Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 515
TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2023
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TAR
Sentenza 29 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata impugnazione del diniego del 16 aprile 2021

    La Corte ha ritenuto che i provvedimenti di annullamento d'ufficio non sono atti di diniego, ma esercizio di un potere diverso. La formazione di un silenzio assenso successivo al diniego ha superato quest'ultimo, rendendo ammissibile l'impugnazione degli atti di annullamento.

  • Rigettato
    Contestazione formazione silenzio assenso

    La Corte ha rigettato questa argomentazione, evidenziando che l'istanza del settembre 2021 includeva anche la richiesta di titolo autorizzatorio e presentava elementi di novità rispetto all'istanza precedente. Inoltre, ha ribadito che l'eventuale insussistenza dei presupposti per il rilascio non impedisce la formazione del silenzio assenso, ma consente l'annullamento d'ufficio solo alle condizioni previste dall'art. 21 nonies.

  • Rigettato
    Violazione del nuovo regolamento impianti

    La Corte ha condiviso la conclusione del TAR secondo cui, ai fini dell'annullamento d'ufficio, l'illegittimità deve essere originaria e non sopravvenuta. Inoltre, ha sottolineato che il provvedimento di annullamento deve motivare sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, cosa non avvenuta.

  • Rigettato
    Omessa indicazione di interesse pubblico concreto e attuale

    La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, l'amministrazione deve specificamente motivare sull'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, bilanciando gli interessi coinvolti. Tale motivazione era assente nei provvedimenti impugnati.

  • Rigettato
    Violazione art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003

    La Corte ha ritenuto che il primo provvedimento di annullamento è stato sostituito da un secondo provvedimento che non conteneva più tale riferimento. Inoltre, anche se tale violazione comporta illegittimità, non è sufficiente da sola per l'annullamento d'ufficio senza la dimostrazione di un interesse pubblico attuale e concreto.

  • Inammissibile
    Mancato esame delle argomentazioni dei residenti

    La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile, poiché sarebbero stati i residenti stessi a dover dolersi della mancata trattazione delle loro argomentazioni, non avendo proposto appello. Nel merito, le allegazioni sono state ritenute generiche e sfornite di prova.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione contraddittorio (primo ricorso)

    La Corte ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. L'appello è stato respinto nel suo complesso, rendendo superfluo l'esame dei motivi riproposti dalla società appellata.

  • Rigettato
    Carenza presupposti annullamento d'ufficio (primo ricorso)

    La Corte ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. L'appello è stato respinto nel suo complesso, rendendo superfluo l'esame dei motivi riproposti dalla società appellata.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione (motivi aggiunti)

    La Corte ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. L'appello è stato respinto nel suo complesso, rendendo superfluo l'esame dei motivi riproposti dalla società appellata.

  • Rigettato
    Violazione norme su localizzazione impianti (motivi aggiunti)

    La Corte ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. L'appello è stato respinto nel suo complesso, rendendo superfluo l'esame dei motivi riproposti dalla società appellata.

  • Rigettato
    Divieto generalizzato di installazione (motivi aggiunti)

    La Corte ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. L'appello è stato respinto nel suo complesso, rendendo superfluo l'esame dei motivi riproposti dalla società appellata.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione preavviso di diniego (motivi aggiunti)

    La Corte ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. L'appello è stato respinto nel suo complesso, rendendo superfluo l'esame dei motivi riproposti dalla società appellata.

  • Rigettato
    Carenza presupposti per provvedimento in autotutela (motivi aggiunti)

    La Corte ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. L'appello è stato respinto nel suo complesso, rendendo superfluo l'esame dei motivi riproposti dalla società appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 515
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 515
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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