Decreto cautelare 21 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 27 marzo 2026
Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 07/05/2026, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02923/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2026, proposto da
NA EZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Casabona e Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.I.0012388.11-09-2025 pubblicato in data 11.09.2025 relativo all'elenco contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta a tempo determinato nella scuola secondaria di primo grado, inseriti nel bollettino totale delle nomine generato dal Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione richiamato in premessa;
2) Decreto del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Campania - Istituto Comprensivo Statale "Savio-Alfieri” di Napoli 0004759 del 17.09.2025 che, in ottemperanza al Decreto precedente, “determina l'esclusione, con effetto immediato, della sig.ra EZ NA dalle graduatorie GPS come da MPI prot. 12388 del 11.09.2025, per la classe di concorso ADMM e la risoluzione del contratto a tempo determinato avvenuto in data 12.09.2025”.
nonché per l'annullamento
di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del Ministero dell'Istruzione - USR Campania e della successiva determina dirigenziale dell'Istituto Salvo-Alfieri, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito per le classi di concorso per le quali è stata esclusa, precisamente ADMM e a permanere nell'incarico assegnatole con contratto a tempo determinato del 12.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa GE Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorso ha ad oggetto l’esclusione della ricorrente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della scuola (GPS), per la classe di concorso ADMM (sostegno scuola secondaria di primo grado), disposta con atto prot. 12388 del 11.09.2025, e conseguente la risoluzione del contratto a tempo determinato avvenuto in data 12.09.2025;
-con ordinanza collegiale n. 2090 del 27 marzo 2026, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia de qua;
Ritenuto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché
la controversia concreta, in esame, involge un atto di mera gestione delle graduatorie riguardante, in via diretta, la posizione soggettiva dell'interessata e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, in ragione del titolo conseguito all’estero, per il cui riconoscimento la medesima parte ha già introdotto un separato giudizio dinnanzi al TAR Lazio;
Ritenuto che la vicenda relativa all'esclusione dalle graduatorie provinciali, che è stata portata alla cognizione del Collegio con questo giudizio, sia pure logicamente conseguenziale a quello pendente dinnanzi ad altro T.A.R. per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero, spetta pertanto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dinnanzi al quale il ricorso può essere riproposto entro i termini e con le modalità di cui all’art. 11 comma 2 c.p.a. (cfr. Cass. civ, sez. un., sentenza n. 8098 del 23 aprile 2020; di recente cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 19/01/2026, n. 84 che si richiama in questa sede, anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d);
Ritenuto che il rilievo d’ufficio della questione posta a fondamento della decisione giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
GE Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO