Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 650
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato, come provato da precedenti sentenze che dichiaravano l'inammissibilità di ricorsi avverso l'estratto di ruolo, avendo riscontrato la regolare notifica dell'atto riscossivo.

  • Rigettato
    Prescrizione di interessi e sanzioni

    La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze afferenti al merito della determinazione, inclusa la prescrizione di interessi e sanzioni, per esistenza di un giudicato definitivo relativo alla regolarità della notifica dell'atto presupposto.

  • Accolto
    Inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem

    La Corte ha accolto l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall'Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Leg.vo 546/92 e del principio del ne bis in idem.

  • Accolto
    Inammissibilità per violazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92

    La Corte ha dichiarato inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Leg.vo 546/92 e del principio del ne bis in idem.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 650
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 650
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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