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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/09/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 2330/2024, riservata per la decisione all'udienza del 4.09.2025, avente ad oggetto: riconoscimento di proprietà.
Tra le seguenti parti:
, nata a [...] il [...] residente in [...]
Ponti n.15 ), elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_1
dell'Avv. Angela Sodero del Foro di Taranto, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
attrice
Contro
fu , (deceduta nel Controparte_1 Persona_1 Persona_2
2005) fu , (deceduto nel 2021) fu Persona_1 Controparte_2 [...]
, fu , fu , Per_1 Controparte_3 CP_2 Persona_2 Per_3
fu , fu , Controparte_2 Per_3 Controparte_2 Per_4
(deceduto nel 2015) n.12.07.1925, , Persona_2 Persona_2 n.29.3.1921, n.28.01.1928, Controparte_4 Controparte_2
n.15.01.1932, ed eredi ed aventi causa dei sunnominati
convenuti- contumaci
**********
All'udienza del 4.09.2025 precisate le conclusioni, di seguito riportate, la causa è stata riservata per la decisione, con rinuncia della parte attrice ai termini per note conclusive.
Per l'attrice (dall'atto introduttivo del giudizio): “ accertare e dichiarare usucapita in
favore della SI.ra , nata a [...] il [...], la piena ed esclusiva Parte_1
proprietà dell'immobile sito in agro di Martina Franca alla località Nuove Caselle della
superficie di ettari uno, are 3 e centiare 44 (ha1.03.44), confinante con strada vicinale
Nuove caselle , con o aventi causa, con aventi causa di e CP_5 Per_5
con o aventi causa;
riportato in catasto al foglio 243, Controparte_6
particella 6 di ha 1.03.12, semin.arbor.di 3^, R.D. Euro 21,3, R.A. Euro 21,3; Con vittoria
di spese ed onorari nel caso di resistenza; ordinare la trascrizione dell'emananda
sentenza nei competenti RR.II. con esonero da responsabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva di essere da oltre venti anni nel possesso del terreno ubicato in agro di Martina Franca i cui identificativi catastali sono riportati in atti.
Deduceva che dal momento dell'acquisto ha sempre goduto e posseduto uti dominus il bene immobile per cui è causa provvedendo alla conservazione e manutenzione del terreno e finanche alla costruzione di un manufatto per il quale il
Comune di Martina Franca ha rilasciato regolare licenza a costruire a suo nome.
pag. 2/6 Deduceva e provava inoltre che è stato realizzato un immobile bifamiliare,
ancora al grezzo, suddiviso in due abitazioni, giusto “permesso di costruire” rilasciato dal comune di Martina Franca in data 15.02.2007 e che sono stati versati gli oneri di urbanizzazione per un importo totale di €.8.364,94; in data 10.03.2020 ha presentato al Comune di Martina Franca la SCIA, pure prodotta, per ottenere una ulteriore autorizzazione al fine di ampliare il manufatto e provvedere ad una diversa distribuzione interna versando anche in questo caso €.6.955,35 per oneri di urbanizzazione e €.2.283,93 per costo costruzione e che per provvedere ai richiesti pagamenti ha contratto polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi e degli oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28/1/77 n.10, anche quest'ultima prodotta e versati in atti.
Deduceva anche la SI.ra che ha provveduto ad accatastare nel catasto Pt_1
fabbricati gli immobili costruiti ed al terreno è stata attribuita la particella 186 e che alla luce di tanto ha goduto di tale immobile come se fosse l'esclusiva proprietaria, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né
corrispondere alcunchè per il relativo godimento.
Concludeva perché fosse accertata il pacifico possesso utile ai fini dell'acquisto a non domino e l'assoluta inerzia nella gestione dell'immobile sopra indicato da parte dei convenuti e/o di terzi, i quali mai hanno interferito col possesso esclusivo dell'attrice, né hanno mai compiuto atti incompatibili col possesso animo domini e/o con la gestione della SI.ra Pt_1
Instaurato il contraddittorio non si costituivano in giudizio i convenuti, che restavano contumaci.
pag. 3/6 La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, tra le altre,
anche dell'atto di provenienza di perizia con planimetria e rilievo fotografico attestante la corrispondenza tra il bene posseduto e la particella indicata in domanda ed oggetto di trascrizione, nonché mediante deposito di certificato relativo alle trascrizioni a favore e contro inerenti il soggetto intestatario del bene immobile oggetto di domanda e visura storica, nonché di tutti i documenti richiamati attestanti e provanti gli atti idonei posti in essere tali da esprimere in concreto la signoria sul bene oggetto del giudizio.
Sul piano probatorio, inoltre, parte attrice provava il proprio assunto difensivo mediante la prova per testi, da cui è risultata la pacifica ed indisturbata detenzione del bene da parte dell'attrice quale proprietaria di esso estrinsecata anche attraverso gli atti (la costruzione sul bene immobile e le richieste concessorie alla Civica
Amministrazione) dimostranti l'effettivo esercizio della signoria sul bene stesso.
All'udienza del 4.09.2025, espletata la prova orale, precisate le conclusioni,
come innanzi riportate e trascritte, avendo rinunciato la parte attrice al deposito di note difensive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, di conseguenza, merita accoglimento.
E' principio pacifico che la prova del possesso idoneo all'usucapione, principio valido anche in ipotesi di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, deve essere fornita, sia per quanto concerne l'elemento materiale, sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, da colui che chiede il riconoscimento, in suo favore, della invocata fattispecie acquisitiva. (Cass. Sez. II 28.1.2000/975; Cass. Sez. I
18.3.1986/1838).
pag. 4/6 L'attrice, su cui tale onere incombeva, ha fornito la prova del possesso continuato, pacifico ed ininterrotto del bene.
Dall'istruttoria espletata in giudizio e dalla prova documentale acquisita sono emersi provati i fatti e le circostanze dedotte dall'attrice nell'atto introduttivo, tali da giustificare l'accoglimento della domanda formulata.
Attraverso la prova orale espletata le circostanze del possesso esercitato continuativamente ed ininterrottamente dall'attrice sono state ulteriormente confermate.
In buona sostanza l'attrice ha posseduto ininterrottamente, pacificamente e per il tempo prescritto dalla legge il bene immobile oggetto del giudizio.
A tali elementi ricavati dal giudizio deve aggiungersi il comportamento tenuto dai convenuti, che non hanno resistito alla domanda, neanche in sede di espletata mediazione.
In definitiva, l'attrice ha esercitato un comportamento continuo e non interrotto, attraverso cui ha dimostrato inequivocabilmente l'intenzione di esercitare,
come ha di fatto esercitato, un potere sul bene immobile corrispondente a quello del proprietario.
Non solo, ma tale signoria sul bene si è manifestata per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus, sia per quanto riguarda il corpus, anche attraverso la realizzazione sulla particella di opere,
come risultanti dagli atti concessori prodotti a corredo della domanda.
Sulla scorta, dunque, degli elementi probatori tutti ricavati dal giudizio deve concludersi per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione del bene oggetto di causa in favore dell'attrice.
pag. 5/6 La non opposizione alla domanda ed il comportamento tenuto dai convenuti giustifica il non luogo a provvedere sulle spese di lite e di mediazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di tutti i Parte_1
convenuti citati ed indicati infra, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nata a [...] il Parte_1
20.10.1961, piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in agro di Martina
Franca alla località Nuove Caselle della superficie di ettari uno, are 3 e centiare 44
(ha1.03.44), confinante con strada vicinale Nuove Caselle, con o CP_5
aventi causa, con aventi causa di e con OS o Per_5 Controparte_6
aventi causa;
riportato in catasto al foglio 243, particella 6 di ha 1.03.12,
semin.arbor.di 3^, R.D. Euro 21,3, R.A. Euro 21,3;
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, la trascrizione della presente sentenza e relativa volturazione catastale.
3. Non luogo a provvedere sulle spese di lite e mediazione per quanto detto in parte motiva.
Taranto, 4.9.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 2330/2024, riservata per la decisione all'udienza del 4.09.2025, avente ad oggetto: riconoscimento di proprietà.
Tra le seguenti parti:
, nata a [...] il [...] residente in [...]
Ponti n.15 ), elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_1
dell'Avv. Angela Sodero del Foro di Taranto, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
attrice
Contro
fu , (deceduta nel Controparte_1 Persona_1 Persona_2
2005) fu , (deceduto nel 2021) fu Persona_1 Controparte_2 [...]
, fu , fu , Per_1 Controparte_3 CP_2 Persona_2 Per_3
fu , fu , Controparte_2 Per_3 Controparte_2 Per_4
(deceduto nel 2015) n.12.07.1925, , Persona_2 Persona_2 n.29.3.1921, n.28.01.1928, Controparte_4 Controparte_2
n.15.01.1932, ed eredi ed aventi causa dei sunnominati
convenuti- contumaci
**********
All'udienza del 4.09.2025 precisate le conclusioni, di seguito riportate, la causa è stata riservata per la decisione, con rinuncia della parte attrice ai termini per note conclusive.
Per l'attrice (dall'atto introduttivo del giudizio): “ accertare e dichiarare usucapita in
favore della SI.ra , nata a [...] il [...], la piena ed esclusiva Parte_1
proprietà dell'immobile sito in agro di Martina Franca alla località Nuove Caselle della
superficie di ettari uno, are 3 e centiare 44 (ha1.03.44), confinante con strada vicinale
Nuove caselle , con o aventi causa, con aventi causa di e CP_5 Per_5
con o aventi causa;
riportato in catasto al foglio 243, Controparte_6
particella 6 di ha 1.03.12, semin.arbor.di 3^, R.D. Euro 21,3, R.A. Euro 21,3; Con vittoria
di spese ed onorari nel caso di resistenza; ordinare la trascrizione dell'emananda
sentenza nei competenti RR.II. con esonero da responsabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva di essere da oltre venti anni nel possesso del terreno ubicato in agro di Martina Franca i cui identificativi catastali sono riportati in atti.
Deduceva che dal momento dell'acquisto ha sempre goduto e posseduto uti dominus il bene immobile per cui è causa provvedendo alla conservazione e manutenzione del terreno e finanche alla costruzione di un manufatto per il quale il
Comune di Martina Franca ha rilasciato regolare licenza a costruire a suo nome.
pag. 2/6 Deduceva e provava inoltre che è stato realizzato un immobile bifamiliare,
ancora al grezzo, suddiviso in due abitazioni, giusto “permesso di costruire” rilasciato dal comune di Martina Franca in data 15.02.2007 e che sono stati versati gli oneri di urbanizzazione per un importo totale di €.8.364,94; in data 10.03.2020 ha presentato al Comune di Martina Franca la SCIA, pure prodotta, per ottenere una ulteriore autorizzazione al fine di ampliare il manufatto e provvedere ad una diversa distribuzione interna versando anche in questo caso €.6.955,35 per oneri di urbanizzazione e €.2.283,93 per costo costruzione e che per provvedere ai richiesti pagamenti ha contratto polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi e degli oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28/1/77 n.10, anche quest'ultima prodotta e versati in atti.
Deduceva anche la SI.ra che ha provveduto ad accatastare nel catasto Pt_1
fabbricati gli immobili costruiti ed al terreno è stata attribuita la particella 186 e che alla luce di tanto ha goduto di tale immobile come se fosse l'esclusiva proprietaria, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né
corrispondere alcunchè per il relativo godimento.
Concludeva perché fosse accertata il pacifico possesso utile ai fini dell'acquisto a non domino e l'assoluta inerzia nella gestione dell'immobile sopra indicato da parte dei convenuti e/o di terzi, i quali mai hanno interferito col possesso esclusivo dell'attrice, né hanno mai compiuto atti incompatibili col possesso animo domini e/o con la gestione della SI.ra Pt_1
Instaurato il contraddittorio non si costituivano in giudizio i convenuti, che restavano contumaci.
pag. 3/6 La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, tra le altre,
anche dell'atto di provenienza di perizia con planimetria e rilievo fotografico attestante la corrispondenza tra il bene posseduto e la particella indicata in domanda ed oggetto di trascrizione, nonché mediante deposito di certificato relativo alle trascrizioni a favore e contro inerenti il soggetto intestatario del bene immobile oggetto di domanda e visura storica, nonché di tutti i documenti richiamati attestanti e provanti gli atti idonei posti in essere tali da esprimere in concreto la signoria sul bene oggetto del giudizio.
Sul piano probatorio, inoltre, parte attrice provava il proprio assunto difensivo mediante la prova per testi, da cui è risultata la pacifica ed indisturbata detenzione del bene da parte dell'attrice quale proprietaria di esso estrinsecata anche attraverso gli atti (la costruzione sul bene immobile e le richieste concessorie alla Civica
Amministrazione) dimostranti l'effettivo esercizio della signoria sul bene stesso.
All'udienza del 4.09.2025, espletata la prova orale, precisate le conclusioni,
come innanzi riportate e trascritte, avendo rinunciato la parte attrice al deposito di note difensive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, di conseguenza, merita accoglimento.
E' principio pacifico che la prova del possesso idoneo all'usucapione, principio valido anche in ipotesi di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, deve essere fornita, sia per quanto concerne l'elemento materiale, sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, da colui che chiede il riconoscimento, in suo favore, della invocata fattispecie acquisitiva. (Cass. Sez. II 28.1.2000/975; Cass. Sez. I
18.3.1986/1838).
pag. 4/6 L'attrice, su cui tale onere incombeva, ha fornito la prova del possesso continuato, pacifico ed ininterrotto del bene.
Dall'istruttoria espletata in giudizio e dalla prova documentale acquisita sono emersi provati i fatti e le circostanze dedotte dall'attrice nell'atto introduttivo, tali da giustificare l'accoglimento della domanda formulata.
Attraverso la prova orale espletata le circostanze del possesso esercitato continuativamente ed ininterrottamente dall'attrice sono state ulteriormente confermate.
In buona sostanza l'attrice ha posseduto ininterrottamente, pacificamente e per il tempo prescritto dalla legge il bene immobile oggetto del giudizio.
A tali elementi ricavati dal giudizio deve aggiungersi il comportamento tenuto dai convenuti, che non hanno resistito alla domanda, neanche in sede di espletata mediazione.
In definitiva, l'attrice ha esercitato un comportamento continuo e non interrotto, attraverso cui ha dimostrato inequivocabilmente l'intenzione di esercitare,
come ha di fatto esercitato, un potere sul bene immobile corrispondente a quello del proprietario.
Non solo, ma tale signoria sul bene si è manifestata per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus, sia per quanto riguarda il corpus, anche attraverso la realizzazione sulla particella di opere,
come risultanti dagli atti concessori prodotti a corredo della domanda.
Sulla scorta, dunque, degli elementi probatori tutti ricavati dal giudizio deve concludersi per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione del bene oggetto di causa in favore dell'attrice.
pag. 5/6 La non opposizione alla domanda ed il comportamento tenuto dai convenuti giustifica il non luogo a provvedere sulle spese di lite e di mediazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di tutti i Parte_1
convenuti citati ed indicati infra, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara nata a [...] il Parte_1
20.10.1961, piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in agro di Martina
Franca alla località Nuove Caselle della superficie di ettari uno, are 3 e centiare 44
(ha1.03.44), confinante con strada vicinale Nuove Caselle, con o CP_5
aventi causa, con aventi causa di e con OS o Per_5 Controparte_6
aventi causa;
riportato in catasto al foglio 243, particella 6 di ha 1.03.12,
semin.arbor.di 3^, R.D. Euro 21,3, R.A. Euro 21,3;
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, la trascrizione della presente sentenza e relativa volturazione catastale.
3. Non luogo a provvedere sulle spese di lite e mediazione per quanto detto in parte motiva.
Taranto, 4.9.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
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