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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/08/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2625/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice dott.
Federico Fiore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2625 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “bancari ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario”
Tra
(C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Gabriele Binaglia, e dall'Avv. Manuela Pula, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Perugia Via Balbo n.
16, come da procure rispettivamente rilasciate su fogli separati ma acclusi all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Attore-opponente
e
(P.I. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia n. 9 presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di intervento
Intervenuta-opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
395/2022, emesso in data 15/09/2023 da questo Tribunale, pubblicato il 18/09/2023, e notificato in data 25/09/2023, in favore di per l'importo di Controparte_3 euro 20.831,40, oltre interessi e spese del monitorio, dovuto in forza dell'inadempimento all'obbligo di restituzione del finanziamento n. 13937712, e a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n. 41119343, contratti stipulati con l'originaria creditrice Unicredit Banca S.p.a.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in via preliminare, il Parte_1 mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e, nel merito, il difetto di prova del credito, avendo prodotto in sede monitoria Controparte_3 soltanto gli estratti-conto ex art. 50 T.U.B., ritenuti inidonei a fondare il credito in sede di opposizione, in quanto non consentirebbero di dare contezza delle operazioni attraverso le quali si è giunti al saldo negativo finale, e di verificare la sussistenza di appostazioni illegittime, e ha dedotto che i medesimi riporterebbero importi divergenti rispetto a quelli oggetto di ingiunzione.
Inoltre, ha eccepito l'inesigibilità del credito per mancata comunicazione del recesso contrattuale.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
….In via preliminare: ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 28/2010, vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, si chiede all'Ill.mo Giudice di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento.
In via principale:-accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità del credito azionato da “ la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_3 Controparte_3 nei confronti dell'opponenteSig. , per tutti i motivi esposti in narrativa e, Parte_1
pagina 2 di 12 per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o privo di efficacia e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
1.2 Si è costituita in giudizio e per essa, quale mandataria Controparte_3 per la gestione del credito, contestando l'opposizione avversaria e Controparte_4 ribadendo la legittimità e fondatezza del credito ingiunto, e ha dedotto che il piano di rientro relativo al rapporto di c/c , sottoscritto dall'opponente, si era interrotto dopo che il cliente aveva pagato soltanto l'importo di euro 378,47.
Ha, pertanto, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni”….. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
395/2022 - N.R.G. 895/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per
l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento Parte_1 della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
1.3 Si è altresì costituita e per essa la mandataria Controparte_1 [...] rappresentando di aver acquistato un portafoglio di crediti Controparte_2 pecuniari “in blocco”, tra i quali quello per cui è causa, dalla cedente
[...]
e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…..In via Controparte_3 pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo – allo stato – Controparte_3 [...]
l'unica titolare del credito per cui è causa;
Controparte_1
pagina 3 di 12 Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
in via di subordine:
- in caso di revoca, per qualunque ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 20.831,40, oltre ulteriori interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
1.4 All'udienza di comparizione e trattazione della causa del 17/05/2023, le parti hanno acconsentito all'estromissione di A scioglimento Controparte_3 della riserva assunta, il Tribunale, con ordinanza riservata del 18.5.2023, ha disposto l'estromissione della cedente ha rigettato l'istanza di Controparte_3 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo.
1.5 Il giudizio è quindi proseguito nei confronti della sola cessionaria
[...]
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1), Controparte_1
2), 3) c.p.c., con la prima memoria istruttoria, l'opponente ha negato la riferibilità a sé stesso delle sottoscrizioni presenti sulla richiesta di piano di rientro e sulla raccomandata a/r con cui il cliente era stato costituito in mora (doc.
9-10 di parte opposta). La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 22/07/2025, fissata per la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. e per la precisazione delle conclusioni ele parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte d'udienza .
*****
pagina 4 di 12 In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione va parzialmente accolta nei termini che seguono.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori (Cass. n.
2356/2024).
pagina 5 di 12 A seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella fase di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., ex multis, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311;
Cass. Civ. 14 aprile 1999, n. 3671) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nella specie, va anzitutto rigettato il motivo di opposizione relativo alla pretesa inesigibilità del credito per mancata comunicazione del recesso contrattuale da parte della banca.
Parte opposta, infatti, ha prodotto la comunicazione di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine, spedita a mezzo raccomandata a/r e regolarmente ricevuta dall'opponente (cfr. doc. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Il disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta di consegna operato da parte opponente è inammissibile, in quanto tardivo, atteso che esso sarebbe dovuto intervenire entro la prima udienza, ovvero entro il primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n. 9690/2023, secondo cui “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma
1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”).
Nella specie, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
17/05/2023, parte opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione, sicché la documentazione versata in atti dalla creditrice deve ritenersi riferibile a Parte_1
pagina 6 di 12 Quanto, invece, alla prova del credito, nel proprio atto introduttivo, l'opponente ha eccepito il difetto di prova del credito, avendo prodotto in Controparte_3 sede monitoria soltanto gli estratti-conto ex art. 50 T.U.B., oltre ad una proposta di rientro relativo al credito derivante dal rapporto di c/c recante la sottoscrizione del cliente, ritenuti inidonei a fondare il credito in sede di opposizione, in quanto non consentirebbero di dare contezza delle operazioni attraverso le quali si è giunti al saldo negativo finale, e ha dedotto che i medesimi riporterebbero importi divergenti rispetto a quelli oggetto di ingiunzione.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma di cui all'art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le predette regole di ripartizione dell'onere della prova a carico dell'attore-opposto (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n.23313 del 27/09/2018):
“la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento”).
A fronte delle predette doglianze di parte opponente, si è Controparte_3 costituita nel giudizio di opposizione, producendo, quanto al prestito concesso, copia parziale del contratto di finanziamento n. 13937712, con il relativo piano di ammortamento e l'estratto-conto partitario, dal quale emergerebbe una esposizione debitoria al 18/07/2017 di euro -11.642,13.
Pur essendo incontestata l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte della banca, la produzione documentale di parte opposta si è rivelata parzialmente incompleta.
A ben vedere, infatti, mentre il credito azionato in sede monitoria è pari ad euro
17.185,24, come indicato nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nell'estratto conto partitario è invece indicata un'esposizione totale di euro 11.642,13.
L'intervenuta, nella propria memoria di replica ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., ha giustificato l'ammontare del primo importo, deducendo che esso sarebbe il composto da:
pagina 7 di 12 i) il capitale scaduto, calcolato come sommatoria delle rate scadute e non pagate dal primo inadempimento fino alla decadenza del beneficio del termine, pari ad euro 5.726,00;
ii) il capitale residuo, dalla data della decadenza del beneficio del termine, fino all'ultima rata prevista dal piano d'ammortamento, pari ad euro 11.223,50;
iii) le spese, penali, insoluti RID, ed invio lettera della decadenza dal beneficio del termine, pari ad euro 235,74.
Risulta, inoltre, dal predetto partitario, che l'opponente abbia versato le prime dodici rate, e parte della tredicesima (cfr. doc. 6), laddove la tredicesima rata per euro
520,50, è stata pagata attraverso due distinti addebiti sul conto corrente, per euro -
161,83 ed euro -215,24, mentre da tale momento e fino al passaggio a sofferenza, le ulteriori rate vengono indicate come “passaggio a sofferenza”.
Gli addebiti effettuati sul c/c di nei termini sopra detti, risultano Parte_1 effettivamente avvenuti (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione e risposta - estratti conto del c/c n. 41119343).
A partire dal 20/07/2016, invece, le rate dalla 24esima alla 48esima sono indicate come “decadenza beneficio del termine”; lo stesso importo complessivo “finale” di euro -11.642,13 è indicato come “decadenza beneficio del termine”, e deve pertanto ritenersi, come chiarito anche dall'opposta in sede di memorie istruttorie (benché la medesima abbia indicato il minor importo di euro 11.223,50 e tale è la somma che sarà considerata), che tale voce è soltanto quella relativa alle rate intervenute dopo la decadenza del beneficio del termine, cui devono quindi sommarsi le rate scadute e non pagate (indicate come “passaggio a sofferenza” nel partitario).
Tale ultima voce, tuttavia – a differenza di quanto indicato dalla creditrice – non sarebbe pari ad euro 5.726,00, ma ad euro 5.348,43, risultando regolarmente incassati due distinti addebiti del conto corrente, per euro -161,83 ed euro -215,24, relativi alla tredicesima rata del finanziamento (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, calcolando che residuano all'opponente euro 143,43 relative alla tredicesima rata, ed ulteriori 34 rate da euro 520,50 ciascuna, l'opponente non avrebbe versato la pagina 8 di 12 somma complessiva di euro 17.840,43, pari alle rate residue comprensive di capitale ed interessi.
L'opponente in sede monitoria ha, tuttavia, domandato la minor somma di euro
17.185,24, sicché la domanda di accertamento del credito non potrà che accogliersi nei limiti della somma richiesta.
Non rileva, al riguardo, che la copia del contratto di finanziamento versata in atti sia in parte illeggibile, atteso che la prima pagina del contratto, perfettamente leggibile, reca l'importo della singola rata, il numero di rate, nonché il TAN e TAEG applicati.
L'opposta ha altresì prodotto anche il piano di ammortamento allegato al contratto, nel quale è previamente indicato l'andamento dell'ammortamento, nonché gli importi addebitati a titolo di capitale e di interessi nell'intero periodo, con la conseguenza, anzitutto, che il debitore era a conoscenza dell'ammontare delle rate di ammortamento, degli importi dovuti, e della scadenza delle stesse sin dall'inizio del rapporto.
Inoltre, il piano di ammortamento conferma sostanzialmente la congruità degli importi richiesti in sede monitoria, essendo indicato che alla scadenza della quattordicesima rata sarebbe residuato un debito di euro 17.697,00, comprensivo di capitale e interessi.
In definitiva, va confermato il credito derivante dal contratto di finanziamento, per euro 17.185,24 così come richiesto da parte opposta.
Quanto, invece, al rapporto di conto corrente n. 41119343, nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha prodotto gli estratti-conto integrali, senza, tuttavia, versare in atti copia del contratto di apertura di conto corrente.
Ebbene, per assolvere compitamente al proprio onere della prova la creditrice avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di conto corrente, dal quale poter desumere la fondatezza della pretesa di tutte le competenze maturate.
Tale carenza non può essere supplita dagli estratti conto, non consentendo – come rilevato dall'opponente – di verificare che gli addebiti operati siano conformi a quanto previsto e convenuto contrattualmente, nonché la presenza di clausole nulle, ovvero – ancora – di ricostruire il rapporto con l'eventuale depurazione di interessi,
pagina 9 di 12 spese e commissioni eventualmente non dovute (cfr. in questo senso Corte App.
Napoli, Sez. III, Sent. 14/01/2025 n. 157).
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta costituisce consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità quello per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. n. 30000/2018).
Come precisato dalla Corte di legittimità, infatti, deve ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 c.c. quelli formali - abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti.
Non rileva neppure la sottoscrizione da parte del cliente di un piano di rientro, per il vero disconosciuta dall'opponente, ancorché tardivamente, in quanto solo nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., benché fosse stata prodotta già in sede monitoria.
Infatti, la circostanza che il cliente avesse proposto un piano di rientro, Parte_1 non implica anche che le somme ivi indicate e verosimilmente comunicate dalla banca siano legittime o dovute, né vale a superare eventuali nullità da cui discenderebbero tali somme giacché la controversia non ha investito la verità storica delle sottostanti evidenze contabili, bensì la pretesa mancata spettanza di quelle competenze in assenza di valida dimostrazione di una loro corretta quantificazione giustificata dalle corrispondenti clausole contrattuali.
pagina 10 di 12 Il decreto ingiuntivo, sul punto, va pertanto revocato, non essendo stata fornita adeguata prova del credito derivante dal contratto di conto corrente.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta, essendo stato accertato un minor credito di euro 17.185,24 di cui l'opposta è titolare nei confronti dell'opponente.
Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (cfr. Cass., Sez. Un.,
31/10/2022, n. 32061; Cass. 17/05/2024, n. 13827 Cass. 15725/2007).
Nel caso di specie, tuttavia, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione nel corso del quale il credito dell'opposta è stato accertato e riconosciuto per un importo inferiore rispetto a quello ingiunto si ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti in ragione di 1/4 le spese del giudizio di opposizione che vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 395/2022 emesso da questo Tribunale;
pagina 11 di 12 - condanna al pagamento nei confronti di della Parte_1 Controparte_1 minor somma accertata in euro 17.185,24;
- dichiara compensate in ragione di ¼ le spese del giudizio di opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente a rimborsare all'opposta Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in euro 3.170,00 per onorari oltre spese Controparte_1 generali c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Perugia, 20 agosto 2025
Il Giudice
Federico Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice dott.
Federico Fiore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2625 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “bancari ( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario”
Tra
(C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Gabriele Binaglia, e dall'Avv. Manuela Pula, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Perugia Via Balbo n.
16, come da procure rispettivamente rilasciate su fogli separati ma acclusi all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Attore-opponente
e
(P.I. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia n. 9 presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di intervento
Intervenuta-opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
395/2022, emesso in data 15/09/2023 da questo Tribunale, pubblicato il 18/09/2023, e notificato in data 25/09/2023, in favore di per l'importo di Controparte_3 euro 20.831,40, oltre interessi e spese del monitorio, dovuto in forza dell'inadempimento all'obbligo di restituzione del finanziamento n. 13937712, e a titolo di saldo del rapporto di conto corrente n. 41119343, contratti stipulati con l'originaria creditrice Unicredit Banca S.p.a.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in via preliminare, il Parte_1 mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e, nel merito, il difetto di prova del credito, avendo prodotto in sede monitoria Controparte_3 soltanto gli estratti-conto ex art. 50 T.U.B., ritenuti inidonei a fondare il credito in sede di opposizione, in quanto non consentirebbero di dare contezza delle operazioni attraverso le quali si è giunti al saldo negativo finale, e di verificare la sussistenza di appostazioni illegittime, e ha dedotto che i medesimi riporterebbero importi divergenti rispetto a quelli oggetto di ingiunzione.
Inoltre, ha eccepito l'inesigibilità del credito per mancata comunicazione del recesso contrattuale.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
….In via preliminare: ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 28/2010, vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, si chiede all'Ill.mo Giudice di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento.
In via principale:-accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità del credito azionato da “ la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_3 Controparte_3 nei confronti dell'opponenteSig. , per tutti i motivi esposti in narrativa e, Parte_1
pagina 2 di 12 per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullabile e/o privo di efficacia e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
1.2 Si è costituita in giudizio e per essa, quale mandataria Controparte_3 per la gestione del credito, contestando l'opposizione avversaria e Controparte_4 ribadendo la legittimità e fondatezza del credito ingiunto, e ha dedotto che il piano di rientro relativo al rapporto di c/c , sottoscritto dall'opponente, si era interrotto dopo che il cliente aveva pagato soltanto l'importo di euro 378,47.
Ha, pertanto, richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni”….. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
395/2022 - N.R.G. 895/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per
l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento Parte_1 della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
1.3 Si è altresì costituita e per essa la mandataria Controparte_1 [...] rappresentando di aver acquistato un portafoglio di crediti Controparte_2 pecuniari “in blocco”, tra i quali quello per cui è causa, dalla cedente
[...]
e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…..In via Controparte_3 pregiudiziale:
- stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo – allo stato – Controparte_3 [...]
l'unica titolare del credito per cui è causa;
Controparte_1
pagina 3 di 12 Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
in via di subordine:
- in caso di revoca, per qualunque ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di euro 20.831,40, oltre ulteriori interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
1.4 All'udienza di comparizione e trattazione della causa del 17/05/2023, le parti hanno acconsentito all'estromissione di A scioglimento Controparte_3 della riserva assunta, il Tribunale, con ordinanza riservata del 18.5.2023, ha disposto l'estromissione della cedente ha rigettato l'istanza di Controparte_3 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo.
1.5 Il giudizio è quindi proseguito nei confronti della sola cessionaria
[...]
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma VI n. 1), Controparte_1
2), 3) c.p.c., con la prima memoria istruttoria, l'opponente ha negato la riferibilità a sé stesso delle sottoscrizioni presenti sulla richiesta di piano di rientro e sulla raccomandata a/r con cui il cliente era stato costituito in mora (doc.
9-10 di parte opposta). La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 22/07/2025, fissata per la discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. e per la precisazione delle conclusioni ele parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte d'udienza .
*****
pagina 4 di 12 In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione va parzialmente accolta nei termini che seguono.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori (Cass. n.
2356/2024).
pagina 5 di 12 A seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella fase di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., ex multis, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311;
Cass. Civ. 14 aprile 1999, n. 3671) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nella specie, va anzitutto rigettato il motivo di opposizione relativo alla pretesa inesigibilità del credito per mancata comunicazione del recesso contrattuale da parte della banca.
Parte opposta, infatti, ha prodotto la comunicazione di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine, spedita a mezzo raccomandata a/r e regolarmente ricevuta dall'opponente (cfr. doc. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Il disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta di consegna operato da parte opponente è inammissibile, in quanto tardivo, atteso che esso sarebbe dovuto intervenire entro la prima udienza, ovvero entro il primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa (cfr. sul punto, ex multis, Cass. n. 9690/2023, secondo cui “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma
1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”).
Nella specie, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
17/05/2023, parte opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione, sicché la documentazione versata in atti dalla creditrice deve ritenersi riferibile a Parte_1
pagina 6 di 12 Quanto, invece, alla prova del credito, nel proprio atto introduttivo, l'opponente ha eccepito il difetto di prova del credito, avendo prodotto in Controparte_3 sede monitoria soltanto gli estratti-conto ex art. 50 T.U.B., oltre ad una proposta di rientro relativo al credito derivante dal rapporto di c/c recante la sottoscrizione del cliente, ritenuti inidonei a fondare il credito in sede di opposizione, in quanto non consentirebbero di dare contezza delle operazioni attraverso le quali si è giunti al saldo negativo finale, e ha dedotto che i medesimi riporterebbero importi divergenti rispetto a quelli oggetto di ingiunzione.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma di cui all'art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le predette regole di ripartizione dell'onere della prova a carico dell'attore-opposto (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n.23313 del 27/09/2018):
“la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento”).
A fronte delle predette doglianze di parte opponente, si è Controparte_3 costituita nel giudizio di opposizione, producendo, quanto al prestito concesso, copia parziale del contratto di finanziamento n. 13937712, con il relativo piano di ammortamento e l'estratto-conto partitario, dal quale emergerebbe una esposizione debitoria al 18/07/2017 di euro -11.642,13.
Pur essendo incontestata l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte della banca, la produzione documentale di parte opposta si è rivelata parzialmente incompleta.
A ben vedere, infatti, mentre il credito azionato in sede monitoria è pari ad euro
17.185,24, come indicato nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nell'estratto conto partitario è invece indicata un'esposizione totale di euro 11.642,13.
L'intervenuta, nella propria memoria di replica ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., ha giustificato l'ammontare del primo importo, deducendo che esso sarebbe il composto da:
pagina 7 di 12 i) il capitale scaduto, calcolato come sommatoria delle rate scadute e non pagate dal primo inadempimento fino alla decadenza del beneficio del termine, pari ad euro 5.726,00;
ii) il capitale residuo, dalla data della decadenza del beneficio del termine, fino all'ultima rata prevista dal piano d'ammortamento, pari ad euro 11.223,50;
iii) le spese, penali, insoluti RID, ed invio lettera della decadenza dal beneficio del termine, pari ad euro 235,74.
Risulta, inoltre, dal predetto partitario, che l'opponente abbia versato le prime dodici rate, e parte della tredicesima (cfr. doc. 6), laddove la tredicesima rata per euro
520,50, è stata pagata attraverso due distinti addebiti sul conto corrente, per euro -
161,83 ed euro -215,24, mentre da tale momento e fino al passaggio a sofferenza, le ulteriori rate vengono indicate come “passaggio a sofferenza”.
Gli addebiti effettuati sul c/c di nei termini sopra detti, risultano Parte_1 effettivamente avvenuti (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione e risposta - estratti conto del c/c n. 41119343).
A partire dal 20/07/2016, invece, le rate dalla 24esima alla 48esima sono indicate come “decadenza beneficio del termine”; lo stesso importo complessivo “finale” di euro -11.642,13 è indicato come “decadenza beneficio del termine”, e deve pertanto ritenersi, come chiarito anche dall'opposta in sede di memorie istruttorie (benché la medesima abbia indicato il minor importo di euro 11.223,50 e tale è la somma che sarà considerata), che tale voce è soltanto quella relativa alle rate intervenute dopo la decadenza del beneficio del termine, cui devono quindi sommarsi le rate scadute e non pagate (indicate come “passaggio a sofferenza” nel partitario).
Tale ultima voce, tuttavia – a differenza di quanto indicato dalla creditrice – non sarebbe pari ad euro 5.726,00, ma ad euro 5.348,43, risultando regolarmente incassati due distinti addebiti del conto corrente, per euro -161,83 ed euro -215,24, relativi alla tredicesima rata del finanziamento (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, calcolando che residuano all'opponente euro 143,43 relative alla tredicesima rata, ed ulteriori 34 rate da euro 520,50 ciascuna, l'opponente non avrebbe versato la pagina 8 di 12 somma complessiva di euro 17.840,43, pari alle rate residue comprensive di capitale ed interessi.
L'opponente in sede monitoria ha, tuttavia, domandato la minor somma di euro
17.185,24, sicché la domanda di accertamento del credito non potrà che accogliersi nei limiti della somma richiesta.
Non rileva, al riguardo, che la copia del contratto di finanziamento versata in atti sia in parte illeggibile, atteso che la prima pagina del contratto, perfettamente leggibile, reca l'importo della singola rata, il numero di rate, nonché il TAN e TAEG applicati.
L'opposta ha altresì prodotto anche il piano di ammortamento allegato al contratto, nel quale è previamente indicato l'andamento dell'ammortamento, nonché gli importi addebitati a titolo di capitale e di interessi nell'intero periodo, con la conseguenza, anzitutto, che il debitore era a conoscenza dell'ammontare delle rate di ammortamento, degli importi dovuti, e della scadenza delle stesse sin dall'inizio del rapporto.
Inoltre, il piano di ammortamento conferma sostanzialmente la congruità degli importi richiesti in sede monitoria, essendo indicato che alla scadenza della quattordicesima rata sarebbe residuato un debito di euro 17.697,00, comprensivo di capitale e interessi.
In definitiva, va confermato il credito derivante dal contratto di finanziamento, per euro 17.185,24 così come richiesto da parte opposta.
Quanto, invece, al rapporto di conto corrente n. 41119343, nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha prodotto gli estratti-conto integrali, senza, tuttavia, versare in atti copia del contratto di apertura di conto corrente.
Ebbene, per assolvere compitamente al proprio onere della prova la creditrice avrebbe dovuto produrre in giudizio il contratto di conto corrente, dal quale poter desumere la fondatezza della pretesa di tutte le competenze maturate.
Tale carenza non può essere supplita dagli estratti conto, non consentendo – come rilevato dall'opponente – di verificare che gli addebiti operati siano conformi a quanto previsto e convenuto contrattualmente, nonché la presenza di clausole nulle, ovvero – ancora – di ricostruire il rapporto con l'eventuale depurazione di interessi,
pagina 9 di 12 spese e commissioni eventualmente non dovute (cfr. in questo senso Corte App.
Napoli, Sez. III, Sent. 14/01/2025 n. 157).
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta costituisce consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità quello per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. n. 30000/2018).
Come precisato dalla Corte di legittimità, infatti, deve ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 c.c. quelli formali - abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti.
Non rileva neppure la sottoscrizione da parte del cliente di un piano di rientro, per il vero disconosciuta dall'opponente, ancorché tardivamente, in quanto solo nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., benché fosse stata prodotta già in sede monitoria.
Infatti, la circostanza che il cliente avesse proposto un piano di rientro, Parte_1 non implica anche che le somme ivi indicate e verosimilmente comunicate dalla banca siano legittime o dovute, né vale a superare eventuali nullità da cui discenderebbero tali somme giacché la controversia non ha investito la verità storica delle sottostanti evidenze contabili, bensì la pretesa mancata spettanza di quelle competenze in assenza di valida dimostrazione di una loro corretta quantificazione giustificata dalle corrispondenti clausole contrattuali.
pagina 10 di 12 Il decreto ingiuntivo, sul punto, va pertanto revocato, non essendo stata fornita adeguata prova del credito derivante dal contratto di conto corrente.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta, essendo stato accertato un minor credito di euro 17.185,24 di cui l'opposta è titolare nei confronti dell'opponente.
Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (cfr. Cass., Sez. Un.,
31/10/2022, n. 32061; Cass. 17/05/2024, n. 13827 Cass. 15725/2007).
Nel caso di specie, tuttavia, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione nel corso del quale il credito dell'opposta è stato accertato e riconosciuto per un importo inferiore rispetto a quello ingiunto si ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti in ragione di 1/4 le spese del giudizio di opposizione che vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 395/2022 emesso da questo Tribunale;
pagina 11 di 12 - condanna al pagamento nei confronti di della Parte_1 Controparte_1 minor somma accertata in euro 17.185,24;
- dichiara compensate in ragione di ¼ le spese del giudizio di opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente a rimborsare all'opposta Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in euro 3.170,00 per onorari oltre spese Controparte_1 generali c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Perugia, 20 agosto 2025
Il Giudice
Federico Fiore
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