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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 420/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non
ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 420/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 12/03/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Carl'Alberto Magri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VA alla via Grazioli n. 10, in forza di delega stesa allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE pagina 1 di 17 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Momoli ed elettivamente domiciliati presso io studio in VA Piazza cavallotti n. 11 in forza di deleghe rilasciate in calce alla comparsa in grado di appello;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza non definitiva N. 467/2015 emessa dal
Tribunale di VA pubblicata in data 4.05.2015 e sentenza
definitiva n. 802/2022 pubblicata in data 25.10.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Ogni contraria o diversa istanza eccezione deduzione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento del proposto appello:
Rigettarsi la domanda proposta da e diretta Controparte_1 Controparte_4
allo scioglimento della comunione esistente sul bene immobile indicato in atti come “cortile padronale”, posto all'interno del sito in Controparte_5
VA, Corso Vittorio Emanuele II n. 120, compreso fra i beni comuni non censibili registrati al catasto del Comune di VA al fg. 35 mapp. 341 sub.
29, in comproprietà dell'esponente per la quota di 4/8, di per Controparte_1
pagina 2 di 17 la quota di 3/8 e di per la quota di 1/8. Controparte_4
Rigettarsi le domande proposte in via subordinata dagli appellati, tese ad ottenere declaratoria di nullità, ovvero pronunzia di risoluzione delle convenzioni contenute nell'atto 8/7/1988 n. 23625 di Rep. Notaio e Per_1
nell'atto 31/1/1994 n. 73.002 di Rep. Notaio Per_2
Con il favore delle spese.
Per parte appellata:
In principalità: voglia la Corte d'Appello di Brescia rigettare l'impugnazione proposta da perché infondata e/o inammissibile, confermando Parte_1
integralmente la sentenza n. 467/2015 pronunciata dal Tribunale di VA in persona del giudice dott.ssa Alessandra Venturini in data 29/04/2015 nel procedimento civile iscritto al n. 4122/2008 R.G.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere indivisibile il cortile “padronale” (subalterno 29), accertata l'impossibilità di ricavare n. 6 posti auto nel lato verso il muro cieco del cortile identificato con subalterno 29, dichiarare sul punto la nullità delle relative convenzioni contenute nell'atto “di assegnazione di quota a stralcio e divisione” del 08/07/1988 n.
23625 di Rep. Notaio Dott. , e di quelle contenute nel successivo Persona_3
atto di compravendita 31/01/1994 n. 73.002 di rep. Notaio Dott.
[...]
per impossibilità originaria o sopravvenuta dell'oggetto, od in Per_4
ulteriore subordine dichiarare risolte le predette convenzioni.
Con vittoria di spese.
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 13.09.2008, il dott. conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di VA , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e esponendo:
[...] Controparte_4
- che tutte le parti erano comproprietarie di singole unità immobiliari site nel
Palazzo Ramesini – in VA Corso Vittorio Emanuele II n. 120 e CP_5
che, in forza di atto di divisione, era esistente una comunione sui cortili adibiti a parcheggio, ma in seguito era insorta controversia sulle modalità di esercizio e sull'utilizzazione dei relativi posti auto;
- che, in particolare, il deducente era proprietario degli immobili identificati al foglio 35 mapp. 341 subalterni 20, 30 (garage), sub. 21 (casa di abitazione al piano terra), sub. 22 (casa di abitazione al piano terra, ammezzato e seminterrato, sub. 27, 28 e 42 (ufficio al piano seminterrato e terra), sub. 30
(negozio al piano terra), sub. 34 (casa di abitazione al primo piano), sub. 39
(casa di abitazione al secondo piano) sub. 41 (casa di abitazione al secondo piano), mentre e , rispettivamente per le quote Controparte_1 Controparte_4
di ¾ e di ¼, erano comproprietarie del foglio 35 mapp. 341 sub. 36 e 37
(abitazioni al piano primo e secondo); e , Controparte_2 Controparte_4
rispettivamente per le quote di ¾ e di ¼, del foglio 35 mapp. 341 sub. 23 e 26
(uffici al pino terra e scantinato) e sub. 38 (abitazione al primo piano e scantinato); e , rispettivamente per le quote di Controparte_3 Controparte_4
¾ e di ¼, del foglio 35 mapp. 341 sub. 32 (abitazione a piano terra) e sub. 40
pagina 4 di 17 (abitazione al secondo piano);
- che le parti comuni erano costituite dal sub. 29 (cortile padronale con androne)
e sub. 19 (cortile), mentre altra area comune non era utilizzabile come parcheggio;
- che, nell'atto di compravendita del 1994, a sostituzione del paragrafo 2
contenuto nell'atto divisionale, era stato previsto che i due appartamenti padronali avrebbero avuto la comproprietà anche del cortile principale (sub. 29)
con diritto a 4 posti auto per l'attore e due posti auto per e Persona_5
nel lato verso il muro cieco, mentre era riservato ai tutti i Controparte_4
comproprietari il diritto di sosta non locabile in quattro posti macchina nel cortile adiacente a quello padronale, da delimitare con apposite strisce colorate.
Alla luce di queste premesse, l'attore evidenziava che i due appartamenti padronali erano il sub. 35 e il sub. 37 rispettivamente di sua proprietà il primo e di e il secondo, e solo questi convenuti Controparte_1 Controparte_4
avevano diritto alla divisione del cortile principale, mentre il secondo cortile sub.
19 era di sua proprietà per metà e la restante metà dei convenuti in ragione delle rispettive quote millesimali.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
che non contestavano le quote indicate in citazione, né il diritto Controparte_4
ad ottenere la divisione;
specificavano di volere l'attribuzione congiunta delle quote di loro competenza, pur contestando il diritto dell'attore ad ottenere il numero di posti auto indicati nell'atto di compravendita del 31.01.1994 (ossia 4
pagina 5 di 17 posti auto anziché tre) se tanto diveniva lesivo dei loro diritti di proprietà.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente, la lite era istruita con c.t.u. affidata al dott. per la predisposizione di un progetto Persona_6
divisionale a cui seguivano richieste di chiarimenti e numerosi rinvii per bonaria definizione della lite;
con ordinanza del 18.01.2014 l'istruttore limitava la divisione al cortile padronale sub. 29, mentre per l'altro cortile, detto anche delle palme, il giudice dava atto della sua indivisibilità essendosi il consulente limitato ad individuare solo quattro possibili posti auto.
A seguito di contestazioni sul progetto divisionale, con sentenza non definitiva n. 467/2015 pubblicata in data 4.05.2015, il giudice adito dava atto che la materia del contendere era data da due distinte comunioni, una relativa al cortile padronale compreso nel subalterno 29, in comproprietà tra l'attore Parte_1
per la quota del 50% e di e per la
[...] Controparte_4 Controparte_1
restante parte e l'altra relativa al cortile interno, c.d. delle palme, compreso nel sub. 19, in comproprietà di per la quota del 50% e dei quattro Parte_1
convenuti per la restante quota di metà.
Fatta tale premessa, il giudice rilevava che la domanda avanzata da parte attrice non era propriamente di scioglimento della comunione, quanto piuttosto volta ad ottenere dei frazionamenti al fine di creare dei posti auto - e come tale non ammissibile - ed evidenziava che le pattuizioni contenute nell'atto di divisione del 1988, parzialmente modificate nell'atto di compravendita del 1994 con cui all'attore era stato attributo un posto aggiuntivo, non integravano atti costitutivi pagina 6 di 17 di diritti reali avendo i contraenti mantenuto inalterate le quote di proprietà.
Il primo giudice accertava poi che il cortile sub. 19 non era divisibile per dimensione e conformazione avendo il consulente provveduto solo all'individuazione di quattro posti auto;
in relazione al cortile padronale il giudice faceva propria l'ipotesi divisionale n. 2 – ossia suddivisione del cortile in due porzioni di uguale estensione di mq. 103,30 divisi da una linea spezzata disattendo le varie contestazioni di parte attrice.
La causa era rimessa sul ruolo istruttorio per dar luogo ai necessari frazionamenti in conformità all'elaborato grafico allegato 5 della consulenza con imposizione di servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del lotto 1 (lotto più interno) e carico del loto 2 (sul quale sfocia l'androne comune di ingresso dalla via pubblica Corso Vittorio Emanuele) e servitù di passaggio solo pedonale in favore del lotto 2 e carico del lotto 1 (sul quale sfocia l'androne comune che dà accesso alla scala padronale), lotti da assegnare a mezzo sorteggio.
Il procuratore di parte attrice formulava riserva di appello, ma poi di fatto proponeva immediato appello avverso detta sentenza;
il processo veniva quindi sospeso in attesa della sentenza di appello e all'esito, vista la declaratoria di inammissibilità del gravame con sentenza n. 106/2021 di questa Corte, riassunto ad istanza di parte attrice.
Nella successiva fase, disposta l'integrazione della consulenza, il giudice procedeva alla compiuta formazione dei due lotti, ma alla luce delle opposizioni di parte attrice, emetteva la sentenza definitiva n. 802/2022 del 25.10.2022 con pagina 7 di 17 cui recepiva il progetto divisionale già fatto proprio in fase istruttoria con la formazione dei due lotti così descritti:
LOTTO 1 – porzione di cortile padronale registrato al catasto del Comune di
VA al foglio 35, mapp. 6530, C.so Vittorio Emanuele II, 120 p. T, Cat.
F/1, area urbana di mq 104, con imposizione di servitù di passaggio pedonale e
carraio a favore del lotto 1 e contro il lotto 2 in conformità all'elaborato grafico
n. 2 allegato all'integrazione di CTU del 4.12.2015, ossia dalla linea che
congiunge la base dello spigolo nord-est del passaggio-androne identificato al
mapp. 341 sub. 303 avente larghezza netta di ml.
3.18 sino allo spigolo sud est
del passaggio per accedere al cd “cortile delle palme”, per una lunghezza
complessiva di ml. 16.25, e dalla linea leggermente spezzata che congiunge la
base dello spigolo nord-ovest del passaggio-androne identificato dal mapp. 341
sub. 303 avente larghezza netta ml.
3.18 sino a ridosso dell'aiuola nel punto
creato a ml.
1.50 dallo spigolo sud-ovest del passaggio androne per accedere al
cd “cortile delle palme”, quest'ultimo della larghezza netta di ml. 3.32;
– porzione di cortile padronale registrato al catasto del Comune di Pt_2
VA al foglio 35, mapp. 6529, C.so Vittorio Emanuele II, 120 p. T, Cat. F/1,
area urbana di mq 104, con imposizione di servitù di passaggio pedonale e
carraio a favore del lotto 2 e contro il lotto 1 in conformità all'elaborato grafico
allegato 2 allegato all'integrazione di CTU del 4.12.2015, ossia dalla linea che
congiunge la base dello spigolo nord-est del passaggio androne identificato al
mapp. 341 sub. 303 avente larghezza netta di ml.
3.18 sino allo spigolo sud-est
pagina 8 di 17 del passaggio per accedere al cd “cortile delle palme”, per una lunghezza
complessiva di ml. 16.25 e dalla linea leggermente spezzata che congiunge la
base dello spigolo nord ovest del passaggio-androne identificato dal mapp. 341
sub. 303 avente larghezza netta ml.
3.18 sino a ridosso dell'aiuola nel punto
creato a ml.
1.50 dallo spigolo sud-ovest del passaggio-androne per accedere al
cd “cortile delle palme”, quest'ultimo della larghezza netta di ml. 3.32.
Le spese di lite erano integralmente compensate e la causa riposta sul ruolo per l'estrazione a sorte dei due lotti di pari valore.
proponeva appello a cui resistevano Parte_1 Controparte_1
e – a causa del presente Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
gravame sulla formazione del progetto divisionale il primo giudice sospendeva
ex novo il processo di primo grado.
La causa era rinviata dall'istruttore all'udienza del 12.03.2025 per la spedizione al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello l'attore censura le sentenze emesse dal Tribunale di
VA nella parte in cui è stata disposto lo scioglimento della comunione del cortile padronale, ossia il bene identificato al mapp. 341 sub. 29 del foglio 35 del
NCEU di VA rendendo in tal modo incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino;
allega che il primo giudice, nel fare propria l'ipotesi divisionale n. 2 predisposta dal consulente dott. nell'elaborato Persona_7
pagina 9 di 17 datato 29.11.2010, non si è preoccupato di valutare se la divisione in natura del cortile potesse rendere più disagevole il godimento della proprietà esclusiva ed allega che in detto progetto sono stati previsti in consulenza due posti auto sotto le sue finestre, con danno alla sua proprietà qualora il veicolo parcheggiato fosse di notevoli dimensioni.
Il motivo è, nel suo complesso, manifestamente infondato.
In fatto, è documentato che, con atto di divisione a mezzo di scrittura privata autenticata in data 8.07.1988, , e Parte_1 Persona_5 CP_4
comproprietari del fabbricato in questione sito in VA, Corso Vittorio
[...]
Emanuele angolo via Carducci, rispettivamente per le quote di 1/2, 3/8 e 1/8,
procedevano alla suddivisione del complesso immobiliare mediante assegnazione e trasferimento in piena proprietà; al paragrafo 2 era previsto un diritto di comproprietà pari a 500 millesimi per ciascuna parte sui due cortili identificati con il sub. 19 e sub. 29 con particolari pattuizioni in punto godimento e servitù; con atto del 31.01.1994 e alienavano Persona_5 Controparte_4
a l'autorimessa identificata al foglio 3 mapp. 341/20 e Parte_1
nell'occasione provvedevano a sostituire i patti di cui al paragrafo 2 dell'accordo divisionale: i due appartamenti padronali aventi accesso diretto dallo scalone padronale avevano diritto ai posti auto nel cortile padronale (sub. 29) di cui 4 per l'assegnatario ( ) e due per gli assegnanti (ossia – Parte_1 CP_1
posizionati sul lato cieco e con la previsione che il cortile e l'androne CP_4
erano comunque gravati da servitù di passaggio a favore di subalterni 30, 28,42 e pagina 10 di 17 27.
Orbene, tanto premesso, come già rilevato dal Tribunale nella prima sentenza,
non bisogna confondere lo scioglimento della comunione con i posti auto ricavabili dalla porzione attribuita a titolo di proprietà esclusiva e proprio per consentire la suddivisione del cortile padronale, nella sentenza non definitiva
467/2015, il primo giudice dichiarava la cessazione degli effetti delle pattuizioni adottare per regolamentare l'uso delle parti comuni contenuti nella scrittura privata di assegnazione di quota a stralcio dell'atto divisionale del 1988, come modificato dal sucecssivo atto di compravendita del 31.01.1994 a ministero notaio Persona_4
Sul punto non è stata mossa alcuna censura con conseguente formazione di un giudicato interno: come già rilevato dal primo giudice, dette regolamentazioni in punto uso della cosa comune erano destinate ad avere efficacia solo in pendenza della comunione, mentre nel caso in cui si fosse giunti allo scioglimento della stessa ogni parte avrebbe potuto utilizzare in via esclusiva la posizione assegnata garantendo comunque il passaggio anche agli altri condomini proprietari dei mappali 30, 28, 42 e 27.
Nella citazione di primo grado, ha impropriamente confuso la Parte_1
divisione di un bene in comunione con i posti auto chiedendo l'assegnazione di quattro posti auto in proprietà esclusiva, previo frazionamento dei cortili e redazione di un progetto divisionale – operazione non consentita e correttamente rigettata nel primo alinea della sentenza n. 465/2015, con pronuncia non pagina 11 di 17 censurata.
Dato atto quindi che si doveva procedere alla suddivisione degli enti comuni,
come chiesto anche dalle parti convenute, il primo giudice ha dichiarato che il cortile sub. 19 - cortile detto delle palme per via delle essenze CP_6
arboree ivi piantumate - non era comodamente divisibile a causa delle sue ridotte dimensioni e per la presenza di plurimi accessi carrai e pedonali ed anche questa statuizione non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno.
Unico tema da valutare consiste, pertanto, nell'indagine circa la comoda divisibilità del cortile principale c.d. padronale facente parte del mappale 29, ora negata dalla difesa di parte attrice, pur avendo espressamente introdotto il giudizio che in qualche modo tendeva a suddividere gli spazi comuni.
Il consulente dott. invero, ha formato due progetti divisionali: il Persona_7
primo secondo cui ha assegnato in via esclusiva i posti auto e mantenuto in comune la restante parte della corte destinata a spazi di manovra, rimanendo invariate le servitù esistenti, e un secondo progetto, poi concretamente recepito nella sentenza, con cui ha suddiviso il cortile secondo una linea spezzata assegnando ai due condividenti una superficie di pari estensione, pari a 103 mq.
(come da allegato 5 della consulenza).
Il primo progetto, come correttamente stimato dal primo giudice, assecondava le richieste versate dall'attore nella citazione, ma in realtà non realizzava un vero e proprio scioglimento della comunione, sicché l'unico progetto concretamente pagina 12 di 17 attuabile è il secondo. Da notare che in sede di formulazione delle sue osservazioni il geom. per parte attrice dichiarava espressamente di CP_7
accettare la ipotesi sub. 2 – allegato 5 – non condividendo la proposta divisionale inerente al c.d. cortile della palme. Pertanto, anche il consulente di parte attrice, nel corso del processo di primo grado, non ha mai contestato la concreta divisibilità del c.d. cortile padronale.
In sede di gravame, ora, l'originario attore, invocando l'art. 1119 c.c. assume l'indivisibilità delle parti comuni.
Invero, l'art. 1119 c.c. non stabilisce l'indivisibilità assoluta delle parti comuni dell'edificio, ma subordina la possibilità di divisione giudiziale o volontaria all'esigenza di non rendere più incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino, ossia all'esigenza di garantire il pacifico godimento della cosa comune. Pur prevedendo l'art. 1119 c.c. una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, la divisione può essere chiesta anche solo da uno dei comproprietari, con la sola valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso,
manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato (cfr. tra le molte Cass.
23.02.2024 n. 4817) .
Orbene, nel caso di specie, il cortile è ampio circa 206 mq;
la suddivisione deve avvenire solo da due parti, ossia l'attore proprietario della Parte_1
quota del 50% da un lato e e , dall'altro, che Controparte_1 Controparte_4
hanno espressamente chiesto di mantenere la comunione la loro metà e dunque non si è presenza di un eccessivo frazionamento della cosa comune. Il
pagina 13 di 17 consulente ha previsto non solo il mantenimento delle servitù già esistenti, ma anche le servitù reciproche sopra descritte per consentire il passaggio pedonale e carraio e dunque risultano rispettati i criteri per ritenere il bene comodamente divisibile.
Infatti, il concetto di comoda divisibilità di un immobile ex art. 720 c.c. esige,
sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante la determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico – funzionale – che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero,
tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire beni in natura,
può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento (cfr. Cass. 21.06.2023 n. 17712).
Nella fattispecie, il consulente ha già proceduto alle operazioni di frazionamento della corte da dividere - rendendo così possibile la trascrizione della sentenza –
ha previsto le servitù aggiuntive reciproche per garantire il passaggio da una posizione all'altra anche al fine di raggiungere l'androne che consente l'accesso pagina 14 di 17 alle porzioni esclusive e quindi le due aree individuate sono certamente suscettibili di autonomo e libero godimento, senza pregiudicare la loro natura.
Ancora una volta va ribadito che lo stesso attore ha propugnato la divisione e il suo consulente non ha avanzato alcuna lamentela in relazione al progetto divisionale, fatto proprio dal giudice, confermando anche la correttezza delle operazioni di frazionamento.
Ancora una volta parte appellante, reiterando l'errore contenuto nella citazione introduttiva, confonde la divisione di un bene immobile con i posti auto dimenticando che non è detto che la porzione assegnata in proprietà esclusiva detta rivestire la natura di parcheggio e che il numero dei posti auto ricavabili risente di variabili (ad es. le dimensioni del veicolo da parcheggiare) che nulla hanno a che vedere con il concetto di comoda divisibilità.
Il paventato rischio del parcheggio di veicoli ingombranti non solo non spiega alcun rilievo nel giudizio divisionale, ma di fatto è inesistente. Dall'esame del progetto si può notare che sotto le finestre della proprietà attorea sono stati previsti due posti auto, ma in due lotti diversi, mentre nel lato verso il muro cieco ne sono stati previsti cinque, tre in un lotto e due nell'altro. È dunque evidente che, sotto le finestre dell'attore, la controparte potrà al massimo parcheggiare un solo veicolo, sacrificio che ben si giustifica con la divisione degli spazi comuni e che di certo non arreca alcun danno alla proprietà esclusiva.
In definitiva, il gravame è manifestamente infondato;
la sentenza gravata va pertanto confermata e il giudice di primo grado provvederà alle operazioni di pagina 15 di 17 sorteggio dei due lotti sospese.
L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
non definitiva n. 467/2015 del 4.05.2015 e la sentenza definitiva n. 802/2022 del
25.10.2022 emesse dal Tribunale di VA, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- manda al Tribunale di VA per le operazioni di sorteggio;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 6.946 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
pagina 16 di 17 dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non
ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 420/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 12/03/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Carl'Alberto Magri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VA alla via Grazioli n. 10, in forza di delega stesa allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE pagina 1 di 17 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Momoli ed elettivamente domiciliati presso io studio in VA Piazza cavallotti n. 11 in forza di deleghe rilasciate in calce alla comparsa in grado di appello;
APPELLATI
In punto: Appello alla sentenza non definitiva N. 467/2015 emessa dal
Tribunale di VA pubblicata in data 4.05.2015 e sentenza
definitiva n. 802/2022 pubblicata in data 25.10.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Ogni contraria o diversa istanza eccezione deduzione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento del proposto appello:
Rigettarsi la domanda proposta da e diretta Controparte_1 Controparte_4
allo scioglimento della comunione esistente sul bene immobile indicato in atti come “cortile padronale”, posto all'interno del sito in Controparte_5
VA, Corso Vittorio Emanuele II n. 120, compreso fra i beni comuni non censibili registrati al catasto del Comune di VA al fg. 35 mapp. 341 sub.
29, in comproprietà dell'esponente per la quota di 4/8, di per Controparte_1
pagina 2 di 17 la quota di 3/8 e di per la quota di 1/8. Controparte_4
Rigettarsi le domande proposte in via subordinata dagli appellati, tese ad ottenere declaratoria di nullità, ovvero pronunzia di risoluzione delle convenzioni contenute nell'atto 8/7/1988 n. 23625 di Rep. Notaio e Per_1
nell'atto 31/1/1994 n. 73.002 di Rep. Notaio Per_2
Con il favore delle spese.
Per parte appellata:
In principalità: voglia la Corte d'Appello di Brescia rigettare l'impugnazione proposta da perché infondata e/o inammissibile, confermando Parte_1
integralmente la sentenza n. 467/2015 pronunciata dal Tribunale di VA in persona del giudice dott.ssa Alessandra Venturini in data 29/04/2015 nel procedimento civile iscritto al n. 4122/2008 R.G.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere indivisibile il cortile “padronale” (subalterno 29), accertata l'impossibilità di ricavare n. 6 posti auto nel lato verso il muro cieco del cortile identificato con subalterno 29, dichiarare sul punto la nullità delle relative convenzioni contenute nell'atto “di assegnazione di quota a stralcio e divisione” del 08/07/1988 n.
23625 di Rep. Notaio Dott. , e di quelle contenute nel successivo Persona_3
atto di compravendita 31/01/1994 n. 73.002 di rep. Notaio Dott.
[...]
per impossibilità originaria o sopravvenuta dell'oggetto, od in Per_4
ulteriore subordine dichiarare risolte le predette convenzioni.
Con vittoria di spese.
pagina 3 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 13.09.2008, il dott. conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di VA , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e esponendo:
[...] Controparte_4
- che tutte le parti erano comproprietarie di singole unità immobiliari site nel
Palazzo Ramesini – in VA Corso Vittorio Emanuele II n. 120 e CP_5
che, in forza di atto di divisione, era esistente una comunione sui cortili adibiti a parcheggio, ma in seguito era insorta controversia sulle modalità di esercizio e sull'utilizzazione dei relativi posti auto;
- che, in particolare, il deducente era proprietario degli immobili identificati al foglio 35 mapp. 341 subalterni 20, 30 (garage), sub. 21 (casa di abitazione al piano terra), sub. 22 (casa di abitazione al piano terra, ammezzato e seminterrato, sub. 27, 28 e 42 (ufficio al piano seminterrato e terra), sub. 30
(negozio al piano terra), sub. 34 (casa di abitazione al primo piano), sub. 39
(casa di abitazione al secondo piano) sub. 41 (casa di abitazione al secondo piano), mentre e , rispettivamente per le quote Controparte_1 Controparte_4
di ¾ e di ¼, erano comproprietarie del foglio 35 mapp. 341 sub. 36 e 37
(abitazioni al piano primo e secondo); e , Controparte_2 Controparte_4
rispettivamente per le quote di ¾ e di ¼, del foglio 35 mapp. 341 sub. 23 e 26
(uffici al pino terra e scantinato) e sub. 38 (abitazione al primo piano e scantinato); e , rispettivamente per le quote di Controparte_3 Controparte_4
¾ e di ¼, del foglio 35 mapp. 341 sub. 32 (abitazione a piano terra) e sub. 40
pagina 4 di 17 (abitazione al secondo piano);
- che le parti comuni erano costituite dal sub. 29 (cortile padronale con androne)
e sub. 19 (cortile), mentre altra area comune non era utilizzabile come parcheggio;
- che, nell'atto di compravendita del 1994, a sostituzione del paragrafo 2
contenuto nell'atto divisionale, era stato previsto che i due appartamenti padronali avrebbero avuto la comproprietà anche del cortile principale (sub. 29)
con diritto a 4 posti auto per l'attore e due posti auto per e Persona_5
nel lato verso il muro cieco, mentre era riservato ai tutti i Controparte_4
comproprietari il diritto di sosta non locabile in quattro posti macchina nel cortile adiacente a quello padronale, da delimitare con apposite strisce colorate.
Alla luce di queste premesse, l'attore evidenziava che i due appartamenti padronali erano il sub. 35 e il sub. 37 rispettivamente di sua proprietà il primo e di e il secondo, e solo questi convenuti Controparte_1 Controparte_4
avevano diritto alla divisione del cortile principale, mentre il secondo cortile sub.
19 era di sua proprietà per metà e la restante metà dei convenuti in ragione delle rispettive quote millesimali.
Si costituivano e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
che non contestavano le quote indicate in citazione, né il diritto Controparte_4
ad ottenere la divisione;
specificavano di volere l'attribuzione congiunta delle quote di loro competenza, pur contestando il diritto dell'attore ad ottenere il numero di posti auto indicati nell'atto di compravendita del 31.01.1994 (ossia 4
pagina 5 di 17 posti auto anziché tre) se tanto diveniva lesivo dei loro diritti di proprietà.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente, la lite era istruita con c.t.u. affidata al dott. per la predisposizione di un progetto Persona_6
divisionale a cui seguivano richieste di chiarimenti e numerosi rinvii per bonaria definizione della lite;
con ordinanza del 18.01.2014 l'istruttore limitava la divisione al cortile padronale sub. 29, mentre per l'altro cortile, detto anche delle palme, il giudice dava atto della sua indivisibilità essendosi il consulente limitato ad individuare solo quattro possibili posti auto.
A seguito di contestazioni sul progetto divisionale, con sentenza non definitiva n. 467/2015 pubblicata in data 4.05.2015, il giudice adito dava atto che la materia del contendere era data da due distinte comunioni, una relativa al cortile padronale compreso nel subalterno 29, in comproprietà tra l'attore Parte_1
per la quota del 50% e di e per la
[...] Controparte_4 Controparte_1
restante parte e l'altra relativa al cortile interno, c.d. delle palme, compreso nel sub. 19, in comproprietà di per la quota del 50% e dei quattro Parte_1
convenuti per la restante quota di metà.
Fatta tale premessa, il giudice rilevava che la domanda avanzata da parte attrice non era propriamente di scioglimento della comunione, quanto piuttosto volta ad ottenere dei frazionamenti al fine di creare dei posti auto - e come tale non ammissibile - ed evidenziava che le pattuizioni contenute nell'atto di divisione del 1988, parzialmente modificate nell'atto di compravendita del 1994 con cui all'attore era stato attributo un posto aggiuntivo, non integravano atti costitutivi pagina 6 di 17 di diritti reali avendo i contraenti mantenuto inalterate le quote di proprietà.
Il primo giudice accertava poi che il cortile sub. 19 non era divisibile per dimensione e conformazione avendo il consulente provveduto solo all'individuazione di quattro posti auto;
in relazione al cortile padronale il giudice faceva propria l'ipotesi divisionale n. 2 – ossia suddivisione del cortile in due porzioni di uguale estensione di mq. 103,30 divisi da una linea spezzata disattendo le varie contestazioni di parte attrice.
La causa era rimessa sul ruolo istruttorio per dar luogo ai necessari frazionamenti in conformità all'elaborato grafico allegato 5 della consulenza con imposizione di servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del lotto 1 (lotto più interno) e carico del loto 2 (sul quale sfocia l'androne comune di ingresso dalla via pubblica Corso Vittorio Emanuele) e servitù di passaggio solo pedonale in favore del lotto 2 e carico del lotto 1 (sul quale sfocia l'androne comune che dà accesso alla scala padronale), lotti da assegnare a mezzo sorteggio.
Il procuratore di parte attrice formulava riserva di appello, ma poi di fatto proponeva immediato appello avverso detta sentenza;
il processo veniva quindi sospeso in attesa della sentenza di appello e all'esito, vista la declaratoria di inammissibilità del gravame con sentenza n. 106/2021 di questa Corte, riassunto ad istanza di parte attrice.
Nella successiva fase, disposta l'integrazione della consulenza, il giudice procedeva alla compiuta formazione dei due lotti, ma alla luce delle opposizioni di parte attrice, emetteva la sentenza definitiva n. 802/2022 del 25.10.2022 con pagina 7 di 17 cui recepiva il progetto divisionale già fatto proprio in fase istruttoria con la formazione dei due lotti così descritti:
LOTTO 1 – porzione di cortile padronale registrato al catasto del Comune di
VA al foglio 35, mapp. 6530, C.so Vittorio Emanuele II, 120 p. T, Cat.
F/1, area urbana di mq 104, con imposizione di servitù di passaggio pedonale e
carraio a favore del lotto 1 e contro il lotto 2 in conformità all'elaborato grafico
n. 2 allegato all'integrazione di CTU del 4.12.2015, ossia dalla linea che
congiunge la base dello spigolo nord-est del passaggio-androne identificato al
mapp. 341 sub. 303 avente larghezza netta di ml.
3.18 sino allo spigolo sud est
del passaggio per accedere al cd “cortile delle palme”, per una lunghezza
complessiva di ml. 16.25, e dalla linea leggermente spezzata che congiunge la
base dello spigolo nord-ovest del passaggio-androne identificato dal mapp. 341
sub. 303 avente larghezza netta ml.
3.18 sino a ridosso dell'aiuola nel punto
creato a ml.
1.50 dallo spigolo sud-ovest del passaggio androne per accedere al
cd “cortile delle palme”, quest'ultimo della larghezza netta di ml. 3.32;
– porzione di cortile padronale registrato al catasto del Comune di Pt_2
VA al foglio 35, mapp. 6529, C.so Vittorio Emanuele II, 120 p. T, Cat. F/1,
area urbana di mq 104, con imposizione di servitù di passaggio pedonale e
carraio a favore del lotto 2 e contro il lotto 1 in conformità all'elaborato grafico
allegato 2 allegato all'integrazione di CTU del 4.12.2015, ossia dalla linea che
congiunge la base dello spigolo nord-est del passaggio androne identificato al
mapp. 341 sub. 303 avente larghezza netta di ml.
3.18 sino allo spigolo sud-est
pagina 8 di 17 del passaggio per accedere al cd “cortile delle palme”, per una lunghezza
complessiva di ml. 16.25 e dalla linea leggermente spezzata che congiunge la
base dello spigolo nord ovest del passaggio-androne identificato dal mapp. 341
sub. 303 avente larghezza netta ml.
3.18 sino a ridosso dell'aiuola nel punto
creato a ml.
1.50 dallo spigolo sud-ovest del passaggio-androne per accedere al
cd “cortile delle palme”, quest'ultimo della larghezza netta di ml. 3.32.
Le spese di lite erano integralmente compensate e la causa riposta sul ruolo per l'estrazione a sorte dei due lotti di pari valore.
proponeva appello a cui resistevano Parte_1 Controparte_1
e – a causa del presente Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
gravame sulla formazione del progetto divisionale il primo giudice sospendeva
ex novo il processo di primo grado.
La causa era rinviata dall'istruttore all'udienza del 12.03.2025 per la spedizione al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello l'attore censura le sentenze emesse dal Tribunale di
VA nella parte in cui è stata disposto lo scioglimento della comunione del cortile padronale, ossia il bene identificato al mapp. 341 sub. 29 del foglio 35 del
NCEU di VA rendendo in tal modo incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino;
allega che il primo giudice, nel fare propria l'ipotesi divisionale n. 2 predisposta dal consulente dott. nell'elaborato Persona_7
pagina 9 di 17 datato 29.11.2010, non si è preoccupato di valutare se la divisione in natura del cortile potesse rendere più disagevole il godimento della proprietà esclusiva ed allega che in detto progetto sono stati previsti in consulenza due posti auto sotto le sue finestre, con danno alla sua proprietà qualora il veicolo parcheggiato fosse di notevoli dimensioni.
Il motivo è, nel suo complesso, manifestamente infondato.
In fatto, è documentato che, con atto di divisione a mezzo di scrittura privata autenticata in data 8.07.1988, , e Parte_1 Persona_5 CP_4
comproprietari del fabbricato in questione sito in VA, Corso Vittorio
[...]
Emanuele angolo via Carducci, rispettivamente per le quote di 1/2, 3/8 e 1/8,
procedevano alla suddivisione del complesso immobiliare mediante assegnazione e trasferimento in piena proprietà; al paragrafo 2 era previsto un diritto di comproprietà pari a 500 millesimi per ciascuna parte sui due cortili identificati con il sub. 19 e sub. 29 con particolari pattuizioni in punto godimento e servitù; con atto del 31.01.1994 e alienavano Persona_5 Controparte_4
a l'autorimessa identificata al foglio 3 mapp. 341/20 e Parte_1
nell'occasione provvedevano a sostituire i patti di cui al paragrafo 2 dell'accordo divisionale: i due appartamenti padronali aventi accesso diretto dallo scalone padronale avevano diritto ai posti auto nel cortile padronale (sub. 29) di cui 4 per l'assegnatario ( ) e due per gli assegnanti (ossia – Parte_1 CP_1
posizionati sul lato cieco e con la previsione che il cortile e l'androne CP_4
erano comunque gravati da servitù di passaggio a favore di subalterni 30, 28,42 e pagina 10 di 17 27.
Orbene, tanto premesso, come già rilevato dal Tribunale nella prima sentenza,
non bisogna confondere lo scioglimento della comunione con i posti auto ricavabili dalla porzione attribuita a titolo di proprietà esclusiva e proprio per consentire la suddivisione del cortile padronale, nella sentenza non definitiva
467/2015, il primo giudice dichiarava la cessazione degli effetti delle pattuizioni adottare per regolamentare l'uso delle parti comuni contenuti nella scrittura privata di assegnazione di quota a stralcio dell'atto divisionale del 1988, come modificato dal sucecssivo atto di compravendita del 31.01.1994 a ministero notaio Persona_4
Sul punto non è stata mossa alcuna censura con conseguente formazione di un giudicato interno: come già rilevato dal primo giudice, dette regolamentazioni in punto uso della cosa comune erano destinate ad avere efficacia solo in pendenza della comunione, mentre nel caso in cui si fosse giunti allo scioglimento della stessa ogni parte avrebbe potuto utilizzare in via esclusiva la posizione assegnata garantendo comunque il passaggio anche agli altri condomini proprietari dei mappali 30, 28, 42 e 27.
Nella citazione di primo grado, ha impropriamente confuso la Parte_1
divisione di un bene in comunione con i posti auto chiedendo l'assegnazione di quattro posti auto in proprietà esclusiva, previo frazionamento dei cortili e redazione di un progetto divisionale – operazione non consentita e correttamente rigettata nel primo alinea della sentenza n. 465/2015, con pronuncia non pagina 11 di 17 censurata.
Dato atto quindi che si doveva procedere alla suddivisione degli enti comuni,
come chiesto anche dalle parti convenute, il primo giudice ha dichiarato che il cortile sub. 19 - cortile detto delle palme per via delle essenze CP_6
arboree ivi piantumate - non era comodamente divisibile a causa delle sue ridotte dimensioni e per la presenza di plurimi accessi carrai e pedonali ed anche questa statuizione non è stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno.
Unico tema da valutare consiste, pertanto, nell'indagine circa la comoda divisibilità del cortile principale c.d. padronale facente parte del mappale 29, ora negata dalla difesa di parte attrice, pur avendo espressamente introdotto il giudizio che in qualche modo tendeva a suddividere gli spazi comuni.
Il consulente dott. invero, ha formato due progetti divisionali: il Persona_7
primo secondo cui ha assegnato in via esclusiva i posti auto e mantenuto in comune la restante parte della corte destinata a spazi di manovra, rimanendo invariate le servitù esistenti, e un secondo progetto, poi concretamente recepito nella sentenza, con cui ha suddiviso il cortile secondo una linea spezzata assegnando ai due condividenti una superficie di pari estensione, pari a 103 mq.
(come da allegato 5 della consulenza).
Il primo progetto, come correttamente stimato dal primo giudice, assecondava le richieste versate dall'attore nella citazione, ma in realtà non realizzava un vero e proprio scioglimento della comunione, sicché l'unico progetto concretamente pagina 12 di 17 attuabile è il secondo. Da notare che in sede di formulazione delle sue osservazioni il geom. per parte attrice dichiarava espressamente di CP_7
accettare la ipotesi sub. 2 – allegato 5 – non condividendo la proposta divisionale inerente al c.d. cortile della palme. Pertanto, anche il consulente di parte attrice, nel corso del processo di primo grado, non ha mai contestato la concreta divisibilità del c.d. cortile padronale.
In sede di gravame, ora, l'originario attore, invocando l'art. 1119 c.c. assume l'indivisibilità delle parti comuni.
Invero, l'art. 1119 c.c. non stabilisce l'indivisibilità assoluta delle parti comuni dell'edificio, ma subordina la possibilità di divisione giudiziale o volontaria all'esigenza di non rendere più incomodo l'uso della cosa comune a ciascun condomino, ossia all'esigenza di garantire il pacifico godimento della cosa comune. Pur prevedendo l'art. 1119 c.c. una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, la divisione può essere chiesta anche solo da uno dei comproprietari, con la sola valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso,
manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato (cfr. tra le molte Cass.
23.02.2024 n. 4817) .
Orbene, nel caso di specie, il cortile è ampio circa 206 mq;
la suddivisione deve avvenire solo da due parti, ossia l'attore proprietario della Parte_1
quota del 50% da un lato e e , dall'altro, che Controparte_1 Controparte_4
hanno espressamente chiesto di mantenere la comunione la loro metà e dunque non si è presenza di un eccessivo frazionamento della cosa comune. Il
pagina 13 di 17 consulente ha previsto non solo il mantenimento delle servitù già esistenti, ma anche le servitù reciproche sopra descritte per consentire il passaggio pedonale e carraio e dunque risultano rispettati i criteri per ritenere il bene comodamente divisibile.
Infatti, il concetto di comoda divisibilità di un immobile ex art. 720 c.c. esige,
sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante la determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico – funzionale – che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero,
tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire beni in natura,
può ritenersi legittimamente praticabile soltanto quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento (cfr. Cass. 21.06.2023 n. 17712).
Nella fattispecie, il consulente ha già proceduto alle operazioni di frazionamento della corte da dividere - rendendo così possibile la trascrizione della sentenza –
ha previsto le servitù aggiuntive reciproche per garantire il passaggio da una posizione all'altra anche al fine di raggiungere l'androne che consente l'accesso pagina 14 di 17 alle porzioni esclusive e quindi le due aree individuate sono certamente suscettibili di autonomo e libero godimento, senza pregiudicare la loro natura.
Ancora una volta va ribadito che lo stesso attore ha propugnato la divisione e il suo consulente non ha avanzato alcuna lamentela in relazione al progetto divisionale, fatto proprio dal giudice, confermando anche la correttezza delle operazioni di frazionamento.
Ancora una volta parte appellante, reiterando l'errore contenuto nella citazione introduttiva, confonde la divisione di un bene immobile con i posti auto dimenticando che non è detto che la porzione assegnata in proprietà esclusiva detta rivestire la natura di parcheggio e che il numero dei posti auto ricavabili risente di variabili (ad es. le dimensioni del veicolo da parcheggiare) che nulla hanno a che vedere con il concetto di comoda divisibilità.
Il paventato rischio del parcheggio di veicoli ingombranti non solo non spiega alcun rilievo nel giudizio divisionale, ma di fatto è inesistente. Dall'esame del progetto si può notare che sotto le finestre della proprietà attorea sono stati previsti due posti auto, ma in due lotti diversi, mentre nel lato verso il muro cieco ne sono stati previsti cinque, tre in un lotto e due nell'altro. È dunque evidente che, sotto le finestre dell'attore, la controparte potrà al massimo parcheggiare un solo veicolo, sacrificio che ben si giustifica con la divisione degli spazi comuni e che di certo non arreca alcun danno alla proprietà esclusiva.
In definitiva, il gravame è manifestamente infondato;
la sentenza gravata va pertanto confermata e il giudice di primo grado provvederà alle operazioni di pagina 15 di 17 sorteggio dei due lotti sospese.
L'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
non definitiva n. 467/2015 del 4.05.2015 e la sentenza definitiva n. 802/2022 del
25.10.2022 emesse dal Tribunale di VA, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- manda al Tribunale di VA per le operazioni di sorteggio;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 6.946 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2.04.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
pagina 16 di 17 dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 17 di 17