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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3926 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARU' MORENO e dell'avv. VALLI PIERA con domicilio eletto in VIA CARLO PORTA N. 3
GALLARATE, presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LUINI ANGELO, con domicilio eletto in Gallarate alla via Posporta n.2, presso il difensore avv. LUINI ANGELO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 CP_1 esponendo che: con decreto di trasferimento del 17.02.2009 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nella procedura esecutiva n. 298/2005 la ricorrente acquistava il diritto di nuda proprietà sugli immobili siti nel
Comune di Solbiate Arno censiti al Catasto Fabbricati al mappale 2149 sub 2 ( appartamento) e al mappale
1939 sub 1 ( autorimessa); come si evince dal decreto di trasferimento, sugli immobili gravava il diritto di usufrutto vita natural durante e con diritto di accrescimento a favore del più longevo da parte di e Persona_1
all'atto del decreto di trasferimento il diritto di usufrutto persisteva solamente a favore di Persona_2 essendo il marito premorto;
è deceduta il 14.02.2024; a seguito del suo Persona_2 Persona_2 decesso i diritti di usufrutto e di nuda proprietà si sono riuniti nel diritto di proprietà della ricorrente;
gli immobili sono adibiti ad abitazione ed occupati dalla figlia degli usufruttuari, ; in data 28.02.2024 la CP_1 ricorrente ha inviato una raccomandata agli eredi di rivendicando la proprietà dell'immobile. Persona_2
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la proprietà in capo a parte ricorrente degli immobili sopra indicati e per l'effetto ordinare alla parte convenuta il rilascio degli stessi oltre al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo quantificato in euro 4452,32 e alle spese di lite e di mediazione quantificate in euro
218,38.
- 1 - Si è costituita tempestivamente in giudizio eccependo: l'omessa notifica dell'atto di trasferimento;
CP_1 il litisconsorzio necessari nei confronti degli altri eredi di e l'omessa chiamata degli stessi in Persona_2 mediazione;
ha contestato la fondatezza della domanda di risarcimento del danno;
in via riconvenzionale, deducendo un illecito trattamento dei dati personali della convenuta, ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. da liquidarsi equitativamente.
Ha concluso chiedendo di dichiararsi improcedibile la domanda della ricorrente e comunque rigettarla nel merito e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno nella misura di euro 20.000,00 o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa.
La causa, dopo la concessione dei termini di cui all'articolo 281 duodecies comma 4 c.p.c., è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
La domanda di parte ricorrente è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Parte ricorrente agisce in giudizio per accertare che il diritto di proprietà vantato dalla stessa sugli immobili siti nel Comune di Solbiate Arno censiti al Catasto Fabbricati al mappale 2149 sub 2 (appartamento) e al mappale
1939 sub 1 ( autorimessa) in virtù del consolidamento del diritto di usufrutto nella nuda proprietà (trasferita alla stessa all'esito della procedura esecutiva terminata con il decreto di trasferimento n. 18/2009) a seguito della morte degli usufruttuari.
Parte convenuta eccepisce innanzitutto la mancata notifica del decreto di trasferimento alla parte convenuta e alla sua dante causa ( deducendone una improcedibilità della domanda. Persona_2
Tale eccezione non può essere accolta in quanto una eventuale nullità del decreto di trasferimento avrebbe potuto essere fatta valere solo in sede esecutiva attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, unico ed esclusivo rimedio per dedurre la nullità del decreto di trasferimento.
Non essendovi prova che tale decreto, nella sede esecutiva, sia stato dichiarato nullo, lo stesso costituisce valido titolo posto a fondamento della pretesa della ricorrente.
Del tutto strumentale la deduzione circa la produzione di un documento ( relazione di stima dell'immobile redata in sede esecutiva) estraneo al giudizio, in quanto lo stesso è stato depositato a sostegno della domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente.
Quanto all'eccezione di litisconsorzio necessario con gli altri eredi di va osservato quanto Persona_2 segue.
Come affermato dalla Corte di Cassazione "L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari" (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
(Omissis)60 del 04/10/2018, Rv. 651231 - 01).
Nel caso di specie la domanda di rivendica è stata correttamente proposta nei soli confronti di , CP_1 non avendo quest'ultima dedotto che gli immobili rivendicati sono occupati anche dagli altri eredi.
Non sussiste dunque alcun litisconsorzio necessario né il tentativo di mediazione avrebbe dovuto, dunque, essere proposto nei confronti degli stessi.
- 2 - Ciò precisato in merito alle eccezioni preliminari e venendo al merito della domanda di rivendica va osservato quanto segue.
La convenuta non ha contestato di aver occupato l'immobile per cui è causa.
Va premesso che le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.2.2014, hanno affermato il principio per cui nel caso di azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, essa va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica (cd. "probatio diabolica").
È però principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa.
In tale ultimo caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n.
9303/09).
Nella fattispecie in esame il convenuto non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile ad un comune dante causa (non avendo esplicitato alcuna difesa di carattere petitorio).
Pertanto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia dimostrato di essere proprietaria dell'immobile producendo il decreto di trasferimento dell'immobile.
La domanda di accertamento della proprietà degli immobili oggetto di causa deve dunque essere accolta.
Non può trovare accoglimento invece la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Come noto, l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario/possessore/detentore qualificato-danneggiato.
In materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, la giurisprudenza - tanto di merito quanto di legittimità - si è divisa: secondo un primo filone, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. civ. n. 16670 del 09.08.2016); secondo un diverso filone, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. civ. n. 15111 del 17.06.2013; Cass. civ. n. 15757 del 27.07.2015).
Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645 del
15.11.2022, le quali hanno risolto il contrasto esistente adottando una soluzione mediana.
- 3 - Più in particolare, le Sezioni Unite hanno dapprima chiarito che “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”, giungendo alla conclusione per cui “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile.
Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela”
(Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15-11-2022, n. 33645).
E ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che se la tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”.
La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria)
comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
- 4 - In definitiva, secondo la Suprema Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda di non merita Parte_1 accoglimento.
La parte, infatti, si è limitata a domandare la condanna della convenuta al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
Null'altro è stato aggiunto.
Ebbene, nel caso in esame manca del tutto la prova del danno conseguenza subito dalla ricorrente non avendo la parte allegato - né tanto meno provato, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria sul punto - la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene de quo, né in forma diretta né in forma indiretta.
Più in particolare, si rileva come la parte non abbia neanche prospettato l'eventualità di un utilizzo, anche indiretto, dell'immobile oggetto di causa o uno specifico pregiudizio.
Infatti, nessuna allegazione viene effettuata con riguardo al cosiddetto danno-conseguenza, cioè ai pregiudizi che si sarebbero prodotti nella sfera giuridica del danneggiato a causa dell'evento dannoso (nella specie,
l'occupazione sine titulo).
Nulla viene indicato neanche con riguardo alla possibilità di utilizzo alternativo dell'immobile.
Tale domanda deve pertanto essere rigettata.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e volta al risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. per avere la ricorrente inviato la diffida stragiudiziale in data 28.02.2024 anche agli altri eredi di violando i diritti di riservatezza della convenuta comunicando a terzi Persona_2 estranei al procedimento che in caso di mancato adempimento si sarebbe proceduto legalmente.
Ebbene a prescindere dalla circostanza, paradossale, che la parte convenuta deduce una violazione del suo diritto alla riservatezza per essere stata inviata la diffida stragiudiziale agli altri eredi di e poi, Persona_2 costituendosi in giudizio, deduce addirittura che gli stessi sono litisconsorti necessari chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, va osservato altresì quanto segue.
Ciò che viene tutelato dal Codice della Privacy è la liceità del trattamento dei dati personali che può ritenersi violato, ad esempio, dal comportamento consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato.
- 5 - Nel caso di specie, la diffida stragiudiziale non costituisce una comunicazione ingiustificata ma costituisce la manifestazione legittima del diritto di agire in giudizio da parte della ricorrente che, non sapendo alla morte della chi fosse l'occupante dell'immobile, ha inviato la diffida a tutti coloro che risultavano essere gli eredi Per_2 della Per_2
Manca quindi il presupposto fondante della domanda di risarcimento del danno così come formulata dalla parte resistente.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte ricorrente va parzialmente accolta e per l'effetto CP_1 va condannata al rilascio degli immobili siti nel Comune di Solbiate Arno censiti al Catasto Fabbricati al mappale
2149 sub 2 (appartamento) e al mappale 1939 sub 1 ( autorimessa) liberi da persone e cose in favore di parte ricorrente.
Il parziale accoglimento della domanda assorbe la richiesta di condanna di parte resistente ai sensi dell'articolo
96 c.p.c.
Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda di parte ricorrente, possono essere compensate per la metà mentre per la restante metà seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022, in relazione al valore della causa e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: CP_1
1) accerta e dichiara che gli immobili siti nel Comune di Solbiate Arno censiti al Catasto Fabbricati al mappale 2149 sub 2 (appartamento) e al mappale 1939 sub 1 ( autorimessa) sono di proprietà di Pt_1
[...]
2) condanna al rilascio dei suddetti immobili liberi da persone e cose in favore di CP_1 Pt_1
[...]
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
5) condanna al pagamento, in favore di di ½ delle spese processuali CP_1 Parte_1 liquidate in Euro 2574,13 (di cui € 2179,00 per compensi e 395,13 per spese, compresa la fase di mediazione) oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa le spese per la restante metà.
Così deciso in Busto Arsizio, il 17/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 6 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3926 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARU' MORENO e dell'avv. VALLI PIERA con domicilio eletto in VIA CARLO PORTA N. 3
GALLARATE, presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LUINI ANGELO, con domicilio eletto in Gallarate alla via Posporta n.2, presso il difensore avv. LUINI ANGELO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. ha proposto azione nei confronti di Parte_1 CP_1 esponendo che: con decreto di trasferimento del 17.02.2009 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio nella procedura esecutiva n. 298/2005 la ricorrente acquistava il diritto di nuda proprietà sugli immobili siti nel
Comune di Solbiate Arno censiti al Catasto Fabbricati al mappale 2149 sub 2 ( appartamento) e al mappale
1939 sub 1 ( autorimessa); come si evince dal decreto di trasferimento, sugli immobili gravava il diritto di usufrutto vita natural durante e con diritto di accrescimento a favore del più longevo da parte di e Persona_1
all'atto del decreto di trasferimento il diritto di usufrutto persisteva solamente a favore di Persona_2 essendo il marito premorto;
è deceduta il 14.02.2024; a seguito del suo Persona_2 Persona_2 decesso i diritti di usufrutto e di nuda proprietà si sono riuniti nel diritto di proprietà della ricorrente;
gli immobili sono adibiti ad abitazione ed occupati dalla figlia degli usufruttuari, ; in data 28.02.2024 la CP_1 ricorrente ha inviato una raccomandata agli eredi di rivendicando la proprietà dell'immobile. Persona_2
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la proprietà in capo a parte ricorrente degli immobili sopra indicati e per l'effetto ordinare alla parte convenuta il rilascio degli stessi oltre al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo quantificato in euro 4452,32 e alle spese di lite e di mediazione quantificate in euro
218,38.
- 1 - Si è costituita tempestivamente in giudizio eccependo: l'omessa notifica dell'atto di trasferimento;
CP_1 il litisconsorzio necessari nei confronti degli altri eredi di e l'omessa chiamata degli stessi in Persona_2 mediazione;
ha contestato la fondatezza della domanda di risarcimento del danno;
in via riconvenzionale, deducendo un illecito trattamento dei dati personali della convenuta, ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. da liquidarsi equitativamente.
Ha concluso chiedendo di dichiararsi improcedibile la domanda della ricorrente e comunque rigettarla nel merito e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno nella misura di euro 20.000,00 o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa.
La causa, dopo la concessione dei termini di cui all'articolo 281 duodecies comma 4 c.p.c., è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
La domanda di parte ricorrente è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Parte ricorrente agisce in giudizio per accertare che il diritto di proprietà vantato dalla stessa sugli immobili siti nel Comune di Solbiate Arno censiti al Catasto Fabbricati al mappale 2149 sub 2 (appartamento) e al mappale
1939 sub 1 ( autorimessa) in virtù del consolidamento del diritto di usufrutto nella nuda proprietà (trasferita alla stessa all'esito della procedura esecutiva terminata con il decreto di trasferimento n. 18/2009) a seguito della morte degli usufruttuari.
Parte convenuta eccepisce innanzitutto la mancata notifica del decreto di trasferimento alla parte convenuta e alla sua dante causa ( deducendone una improcedibilità della domanda. Persona_2
Tale eccezione non può essere accolta in quanto una eventuale nullità del decreto di trasferimento avrebbe potuto essere fatta valere solo in sede esecutiva attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, unico ed esclusivo rimedio per dedurre la nullità del decreto di trasferimento.
Non essendovi prova che tale decreto, nella sede esecutiva, sia stato dichiarato nullo, lo stesso costituisce valido titolo posto a fondamento della pretesa della ricorrente.
Del tutto strumentale la deduzione circa la produzione di un documento ( relazione di stima dell'immobile redata in sede esecutiva) estraneo al giudizio, in quanto lo stesso è stato depositato a sostegno della domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente.
Quanto all'eccezione di litisconsorzio necessario con gli altri eredi di va osservato quanto Persona_2 segue.
Come affermato dalla Corte di Cassazione "L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari" (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
(Omissis)60 del 04/10/2018, Rv. 651231 - 01).
Nel caso di specie la domanda di rivendica è stata correttamente proposta nei soli confronti di , CP_1 non avendo quest'ultima dedotto che gli immobili rivendicati sono occupati anche dagli altri eredi.
Non sussiste dunque alcun litisconsorzio necessario né il tentativo di mediazione avrebbe dovuto, dunque, essere proposto nei confronti degli stessi.
- 2 - Ciò precisato in merito alle eccezioni preliminari e venendo al merito della domanda di rivendica va osservato quanto segue.
La convenuta non ha contestato di aver occupato l'immobile per cui è causa.
Va premesso che le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.2.2014, hanno affermato il principio per cui nel caso di azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, essa va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica (cd. "probatio diabolica").
È però principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa.
In tale ultimo caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n.
9303/09).
Nella fattispecie in esame il convenuto non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile ad un comune dante causa (non avendo esplicitato alcuna difesa di carattere petitorio).
Pertanto, deve ritenersi che parte ricorrente abbia dimostrato di essere proprietaria dell'immobile producendo il decreto di trasferimento dell'immobile.
La domanda di accertamento della proprietà degli immobili oggetto di causa deve dunque essere accolta.
Non può trovare accoglimento invece la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Come noto, l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario/possessore/detentore qualificato-danneggiato.
In materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, la giurisprudenza - tanto di merito quanto di legittimità - si è divisa: secondo un primo filone, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. civ. n. 16670 del 09.08.2016); secondo un diverso filone, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. civ. n. 15111 del 17.06.2013; Cass. civ. n. 15757 del 27.07.2015).
Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645 del
15.11.2022, le quali hanno risolto il contrasto esistente adottando una soluzione mediana.
- 3 - Più in particolare, le Sezioni Unite hanno dapprima chiarito che “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”, giungendo alla conclusione per cui “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile.
Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela”
(Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15-11-2022, n. 33645).
E ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che se la tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”.
La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria)
comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.
Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”.
- 4 - In definitiva, secondo la Suprema Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda di non merita Parte_1 accoglimento.
La parte, infatti, si è limitata a domandare la condanna della convenuta al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
Null'altro è stato aggiunto.
Ebbene, nel caso in esame manca del tutto la prova del danno conseguenza subito dalla ricorrente non avendo la parte allegato - né tanto meno provato, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria sul punto - la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene de quo, né in forma diretta né in forma indiretta.
Più in particolare, si rileva come la parte non abbia neanche prospettato l'eventualità di un utilizzo, anche indiretto, dell'immobile oggetto di causa o uno specifico pregiudizio.
Infatti, nessuna allegazione viene effettuata con riguardo al cosiddetto danno-conseguenza, cioè ai pregiudizi che si sarebbero prodotti nella sfera giuridica del danneggiato a causa dell'evento dannoso (nella specie,
l'occupazione sine titulo).
Nulla viene indicato neanche con riguardo alla possibilità di utilizzo alternativo dell'immobile.
Tale domanda deve pertanto essere rigettata.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e volta al risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. per avere la ricorrente inviato la diffida stragiudiziale in data 28.02.2024 anche agli altri eredi di violando i diritti di riservatezza della convenuta comunicando a terzi Persona_2 estranei al procedimento che in caso di mancato adempimento si sarebbe proceduto legalmente.
Ebbene a prescindere dalla circostanza, paradossale, che la parte convenuta deduce una violazione del suo diritto alla riservatezza per essere stata inviata la diffida stragiudiziale agli altri eredi di e poi, Persona_2 costituendosi in giudizio, deduce addirittura che gli stessi sono litisconsorti necessari chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, va osservato altresì quanto segue.
Ciò che viene tutelato dal Codice della Privacy è la liceità del trattamento dei dati personali che può ritenersi violato, ad esempio, dal comportamento consistente nel comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato.
- 5 - Nel caso di specie, la diffida stragiudiziale non costituisce una comunicazione ingiustificata ma costituisce la manifestazione legittima del diritto di agire in giudizio da parte della ricorrente che, non sapendo alla morte della chi fosse l'occupante dell'immobile, ha inviato la diffida a tutti coloro che risultavano essere gli eredi Per_2 della Per_2
Manca quindi il presupposto fondante della domanda di risarcimento del danno così come formulata dalla parte resistente.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte ricorrente va parzialmente accolta e per l'effetto CP_1 va condannata al rilascio degli immobili siti nel Comune di Solbiate Arno censiti al Catasto Fabbricati al mappale
2149 sub 2 (appartamento) e al mappale 1939 sub 1 ( autorimessa) liberi da persone e cose in favore di parte ricorrente.
Il parziale accoglimento della domanda assorbe la richiesta di condanna di parte resistente ai sensi dell'articolo
96 c.p.c.
Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda di parte ricorrente, possono essere compensate per la metà mentre per la restante metà seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 147/2022, in relazione al valore della causa e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: CP_1
1) accerta e dichiara che gli immobili siti nel Comune di Solbiate Arno censiti al Catasto Fabbricati al mappale 2149 sub 2 (appartamento) e al mappale 1939 sub 1 ( autorimessa) sono di proprietà di Pt_1
[...]
2) condanna al rilascio dei suddetti immobili liberi da persone e cose in favore di CP_1 Pt_1
[...]
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente;
4) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
5) condanna al pagamento, in favore di di ½ delle spese processuali CP_1 Parte_1 liquidate in Euro 2574,13 (di cui € 2179,00 per compensi e 395,13 per spese, compresa la fase di mediazione) oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa le spese per la restante metà.
Così deciso in Busto Arsizio, il 17/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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