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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/08/2025, n. 11866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11866 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31824/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31824/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Pozzuoli al C.so Umberto, I, n. 193 presso lo studio dell'Avv. Teresa Canfora, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Controparte_2 C.F._1
Via F. De Sanctis n.15, presso lo studio dell'Avv. Simona Di Fonso, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio di appello invocando la riforma della sentenza del Giudice di Controparte_2
Pace di Roma n. 3874/2023, depositata in cancelleria in data 14/02/2023, nella causa recante RG n.
29688/2022, non notificata, formulando le seguenti conclusioni: “a) Accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza n° 3874 /2023 depositata in data 14/02/2023, non notificata per tutti i motivi suesposti;
b) condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Il giudice ha differito la prima udienza al 26.3.2024 e parte appellante si
è costituito in data formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo giudice adito, CP_3 respingere l'appello proposto da e perché infondato, e, confermare la sentenza del Giudice Pt_1 di Pace di Roma n. 3874-23 e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario
Pagina 1 ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari”. Successivamente il giudice ha disposto la trattazione della causa nella forma scritta e rinviato al 26.2.2025 per il passaggio della causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle note scritte e delle comparse conclusionali e repliche. Con provvedimento del 21.4.2025 il giudice, lette le memorie depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto appello impugnando la Sentenza n. Parte_1
3874/2023 del Giudice di Pace di Roma deducendo quanto segue: a) che con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229006800871 e relativa alla sottostante cartella n. 09720130220798389000, aveva convenuto l' in Controparte_2 Pt_1 giudizio innanzi al giudice di pace chiedendo l'annullamento dell'intimazione relativamente alla cartella impugnata per presunta mancata notifica, per la sopravvenuta prescrizione del credito e per la manifesta illegittimità della dichiarata iscrizione a ruolo;
b) che si era costituita in primo Pt_1 grado eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in quanto il credito alla base della cartella non era una violazione del codice della strada bensì un credito tributario avente ad oggetto una tassa automobilistica in virtù del disposto dell'art. 2 d lgs n. 546 del 1992; c) che il giudice di pace aveva invece accolto la domanda dell'attore e condannato alle spese Pt_1 decidendo per la nullità dell'intimazione di pagamento e la decadenza dell'ente impositore a far valere la propria pretesa in quanto nel caso di violazioni del codice della strada si applica il termine di prescrizione quinquennale. ha appellato la sentenza di primo grado insistendo sul difetto Pt_1 di giurisdizione del giudice ordinario e in subordine ha dedotto che comunque nessuna prescrizione può ritenersi maturata non trattandosi di violazioni al codice della strada ma di tasse automobilistiche. La difesa di convenuto in appello ha dedotto l'infondatezza delle Controparte_2 eccezioni dell'appellante producendo copiosa giurisprudenza evidenziando come sia la Corte di
Cassazione, sia il Tribunale di Roma hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, nonché deducendo che il giudice di pace ha ritenuto nel caso di specie giustamente maturata la prescrizione.
Secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione sussiste la giurisdizione tributaria (Cass. Civ. ord.
7822 del 14.4.2020 – Cass. Civ. SS. UU. ord. n. 32729 del 2018) in ordine al controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano i tributi ed al riscontro di regolarità della relativa notifica. Quando la pretesa tributaria è, invece, divenuta definitiva, ogni ulteriore vizio degli atti esecutivi spetta al Giudice ordinario/giudice dell'esecuzione. l'Ordinanza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 8465 del 2022 sulla scia della precedente Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7822 del 14-5-2020, ha rimarcato che la giurisdizione tributaria sussiste per i fatti
Pagina 2 verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento se validamente avvenute, nonché fino al momento dell'atto esecutivo qualora la notificazione della cartella o dell'intimazione sia mancata o sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo.
Quindi, alla luce della suddetta giurisprudenza di legittimità, e in particolare della pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7822 del 14-5-2020, si deve ritenere sussistente la giurisdizione del giudice tributario anche nei casi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della cartella per la prima volta con l'atto di pignoramento. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si afferma che il fatto estintivo della prescrizione triennale ex art. 5 L.
53/1983 si sarebbe perfezionato in data 15-6-2022 data di notificazione della ingiunzione di pagamento n. 097 2022 9006800871000 impugnata in primo grado. Nel caso di specie, quindi, la controversia, sulla prescrizione dell'imposta relativa al bollo auto, è da ritenersi attratta alla giurisdizione tributaria, risultando affermata dall'attore in primo grado l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella, dovendosi dedurre che l'intimazione di pagamento notificata in data 15-
6-2022 sia stato il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della cartella. Di Controparte_2 conseguenza si profila la giurisdizione del giudice tributario come argomentato nelle richiamate pronunce della Corte di Cassazione sopra indicate. Con l'Ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno altresì puntualizzato i casi, come quello dedotto in lite, in cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario. In base alla sopra richiamata prospettazione attorea in primo grado la giurisdizione è del giudice tributario tenuto conto della natura del credito (trattandosi di credito di imposta per bollo auto) nonché tenuto conto di quanto statuito nell'Ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023 dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione, nella parte in cui si precisa che compete al giudice tributario l'accertamento in ordine all'asserita prescrizione ed in ordine alla carenza e/o ai vizi della notificazione della cartella esattoriale. Considerata la recente pronuncia chiarificatrice in ultimo sopra richiamata della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite in materia complessa esposta ad esegesi sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, come si evince anche dai numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati dalle parti in causa, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Controparte_1 appellata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Roma, 18-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 31824/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Pozzuoli al C.so Umberto, I, n. 193 presso lo studio dell'Avv. Teresa Canfora, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Controparte_2 C.F._1
Via F. De Sanctis n.15, presso lo studio dell'Avv. Simona Di Fonso, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio di appello invocando la riforma della sentenza del Giudice di Controparte_2
Pace di Roma n. 3874/2023, depositata in cancelleria in data 14/02/2023, nella causa recante RG n.
29688/2022, non notificata, formulando le seguenti conclusioni: “a) Accogliere l'appello e riformare integralmente la sentenza n° 3874 /2023 depositata in data 14/02/2023, non notificata per tutti i motivi suesposti;
b) condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Il giudice ha differito la prima udienza al 26.3.2024 e parte appellante si
è costituito in data formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo giudice adito, CP_3 respingere l'appello proposto da e perché infondato, e, confermare la sentenza del Giudice Pt_1 di Pace di Roma n. 3874-23 e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario
Pagina 1 ex art. 93 c.p.c. per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari”. Successivamente il giudice ha disposto la trattazione della causa nella forma scritta e rinviato al 26.2.2025 per il passaggio della causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle note scritte e delle comparse conclusionali e repliche. Con provvedimento del 21.4.2025 il giudice, lette le memorie depositate dalle parti ha trattenuto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto appello impugnando la Sentenza n. Parte_1
3874/2023 del Giudice di Pace di Roma deducendo quanto segue: a) che con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229006800871 e relativa alla sottostante cartella n. 09720130220798389000, aveva convenuto l' in Controparte_2 Pt_1 giudizio innanzi al giudice di pace chiedendo l'annullamento dell'intimazione relativamente alla cartella impugnata per presunta mancata notifica, per la sopravvenuta prescrizione del credito e per la manifesta illegittimità della dichiarata iscrizione a ruolo;
b) che si era costituita in primo Pt_1 grado eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario in quanto il credito alla base della cartella non era una violazione del codice della strada bensì un credito tributario avente ad oggetto una tassa automobilistica in virtù del disposto dell'art. 2 d lgs n. 546 del 1992; c) che il giudice di pace aveva invece accolto la domanda dell'attore e condannato alle spese Pt_1 decidendo per la nullità dell'intimazione di pagamento e la decadenza dell'ente impositore a far valere la propria pretesa in quanto nel caso di violazioni del codice della strada si applica il termine di prescrizione quinquennale. ha appellato la sentenza di primo grado insistendo sul difetto Pt_1 di giurisdizione del giudice ordinario e in subordine ha dedotto che comunque nessuna prescrizione può ritenersi maturata non trattandosi di violazioni al codice della strada ma di tasse automobilistiche. La difesa di convenuto in appello ha dedotto l'infondatezza delle Controparte_2 eccezioni dell'appellante producendo copiosa giurisprudenza evidenziando come sia la Corte di
Cassazione, sia il Tribunale di Roma hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, nonché deducendo che il giudice di pace ha ritenuto nel caso di specie giustamente maturata la prescrizione.
Secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione sussiste la giurisdizione tributaria (Cass. Civ. ord.
7822 del 14.4.2020 – Cass. Civ. SS. UU. ord. n. 32729 del 2018) in ordine al controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano i tributi ed al riscontro di regolarità della relativa notifica. Quando la pretesa tributaria è, invece, divenuta definitiva, ogni ulteriore vizio degli atti esecutivi spetta al Giudice ordinario/giudice dell'esecuzione. l'Ordinanza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 8465 del 2022 sulla scia della precedente Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7822 del 14-5-2020, ha rimarcato che la giurisdizione tributaria sussiste per i fatti
Pagina 2 verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento se validamente avvenute, nonché fino al momento dell'atto esecutivo qualora la notificazione della cartella o dell'intimazione sia mancata o sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo.
Quindi, alla luce della suddetta giurisprudenza di legittimità, e in particolare della pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7822 del 14-5-2020, si deve ritenere sussistente la giurisdizione del giudice tributario anche nei casi in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della cartella per la prima volta con l'atto di pignoramento. Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si afferma che il fatto estintivo della prescrizione triennale ex art. 5 L.
53/1983 si sarebbe perfezionato in data 15-6-2022 data di notificazione della ingiunzione di pagamento n. 097 2022 9006800871000 impugnata in primo grado. Nel caso di specie, quindi, la controversia, sulla prescrizione dell'imposta relativa al bollo auto, è da ritenersi attratta alla giurisdizione tributaria, risultando affermata dall'attore in primo grado l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella, dovendosi dedurre che l'intimazione di pagamento notificata in data 15-
6-2022 sia stato il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della cartella. Di Controparte_2 conseguenza si profila la giurisdizione del giudice tributario come argomentato nelle richiamate pronunce della Corte di Cassazione sopra indicate. Con l'Ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno altresì puntualizzato i casi, come quello dedotto in lite, in cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario. In base alla sopra richiamata prospettazione attorea in primo grado la giurisdizione è del giudice tributario tenuto conto della natura del credito (trattandosi di credito di imposta per bollo auto) nonché tenuto conto di quanto statuito nell'Ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023 dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione, nella parte in cui si precisa che compete al giudice tributario l'accertamento in ordine all'asserita prescrizione ed in ordine alla carenza e/o ai vizi della notificazione della cartella esattoriale. Considerata la recente pronuncia chiarificatrice in ultimo sopra richiamata della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite in materia complessa esposta ad esegesi sia della giurisprudenza di merito che di legittimità, come si evince anche dai numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati dalle parti in causa, si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Controparte_1 appellata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice tributario. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Roma, 18-8-2025 Il giudice
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