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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
LE RT, EL
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000285067000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2010 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPRN00567 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 22.04.2025, la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_11, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 1002025 90002850 67/000, notificata il 21.1.2025, limitatamente alle somme originate dall'avviso di accertamento n. TF9IPRN005672018 del complessivo importo pari ad
€ 67.185,37, deducendo la nullita' della stessa per omessa notificazione dell'avviso di accertamento sottostante (I), prescrizione di interessi e sanzioni (II), e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate-Riscossione per la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni relative al merito della pretesa e alla formazione del ruolo, l'inammissibilità' ed infondatezza dei motivi di opposizione e concludeva per il rigetto.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate, che in via preliminare ed assorbente eccepiva l'inammissibilità del presente ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, la regolare notifica dell'atto presupposto e concludeva per l'inammissibilità del proposto ricorso.
Con memorie difensive la ricorrente evidenziava che le due sentenze prodotte dall'Ufficio sono avverso l'estratto di ruolo e non dimostrerebbero l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza camerale del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' inammisisbile alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica del sottostante avviso di accertamento, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'intimazione di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente Agenzia, prima della notifica dell'intimazione di pagamento n.
1002025 90002850 67/000, ha correttamente notificato l'avviso di accertamento TF9IPRN00567/2018, come risulta dalla sentenza n. 2407/13/2020 depositata il 10/12/2020, che per quanto proposto avverso l'estratto di ruolo, ne dichiarava l'inammissibilità, avendo riscontrato, dagli atti depositati la regolare notifica dell'atto riscossivo TF9IPRN00567/2018 e sentenza di gravame n. 7006/05/2022 depositata il 25/10/2022, divenuta definitiva, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione risulta preclusa per esistenza di giudicato definitivo.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92 e del principio del “ne bis in idem”.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto). Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione delle difese espletate in atti, liquidate in favore della sola resistente Agenzia delle Entrate, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Leg.vo 546/92.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori, se dovuti per legge.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
LE RT, EL
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2090/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000285067000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2010 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9IPRN00567 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 22.04.2025, la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_11, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 1002025 90002850 67/000, notificata il 21.1.2025, limitatamente alle somme originate dall'avviso di accertamento n. TF9IPRN005672018 del complessivo importo pari ad
€ 67.185,37, deducendo la nullita' della stessa per omessa notificazione dell'avviso di accertamento sottostante (I), prescrizione di interessi e sanzioni (II), e concludeva per dichiarare nullo l'atto esattivo.
Si costituiva in giudizio la concessionaria Agenzia delle Entrate-Riscossione per la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni relative al merito della pretesa e alla formazione del ruolo, l'inammissibilità' ed infondatezza dei motivi di opposizione e concludeva per il rigetto.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate, che in via preliminare ed assorbente eccepiva l'inammissibilità del presente ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, la regolare notifica dell'atto presupposto e concludeva per l'inammissibilità del proposto ricorso.
Con memorie difensive la ricorrente evidenziava che le due sentenze prodotte dall'Ufficio sono avverso l'estratto di ruolo e non dimostrerebbero l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza camerale del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' inammisisbile alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica del sottostante avviso di accertamento, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'intimazione di pagamento impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre notifiche.
A tal fine va evidenziato che la resistente Agenzia, prima della notifica dell'intimazione di pagamento n.
1002025 90002850 67/000, ha correttamente notificato l'avviso di accertamento TF9IPRN00567/2018, come risulta dalla sentenza n. 2407/13/2020 depositata il 10/12/2020, che per quanto proposto avverso l'estratto di ruolo, ne dichiarava l'inammissibilità, avendo riscontrato, dagli atti depositati la regolare notifica dell'atto riscossivo TF9IPRN00567/2018 e sentenza di gravame n. 7006/05/2022 depositata il 25/10/2022, divenuta definitiva, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione risulta preclusa per esistenza di giudicato definitivo.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92 e del principio del “ne bis in idem”.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto). Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione delle difese espletate in atti, liquidate in favore della sola resistente Agenzia delle Entrate, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Leg.vo 546/92.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori, se dovuti per legge.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott.ssa Ornella Crespi