pertanto, il debito residuo al 17.1.2006 ammontava ad € 13.142,54 oltre a € 6.625,85 a titolo di interessi di mora;
- che la doglianza del fideiussore circa la mancata conoscenza della situazione di sofferenza del rapporto di prestito era infondata, giacché con missive del 17.1.066 e 27.1.06 la banca aveva portato i debitori a conoscenza dell'ammontare del debito.
3. Hanno proposto appello gli opponenti in primo grado, sostenendo:
pagina 2 di 7 - che non sussiste la legittimazione passiva di in quanto Controparte_3 quest'ultima ha agito in nome e per conto della , sulla base di Controparte_4 una procura speciale datata 24.10.02, cioè quattro anni prima della chiusura del rapporto bancario oggetto di causa;
pertanto, la è carente della Controparte_3 legittimazione attiva per la proposizione del ricorso monitorio;
- che il loro debito è costituito unicamente dal saldo debitore del conto corrente pari a € 532,10
e non già delle rate del mutuo asseritamente non versate atteso che la sussistenza di un ordine di pagamento delle rate del prestito con addebito sul conto corrente dimostra che il pagamento delle rate è avvenuto;
- che la banca nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha confermato che si è proceduto mediante addebito delle rate del prestito sul conto corrente e ciò ha valore confessorio in ordine all'avvenuta estinzione del debito con la conseguenza che si deve ritenere raggiunta la prova dell'avvenuta duplicazione del credito;
-che per tale ultimo motivo la consulenza andrebbe rielaborata disponendo l'espunzione delle rate di mutuo già estinte nell'anno 1999; inoltre il primo giudice ha errato nel ritenere usurari soltanto gli interessi di mora e non anche i corrispettivi;
- che è errata la statuizione sulle spese di lite e della ctu laddove il primo giudice ne ha disposto compensazione per 1/3.
Si è costituita , in nome e per conto di sostenendo che, in data CP_1 Controparte_2
20.12.2017, ha ceduto a pro soluto, un Controparte_4 Controparte_2 insieme di crediti, tra cui quello per cui è causa, e chiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, comunque, l'infondatezza dello stesso, con conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti alle spese di lite.
4. Con ordinanza depositata il giorno 1.6.2020, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione e ha condannato gli appellanti alla pena pecuniaria di € 500,00; all'udienza del
20.5.25 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente si osserva che la richiesta di rinnovazione della ctu non può essere accolta non ravvisandone la necessità ai fini del decidere.
Ancora in via preliminare, si osserva che gli appellanti non hanno impugnato la statuizione della sentenza relativa alla doglianza circa la mancata conoscenza da parte del fideiussore della situazione di sofferenza del rapporto di prestito. Pertanto, quanto statuito dal Tribunale
pagina 3 di 7 sul punto (cioè che la banca aveva portato a conoscenza i debitori dell'ammontare del debito, con missive del 17.1.06 e 27.1.06) è passato in giudicato.
6. Per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla la stessa è infondata e deve essere respinta. Invero, la parte appellante CP_3 ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
7. In merito al primo motivo di appello, parte appellante ha sostenuto che la
[...]
alla data di richiesta del decreto ingiuntivo, fosse sfornita della Controparte_3 legittimazione attiva ad agire e che, pertanto, il decreto ingiuntivo n 188/2006 emesso dal
Tribunale di Potenza avrebbe dovuto essere revocato.
Il motivo è infondato.
Secondo gli appellanti la ha richiesto il pagamento del Controparte_3 credito in nome e per conto della sulla base di una procura Controparte_5 speciale rilasciata da quest'ultima alla prima in data 24.10.2002 e cioè ben quattro anni prima dalla chiusura del rapporto bancario in oggetto con la conseguenza che la
[...]
è priva del potere di agire in giudizio per detto credito, essendo lo stesso Controparte_3 non ancora sorto al momento del conferimento della procura.
Orbene, la Corte ritiene sussistente in capo alla la CP_3 Controparte_3 legittimazione attiva per proporre il ricorso monitorio per cui è causa se si considera che con procura speciale del 24.10.2002 la ha delegato la a farsi CP_3 Controparte_3 rappresentare in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto posizioni operative “presenti e future”.
Risulta peraltro che con raccomandata datata 17.1.2006, la ha comunicato al fideiussore CP_3 che la gestione della “relazione” era stata delegata a Controparte_3
8. Con il secondo motivo, gli appellanti sostengono che vi è prova della duplicazione della richiesta di pagamento, atteso che le rate del prestito venivano addebitate direttamente sul conto corrente;
che quanto affermato dalla banca circa la presenza di un ordine di pagamento
(dell'accredito delle rate del prestito sul conto) ha valore confessorio e dimostra che le rate, una volta addebitate in conto corrente, non possono più considerarsi insolute;
che il ctu ha confermato di non essere in grado di appurare se nel saldo conto negativo fossero incluse o meno le rate di prestito insolute (non essendovi tutti gli estratti conto); che, se le rate di prestito sono andate in sofferenza dal 1.1.99, non vi è dubbio che dal 1.1.99 al 31.12.99 queste pagina 4 di 7 sono state addebitate sul c/c e pertanto avrebbero dovuto essere espunte, tramite nuova ctu, le rate di prestito già estinte al 31.12.99; che il primo giudice ha errato nel condividere la ctu nella parte in cui essa ha rilevato l'usurarietà, in quanto oltre soglia, soltanto degli interessi di mora e non anche di quelli corrispettivi.
Il motivo è infondato.
La doglianza degli appellanti non merita accoglimento poiché, come correttamente affermato dal primo giudice, non vi è prova che le rate del rimborso del prestito siano state addebitate sul conto. Ed invero, come affermato dal ctu in sede di chiarimenti resi in data 22.9.2017, per il periodo fino al 31.12.99 non è possibile riscontrare l'addebito delle rate in quanto non sono stati prodotti gli estratti conto;
per il periodo dal 2000 al marzo 2002, dagli estratti del conto non sono stati rinvenuti addebiti delle rate di rimborso del mutuo.
Al riguardo, con riferimento al secondo periodo (2000-2002), occorre considerare che la circostanza per cui sussista un ordine di pagamento delle rate di un prestito su c/c non indica, di per sé, che quelle rate siano state pagate: infatti, qualora alla scadenza delle rate sul conto non ci siano fondi sufficienti, l'ordine di pagamento rimane ineseguito per assenza di provvista. Non a caso, il ctu ha appurato l'assenza di addebiti per il periodo in considerazione.
Per il periodo fino al 31.12.99, invece, non essendo agli atti i relativi estratti conto, non vi è prova degli avvenuti addebiti, prova che era onere degli appellanti fornire, con la produzione dei relativi estratti conto.
Secondo gli appellanti, inoltre, essendo le rate di mutuo passate in sofferenza dall' 1.1.99 sarebbe fuori di dubbio che dal 1.1.99 al 31.12.99 dette rate siano state addebitate sul conto.
L'assunto è privo di pregio giacché risultano non pagate n. 39 rate su 60, ossia dalla n. 22, con scadenza a gennaio 99, alla n. 60, con scadenza a marzo 2002.
In particolare il ctu, nel rendere chiarimenti, ha precisato che risultano effettuati i pagamenti delle rate del mutuo chirografario fino al mese di dicembre 1998 ; che il debito azionato dalla banca riguarda le rate in scadenza dal mese di gennaio 1999 alla data di estinzione del rimborso che è marzo 2002; che in relazione a detto periodo ( gennaio 1999 -marzo 2002) dalla documentazione in atti è emerso che fino al 31.12.199 non è possibile riscontrare l'addebito delle rate sul c/c non essendo depositati i relativi estratti conto;
che nel periodo successivo fino al mese di marzo 2002 dall'esame degli estratti di conto corrente non risulta alcun addebito delle rate del mutuo.
Né può essere condiviso il valore confessorio che gli appellanti hanno attribuito alle deduzioni della banca contenute nella comparsa di costituzione laddove la creditrice ha confermato che pagina 5 di 7 in relazione al prestito era previsto un ordine di pagamento con addebito delle rate sul conto corrente, in quanto, come già in precedenza detto, il mero fatto di avere concordato tale modalità di pagamento con il mutuatario non dimostra per ciò solo che le rate siano state effettivamente addebitate e saldate, essendo, anzi, emerso che il predetto ordine di pagamento
è rimasto ineseguito per assenza di provvista.
Con riferimento alla doglianza riguardante l'usurarietà degli interessi, si rileva che il ctu ha confermato che il tasso degli interessi di mora effettivamente applicato dalla banca sulle rate insolute è dell'11,25% e non supera la soglia antiusura per la categoria di operazioni individuata nel periodo d'interesse del contratto.
Deve pertanto concludersi che non vi è stata una duplicazione delle richieste di pagamento e che gli importi calcolati dal ctu e liquidati in sentenza sono corretti.
8. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti della regolazione delle spese di lite e della ctu laddove il tribunale ne ha disposto la compensazione nella misura di un terzo ponendo a loro carico la restante parte di due terzi. In particolare, secondo gli appellanti , rispetto alla somma ingiunta pari ad € 11.099,90, quella accertata dal giudice è di molto inferiore e, pertanto, sarebbe ingiusta la loro condanna al pagamento di due terzi delle spese di lite.
Il motivo è infondato e la regolazione delle spese va condivisa e si ritiene congrua tenendo conto dell'esito complessivo della lite e del raffronto tra l'importo preteso dalla banca (pari a €
32.329,97,) e quello ( pari ad pagare € 532,10+19.431,47 oltre interessi ) riconosciuto in suo favore.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (5.2001,00-26.000,00) e dei parametri medi.
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna le parti appellanti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in euro 2906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pagina 6 di 7 - dichiara l'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater,
d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
La giudice relatrice Il presidente
Dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Pasquale Cristiano
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