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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AR De UN Presidente
Luisa Bettio Giudice
RI Di AO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 9218/2025 promossa con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 15.9.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Prandi Luciana CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Prandi Luciana Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , Controparte_2 CP_1 autorizzandosi gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto anche nel preminente interesse della figlia minore, ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Montegrotto Terme (PD), via A. De Gasperi n. 17 viene assegnata in uso esclusivo alla sig.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, la quale vi continuerà ad CP_1
abitare insieme alla figlia di anni 8 sino alla vendita dell'immobile. Il sig. Persona_1 Parte_1
si trasferirà presso altro alloggio entro la data dell'udienza di comparizione, portando con sé i
[...]
propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà accordo già intercorsi tra i coniugi. pagina 1 di 7 3) la figlia – viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza stabile e Per_2 Per_3
prevalente presso la madre.
4) Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desidererà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo accordo con la madre. In ogni caso il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana al mese, in alternanza con la madre: ciò avverrà salvo diverso accordo tra i coniugi dalle ore 18,00 del venerdì sera alle ore 21.00 della domenica quando la riaccompagnerà alla casa della madre;
trascorrerà inoltre con un pomeriggio-sera con Persona_4
pernottamento infrasettimanale, dal termine delle lezioni scolastiche fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola: detto incontro avverrà orientativamente di mercoledì, con facoltà di modifica su accordo dei genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività extrascolastiche della bambina. Quanto alle vacanze estive i genitori espressamente convengono che trascorrerà con il padre tre settimane anche non consecutive, previa condivisione del Persona_4
piano ferie entro il 30 aprile di ciascun anno;
nel periodo non coperto dalle ferie dei rispettivi genitori, la bambina - come avvenuto negli anni passati - frequenterà i centri estivi scelti dai genitori secondo il gradimento della figlia;
la relativa spesa sarà suddivisa tra i genitori nella misura del 50% Quanto alle vacanze natalizie e pasquali: salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà le Persona_4
vacanze natalizie in periodo suddiviso paritariamente con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
le vacanze Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
5) in considerazione della consistenza dei rispettivi redditi il sig. verserà alla Controparte_2
moglie quale contributo al mantenimento della figlia ed entro il giorno 10 di CP_1 Persona_4 ogni mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di € 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e rimborserà il 50% delle spese straordinarie che la madre anticiperà, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto alle parti.
L'A.U.F. relativo alla figlia verrà chiesto e percepito nella misura integrale del 100% dal padre.
6) Il mutuo trentennale gravante sulla casa coniugale per circa € 400,00= al mese verrà sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno: allo scopo i coniugi provvederanno al versamento mensile del rispettivo importo su conto corrente cointestato che verrà utilizzato esclusivamente per le finalità relative al mutuo.
7) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano a vantare reciproche pretese al mantenimento.
pagina 2 di 7 8) I coniugi convengono sin d'ora che successivamente alla pronuncia di divorzio la casa coniugale verrà posta in vendita - e all'atto della vendita liberata da vincoli di assegnazione - e che l'utile derivante dall'operazione sarà suddiviso tra gli stessi nella misura del 50%. Sul punto i ricorrenti sin
d'ora concordano che l'immobile verrà venduto ad un importo non inferiore ad € 100.000=.
9) Le parti si danno vicendevolmente atto di avere già provveduto alla suddivisione di ogni ulteriore bene comune, di talché essi dichiarano di nulla avere vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ulteriore titolo o ragione, essendo stato disciplinato in via definitiva ogni loro rapporto patrimoniale.
10) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia e concordano sin d'ora che ogni viaggio all'estero con Persona_4
la stessa (o della stessa) dovrà essere comunicato (con specificazione di destinazione e data di andata
e ritorno) all'altro genitore con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.
11) I coniugi prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di separazione”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 15.9.2025, e CP_1
hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, Controparte_2
allegando:
- di aver contratto matrimonio civile il 24.10.2016 in Sant'Agata Bolognese (BO) e trascritto nel relativo registro parte I n.11, serie A, anno 2016;
- che dall'unione è nata, in data 10.11.2016, una figlia, che frequenta la class e quarta della Persona_5
scuola primaria;
- che la casa coniugale sita in Montegrotto Terme (PD), via A. De Gasperi n. 17 int. 2 è cointestata ad entrambi i coniugi e gravata da mutuo trentennale a tasso variabile vincolato di circa € 400,00 mensili;
- che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, poiché dal dicembre 2023 CP_1 svolge attività di “incaricata della vendita di elettrodomestici Vorwerk Italia – divisione Folletto” che le garantisce un reddito variabile in crescita di circa € 1.200,00 mensili, mentre è Parte_1
autotrasportatore con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che gli garantisce una retribuzione mensile di circa € 2.000,00;
- che negli ultimi mesi il rapporto tra i coniugi è andato via via deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile e inopportuna la prosecuzione della convivenza, anche nel preminente interesse della figlia pagina 3 di 7 ancora piccola e che i tentativi volti al risanamento della crisi coniugale ed alla riconciliazione tra i coniugi sono risultati vani.
Le parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 4.11.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (poiché i ricorrenti sono cittadini rumeni), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, precisamente in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi e nel caso di specie i coniugi hanno residenza abituale in Italia ove si sono sposati e lavorano (cfr. doc. da 1 a 5).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e, dunque, per quanto sopra, va applicata la legge dello Stato italiano.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia è nata in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita ove frequenta la scuola.
pagina 4 di 7 Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia minore, la quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
pagina 5 di 7 Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata con riguardo ai punti da 2, 3, 4, 5, 7 e 10 delle rassegnate conclusioni.
Le condizioni di cui ai punti 6, 8, 9 delle rassegnate conclusioni sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 Controparte_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice relatore
RI Di AO
Il Presidente
AR De UN
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AR De UN Presidente
Luisa Bettio Giudice
RI Di AO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 9218/2025 promossa con ricorso congiunto per separazione e divorzio depositato in data 15.9.2025 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Prandi Luciana CP_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Prandi Luciana Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: separazione e scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , Controparte_2 CP_1 autorizzandosi gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto anche nel preminente interesse della figlia minore, ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Montegrotto Terme (PD), via A. De Gasperi n. 17 viene assegnata in uso esclusivo alla sig.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, la quale vi continuerà ad CP_1
abitare insieme alla figlia di anni 8 sino alla vendita dell'immobile. Il sig. Persona_1 Parte_1
si trasferirà presso altro alloggio entro la data dell'udienza di comparizione, portando con sé i
[...]
propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà accordo già intercorsi tra i coniugi. pagina 1 di 7 3) la figlia – viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza stabile e Per_2 Per_3
prevalente presso la madre.
4) Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desidererà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e previo accordo con la madre. In ogni caso il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana al mese, in alternanza con la madre: ciò avverrà salvo diverso accordo tra i coniugi dalle ore 18,00 del venerdì sera alle ore 21.00 della domenica quando la riaccompagnerà alla casa della madre;
trascorrerà inoltre con un pomeriggio-sera con Persona_4
pernottamento infrasettimanale, dal termine delle lezioni scolastiche fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola: detto incontro avverrà orientativamente di mercoledì, con facoltà di modifica su accordo dei genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi degli stessi e delle attività extrascolastiche della bambina. Quanto alle vacanze estive i genitori espressamente convengono che trascorrerà con il padre tre settimane anche non consecutive, previa condivisione del Persona_4
piano ferie entro il 30 aprile di ciascun anno;
nel periodo non coperto dalle ferie dei rispettivi genitori, la bambina - come avvenuto negli anni passati - frequenterà i centri estivi scelti dai genitori secondo il gradimento della figlia;
la relativa spesa sarà suddivisa tra i genitori nella misura del 50% Quanto alle vacanze natalizie e pasquali: salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà le Persona_4
vacanze natalizie in periodo suddiviso paritariamente con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
le vacanze Pasquali verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
5) in considerazione della consistenza dei rispettivi redditi il sig. verserà alla Controparte_2
moglie quale contributo al mantenimento della figlia ed entro il giorno 10 di CP_1 Persona_4 ogni mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di € 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e rimborserà il 50% delle spese straordinarie che la madre anticiperà, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto alle parti.
L'A.U.F. relativo alla figlia verrà chiesto e percepito nella misura integrale del 100% dal padre.
6) Il mutuo trentennale gravante sulla casa coniugale per circa € 400,00= al mese verrà sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno: allo scopo i coniugi provvederanno al versamento mensile del rispettivo importo su conto corrente cointestato che verrà utilizzato esclusivamente per le finalità relative al mutuo.
7) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano a vantare reciproche pretese al mantenimento.
pagina 2 di 7 8) I coniugi convengono sin d'ora che successivamente alla pronuncia di divorzio la casa coniugale verrà posta in vendita - e all'atto della vendita liberata da vincoli di assegnazione - e che l'utile derivante dall'operazione sarà suddiviso tra gli stessi nella misura del 50%. Sul punto i ricorrenti sin
d'ora concordano che l'immobile verrà venduto ad un importo non inferiore ad € 100.000=.
9) Le parti si danno vicendevolmente atto di avere già provveduto alla suddivisione di ogni ulteriore bene comune, di talché essi dichiarano di nulla avere vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ulteriore titolo o ragione, essendo stato disciplinato in via definitiva ogni loro rapporto patrimoniale.
10) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la figlia e concordano sin d'ora che ogni viaggio all'estero con Persona_4
la stessa (o della stessa) dovrà essere comunicato (con specificazione di destinazione e data di andata
e ritorno) all'altro genitore con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.
11) I coniugi prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di separazione”.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 15.9.2025, e CP_1
hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, Controparte_2
allegando:
- di aver contratto matrimonio civile il 24.10.2016 in Sant'Agata Bolognese (BO) e trascritto nel relativo registro parte I n.11, serie A, anno 2016;
- che dall'unione è nata, in data 10.11.2016, una figlia, che frequenta la class e quarta della Persona_5
scuola primaria;
- che la casa coniugale sita in Montegrotto Terme (PD), via A. De Gasperi n. 17 int. 2 è cointestata ad entrambi i coniugi e gravata da mutuo trentennale a tasso variabile vincolato di circa € 400,00 mensili;
- che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, poiché dal dicembre 2023 CP_1 svolge attività di “incaricata della vendita di elettrodomestici Vorwerk Italia – divisione Folletto” che le garantisce un reddito variabile in crescita di circa € 1.200,00 mensili, mentre è Parte_1
autotrasportatore con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che gli garantisce una retribuzione mensile di circa € 2.000,00;
- che negli ultimi mesi il rapporto tra i coniugi è andato via via deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile e inopportuna la prosecuzione della convivenza, anche nel preminente interesse della figlia pagina 3 di 7 ancora piccola e che i tentativi volti al risanamento della crisi coniugale ed alla riconciliazione tra i coniugi sono risultati vani.
Le parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 4.11.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (poiché i ricorrenti sono cittadini rumeni), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, precisamente in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi e nel caso di specie i coniugi hanno residenza abituale in Italia ove si sono sposati e lavorano (cfr. doc. da 1 a 5).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e, dunque, per quanto sopra, va applicata la legge dello Stato italiano.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia è nata in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita ove frequenta la scuola.
pagina 4 di 7 Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia minore, la quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento della figlia minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
pagina 5 di 7 Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata con riguardo ai punti da 2, 3, 4, 5, 7 e 10 delle rassegnate conclusioni.
Le condizioni di cui ai punti 6, 8, 9 delle rassegnate conclusioni sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a CP_1 Controparte_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe come indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice relatore
RI Di AO
Il Presidente
AR De UN
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