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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7943 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 18977/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi - PRESIDENTE -
2) dott.ssa Barbara di Tonto - GIUDICE –
3) dott.ssa Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est-
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 18977/2019 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
17.4.2025 avente ad oggetto “Altri istituti relativi alle successioni” –
e promossa
DA
, nato a [...] il [...], , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
27.7.1971, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Roberto de Michel e Luisa Acampora, giusta procura in atti;
-ATTORI-
1 Contro
, ), rappresentato e difeso, Controparte_2 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo Capobianco e
Lucia Mormone giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio, in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64 elettivamente domicilia.
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2025 tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui si trascrivono:
Parte attrice: a) quanto all'assegno “UBI-Banca” n. 500603665105 dell'importo di euro 100.000,00, intestato al sig. , Controparte_2 recante come data di emissione il 25.10.2018 ed incassato dal sig.
il 26.10.2018 – accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità CP_2
e/o l'inefficacia di detto titolo per essere stato lo stesso emesso in epoca posteriore al decesso [= 19.10.2018] della traente sig.ra Parte_3
; ovvero per essere apocrifa la sottoscrizione della sig.ra
[...] Parte_3
e/o il riempimento del titolo;
ovvero per difetto del necessario
[...] requisito formale ex art. 782 cod. civ. del contratto di donazione tra la sig.ra ed il sig. in forza del quale il Parte_3 Controparte_2 titolo è stato emesso ed incassato – condannare il sig. Controparte_2 alla restituzione alla massa ereditaria della somma complessiva di euro
100.000,00 (euro centomila), oltre interessi legali dal giorno dell'incasso al pagamento ed oltre rivalutazione monetaria su capitale ed interessi;
ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
b) quanto (i) all'assegno “UBI-Banca” n. 500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 intestato al sig. , recante come data di Controparte_2 emissione il 15.10.2018 ed incassato dal sig. il Controparte_2
12.11.2018 e (ii) all'assegno “Intesa Sanpaolo” n. 102102370008 dell'importo di euro 45.000,00 intestato al sig. , Controparte_2 recante come data di emissione il 15.10.2018 ed incassato dal sig.
2 il 24.12.2018 – in relazione ai quali, con la sentenza n. CP_2
9471/2024 (pubblicata il 6.11.2024; rep. n. 11653/2024 del 6.11.2024),
l'adito Tribunale di Napoli ha “accerta[to] la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta da ” – condannare il sig. Parte_3
alla restituzione alla massa ereditaria della somma Controparte_2 complessiva di euro 75.000,00 (euro settantacinquemila), oltre interessi legali dal giorno dell'incasso dei rispettivi titoli al pagamento, oltre rivalutazione monetaria su capitale ed interessi;
ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
c) ricostruita fittiziamente (computando il relictum ed il donatum e sottraendo i debiti) la massa ereditaria della de cuius sig.ra Parte_3
; determinato l'ammontare delle quote per legge spettanti al sig.
[...]
(figlio della defunta) e congiuntamente ai sigg.ri Parte_1
e (nipoti della defunta, eredi per Parte_2 Controparte_1 rappresentazione), nonché della quota disponibile, accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie e/o le donazioni dalla de cuius effettuate in favore del sig. eccedono il valore della Controparte_2 quota disponibile e sono così lesive dei diritti ereditari del sig.
[...]
, nonché congiuntamente dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
d) in caso di accoglimento della domanda di cui supra sub lett. c), proporzionalmente ridurre le donazioni – in caso di mancato accoglimento della domanda di cui supra sub lett. a) – e le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui la defunta sig.ra Parte_3
poteva disporre, nella misura strettamente necessaria per
[...] integrare la porzione di legittima dei sigg.ri , da un Parte_1 lato, e dei sigg.ri e , da altro lato, Parte_2 Controparte_1 tenendo in particolare considerazione il maggiore valore dell'immobile sito in Napoli, Via dei Mille n. 74, piano 1 int. 2 (rendita catastale pari a euro 2.277,57) lasciato per testamento al sig. (il quale non era CP_2 coniuge né parente della defunta), tenendo in conto il fatto che gli attori hanno aderito alla valutazione immobiliare dichiarata dal convenuto pari
3 ad euro 400.000,00 per l'immobile legatogli;
e) per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto Controparte_2 dal medesimo fosse dovuto in favore di , da un Parte_1 lato, e di.ri e , da altro lato;
Parte_2 Controparte_1
f) condannare al pagamento, in favore dei sigg.ri Controparte_2
, e , della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ulteriore somma di euro 2.200,00 (euro duemiladuecento), oltre interessi dall'incasso al versamento, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione dei canoni di locazione dei mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019 incassati dallo stesso dal conduttore dell'immobile sito in Napoli, Corso Amedeo di CP_2
Savoia, n. 218, piano sesto, dalla de cuius lasciato agli stessi sigg.ri
, e con Parte_1 Parte_2 Controparte_1 testamento pubblico in data 14.5.2007;
g) in ogni caso, condannare il sig. alla refusione di Controparte_2 spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari;
parte convenuta: “si conclude affinché l'adito giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, voglia rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di riduzione esercitata da
, e , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rispettivamente figlio e nipoti per parte della madre Parte_4
, della signora (cod. fisc.: ,
[...] Parte_3 CodiceFiscale_2 deceduta il 19.10.2018 avverso le disposizioni testamentarie della predetta in favore di , convivente more uxorio della de Controparte_2 cuius.
A fondamento della domanda, gli attori hanno prospettato:
- di aver accettato l'eredità con beneficio dell'inventario mediante atto recante cronologico n 4046/2018 del 11.12.2018 rg 9041/2018;
- che la de cuius disponeva dei propri beni con i seguenti testamenti:
4 1. Testamento pubblico del 14.5.2007, con il quale lasciava in favore del compagno il diritto di usufrutto sulla casa in Napoli Controparte_2 alla via Dei Mille 74 primo piano interno 2/B scala B, in catasto Fol. 15
p.lla 152/23. La restante proprietà, consistente in due appartamenti al
Corso Amedeo di Savoia 218 al primo e sesto piano e la nuda proprietà della casa di via Dei Mille, veniva lasciata in parti uguali al figlio e Pt_1 ai nipoti, figli della premorta figlia;
Pt_4
2. Testamento olografo del 29.10.2010 con il quale la de cuius lasciava l'arredamento dell'appartamento in Napoli alla Via Dei Mille 74 al
; CP_2
3. Testamento pubblico del 11.9.2017 con il quale la de cuius così disponeva:
“Fermo restando quanto disposto con il testamento pubblico ricevuto in data 14 maggio 2007 dal notaio di Forio e quanto disposto Persona_1 con testamento redatto di mia mano in data 29 ottobre 2010 dispongo sempre ad integrazione e modifica di quanto già stabilito che oltre al diritto di usufrutto del quale ho già disposto con uno dei precedenti testamenti, anche la nuda proprietà dell'appartamento in Napoli alla via dei Mille 74 sia attribuita al mio compagno nato a [...]
Napoli il 29 Aprile 1935”.
Secondo la prospettazione attorea, dunque, l'asse ereditario, alla morte di di Matteo, era composto dai seguenti cespiti: Pt_3
1. appartamento di civile abitazione sito in Napoli alla via Dei Mille, n. 74, piano primo, interno 2/B, sez CHI, foglio 15, part.lla 152, sub 23, z.c. 11, cat. A1, cl.1, vani 6, sup 109 mq;
2. appartamento di civile abitazione sito in Napoli al corso Amedeo di
Savoia, n. 218, primo piano, interno 2 scala A, sez. STE, foglio2, part.lla
404, sub 14, z.c. 7, cat. A/2, c.l. 7, vani 5,5, sup. 102 mq;
3.appartamento di civile abitazione sito in Napoli corso Amedeo di Savoia
218 piano sesto, interno 11 scala C, sez. STE, foglio 2, part.lla 404, sub
66, z.c. 7, cat. A/2, cl 6, vani 4, sup. 65mq
5 4.conto corrente numero 34410 presso Ubi Unione di banche italiane SPA con un saldo attivo di euro 50.344,00;
5. deposito titoli numero 821682/000 con un valore complessivo di euro
64.410,00;
6. conto corrente 1000/104 con un saldo attivo di euro 33.446,00;
7. importo complessivo di euro 175.000,00 discendente da: assegno
“UBI-Banca” n. 500603665105 dell'importo di euro 100.000,00, assegno
“UBI-Banca” n. 500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 e assegno
“Intesa Sanpaolo” n. 102102370008 dell'importo di euro 45.000,00.
Tanto premesso hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitosi in giudizio, si è difeso assumendo la Controparte_2 sussistenza, nei testamenti della de cuius, di institutiones ex re certa;
la riferibilità alla propria sfera giuridica delle somme di cui ai titoli dedotti da parte attrice e ha contestato la percezione di canoni di locazione dopo la morte della de cuius.
Nel corso del giudizio, gli attori hanno proposto querela incidentale di falso avverso gli assegni “UBI-Banca” n. 500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 e “Intesa Sanpaolo” n. 102102370008 dell'importo di euro 45.000,00.
Con sentenza del 4.11.2024 il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accertava la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta da Parte_3 sui predetti assegni.
Indi, tentata la conciliazione della lite con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 6.11.2024 rifiutata da entrambe le parti, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con l'assegnazione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*************
Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità per tardività della domanda con cui il convenuto ha chiesto la restituzione “di tutte le spese sostenute in qualità di erede, comprese quelle funerarie, di cui si allegano le fatture”, in quanto formulata per la prima volta solo nella II
6 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Quanto alla qualificazione delle disposizioni testamentarie in favore del
, a parere di questo Collegio, esse integrano senz'altro dei legati, CP_2 in quanto, con i testamenti, la , ha attribuito singoli beni Parte_3
(usufrutto sulla casa in Napoli alla via Dei Mille 74 ; l'arredamento sito nell'appartamento in Napoli alla Via Dei Mille 74, nuda proprietà dell'appartamento in Napoli alla via dei Mille 74 al e due CP_2 appartamenti al Corso Amedeo di Savoia 218 al primo piano e sesto e la nuda proprietà della casa di via Dei Mille, in parti uguali al figlio e Pt_1 ai nipoti, figli della premorta figlia ) senza alcun riferimento al loro Pt_4 valore ragguagliato a quote del patrimonio ereditario (cfr. per la distinzione tra institutio ex re certa e legato, per tutte, Cass.Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 6125 del 05/03/2020 , secondo cui “In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale
("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato”).
Chiarita la portata delle disposizioni testamentarie, può procedersi alla riunione fittizia ai fini della delibazione dell'azione di riduzione esercitata dagli attori.
È pacifico, oltre che documentato, che il patrimonio della de cuius, all'epoca della morte, era costituito da:
BENI IMMOBILI
1. appartamento di civile abitazione sito in Napoli alla via Dei Mille, n. 74, piano primo, interno 2/B, sez CHI, foglio 15, part.lla 152, sub 23, z.c. 11, cat. A1, cl.1, vani 6, sup 109 mq;
2. appartamento di civile abitazione sito in Napoli al corso Amedeo di
Savoia n. 218 primo piano, interno 2 scala A, sez. STE, foglio2, part.lla
7 404, sub 14, z.c. 7, cat. A/2, c.l. 7, vani 5,5, sup. 102 mq;
3. appartamento di civile abitazione sito in Napoli corso Amedeo di
Savoia 218 piano sesto, interno 11 scala C, sez. STE, foglio 2, part.lla
404, sub 66, z.c. 7, cat. A/2, cl 6, vani 4, sup. 65mq.
Quanto al valore dei suddetti beni immobili, gli attori, all'udienza del
2.12.2024, hanno dichiarato di accettare i valori proposti dal , CP_2 chiedendo quindi che la causa venisse decisa senza disporre consulenza tecnica.
Orbene, in punto di azione di riduzione, come chiarito dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24711 del 24/11/2009), “Ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal "de cuius" va calcolato al momento dell'apertura della successione;
a tal fine, l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico, risultando invece irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del , sicché nessuna rivalutazione alla CP_3 data odierna può essere riconosciuta.
Ne discende che i valori degli immobili vanno determinati come segue:
1. appartamento di civile abitazione sito in Napoli corso Amedeo di
Savoia n. 218 primo piano, interno 2 scala A, sez. STE, foglio2, part.lla
404, sub 14, z.c. 7, cat. A/2, c.l. 7, vani 5,5, sup. 102 mq: euro
182.864,00;
2.appartamento di civile abitazione sito in Napoli corso Amedeo di Savoia
218 piano sesto, interno 11 scala C, sez. STE, foglio 2, part.lla 404, sub
66, z.c. 7, cat. A/2, cl 6, vani 4, sup. 65mq: euro 108.900,00;
Totale complessivo massa immobiliare: euro 291.764,00.
DENARO E TITOLI
3. conto corrente numero 34410 presso Ubi Unione di banche italiane
SPA con un saldo attivo di euro 50.344,00;
4. deposito titoli numero 821682/000 dal valore complessivo di euro
8 64.410,00;
5. conto corrente 1000/104 con un saldo attivo di euro 33.446,00.
Gli attori hanno poi assunto che fanno parte del relictum anche:
l'importo complessivo di euro 175.000,00 discendente da: assegno “UBI-
Banca” n. 500603665105 dell'importo di euro 100.000,00, assegno “UBI-
Banca” n. 500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 e assegno
“Intesa Sanpaolo” n. 102102370008 dell'importo di euro 45.000,00.
Come anticipato, con la sentenza definitiva del 4.11.2024, è stata dichiarata la falsità della firma di traenza agli assegni “UBI-Banca” n.
500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 e “Intesa Sanpaolo” n.
102102370008 dell'importo di euro 45.000,00.
Avendo il ammesso di aver negoziato e incassato i suddetti titoli CP_2
(cfr. comparsa di costituzione e risposta), non vi è dubbio che costui vada condannato alla restituzione alla massa dell'importo di euro
30.000,00 oltre interessi dal giorno dell'incasso (12.11.2018) e dell'importo di euro 45.000,00 oltre interessi dal giorno dell'incasso
(24.12.2018), per i seguenti importi complessivi: euro 33.304,84 ed euro 49.941,74.
Quanto all'assegno UBI-Banca n. 500603665105 dell'importo di euro
100.000,00, deve premettersi che lo stesso, già oggetto di sequestro conservativo, giusta ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.4.2019, reca una data di emissione (25.10.2018) posteriore alla morte della
[...]
(19.10.2018). Se ne deve, dunque, ritenere la nullità, con Pt_3 conseguente obbligo del di restituire alla massa il detto importo CP_2 aumentato degli interessi dal giorno dell'incasso (26.10.2018), per un importo complessivo di euro 111.030,14.
Alla restituzione dei predetti importi alla massa, va condannato il
, il quale si è difeso assumendo che, in realtà, la provvista di cui CP_2 ai conti fosse di sua unica proprietà, per quanto l'intestazione fosse a favore della de cuius.
Di detta circostanza non ha fornito prova alcuna, tale non essendo l'ammontare della pensione dallo stesso percepita.
9 Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il relictum mobiliare va quantificato nell'importo di euro 194.276,72.
TOTALE RELICTUM euro 486040,72, cui va sottratto l'ammontare dei debiti ereditari documentati per euro 10.434,84, giungendo al valore definitivo di euro 475.605,88.
A tale importo va aggiunto il valore del legato in favore del
: CP_2 appartamento per civile abitazione sito in Napoli via Dei Mille 74, piano primo, interno 2/B, sez CHI, foglio 15, part.lla 152, sub 23, z.c. 11, cat.
A1, cl.1, vani 6, sup 109 mq;
Euro 400.000,00.
Quindi, il valore complessivo della riunione fittizia ammonta ad euro
875.605,88.
AZIONE DI RIDUZIONE
Occorre ora valutare se le disposizioni testamentarie hanno leso la quota di legittima spettante agli attori.
Ai sensi dell'art. 537, comma 2°, cod. civ., concorrendo alla successione più di due figli, a costoro è riservata la quota dei due terzi del patrimonio ereditario, da dividersi in parti uguali.
Il che, nel nostro in esame comporta che:
a) , figlio della de cuius, ha diritto a un terzo del Parte_1 patrimonio ereditario, e così a complessivi euro 291.868,62;
b) e , nipoti della de cuius in quanto Parte_2 Controparte_1 figli della madre premorta sig.ra , hanno diritto a un terzo Parte_4 del patrimonio ereditario, e così a complessivi euro 291.868,62 da dividere tra loro in parti uguali.
La quota disponibile è quindi pari ad un terzo, e così a complessivi euro
291.868,62.
Discende che il , a fronte dell'azione di riduzione esercitata dagli CP_2 attori, può trattenere quanto ricevuto dalla de cuius in via testamentaria fino alla concorrenza dell'importo di euro 291.868,627.
LA LESIONE SUBITA DAGLI ATTORI
A. ha ricevuto beni (1/2 degli appartamenti in Parte_1
10 Corso Amedeo di Savoia) del valore di euro 145.882,00, con una lesione di legittima pari ad euro 145.986,626;
B. e , nipoti della de cuius in quanto Parte_2 Controparte_1 figli della madre premorta , hanno ricevuto beni (1/2 degli Parte_4 appartamenti in Corso Amedeo di Savoia) del valore di euro 145.882,00, con una lesione di legittima pari ad euro 145.986,626
C. ha ricevuto beni per euro 400.000,00 con un Controparte_2 esubero dalla disponibile di euro 108.131,373
Come anticipato, concorre alla formazione della massa il valore del denaro e dei titoli rispetto ai quali si è aperta la successione legittima in favore degli odierni attori.
Sicché va imputata alla quota ricevuta da questi ultimi anche l'ulteriore importo di euro 97.138,36, con conseguente riduzione della loro lesione all'importo di euro 48.848,266 ciascuno.
Quanto alle modalità per la reintegra della legittima lesa, ai sensi dell'art. 560 c.c. “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile , l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari.
Orbene, nel caso di specie, il ha nell'immobile una eccedenza CP_2 maggiore del quarto della disponibile (valore immobile euro 400.000,00, disponibile euro 291.868,62, sicché, il valore limite del quarto a fronte del quale il avrebbe potuto ritenere l'immobile, è di euro CP_2
364.835,78). Ne consegue che l'immobile, rispetto al quale è pacifico che non possa operarsi la separazione in natura, deve essere lasciato
11 nell'eredità con diritto del a conseguire la disponibile pari a euro CP_2
291.868,62. Il pagamento di tale importo va posto a carico degli attori in proporzione delle rispettive quote ereditarie (50% Parte_1
e 50% e ). Parte_2 Controparte_1
Va infine rigettata la domanda attorea di restituzione della somma di euro 2200,00, percepita dal convenuto quali canoni di locazione - dei mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019 dal conduttore dell'immobile sito in
Napoli, Corso Amedeo di Savoia, n. 218, piano sesto - dalla de cuius lasciato agli attori con testamento pubblico in data 14.5.2007.
Invero, parte attrice, a fondamento della predetta domanda, ha allegato che “il sig. ha continuato ad incassare in contanti i Controparte_2 canoni di locazione dal conduttore, tra l'altro emettendo ricevute evidentemente contraffatte nella firma della de cuius, non fosse altro perché emesse in epoca successiva alla sua morte” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 24, I periodo)
Tuttavia, a fronte della contestazione del (cfr. comparsa di CP_2 costituzione e risposta par. 3) circa la percezione dei suddetti canoni accompagnata dalla richiesta di nomina di perito grafico, la complessa affermazione attorea (percezione dei canoni con rilascio di ricevuta con firma contraffatta della de cuius) è rimasta priva di riscontro probatorio, non avendo parte attrice né in sede di udienza fissata per la conciliazione
(cfr. verbale del 2.12.2024) né in sede di precisazione delle conclusioni
(cfr. note di trattazione depositate in data 14.4.2025) reiterato le istanze istruttorie articolate nella II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa (in ragione dell'accertata lesione e del quantum restitutorio) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm
147/2022, con attribuzione agli avv. Roberto de Michel e Luisa Acampora che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - Ottava Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in
12 epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE:
1) CONDANNA a restituire alla massa Controparte_2 ereditaria di , deceduta in Napoli il 19.10.2018, l'importo Parte_3 complessivo di euro 194.276,72, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo;
2) ACCERTA E DICHIARA che la quota di riserva dei legittimari di
, e (rappresentata Parte_3 Parte_1 Parte_4 da e ) ammonta ad euro 291.868,627 Parte_2 Controparte_1 ciascuno;
3) ACCERTA E DICHIARA il diritto di e Parte_1
(rappresentata da e ) Parte_4 Parte_2 Controparte_1 alla reintegra della propria quota di legittima nella misura di euro
48.848,266 ciascuno;
DISPONE a tal fine la riduzione delle disposizioni testamentarie di di cui al testamento pubblico per notaio Parte_3
rep. atti di ultima volontà n.613 del 14.5.2007 e al Persona_2 testamento pubblico rep. n. 125 del 11.9.2017 per notaio
[...]
mediante trasferimento alla massa ereditaria di Per_3 [...]
, ex art. 560, II comma, c.c., dell'immobile sito in Parte_3
Napoli, via Dei Mille n. 74, piano primo, int. 2/B, scala B, sez. CHI, foglio 15, part.lla 152, sub. 23, z.c. 11, cat. AI, cl. 1, vani 6, sup.
109 mq, rendita euro 2.277,57;
4) DETERMINA nella misura di euro 291.868,627, oltre interessi dalla presente pronuncia sino al soddisfo, l'importo dovuto a favore di ai sensi dell'art. 560 c.c. che pone a carico di Controparte_2
e (rappresentata da e Parte_1 Parte_4 Parte_2
) in proporzione delle rispettive quote ereditarie;
Controparte_1
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) CONDANNA il convenuto al PAGAMENTO, in favore degli attori,
13 delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che liquida, complessivamente, in euro 14.663,00, di cui euro 560,00 per spese vive e il resto per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione agli avv. Roberto de Michel e Luisa Acampora che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.9.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Pietro Lupi - PRESIDENTE -
2) dott.ssa Barbara di Tonto - GIUDICE –
3) dott.ssa Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est-
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 18977/2019 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2019, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
17.4.2025 avente ad oggetto “Altri istituti relativi alle successioni” –
e promossa
DA
, nato a [...] il [...], , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
27.7.1971, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Roberto de Michel e Luisa Acampora, giusta procura in atti;
-ATTORI-
1 Contro
, ), rappresentato e difeso, Controparte_2 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Riccardo Capobianco e
Lucia Mormone giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio, in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64 elettivamente domicilia.
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.4.2025 tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui si trascrivono:
Parte attrice: a) quanto all'assegno “UBI-Banca” n. 500603665105 dell'importo di euro 100.000,00, intestato al sig. , Controparte_2 recante come data di emissione il 25.10.2018 ed incassato dal sig.
il 26.10.2018 – accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità CP_2
e/o l'inefficacia di detto titolo per essere stato lo stesso emesso in epoca posteriore al decesso [= 19.10.2018] della traente sig.ra Parte_3
; ovvero per essere apocrifa la sottoscrizione della sig.ra
[...] Parte_3
e/o il riempimento del titolo;
ovvero per difetto del necessario
[...] requisito formale ex art. 782 cod. civ. del contratto di donazione tra la sig.ra ed il sig. in forza del quale il Parte_3 Controparte_2 titolo è stato emesso ed incassato – condannare il sig. Controparte_2 alla restituzione alla massa ereditaria della somma complessiva di euro
100.000,00 (euro centomila), oltre interessi legali dal giorno dell'incasso al pagamento ed oltre rivalutazione monetaria su capitale ed interessi;
ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
b) quanto (i) all'assegno “UBI-Banca” n. 500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 intestato al sig. , recante come data di Controparte_2 emissione il 15.10.2018 ed incassato dal sig. il Controparte_2
12.11.2018 e (ii) all'assegno “Intesa Sanpaolo” n. 102102370008 dell'importo di euro 45.000,00 intestato al sig. , Controparte_2 recante come data di emissione il 15.10.2018 ed incassato dal sig.
2 il 24.12.2018 – in relazione ai quali, con la sentenza n. CP_2
9471/2024 (pubblicata il 6.11.2024; rep. n. 11653/2024 del 6.11.2024),
l'adito Tribunale di Napoli ha “accerta[to] la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta da ” – condannare il sig. Parte_3
alla restituzione alla massa ereditaria della somma Controparte_2 complessiva di euro 75.000,00 (euro settantacinquemila), oltre interessi legali dal giorno dell'incasso dei rispettivi titoli al pagamento, oltre rivalutazione monetaria su capitale ed interessi;
ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
c) ricostruita fittiziamente (computando il relictum ed il donatum e sottraendo i debiti) la massa ereditaria della de cuius sig.ra Parte_3
; determinato l'ammontare delle quote per legge spettanti al sig.
[...]
(figlio della defunta) e congiuntamente ai sigg.ri Parte_1
e (nipoti della defunta, eredi per Parte_2 Controparte_1 rappresentazione), nonché della quota disponibile, accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie e/o le donazioni dalla de cuius effettuate in favore del sig. eccedono il valore della Controparte_2 quota disponibile e sono così lesive dei diritti ereditari del sig.
[...]
, nonché congiuntamente dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
d) in caso di accoglimento della domanda di cui supra sub lett. c), proporzionalmente ridurre le donazioni – in caso di mancato accoglimento della domanda di cui supra sub lett. a) – e le disposizioni testamentarie che eccedono la quota di cui la defunta sig.ra Parte_3
poteva disporre, nella misura strettamente necessaria per
[...] integrare la porzione di legittima dei sigg.ri , da un Parte_1 lato, e dei sigg.ri e , da altro lato, Parte_2 Controparte_1 tenendo in particolare considerazione il maggiore valore dell'immobile sito in Napoli, Via dei Mille n. 74, piano 1 int. 2 (rendita catastale pari a euro 2.277,57) lasciato per testamento al sig. (il quale non era CP_2 coniuge né parente della defunta), tenendo in conto il fatto che gli attori hanno aderito alla valutazione immobiliare dichiarata dal convenuto pari
3 ad euro 400.000,00 per l'immobile legatogli;
e) per l'effetto, condannare alla restituzione di quanto Controparte_2 dal medesimo fosse dovuto in favore di , da un Parte_1 lato, e di.ri e , da altro lato;
Parte_2 Controparte_1
f) condannare al pagamento, in favore dei sigg.ri Controparte_2
, e , della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ulteriore somma di euro 2.200,00 (euro duemiladuecento), oltre interessi dall'incasso al versamento, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione dei canoni di locazione dei mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019 incassati dallo stesso dal conduttore dell'immobile sito in Napoli, Corso Amedeo di CP_2
Savoia, n. 218, piano sesto, dalla de cuius lasciato agli stessi sigg.ri
, e con Parte_1 Parte_2 Controparte_1 testamento pubblico in data 14.5.2007;
g) in ogni caso, condannare il sig. alla refusione di Controparte_2 spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari;
parte convenuta: “si conclude affinché l'adito giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, voglia rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di riduzione esercitata da
, e , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 rispettivamente figlio e nipoti per parte della madre Parte_4
, della signora (cod. fisc.: ,
[...] Parte_3 CodiceFiscale_2 deceduta il 19.10.2018 avverso le disposizioni testamentarie della predetta in favore di , convivente more uxorio della de Controparte_2 cuius.
A fondamento della domanda, gli attori hanno prospettato:
- di aver accettato l'eredità con beneficio dell'inventario mediante atto recante cronologico n 4046/2018 del 11.12.2018 rg 9041/2018;
- che la de cuius disponeva dei propri beni con i seguenti testamenti:
4 1. Testamento pubblico del 14.5.2007, con il quale lasciava in favore del compagno il diritto di usufrutto sulla casa in Napoli Controparte_2 alla via Dei Mille 74 primo piano interno 2/B scala B, in catasto Fol. 15
p.lla 152/23. La restante proprietà, consistente in due appartamenti al
Corso Amedeo di Savoia 218 al primo e sesto piano e la nuda proprietà della casa di via Dei Mille, veniva lasciata in parti uguali al figlio e Pt_1 ai nipoti, figli della premorta figlia;
Pt_4
2. Testamento olografo del 29.10.2010 con il quale la de cuius lasciava l'arredamento dell'appartamento in Napoli alla Via Dei Mille 74 al
; CP_2
3. Testamento pubblico del 11.9.2017 con il quale la de cuius così disponeva:
“Fermo restando quanto disposto con il testamento pubblico ricevuto in data 14 maggio 2007 dal notaio di Forio e quanto disposto Persona_1 con testamento redatto di mia mano in data 29 ottobre 2010 dispongo sempre ad integrazione e modifica di quanto già stabilito che oltre al diritto di usufrutto del quale ho già disposto con uno dei precedenti testamenti, anche la nuda proprietà dell'appartamento in Napoli alla via dei Mille 74 sia attribuita al mio compagno nato a [...]
Napoli il 29 Aprile 1935”.
Secondo la prospettazione attorea, dunque, l'asse ereditario, alla morte di di Matteo, era composto dai seguenti cespiti: Pt_3
1. appartamento di civile abitazione sito in Napoli alla via Dei Mille, n. 74, piano primo, interno 2/B, sez CHI, foglio 15, part.lla 152, sub 23, z.c. 11, cat. A1, cl.1, vani 6, sup 109 mq;
2. appartamento di civile abitazione sito in Napoli al corso Amedeo di
Savoia, n. 218, primo piano, interno 2 scala A, sez. STE, foglio2, part.lla
404, sub 14, z.c. 7, cat. A/2, c.l. 7, vani 5,5, sup. 102 mq;
3.appartamento di civile abitazione sito in Napoli corso Amedeo di Savoia
218 piano sesto, interno 11 scala C, sez. STE, foglio 2, part.lla 404, sub
66, z.c. 7, cat. A/2, cl 6, vani 4, sup. 65mq
5 4.conto corrente numero 34410 presso Ubi Unione di banche italiane SPA con un saldo attivo di euro 50.344,00;
5. deposito titoli numero 821682/000 con un valore complessivo di euro
64.410,00;
6. conto corrente 1000/104 con un saldo attivo di euro 33.446,00;
7. importo complessivo di euro 175.000,00 discendente da: assegno
“UBI-Banca” n. 500603665105 dell'importo di euro 100.000,00, assegno
“UBI-Banca” n. 500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 e assegno
“Intesa Sanpaolo” n. 102102370008 dell'importo di euro 45.000,00.
Tanto premesso hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitosi in giudizio, si è difeso assumendo la Controparte_2 sussistenza, nei testamenti della de cuius, di institutiones ex re certa;
la riferibilità alla propria sfera giuridica delle somme di cui ai titoli dedotti da parte attrice e ha contestato la percezione di canoni di locazione dopo la morte della de cuius.
Nel corso del giudizio, gli attori hanno proposto querela incidentale di falso avverso gli assegni “UBI-Banca” n. 500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 e “Intesa Sanpaolo” n. 102102370008 dell'importo di euro 45.000,00.
Con sentenza del 4.11.2024 il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accertava la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta da Parte_3 sui predetti assegni.
Indi, tentata la conciliazione della lite con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 6.11.2024 rifiutata da entrambe le parti, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con l'assegnazione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*************
Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità per tardività della domanda con cui il convenuto ha chiesto la restituzione “di tutte le spese sostenute in qualità di erede, comprese quelle funerarie, di cui si allegano le fatture”, in quanto formulata per la prima volta solo nella II
6 memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Quanto alla qualificazione delle disposizioni testamentarie in favore del
, a parere di questo Collegio, esse integrano senz'altro dei legati, CP_2 in quanto, con i testamenti, la , ha attribuito singoli beni Parte_3
(usufrutto sulla casa in Napoli alla via Dei Mille 74 ; l'arredamento sito nell'appartamento in Napoli alla Via Dei Mille 74, nuda proprietà dell'appartamento in Napoli alla via dei Mille 74 al e due CP_2 appartamenti al Corso Amedeo di Savoia 218 al primo piano e sesto e la nuda proprietà della casa di via Dei Mille, in parti uguali al figlio e Pt_1 ai nipoti, figli della premorta figlia ) senza alcun riferimento al loro Pt_4 valore ragguagliato a quote del patrimonio ereditario (cfr. per la distinzione tra institutio ex re certa e legato, per tutte, Cass.Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 6125 del 05/03/2020 , secondo cui “In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale
("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato”).
Chiarita la portata delle disposizioni testamentarie, può procedersi alla riunione fittizia ai fini della delibazione dell'azione di riduzione esercitata dagli attori.
È pacifico, oltre che documentato, che il patrimonio della de cuius, all'epoca della morte, era costituito da:
BENI IMMOBILI
1. appartamento di civile abitazione sito in Napoli alla via Dei Mille, n. 74, piano primo, interno 2/B, sez CHI, foglio 15, part.lla 152, sub 23, z.c. 11, cat. A1, cl.1, vani 6, sup 109 mq;
2. appartamento di civile abitazione sito in Napoli al corso Amedeo di
Savoia n. 218 primo piano, interno 2 scala A, sez. STE, foglio2, part.lla
7 404, sub 14, z.c. 7, cat. A/2, c.l. 7, vani 5,5, sup. 102 mq;
3. appartamento di civile abitazione sito in Napoli corso Amedeo di
Savoia 218 piano sesto, interno 11 scala C, sez. STE, foglio 2, part.lla
404, sub 66, z.c. 7, cat. A/2, cl 6, vani 4, sup. 65mq.
Quanto al valore dei suddetti beni immobili, gli attori, all'udienza del
2.12.2024, hanno dichiarato di accettare i valori proposti dal , CP_2 chiedendo quindi che la causa venisse decisa senza disporre consulenza tecnica.
Orbene, in punto di azione di riduzione, come chiarito dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24711 del 24/11/2009), “Ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal "de cuius" va calcolato al momento dell'apertura della successione;
a tal fine, l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico, risultando invece irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del , sicché nessuna rivalutazione alla CP_3 data odierna può essere riconosciuta.
Ne discende che i valori degli immobili vanno determinati come segue:
1. appartamento di civile abitazione sito in Napoli corso Amedeo di
Savoia n. 218 primo piano, interno 2 scala A, sez. STE, foglio2, part.lla
404, sub 14, z.c. 7, cat. A/2, c.l. 7, vani 5,5, sup. 102 mq: euro
182.864,00;
2.appartamento di civile abitazione sito in Napoli corso Amedeo di Savoia
218 piano sesto, interno 11 scala C, sez. STE, foglio 2, part.lla 404, sub
66, z.c. 7, cat. A/2, cl 6, vani 4, sup. 65mq: euro 108.900,00;
Totale complessivo massa immobiliare: euro 291.764,00.
DENARO E TITOLI
3. conto corrente numero 34410 presso Ubi Unione di banche italiane
SPA con un saldo attivo di euro 50.344,00;
4. deposito titoli numero 821682/000 dal valore complessivo di euro
8 64.410,00;
5. conto corrente 1000/104 con un saldo attivo di euro 33.446,00.
Gli attori hanno poi assunto che fanno parte del relictum anche:
l'importo complessivo di euro 175.000,00 discendente da: assegno “UBI-
Banca” n. 500603665105 dell'importo di euro 100.000,00, assegno “UBI-
Banca” n. 500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 e assegno
“Intesa Sanpaolo” n. 102102370008 dell'importo di euro 45.000,00.
Come anticipato, con la sentenza definitiva del 4.11.2024, è stata dichiarata la falsità della firma di traenza agli assegni “UBI-Banca” n.
500603665206 dell'importo di euro 30.000,00 e “Intesa Sanpaolo” n.
102102370008 dell'importo di euro 45.000,00.
Avendo il ammesso di aver negoziato e incassato i suddetti titoli CP_2
(cfr. comparsa di costituzione e risposta), non vi è dubbio che costui vada condannato alla restituzione alla massa dell'importo di euro
30.000,00 oltre interessi dal giorno dell'incasso (12.11.2018) e dell'importo di euro 45.000,00 oltre interessi dal giorno dell'incasso
(24.12.2018), per i seguenti importi complessivi: euro 33.304,84 ed euro 49.941,74.
Quanto all'assegno UBI-Banca n. 500603665105 dell'importo di euro
100.000,00, deve premettersi che lo stesso, già oggetto di sequestro conservativo, giusta ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.4.2019, reca una data di emissione (25.10.2018) posteriore alla morte della
[...]
(19.10.2018). Se ne deve, dunque, ritenere la nullità, con Pt_3 conseguente obbligo del di restituire alla massa il detto importo CP_2 aumentato degli interessi dal giorno dell'incasso (26.10.2018), per un importo complessivo di euro 111.030,14.
Alla restituzione dei predetti importi alla massa, va condannato il
, il quale si è difeso assumendo che, in realtà, la provvista di cui CP_2 ai conti fosse di sua unica proprietà, per quanto l'intestazione fosse a favore della de cuius.
Di detta circostanza non ha fornito prova alcuna, tale non essendo l'ammontare della pensione dallo stesso percepita.
9 Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il relictum mobiliare va quantificato nell'importo di euro 194.276,72.
TOTALE RELICTUM euro 486040,72, cui va sottratto l'ammontare dei debiti ereditari documentati per euro 10.434,84, giungendo al valore definitivo di euro 475.605,88.
A tale importo va aggiunto il valore del legato in favore del
: CP_2 appartamento per civile abitazione sito in Napoli via Dei Mille 74, piano primo, interno 2/B, sez CHI, foglio 15, part.lla 152, sub 23, z.c. 11, cat.
A1, cl.1, vani 6, sup 109 mq;
Euro 400.000,00.
Quindi, il valore complessivo della riunione fittizia ammonta ad euro
875.605,88.
AZIONE DI RIDUZIONE
Occorre ora valutare se le disposizioni testamentarie hanno leso la quota di legittima spettante agli attori.
Ai sensi dell'art. 537, comma 2°, cod. civ., concorrendo alla successione più di due figli, a costoro è riservata la quota dei due terzi del patrimonio ereditario, da dividersi in parti uguali.
Il che, nel nostro in esame comporta che:
a) , figlio della de cuius, ha diritto a un terzo del Parte_1 patrimonio ereditario, e così a complessivi euro 291.868,62;
b) e , nipoti della de cuius in quanto Parte_2 Controparte_1 figli della madre premorta sig.ra , hanno diritto a un terzo Parte_4 del patrimonio ereditario, e così a complessivi euro 291.868,62 da dividere tra loro in parti uguali.
La quota disponibile è quindi pari ad un terzo, e così a complessivi euro
291.868,62.
Discende che il , a fronte dell'azione di riduzione esercitata dagli CP_2 attori, può trattenere quanto ricevuto dalla de cuius in via testamentaria fino alla concorrenza dell'importo di euro 291.868,627.
LA LESIONE SUBITA DAGLI ATTORI
A. ha ricevuto beni (1/2 degli appartamenti in Parte_1
10 Corso Amedeo di Savoia) del valore di euro 145.882,00, con una lesione di legittima pari ad euro 145.986,626;
B. e , nipoti della de cuius in quanto Parte_2 Controparte_1 figli della madre premorta , hanno ricevuto beni (1/2 degli Parte_4 appartamenti in Corso Amedeo di Savoia) del valore di euro 145.882,00, con una lesione di legittima pari ad euro 145.986,626
C. ha ricevuto beni per euro 400.000,00 con un Controparte_2 esubero dalla disponibile di euro 108.131,373
Come anticipato, concorre alla formazione della massa il valore del denaro e dei titoli rispetto ai quali si è aperta la successione legittima in favore degli odierni attori.
Sicché va imputata alla quota ricevuta da questi ultimi anche l'ulteriore importo di euro 97.138,36, con conseguente riduzione della loro lesione all'importo di euro 48.848,266 ciascuno.
Quanto alle modalità per la reintegra della legittima lesa, ai sensi dell'art. 560 c.c. “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile , l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari.
Orbene, nel caso di specie, il ha nell'immobile una eccedenza CP_2 maggiore del quarto della disponibile (valore immobile euro 400.000,00, disponibile euro 291.868,62, sicché, il valore limite del quarto a fronte del quale il avrebbe potuto ritenere l'immobile, è di euro CP_2
364.835,78). Ne consegue che l'immobile, rispetto al quale è pacifico che non possa operarsi la separazione in natura, deve essere lasciato
11 nell'eredità con diritto del a conseguire la disponibile pari a euro CP_2
291.868,62. Il pagamento di tale importo va posto a carico degli attori in proporzione delle rispettive quote ereditarie (50% Parte_1
e 50% e ). Parte_2 Controparte_1
Va infine rigettata la domanda attorea di restituzione della somma di euro 2200,00, percepita dal convenuto quali canoni di locazione - dei mesi da ottobre 2018 a gennaio 2019 dal conduttore dell'immobile sito in
Napoli, Corso Amedeo di Savoia, n. 218, piano sesto - dalla de cuius lasciato agli attori con testamento pubblico in data 14.5.2007.
Invero, parte attrice, a fondamento della predetta domanda, ha allegato che “il sig. ha continuato ad incassare in contanti i Controparte_2 canoni di locazione dal conduttore, tra l'altro emettendo ricevute evidentemente contraffatte nella firma della de cuius, non fosse altro perché emesse in epoca successiva alla sua morte” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 24, I periodo)
Tuttavia, a fronte della contestazione del (cfr. comparsa di CP_2 costituzione e risposta par. 3) circa la percezione dei suddetti canoni accompagnata dalla richiesta di nomina di perito grafico, la complessa affermazione attorea (percezione dei canoni con rilascio di ricevuta con firma contraffatta della de cuius) è rimasta priva di riscontro probatorio, non avendo parte attrice né in sede di udienza fissata per la conciliazione
(cfr. verbale del 2.12.2024) né in sede di precisazione delle conclusioni
(cfr. note di trattazione depositate in data 14.4.2025) reiterato le istanze istruttorie articolate nella II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa (in ragione dell'accertata lesione e del quantum restitutorio) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm
147/2022, con attribuzione agli avv. Roberto de Michel e Luisa Acampora che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - Ottava Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in
12 epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE:
1) CONDANNA a restituire alla massa Controparte_2 ereditaria di , deceduta in Napoli il 19.10.2018, l'importo Parte_3 complessivo di euro 194.276,72, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo;
2) ACCERTA E DICHIARA che la quota di riserva dei legittimari di
, e (rappresentata Parte_3 Parte_1 Parte_4 da e ) ammonta ad euro 291.868,627 Parte_2 Controparte_1 ciascuno;
3) ACCERTA E DICHIARA il diritto di e Parte_1
(rappresentata da e ) Parte_4 Parte_2 Controparte_1 alla reintegra della propria quota di legittima nella misura di euro
48.848,266 ciascuno;
DISPONE a tal fine la riduzione delle disposizioni testamentarie di di cui al testamento pubblico per notaio Parte_3
rep. atti di ultima volontà n.613 del 14.5.2007 e al Persona_2 testamento pubblico rep. n. 125 del 11.9.2017 per notaio
[...]
mediante trasferimento alla massa ereditaria di Per_3 [...]
, ex art. 560, II comma, c.c., dell'immobile sito in Parte_3
Napoli, via Dei Mille n. 74, piano primo, int. 2/B, scala B, sez. CHI, foglio 15, part.lla 152, sub. 23, z.c. 11, cat. AI, cl. 1, vani 6, sup.
109 mq, rendita euro 2.277,57;
4) DETERMINA nella misura di euro 291.868,627, oltre interessi dalla presente pronuncia sino al soddisfo, l'importo dovuto a favore di ai sensi dell'art. 560 c.c. che pone a carico di Controparte_2
e (rappresentata da e Parte_1 Parte_4 Parte_2
) in proporzione delle rispettive quote ereditarie;
Controparte_1
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) CONDANNA il convenuto al PAGAMENTO, in favore degli attori,
13 delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che liquida, complessivamente, in euro 14.663,00, di cui euro 560,00 per spese vive e il resto per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione agli avv. Roberto de Michel e Luisa Acampora che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.9.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
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