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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7364/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 14.11.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Valentina Tondo
E
(C.F nato a [...] in data [...] con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Carla Castagneto
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 06.12.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I figli minori , e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con collocazione prevalente e in via esclusiva ai fini anagrafici presso la madre, nella casa famigliare di Monza (MB), via Della Taccona n. 17.
2. I genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori.
3. Tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli minori verranno prese concordemente dai genitori.
4. La casa famigliare, già rilasciata dal marito che si è trasferito in Monza (MB), via Monte
Bianco n. 16/1, viene assegnata alla moglie, in quanto genitore collocatario, unitamente a tutto quanto l'arreda. Le spese condominiali ordinarie, la Tari o imposta futura equipollente e le utenze della casa famigliare rimangono a carico esclusivo della signora mentre CP_1 le spese straordinarie, da concordarsi tra i comproprietari, saranno suddivise al 50%. Il signor rimane obbligato a pagare la sua quota parte del 50% del mutuo ipotecario Pt_1 gravante sulla casa famigliare fino alla sua estinzione.
5. Per quanto riguarda la facoltà di visita/frequentazione paterna, il padre può vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
o Week-end alternati tra i genitori.
o Cena infrasettimanale con il padre nella settimana in cui i figli staranno con la madre nel fine settimana, con rientro presso l'abitazione materna per il pernottamento, salvo diverso accordo.
o Nella settimana in cui i figli staranno con il padre nel fine settimana, il periodo di permanenza sarà dalla cena del mercoledì fino alla colazione del lunedì, con rientro diretto a scuola il lunedì mattina. Il padre si impegna a depositare presso il box dell'ex casa coniugale, entro la domenica sera o il lunedì mattina, i libri scolastici, il vestiario, il materiale sportivo e ogni altro effetto personale dei figli.
o Alternanza tra i genitori per le festività religiose e laiche durante l'anno scolastico.
o Per le vacanze estive, due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto, con alternanza annuale tra i genitori nei primi quindici giorni e nella seconda quindicina del mese. I genitori devono concordare i rispettivi periodi di vacanza entro il 15 marzo di ogni anno.
6. I genitori si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
7. Il padre si obbliga a versare alla madre un contributo mensile di Euro 1.650,00 (Euro 550,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario dei figli, tramite bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, a partire da giugno 2025. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. Le deduzioni e detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori, mentre l'assegno unico e universale mensile per i tre figli sarà percepito esclusivamente dalla madre, salvo diversi accordi.
8. Il padre si impegna a versare alla madre un contributo mensile forfettario di Euro 250,00 per il rimborso delle spese di gestione e carburante dell'autovettura di proprietà della madre, utilizzata per le esigenze di mobilità dei figli. Questo contributo è condizionato alla disponibilità di un'autovettura aziendale in regime di fringe benefit da parte del padre e cesserà automaticamente in caso di perdita di tale beneficio, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno trenta giorni. Il contributo sarà reintegrato se il padre otterrà nuovamente il beneficio di un'autovettura aziendale. Inoltre, il contributo cesserà automaticamente se la madre acquisirà un analogo benefit aziendale.
9. Tutte le spese straordinarie necessarie per i figli saranno suddivise tra i genitori: il 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre. Questa ripartizione si applica anche alle spese mediche non rimborsate dai fondi sanitari integrativi aziendali di cui beneficiano entrambi i genitori. I genitori fanno riferimento alle "Linee Guida condivise concernenti le spese straordinarie per i figli" del Tribunale di Monza per l'identificazione, documentazione e modalità di rimborso di tali spese.
10. La madre si obbliga a retrocedere al padre il 50% del prezzo di realizzo dell'eventuale vendita dell'autovettura Ford Toumeo, intestata esclusivamente a lei ma pagata in egual misura da entrambi i coniugi, al netto di eventuali costi di intermediazione, spese di passaggio di proprietà e altri oneri documentabili connessi alla vendita, entro quindici giorni dall'incasso del prezzo.
11. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico/patrimoniale, di non avanzare richieste di assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, e di non avere null'altro a pretendere, salvo l'esatto adempimento delle condizioni indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Triuggio in data 24.07.2009;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Triuggio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie A); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
LA TT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA TT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 14.11.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Valentina Tondo
E
(C.F nato a [...] in data [...] con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Carla Castagneto
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 06.12.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I figli minori , e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con collocazione prevalente e in via esclusiva ai fini anagrafici presso la madre, nella casa famigliare di Monza (MB), via Della Taccona n. 17.
2. I genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli minori.
3. Tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli minori verranno prese concordemente dai genitori.
4. La casa famigliare, già rilasciata dal marito che si è trasferito in Monza (MB), via Monte
Bianco n. 16/1, viene assegnata alla moglie, in quanto genitore collocatario, unitamente a tutto quanto l'arreda. Le spese condominiali ordinarie, la Tari o imposta futura equipollente e le utenze della casa famigliare rimangono a carico esclusivo della signora mentre CP_1 le spese straordinarie, da concordarsi tra i comproprietari, saranno suddivise al 50%. Il signor rimane obbligato a pagare la sua quota parte del 50% del mutuo ipotecario Pt_1 gravante sulla casa famigliare fino alla sua estinzione.
5. Per quanto riguarda la facoltà di visita/frequentazione paterna, il padre può vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
o Week-end alternati tra i genitori.
o Cena infrasettimanale con il padre nella settimana in cui i figli staranno con la madre nel fine settimana, con rientro presso l'abitazione materna per il pernottamento, salvo diverso accordo.
o Nella settimana in cui i figli staranno con il padre nel fine settimana, il periodo di permanenza sarà dalla cena del mercoledì fino alla colazione del lunedì, con rientro diretto a scuola il lunedì mattina. Il padre si impegna a depositare presso il box dell'ex casa coniugale, entro la domenica sera o il lunedì mattina, i libri scolastici, il vestiario, il materiale sportivo e ogni altro effetto personale dei figli.
o Alternanza tra i genitori per le festività religiose e laiche durante l'anno scolastico.
o Per le vacanze estive, due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto, con alternanza annuale tra i genitori nei primi quindici giorni e nella seconda quindicina del mese. I genitori devono concordare i rispettivi periodi di vacanza entro il 15 marzo di ogni anno.
6. I genitori si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
7. Il padre si obbliga a versare alla madre un contributo mensile di Euro 1.650,00 (Euro 550,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario dei figli, tramite bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, a partire da giugno 2025. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. Le deduzioni e detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori, mentre l'assegno unico e universale mensile per i tre figli sarà percepito esclusivamente dalla madre, salvo diversi accordi.
8. Il padre si impegna a versare alla madre un contributo mensile forfettario di Euro 250,00 per il rimborso delle spese di gestione e carburante dell'autovettura di proprietà della madre, utilizzata per le esigenze di mobilità dei figli. Questo contributo è condizionato alla disponibilità di un'autovettura aziendale in regime di fringe benefit da parte del padre e cesserà automaticamente in caso di perdita di tale beneficio, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno trenta giorni. Il contributo sarà reintegrato se il padre otterrà nuovamente il beneficio di un'autovettura aziendale. Inoltre, il contributo cesserà automaticamente se la madre acquisirà un analogo benefit aziendale.
9. Tutte le spese straordinarie necessarie per i figli saranno suddivise tra i genitori: il 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre. Questa ripartizione si applica anche alle spese mediche non rimborsate dai fondi sanitari integrativi aziendali di cui beneficiano entrambi i genitori. I genitori fanno riferimento alle "Linee Guida condivise concernenti le spese straordinarie per i figli" del Tribunale di Monza per l'identificazione, documentazione e modalità di rimborso di tali spese.
10. La madre si obbliga a retrocedere al padre il 50% del prezzo di realizzo dell'eventuale vendita dell'autovettura Ford Toumeo, intestata esclusivamente a lei ma pagata in egual misura da entrambi i coniugi, al netto di eventuali costi di intermediazione, spese di passaggio di proprietà e altri oneri documentabili connessi alla vendita, entro quindici giorni dall'incasso del prezzo.
11. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico/patrimoniale, di non avanzare richieste di assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti, e di non avere null'altro a pretendere, salvo l'esatto adempimento delle condizioni indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Triuggio in data 24.07.2009;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Triuggio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie A); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 11.12.2025
Il Presidente est.
LA TT