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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/11/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 70/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Umberto I n. 214 presso lo studio dell'Avv. Francesco Mazzeo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1,
resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per ottenere la condanna dell al pagamento dell'indennità NaspI, avendo CP_1 svolto attività lavorativa da novembre 2023 ad aprile 2024 mentre si trovava ristretto presso la C.R. di Augusta. Riferiva che la domanda amministrativa, presentata il 29 maggio
2024, era stata rigettata sulla base di un orientamento della Corte di
Cassazione, Sezione penale, secondo cui “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.
In sostanza l si era rifiutato di riconoscere la rilevanza ai fini CP_1 della NAspI dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente mentre si trovava ristretto all'interno dell'istituto penitenziario.
Nella resistenza dell all'udienza del 6 novembre 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, consapevole dell'esistenza nella materia in esame di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ritiene di confermare quanto già statuito in uno precedente identico (cfr. Trib. Barcellona
Pozzo di Gotto n. 211/2024) e dunque di aderire alla tesi secondo cui la perdita di impiego alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per sopravvenuta fine del periodo di detenzione integri lo stato di disoccupazione involontaria richiesto dalla legge per l'accesso al trattamento di disoccupazione, oggi disciplinato dal D. Lgs. 2015, n. 22, c.d. «NASpI» (vedi, ex plurimis,
C.d.A. Torino, n. 886/2019).
La riforma di cui al D. Lgs. 22/2015 ha operato una significativa riduzione dei requisiti in tema di accesso al trattamento di disoccupazione, in termini di giornate lavorate e di contributi versati.
Tale riduzione, intesa al fine di allargare la platea dei beneficiari, ha avuto l'effetto di consentire che anche i lavoratori detenuti, notoriamente beneficiari di minori retribuzioni e soggetti ad una significativa discontinuità di impiego, possano maturare i requisiti richiesti. Il riconoscimento del trattamento di disoccupazione ai lavoratori ex-detenuti discende, da un lato, dall'assenza di un'espressa previsione di segno contrario, e, dall'altro, da una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame.
Se, infatti, si negasse al lavoratore il trattamento di disoccupazione, si impedirebbe proprio al lavoro penitenziario di espletare, con efficacia duratura nel tempo, quella finalità rieducativa e di reinserimento sociale che ne costituiscono invece l'essenza.
Il detenuto si vedrebbe privato della prestazione assicurativa contro la disoccupazione involontaria proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficolta di trovare una nuova occupazione lavorativa tanto più elevata in chi vanta una pregressa esperienza detentiva.
Già la mera interpretazione della norma di legge appare difficilmente compatibile con la negazione del diritto in esame. Tuttavia, quand'anche si volesse cogliere un'ambiguità interpretativa sul punto, il parametro della coerenza costituzionale dell'interpretazione sarebbe decisivo per far propendere verso il riconoscimento del diritto. Non si può, invero, non rilevare come l'intera legislazione, sia in tema di reclusione, sia in tema di lavoro in costanza di detenzione, sia notoriamente preordinata allo scopo del reinserimento sociale (ex art. 27 Cost.).
Pertanto, appare coerente con questo obiettivo di reinserimento sociale il riconoscimento, molto più che il disconoscimento, del trattamento di disoccupazione a favore dell'ex-detenuto che tenti di rientrare nel mondo del lavoro libero.
Più in generale, la questione centrale sottesa alla questione in esame attiene alla qualificazione del rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione penitenziaria.
La tesi seguita che nega tale diritto alla luce di una supposta impossibile equiparazione tra lavoro carcerario e quello libero non è condivisibile. Al contrario, il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro sono autonomi e si affiancano e l'esecuzione della prestazione di lavoro del detenuto
è attuativa di un normale contratto di lavoro subordinato, mentre in nessun caso essa costituisce attuazione del trattamento punitivo. Il rapporto di lavoro, infatti, si affianca e coesiste autonomamente con quello punitivo.
Nel rapporto di detenzione si innesta la nascita e l'attuazione di un rapporto di lavoro al servizio dell'amministrazione il quale, pur differenziandosi per la natura del datore di lavoro e gli obiettivi perseguiti, assume la fisionomia e soggiace alla disciplina del lavoro subordinato, per quanto attiene al regime fondamentale della tutela del lavoratore, pure adeguato alle particolarità del rapporto.
Le regole di sicurezza e di disciplina che vigono nel luogo di svolgimento della prestazione comportano una sensibile riduzione della tutela del detenuto lavoratore, nel senso che la normativa comune risulta applicabile solo nei limiti della sua compatibilità con dette regole carcerarie.
Tale impostazione ha ricevuto l'avallo decisivo da parte della Corte
Costituzionale, la quale ha espressamente affermato che «alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti e di obblighi» (Corte Cost. 22.5.2001, n. 158).
In particolare, la Consulta ha fissato i seguenti principi in tema di lavoro carcerario: «Il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo. Lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del d.P.R. 29 aprile 1976,
n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).
Il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero.
Accanto alle sperimentate figure del lavoro esterno e di quello "a domicilio" carcerario, si è così prevista la possibilità per imprenditori pubblici e privati di organizzare e gestire direttamente le lavorazioni all'interno degli istituti, fino a promuovere forme di autorganizzazione, mediante cooperative sociali che consentono il superamento del divieto di assunzione della qualità di socio per l'incapacità derivante da condanne penali e civili (v. legge 22 giugno
2000, n. 193).
Nell'ambito delle diverse tipologie di lavoro dei detenuti, la norma in esame (art. 20 dell'ordinamento penitenziario) contempla quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la stessa amministrazione penitenziaria: rapporto il cui rigoroso accertamento spetta al giudice,
e che, peraltro, non può identificarsi in una qualsiasi attività che comporti un impegno psicofisico all'interno delle carceri.
Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi.
Vero è che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario;
per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale.
Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato».
Nello stesso senso già Corte Cost. 30.11.1988, n. 1087, secondo cui, seppure il lavoro intramurario del detenuto presenta talune
«peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario», ed è, pertanto, «possibile che la regolamentazione del rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro generale», tuttavia «né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende all'esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato».
Pertanto, l'esistenza di indiscutibili profili di specialità quanto alla disciplina del lavoro in carcere non può incidere né sulla qualificazione del rapporto né sull'apparato di diritti che da esso ne derivano, finché non si versi in profili di disciplina del rapporto che siano strettamente connessi con ragioni di sicurezza o con l'esecuzione della prestazione nel contesto carcerario, il che certamente non è per quanto concerne l'erogazione del trattamento di disoccupazione. Con l'art. 20 della legge 26.7.1975, n. 354 il legislatore ha previsto l'estensione al lavoro penitenziario di tutta la disciplina previdenziale e assicurativa: ai detenuti lavoratori «sono garantiti … la tutela assicurativa e previdenziale», senza alcuna limitazione e quindi inclusa anche l'assicurazione contro la disoccupazione.
La previsione dell'art. 20 citato ha contenuto generale e implica quindi l'obbligo in capo all'Amministrazione Penitenziaria, in qualità di datrice di lavoro, di versare tutti i contributi previdenziali, inclusi quelli per la disoccupazione involontaria;
la previsione dell'obbligo contributivo comporta tuttavia il corrispettivo diritto dei lavoratori detenuti, conseguente al versamento dei contributi, alla fruizione della relativa tutela.
L'ulteriore requisito in discussione per beneficiare del trattamento indennitario già di disoccupazione e oggi di NASpI attiene all'involontarietà dello stato di disoccupazione (cfr. art. 3, D. Lgs.
22/2015).
Al riguardo si rileva che la sopravvenuta indisponibilità dell'impiego per fine della pena integri a tutti gli effetti la predetta situazione di disoccupazione involontaria, non potendo tale ipotesi essere assimilabile alla situazione di chi, volontariamente, si dimetta e scelga di rimanere senza occupazione: l'assenza di lavoro, infatti, per l'ex- detenuto, non dipende da una sua libera scelta, ma consegue all'impossibilità materiale di proseguire l'impiego nel penitenziario, una volta sopravvenuta la scarcerazione.
Un'interpretazione di segno opposto darebbe esclusiva rilevanza alla dimensione punitiva e non terrebbe in considerazione il punto fondamentale della materia ossia che il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro si affiancano. Anzi, come già detto, la finalità rieducativa si realizza proprio attraverso la costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Con la fine della detenzione, pertanto, non viene meno solo il rapporto punitivo ma anche quello di lavoro, determinando, quindi, la sopravvenuta “disoccupazione” nel periodo successivo.
Per tutte le ragioni sopraesposte, l dev'essere condannata a CP_1 corrispondere al ricorrente la richiesta prestazione NASpI per il periodo ex lege previsto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.
La complessità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi giustifica la compensazione integrale delle spese ed il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna l a corrispondere al ricorrente la richiesta prestazione CP_1
NASpI per il periodo ex lege previsto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino