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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 98/2022 Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza del 25.3.2025
Alle ore 10.55, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario
Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per , , ; l'avv. Angela Zagaria in sostituzione Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'avv. Michele Coratella;
E' presente per la pratica forense il dott. . Persona_1 per ., l'avv. Luciana Albanese in sostituzione dell'avv. Fabio Civale;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Zagaria, per parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare insiste per il rigetto della legittimazione passiva solleva da parte convenuta nella comparsa di risposta e costituzione e reiterata nei successivi scritti per le ragioni esposte negli scritti difensivi e in ragione dell'orientamento di questo Tribunale che già si è espresso in materia.
L'avv. Albanese, per parte convenuta, precisa le conclusioni, insistendo nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione essendo i titoli stati acquistati nel 2009, 2010 e 2011. Con Par riferimento alla pretesa risarcitoria dà atto dell'intervenuto pagamento da parte del di € 21.867,90 liquidate in favore del sig. e € 3.024,00 in favore di Parte_1 Parte_2
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 25.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori costituiti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 98/2022 R.G.A.C.C. pendente fra
, , , , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 dell'avv. Michele Coratella, giusta mandato in atti;
-attori-
Contro
n persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Fabio Civale, giusta mandato in atti;
-convenuta –
Oggetto: responsabilità intermediario finanziario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
hanno convenuto in giudizio intesa per ivi sentire accogliere la domanda di
[...] Controparte_2
nullità o annullabilità ovvero la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli Pt_6
con contestuale condanna della alla ripetizione di € 72.850,00.
[...] Controparte_3
Si è costituita in giudizio , la quale, in via preliminare, ha dedotto il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni domanda e, in subordine, in caso di accertamento del risarcimento del danno, riconoscere il concorso di colpa dell'attore.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., dopo il deposito delle memorie istruttorie, il precedente istruttore ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni sul presupposto che la decisione sulle eccezioni preliminari potesse definire il giudizio.
All'udienza del 22.9.2023 precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con provvedimento del 15.12.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo a causa del trasferimento del precedente assegnatario ad altro ufficio. All'udienza del 10.2.2025, celebrata in modalità cartolare, dopo il deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo la discussione orale della causa, la stessa è stata decisa nei modi di legge.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
Sul punto è opportuno ricostruire brevemente la vicenda normativa e convenzionale sottostante.
Con il d.l. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 121, è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e della Parte_7 [...]
, con la previsione della possibilità di procedere alla cessione di azienda, beni, Controparte_4
diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 d.l. cit..
In attuazione di tali previsioni, le Banche in l.c.a. e stipulavano, in data Controparte_1
26.6.2017, un contratto di cessione di azienda, il quale individuava l' “insieme aggregato” di attività
e passività che devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di e gli assets che, invece, ne sono esclusi. In particolare, l'art.
3.1.1 precisava che fra le attività e passività incluse erano ricomprese le partecipazioni di in con esclusione dalla cessione de “i debiti, le Parte_6 CP
responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA” così come “qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi”. Secondo la tesi di parte convenuta, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, essendo la presente controversia instaurata successivamente.
La tesi non coglie nel segno. Occorre considerare che l' ambito applicativo del contratto di cessione, delineato dall'art. 3 d.l. 99/17, è piuttosto stringente e parametrato alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 d.l. cit. “Ambito di applicazione”) né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate.
Infatti, la norma in oggetto, nel tener fuori dalla cessione d'azienda tra Parte_8
ed sia i debiti “nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
[...] Controparte_2
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, lett. b, richiamato dall'art. 3.1.4., lett. b., dell'atto di cessione - c.d. “Passività escluse”), sia “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3, lett. c), ha riguardo unicamente alle passività proprie di In altri termini, il presupposto della norma è che del Parte_6
rapporto giuridico o della passività esclusi dalla cessione ad sia titolare Controparte_2
ma non è il caso in esame, in cui si discute di un obbligo - nella specie Parte_6
risarcitorio - di verso un suo cliente in conseguenza dell'inosservanza dei Controparte_3 doveri propri dell'intermediario finanziario.
Né può ritenersi che il contratto di cessione intervenuto tra e Parte_7 Controparte_1
possa aver avuto l'effetto di incidere sulla titolarità di un rapporto facente capo a
[...] CP
, partecipata, seppur in maniera non totalitaria da trattandosi di un autonomo
[...] Parte_7
soggetto di diritto, titolare di posizioni proprie, delle quali solo lei può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante. Sotto altro aspetto, poi, un conto è il trasferimento della partecipazione altro è il trasferimento della singola posizione giuridica di cui la partecipata è titolare.
In fattispecie analoga, la Corte di Appello di Bari “ha escluso la possibilità di una interpretazione estensiva della norma de qua, osservando che essa sarebbe eversiva del sistema – e gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza - in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) alla banca che all'epoca dei fatti controllava la
, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non CP consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore”( cfr. C.d.A Bari, n. 1247/23; conforme, C.D.A. Bari, 1584/2023).
Consegue la legittimazione passiva (rectius: la titolarità passiva) della convenuta in relazione al diritto azionato.
Deve, dunque, procedersi con separato provvedimento per l'istruzione della causa.
Le spese del giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunziando,
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- provvede per il prosieguo del giudizio come da separato provvedimento;
- spese al definitivo.
Trani, 25 marzo 2025 La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Alle ore 10.55, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del Funzionario
Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi:
Per , , ; l'avv. Angela Zagaria in sostituzione Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'avv. Michele Coratella;
E' presente per la pratica forense il dott. . Persona_1 per ., l'avv. Luciana Albanese in sostituzione dell'avv. Fabio Civale;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
In particolare, l'avv. Zagaria, per parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare insiste per il rigetto della legittimazione passiva solleva da parte convenuta nella comparsa di risposta e costituzione e reiterata nei successivi scritti per le ragioni esposte negli scritti difensivi e in ragione dell'orientamento di questo Tribunale che già si è espresso in materia.
L'avv. Albanese, per parte convenuta, precisa le conclusioni, insistendo nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione essendo i titoli stati acquistati nel 2009, 2010 e 2011. Con Par riferimento alla pretesa risarcitoria dà atto dell'intervenuto pagamento da parte del di € 21.867,90 liquidate in favore del sig. e € 3.024,00 in favore di Parte_1 Parte_2
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 25.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, udita la discussione orale dei procuratori costituiti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 98/2022 R.G.A.C.C. pendente fra
, , , , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 dell'avv. Michele Coratella, giusta mandato in atti;
-attori-
Contro
n persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Fabio Civale, giusta mandato in atti;
-convenuta –
Oggetto: responsabilità intermediario finanziario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Pt_3
hanno convenuto in giudizio intesa per ivi sentire accogliere la domanda di
[...] Controparte_2
nullità o annullabilità ovvero la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli Pt_6
con contestuale condanna della alla ripetizione di € 72.850,00.
[...] Controparte_3
Si è costituita in giudizio , la quale, in via preliminare, ha dedotto il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni domanda e, in subordine, in caso di accertamento del risarcimento del danno, riconoscere il concorso di colpa dell'attore.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., dopo il deposito delle memorie istruttorie, il precedente istruttore ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni sul presupposto che la decisione sulle eccezioni preliminari potesse definire il giudizio.
All'udienza del 22.9.2023 precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con provvedimento del 15.12.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo a causa del trasferimento del precedente assegnatario ad altro ufficio. All'udienza del 10.2.2025, celebrata in modalità cartolare, dopo il deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo la discussione orale della causa, la stessa è stata decisa nei modi di legge.
La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
Sul punto è opportuno ricostruire brevemente la vicenda normativa e convenzionale sottostante.
Con il d.l. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 121, è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e della Parte_7 [...]
, con la previsione della possibilità di procedere alla cessione di azienda, beni, Controparte_4
diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 d.l. cit..
In attuazione di tali previsioni, le Banche in l.c.a. e stipulavano, in data Controparte_1
26.6.2017, un contratto di cessione di azienda, il quale individuava l' “insieme aggregato” di attività
e passività che devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di e gli assets che, invece, ne sono esclusi. In particolare, l'art.
3.1.1 precisava che fra le attività e passività incluse erano ricomprese le partecipazioni di in con esclusione dalla cessione de “i debiti, le Parte_6 CP
responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA” così come “qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi”. Secondo la tesi di parte convenuta, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, essendo la presente controversia instaurata successivamente.
La tesi non coglie nel segno. Occorre considerare che l' ambito applicativo del contratto di cessione, delineato dall'art. 3 d.l. 99/17, è piuttosto stringente e parametrato alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 d.l. cit. “Ambito di applicazione”) né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate.
Infatti, la norma in oggetto, nel tener fuori dalla cessione d'azienda tra Parte_8
ed sia i debiti “nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti
[...] Controparte_2
subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, lett. b, richiamato dall'art. 3.1.4., lett. b., dell'atto di cessione - c.d. “Passività escluse”), sia “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3, lett. c), ha riguardo unicamente alle passività proprie di In altri termini, il presupposto della norma è che del Parte_6
rapporto giuridico o della passività esclusi dalla cessione ad sia titolare Controparte_2
ma non è il caso in esame, in cui si discute di un obbligo - nella specie Parte_6
risarcitorio - di verso un suo cliente in conseguenza dell'inosservanza dei Controparte_3 doveri propri dell'intermediario finanziario.
Né può ritenersi che il contratto di cessione intervenuto tra e Parte_7 Controparte_1
possa aver avuto l'effetto di incidere sulla titolarità di un rapporto facente capo a
[...] CP
, partecipata, seppur in maniera non totalitaria da trattandosi di un autonomo
[...] Parte_7
soggetto di diritto, titolare di posizioni proprie, delle quali solo lei può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante. Sotto altro aspetto, poi, un conto è il trasferimento della partecipazione altro è il trasferimento della singola posizione giuridica di cui la partecipata è titolare.
In fattispecie analoga, la Corte di Appello di Bari “ha escluso la possibilità di una interpretazione estensiva della norma de qua, osservando che essa sarebbe eversiva del sistema – e gravemente sospetta di incostituzionalità anche nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, non foss'altro che per la sua palese irragionevolezza - in quanto nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) alla banca che all'epoca dei fatti controllava la
, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non CP consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore”( cfr. C.d.A Bari, n. 1247/23; conforme, C.D.A. Bari, 1584/2023).
Consegue la legittimazione passiva (rectius: la titolarità passiva) della convenuta in relazione al diritto azionato.
Deve, dunque, procedersi con separato provvedimento per l'istruzione della causa.
Le spese del giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunziando,
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- provvede per il prosieguo del giudizio come da separato provvedimento;
- spese al definitivo.
Trani, 25 marzo 2025 La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra