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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/08/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191/2021 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze come Parte_1 da mandato in atti, attrice
E
corrente in Lecce, in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Conte come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024 depositate da tutte le parti costituite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 04.01.2021, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il , in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., per sentirne: 1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. ed, in subordine, ex art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti in occasione della caduta del 12.11.2018 a causa di una grata di metallo riferibile a detto Condominio; per l'effetto, 2) pronunciare condanna al relativo risarcimento in suo favore nella misura di € 20.123,77 (di cui € 9.476,07 per danno biologico permanente stimato pari al 7%, € 1.899,60 per 40 giorni di I.T.T., € 1.068,53 per 30 giorni di I.T.P. al
75%, € 1.424,70 per 60 giorni di I.T.P. al 50%, € 949,80 per 80 giorni di I.T.P. al 25%, €
4.939,07 per danno morale ed € 366,00 per la perizia medico-legale di parte) o di quella diversa accertanda in corso di giudizio, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda deduceva: - che in data 12.11.2018, recandosi al lavoro presso la Fondazione CMCC sita all'interno del in Controparte_1
Lecce, era incappata in una grata di metallo mal posizionata, non visibile e non segnalata, riferibile al rovinando al suolo;
- che, in conseguenza della caduta, aveva CP_1 riportato lesioni, con conseguenti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
- che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del per omessa custodia CP_1
o, comunque, per omessa vigilanza della grata in questione;
- che a nulla erano valsi i tentativi di risoluzione bonaria della controversia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.02.2021 si costituiva in giudizio il , che, contestate narrativa e domande Controparte_1 attoree, concludeva chiedendo: 1) dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda proposta da e, per l'effetto, rigettarla;
2) in subordine, dichiarare Parte_1 la responsabilità concorsuale e prevalente dell'attrice nel verificarsi del sinistro, graduando, in proporzione, l'eventuale risarcimento dovuto;
3) dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate erano le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie;
4) dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole dal escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata C.T.U. medico- CP_1 legale sulla persona di nelle note di trattazione scritta in Parte_1 sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024 venivano precisate le conclusioni e, all'esito, il
Tribunale riserva la causa per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Con ordinanza n. 4035/2021 la Corte di Cassazione di recente è tornata a sancire che “in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito
a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto, quindi, un potere 'fisico' tra il custode (ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa) e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante;
il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio, cioè, che prescinde dalla colpa.
In sostanza, la responsabilità del custode potrà escludersi solo laddove il custode fornisca la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad escludere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c.,
l'onere probatorio gravante su danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Da un lato, infatti, non è stato contestato che la griglia in ebbe ad incappare l'attrice fosse di proprietà del convenuto o fosse ad esso riferibile, con i conseguenti CP_1 obblighi di manutenzione, vigilanza e custodia;
tanto peraltro risulta confortato anche dal rapporto redatto dagli agenti di polizia municipale intervenuti in loco, prodotto in atti, secondo il quale la griglia era posta a sinistra uscendo dal portone sito al civico 16 di Via
Augusto Imperatore e conduceva alle intercapedini dello stesso palazzo condominiale, donde la sua verosimile natura condominiale.
Per altro verso, in giudizio è emerso che la griglia in questione si presentava sopraelevata di qualche centimetro rispetto al suo alloggiamento, non ne era segnalata l'anomalia e che l'attrice, il giorno 12.11.2018 alle ore 15.30, incedendo alla volta dello stabile condominiale, vi inciampò, perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo, procurandosi lesioni (come dichiarato dal teste indifferente che, Testimone_1 nell'occorso, era in compagnia dell'attrice, assisteva alla sua caduta e le prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
Medesima descrizione della situazione dei luoghi veniva poi confermata dai testi indifferenti (proprietario di un esercizio commerciale sto al civico 14 Testimone_2 della stessa via) e da e (agenti di Polizia locale intervenuti Testimone_3 Testimone_4 per i rilievi del caso) e dalle foto prodotte in atti.
La sopraelevazione dalla sua sede di una griglia esistente su un marciapiedi destinato al passaggio dei fruitori della strada integra un vizio strutturale-costruttivo o, comunque, di manutenzione, indipendente dalle altrui modalità di uso, che il CP_1 convenuto avrebbe dovuto evitare o eliminare o, quantomeno, segnalare affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della via.
che, peraltro, si presentava nella specie particolarmente temibile, atteso che CP_2 detta griglia era di poco rialzata rispetto al suo alloggiamento ed occupava gran parte del marciapiedi percorso dall'attrice.
Nel corso delle prove espletate in giudizio parte convenuta non ha inoltre fornito la necessaria prova liberatoria, ossia del verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile e a sé stante, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, rendendo il custode esente da responsabilità e nemmeno che la sig.ra avesse conoscenza della Pt_1 presenza dell'anomalia in questione, onde poterla con certezza evitare o, almeno, che quest'ultima fosse segnalata e/o protetta.
Deve pertanto escludersi il comportamento colposo o quantomeno superficiale in capo all'attrice, in uno all'addebitabilità del sinistro -in tutto o in parte- allo stesso, verificatosi per un evento da essa non prevedibile, né evitabile con la diligenza normalmente richiesta in relazione alle circostanze del caso concreto.
Deve rilevarsi che il teste , nel corso della sua escussione, dichiarava che la Tes_1 mattina dello stesso giorno 12.11.2018 aveva personalmente constatato che un mezzo meccanico di scarico merci, che doveva effettuare delle consegne, era passato sopra alla grata, determinandone il disallineamento e il sollevamento dal suo alloggiamento.
Orbene, per quanto improvvisa sia stata la comparsa dell'insidia, tuttavia a distanza di diverse ore essa era ancora presente, tanto da determinare la caduta dell'attrice; e il non ha provato che l'evento non poteva essere impedito neanche attraverso CP_1
l'adozione da parte sua di tempestive misure di vigilanza (come una mera perlustrazione di controllo dell'amministratore condominiale o di suoi incaricati dopo il passaggio del mezzo meccanico di scarico merci) e/o di adeguate attività di manutenzione (come il fissaggio della griglia al suolo).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile in via esclusiva al CP_1 convenuto per aver violato l'obbligo di manutenere aree e cose di pertinenza dello stabile e di prevenire danni agli utenti.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, esaustive Persona_1
e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato che la Sig.ra in occasione Pt_1 del sinistro per cui è causa, riportava “trauma contusivo spalla sx con frattura trochite omerale, trattata chirurgicamente , contusioni multiple con verosimile lesione del tendine del muscolo sovraspinoso di sinistra”, lesioni in relazione causale con l'evento denunciato;
è risultato altresì che i periodi di malattia determinatisi potevano essere quantificati in giorni 22 di Inabilità Temporanea Totale;
in giorni 50 di Inabilità Temporanea parziale al 75%, seguiti da giorni 60 da computare al 50% ed ulteriori giorni 80 da computare al 25 %, con postumi permanenti valutabili nella misura del 6%, stante il residuo impegno funzionale distrettuale, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (35 anni) e anche in applicazione delle vigenti tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, nonché della sofferenza soggettiva cagionata dall'accaduto (già inglobata nella determinazione dell'entità del danno biologico e del danno da invalidità temporanea, non essendovi prova di maggiore fatica dell'attrice nello svolgimento delle attività manuali, né del suo disagio per le sue condizioni, né dell'abbandono delle ordinarie pratiche ludiche o sportive) appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € 22.132,50
(di cui € 2.530,00 per I.T.T., € 4.312.50 per I.T.P. al 75%, € 3.450,00 per I.T.P al 50%, €
2.300,00 per I.T.P al 25%, € 9.540,00 per invalidità permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
In ordine alle spese, giusti documenti in atti, può riconoscersi il ristoro dell'esborso sostenuto per la perizia medico-legale di parte nella misura di € 366,00, ritenuta congrua dal C.t.u..
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 22.498,50, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il CP_1 convenuto.
Alla soccombenza del nei confronti dell'attrice segue il regolamento CP_1 delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, ridotte del 30% per l'assenza di particolari e distinte questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 della somma complessiva di € 22.498,50, oltre interessi legali Parte_1 dal dì della liquidazione sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa subiti in occasione della caduta del 2.11.2018 in Lecce in via Augusto Imperatore;
2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed €
3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi CP_1 liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 22 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191/2021 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze come Parte_1 da mandato in atti, attrice
E
corrente in Lecce, in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Conte come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024 depositate da tutte le parti costituite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 04.01.2021, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il , in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., per sentirne: 1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. ed, in subordine, ex art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti in occasione della caduta del 12.11.2018 a causa di una grata di metallo riferibile a detto Condominio; per l'effetto, 2) pronunciare condanna al relativo risarcimento in suo favore nella misura di € 20.123,77 (di cui € 9.476,07 per danno biologico permanente stimato pari al 7%, € 1.899,60 per 40 giorni di I.T.T., € 1.068,53 per 30 giorni di I.T.P. al
75%, € 1.424,70 per 60 giorni di I.T.P. al 50%, € 949,80 per 80 giorni di I.T.P. al 25%, €
4.939,07 per danno morale ed € 366,00 per la perizia medico-legale di parte) o di quella diversa accertanda in corso di giudizio, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda deduceva: - che in data 12.11.2018, recandosi al lavoro presso la Fondazione CMCC sita all'interno del in Controparte_1
Lecce, era incappata in una grata di metallo mal posizionata, non visibile e non segnalata, riferibile al rovinando al suolo;
- che, in conseguenza della caduta, aveva CP_1 riportato lesioni, con conseguenti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
- che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del per omessa custodia CP_1
o, comunque, per omessa vigilanza della grata in questione;
- che a nulla erano valsi i tentativi di risoluzione bonaria della controversia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.02.2021 si costituiva in giudizio il , che, contestate narrativa e domande Controparte_1 attoree, concludeva chiedendo: 1) dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, la domanda proposta da e, per l'effetto, rigettarla;
2) in subordine, dichiarare Parte_1 la responsabilità concorsuale e prevalente dell'attrice nel verificarsi del sinistro, graduando, in proporzione, l'eventuale risarcimento dovuto;
3) dare atto, sempre ed in ogni caso, che, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate erano le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie;
4) dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; reso dall'attrice l'interrogatorio formale deferitole dal escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata C.T.U. medico- CP_1 legale sulla persona di nelle note di trattazione scritta in Parte_1 sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024 venivano precisate le conclusioni e, all'esito, il
Tribunale riserva la causa per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
Con ordinanza n. 4035/2021 la Corte di Cassazione di recente è tornata a sancire che “in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito
a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto, quindi, un potere 'fisico' tra il custode (ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa) e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante;
il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio, cioè, che prescinde dalla colpa.
In sostanza, la responsabilità del custode potrà escludersi solo laddove il custode fornisca la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad escludere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c.,
l'onere probatorio gravante su danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode, come detto, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Da un lato, infatti, non è stato contestato che la griglia in ebbe ad incappare l'attrice fosse di proprietà del convenuto o fosse ad esso riferibile, con i conseguenti CP_1 obblighi di manutenzione, vigilanza e custodia;
tanto peraltro risulta confortato anche dal rapporto redatto dagli agenti di polizia municipale intervenuti in loco, prodotto in atti, secondo il quale la griglia era posta a sinistra uscendo dal portone sito al civico 16 di Via
Augusto Imperatore e conduceva alle intercapedini dello stesso palazzo condominiale, donde la sua verosimile natura condominiale.
Per altro verso, in giudizio è emerso che la griglia in questione si presentava sopraelevata di qualche centimetro rispetto al suo alloggiamento, non ne era segnalata l'anomalia e che l'attrice, il giorno 12.11.2018 alle ore 15.30, incedendo alla volta dello stabile condominiale, vi inciampò, perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo, procurandosi lesioni (come dichiarato dal teste indifferente che, Testimone_1 nell'occorso, era in compagnia dell'attrice, assisteva alla sua caduta e le prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi).
Medesima descrizione della situazione dei luoghi veniva poi confermata dai testi indifferenti (proprietario di un esercizio commerciale sto al civico 14 Testimone_2 della stessa via) e da e (agenti di Polizia locale intervenuti Testimone_3 Testimone_4 per i rilievi del caso) e dalle foto prodotte in atti.
La sopraelevazione dalla sua sede di una griglia esistente su un marciapiedi destinato al passaggio dei fruitori della strada integra un vizio strutturale-costruttivo o, comunque, di manutenzione, indipendente dalle altrui modalità di uso, che il CP_1 convenuto avrebbe dovuto evitare o eliminare o, quantomeno, segnalare affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della via.
che, peraltro, si presentava nella specie particolarmente temibile, atteso che CP_2 detta griglia era di poco rialzata rispetto al suo alloggiamento ed occupava gran parte del marciapiedi percorso dall'attrice.
Nel corso delle prove espletate in giudizio parte convenuta non ha inoltre fornito la necessaria prova liberatoria, ossia del verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile e a sé stante, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, rendendo il custode esente da responsabilità e nemmeno che la sig.ra avesse conoscenza della Pt_1 presenza dell'anomalia in questione, onde poterla con certezza evitare o, almeno, che quest'ultima fosse segnalata e/o protetta.
Deve pertanto escludersi il comportamento colposo o quantomeno superficiale in capo all'attrice, in uno all'addebitabilità del sinistro -in tutto o in parte- allo stesso, verificatosi per un evento da essa non prevedibile, né evitabile con la diligenza normalmente richiesta in relazione alle circostanze del caso concreto.
Deve rilevarsi che il teste , nel corso della sua escussione, dichiarava che la Tes_1 mattina dello stesso giorno 12.11.2018 aveva personalmente constatato che un mezzo meccanico di scarico merci, che doveva effettuare delle consegne, era passato sopra alla grata, determinandone il disallineamento e il sollevamento dal suo alloggiamento.
Orbene, per quanto improvvisa sia stata la comparsa dell'insidia, tuttavia a distanza di diverse ore essa era ancora presente, tanto da determinare la caduta dell'attrice; e il non ha provato che l'evento non poteva essere impedito neanche attraverso CP_1
l'adozione da parte sua di tempestive misure di vigilanza (come una mera perlustrazione di controllo dell'amministratore condominiale o di suoi incaricati dopo il passaggio del mezzo meccanico di scarico merci) e/o di adeguate attività di manutenzione (come il fissaggio della griglia al suolo).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile in via esclusiva al CP_1 convenuto per aver violato l'obbligo di manutenere aree e cose di pertinenza dello stabile e di prevenire danni agli utenti.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dal C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, esaustive Persona_1
e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato che la Sig.ra in occasione Pt_1 del sinistro per cui è causa, riportava “trauma contusivo spalla sx con frattura trochite omerale, trattata chirurgicamente , contusioni multiple con verosimile lesione del tendine del muscolo sovraspinoso di sinistra”, lesioni in relazione causale con l'evento denunciato;
è risultato altresì che i periodi di malattia determinatisi potevano essere quantificati in giorni 22 di Inabilità Temporanea Totale;
in giorni 50 di Inabilità Temporanea parziale al 75%, seguiti da giorni 60 da computare al 50% ed ulteriori giorni 80 da computare al 25 %, con postumi permanenti valutabili nella misura del 6%, stante il residuo impegno funzionale distrettuale, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (35 anni) e anche in applicazione delle vigenti tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, nonché della sofferenza soggettiva cagionata dall'accaduto (già inglobata nella determinazione dell'entità del danno biologico e del danno da invalidità temporanea, non essendovi prova di maggiore fatica dell'attrice nello svolgimento delle attività manuali, né del suo disagio per le sue condizioni, né dell'abbandono delle ordinarie pratiche ludiche o sportive) appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € 22.132,50
(di cui € 2.530,00 per I.T.T., € 4.312.50 per I.T.P. al 75%, € 3.450,00 per I.T.P al 50%, €
2.300,00 per I.T.P al 25%, € 9.540,00 per invalidità permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
In ordine alle spese, giusti documenti in atti, può riconoscersi il ristoro dell'esborso sostenuto per la perizia medico-legale di parte nella misura di € 366,00, ritenuta congrua dal C.t.u..
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 22.498,50, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, al cui pagamento va condannato il CP_1 convenuto.
Alla soccombenza del nei confronti dell'attrice segue il regolamento CP_1 delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, ridotte del 30% per l'assenza di particolari e distinte questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 della somma complessiva di € 22.498,50, oltre interessi legali Parte_1 dal dì della liquidazione sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni dalla stessa subiti in occasione della caduta del 2.11.2018 in Lecce in via Augusto Imperatore;
2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.817,90, di cui € 264,00 per esborsi ed €
3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi CP_1 liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 22 agosto 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)