Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 16381/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE
CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 29/11/2024 avente ad oggetto, cumulativamente, domanda per l'omologa della separazione consensuale tra i coniugi ex art. 473 bis c.p.c. e domanda di successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
DA
, nato a [...], il [...], Parte_1
CF. C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARTEGIANI IRENE, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
1
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, con l'impegno a comunicare, vicendevolmente, eventuali mutamenti di residenza, in ragione della minore età del figlio.
2) La casa coniugale sita a Verona, Via Villa Cozza n. 33 con arredi e corredi verrà assegnata alla moglie, che ne è proprietaria esclusiva e la coabiterà con il figlio minore ivi residente. Per_1
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Il minore avrà la residenza fissata presso la ex casa coniugale di proprietà esclusiva della madre sita a Verona, Via Villa Cozzi n. 33. In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori per il periodo in cui il figlio rimarrà presso di sé.
4) Il padre avrà il diritto-dovere di vederlo e tenerlo con sé in ogni occasione previo accordo con la madre e, comunque, secondo il seguente calendario minimo:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina (o ove possibile dal venerdì sera) all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- nella settimana in cui il padre non vedrà il figlio minore nel weekend, prevedersi che lo stesso terrà presso di sé il figlio nelle giornate di mercoledì e giovedì, tenute in considerazione le reciproche esigenze dei genitori e del minore. Durante il periodo di permanenza del figlio presso un genitore, l'altro potrà chiamare o videochiamare il bimbo, compatibilmente con gli impegni del minore e del genitore collocatario;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30.12 alle ore 18.00, con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola, precisando che, per il 2024, il figlio trascorrerà il primo periodo con la madre;
- metà delle vacanze pasquali, alternando la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, precisando che per il 2025 il figlio trascorrerà la Domenica di Pasqua con
2 la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo in data da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé il figlio per almeno eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere e favorire contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con il figlio. Ciascun genitore, concluso il ciclo di vacanza di sua competenza, si obbliga a riportare il figlio minore a Verona, luogo di residenza, per consentire all'altro di prelevarlo e gestirlo nel proprio periodo di vacanza;
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza;
5) Il signor corrisponderà alla GN , a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 900,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la moglie vorrà indicare, somma rivalutata ogni anno, a partire da dicembre 2025 in base agli indici ISTAT.
6) L'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre.
7) I genitori sosterranno per il 50% le spese accessorie relative al figlio, di cui al
Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi
3 relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di 1.000,00 euro da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
8) Ciascun genitore sosterrà i costi della baby-sitter, qualora necessaria, per il tempo in cui avrà con sé il figlio minore;
9) per espresso accordo delle parti il signor , nell'ambito del Parte_1
riassetto patrimoniale tra coniugi, ha corrisposto lo scorso 28.02.2024 alla GN
che ha accettato, la somma di Euro 62.649,00 Parte_2
(sessantaduemilaseicentoquarantanove/00) a mezzo bonifico bancario, somma con cui le parti dichiarano definiti i reciproci rapporti, a tacitazione di ogni qualsiasi ulteriore pretesa, rinunciando ad ogni ulteriore successiva o futura domanda di contenuto economico, rilasciandosi reciproca definitiva liberatoria. Detta somma sarà quietanzata per effetto della sottoscrizione del presente ricorso e recepita nella sentenza di divorzio;
4 10) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione.
11) in caso di nuova eventuale convivenza, i sigg.ri si impegnano ad Parte_3 Pt_2
introdurre la nuova figura con progressività, tenuto conto delle sue esigenze prioritarie, per consentire al figlio minore di abituarsi gradatamente;
12) Spese legali compensate tra le parti.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c, da loro personalmente sottoscritto (vedasi allegato), hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale alle condizioni concordate, e, a seguire, la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti, sulla base della disciplina ad essi riservata dal d. lgs. 149/2022, come chiarito da Cass. 28727/2023.
Venendo ora a valutare il merito del ricorso con riguardo alla domanda di separazione, va premesso che ambo le parti hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, ove
è allegata una situazione di intervenuta intollerabilità della convivenza.
Quanto alle condizioni oggetto del ricorso, le stesse risultano eque e non contrastanti con norme imperative.
La comune determinazione delle parti può quindi essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative al figlio minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse del figlio stesso. Non si dà corso all'ascolto del minore, considerato l'accordo tra i genitori ed il contenuto delle condizioni che lo riguardano.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato
5 congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in atti, prendendo atto degli accordi raggiunti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lazise-VR (atto Anno
2018, Parte 2, Serie A, Numero 27 - Ufficio 1), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
3) spese di lite al definitivo;
4) rimette la causa in ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio di data 14 gennaio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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