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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15194 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51565 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(BALTIMORA-STATI UNITI D'AMERICA, Parte_1
23/04/1972), con il patrocinio dell'avv. ATTISANO MARCELLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/10/1972); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 31/10/1992 Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione è nata la figlia (1993), economicamente autonoma, ha Per_1
dedotto che con decreto del 26/11/1996 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si è costituita in giudizio che deve, CP_1
pertanto, essere dichiarata contumace.
Alla prima udienza del 20/10/2025 è comparso personalmente il ricorrente e il giudice delegato, sentito lo stesso, acquisita la documentazione prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
31/10/1992, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche conto del contegno processuale della resistente.
Per completezza giova evidenziare che alcuna parte ha proposto 3 domanda di assegno divorzile.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51565/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente;
CP_2
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 31/10/1992 tra (BALTIMORA-STATI Parte_1
UNITI D'AMERICA, 23/04/1972) e (ROMA (RM), CP_1
30/10/1972) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROMA al n. 1117, Parte II, Serie A06, Anno 1992;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51565 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(BALTIMORA-STATI UNITI D'AMERICA, Parte_1
23/04/1972), con il patrocinio dell'avv. ATTISANO MARCELLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/10/1972); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 31/10/1992 Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione è nata la figlia (1993), economicamente autonoma, ha Per_1
dedotto che con decreto del 26/11/1996 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si è costituita in giudizio che deve, CP_1
pertanto, essere dichiarata contumace.
Alla prima udienza del 20/10/2025 è comparso personalmente il ricorrente e il giudice delegato, sentito lo stesso, acquisita la documentazione prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
31/10/1992, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche conto del contegno processuale della resistente.
Per completezza giova evidenziare che alcuna parte ha proposto 3 domanda di assegno divorzile.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51565/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente;
CP_2
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 31/10/1992 tra (BALTIMORA-STATI Parte_1
UNITI D'AMERICA, 23/04/1972) e (ROMA (RM), CP_1
30/10/1972) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROMA al n. 1117, Parte II, Serie A06, Anno 1992;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi