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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili riunite iscritte ai
Nn°11757-11765 e 13055/2022 R.G.L., promosse
D A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv.to LA MANTIA IVANO ed elettivamente
[...]
domiciliati presso il suo studio, sito in Via M. D'Azeglio 27/c a Palermo.
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARINELLI MASSIMILIANO e
DENTICI LORENZO MARIA ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi telematici.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorsi depositati in data 17/11/2022 e 16/12/2022, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, i ricorrenti indicati in epigrafe, avendo premesso:
• di essere dipendenti del (ad eccezione della sig.ra cessata dal CP_1 Pt_1
servizio in data 30.11.2020) con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di Funzionario Amministrativo;
• di avere ricoperto “diversi incarichi di posizioni organizzative e/o di alta professionalità” presso il CP_1
1 • che il con la deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 23 Controparte_1
marzo 2015, come modificata dalle deliberazioni n. 129 del 14 luglio 2016 e n. 200 del
20 ottobre 2016, aveva istituito130 posizioni organizzative e 23 alte professionalità;
• che queste erano state assegnate ai dipendenti (fra cui gli odierni ricorrenti) per la durata di un anno fino al 30 giugno 2016, e successivamente rinnovate fino al 20 giugno 2017;
• che gli incarichi in questione erano stati ulteriormente rinnovati (seppur formalmente solo “prorogati”) con direttiva sindacale n. 800146 del 20 giugno 2017, che aveva condizionato risolutivamente gli stessi “alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno conferiti/confermati dallo scrivente sulla base dell'eventuale ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi che sarà posto in essere”;
• che a fronte di tale nota di proroga, con comunicazione prot. 804292 del 21 giugno 2017 il Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione aveva invitato i dirigenti a “procedere all'integrazione degli obiettivi assegnati sino alla scadenza del mandato sindacale, introducendo nuovi obiettivi o ulteriori step di raggiungimento rispetto alla precedente scadenza”;
• che con nota prot. 1915698 del 29 dicembre 2017, il Capo di Gabinetto dell'Area
Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione aveva comunicato la cessazione dei predetti incarichi, con decorrenza dal 10 gennaio 2018, in considerazione dell'avverarsi dell'evento indicato nella citata direttiva sindacale;
• che la predetta condizione non si sarebbe verificata, in quanto non sarebbe intervenuta alcuna riorganizzazione della struttura del CP_1
• che dunque alla data di sottoscrizione del C.c.n.l. funzioni locali del 20 maggio
2018 gli incarichi in questione sarebbero stati ancora vigenti, per cui avrebbe dovuto applicarsi ad essi la clausola contenuta nell'art. 13, c. 3 del predetto contratto, secondo la quale gli incarichi conferiti prima della sottoscrizione di esso e ancora in essere sarebbero stati prorogati di un anno (con conseguente cessazione al 20 maggio 2019);
• di avere nel periodo oggetto di esame continuato a svolgere le stesse mansioni affidate in precedenza, con le attività e gli obiettivi precisati nelle determinazioni di incarico;
convennero in giudizio il , per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “• ritenere e dichiarare che il provvedimento prot. 800146 del 20.6.2017
2 costituisce un rinnovo degli incarichi di PO/AP e ritenere illegittima, nulla e come non apposta la condizione risolutiva ivi inserita.
• Condannare il resistente alla corresponsione dell'indennità di posizione CP_1
in parte variabile e di risultato dal 10.1.2018 al 20.5.2019, oltre interessi legali sino al totale soddisfo.
• In subordine, ritenere e dichiarare che le note prot. 804292 del 21.6.2017 e
1915698 del 29.12.2017 costituiscono revoca anticipata illegittima e per l'effetto condannare a titolo risarcitorio il alla corresponsione dell'indennità di CP_1
posizione in parte variabile e di risultato dal 10.1.2018 al 20.5.2019, oltre interessi legali sino al totale soddisfo.
• Condannare altresì il alla corresponsione a titolo Controparte_1
risarcitorio della somma pari al 5% della retribuzione di posizione a titolo risarcitorio per l'omessa valuta-zione che ha determinato la perdita della retribuzione dovuta oltre interessi legali sino al soddisfo effettivo ovvero di quella maggiore o minor somma che sarà stabilita anche a titolo equitativo”.
Si costituì in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo, in via preliminare, la prescrizione (parziale) delle pretese attoree e contestando, nel merito, la fondatezza dei ricorsi di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Appare, infatti, fondata ed assorbente la preliminare eccezione di nullità della direttiva sindacale n. 800146 del 20 giugno 2017, sollevata in memoria.
A prescindere dalla qualificazione giuridica attribuibile al provvedimento in oggetto, sia esso di “proroga” o di “rinnovazione” dell'incarico, risulta infatti evidente che il Sindaco ha adottato un atto che esula dall'ambito delle sue competenze politico- amministrative, invadendo invece l'area funzionale riservata alla dirigenza, in violazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Com'è noto, infatti, le funzioni di indirizzo politico e di controllo spettano agli organi di governo e quindi, nell'ambito comunale, al Sindaco, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici e più in dettaglio ai dirigenti cui
“spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
3 impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”. (cfr. art. 4, comma 2° del D. Lgs
165/2001).
Ancor più specifico appare il dettato dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, rubricato “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, secondo cui la direzione degli uffici e dei servizi spetta ai dirigenti, che vi provvedono in conformità ai criteri e alle norme stabiliti dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali. Detto articolo ribadisce il principio della distinzione tra l'indirizzo politico-amministrativo, riservato agli organi politici, e la gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, demandata ai dirigenti, ai quali sono conferiti autonomi poteri di spesa, organizzazione e controllo.
In particolare (comma 3°): “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: …
c) la stipulazione dei contratti;
…
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
”
La competenza dirigenziale, come previsto dall'art. 1, comma 4, del medesimo decreto, può essere derogata esclusivamente in forza di espresse disposizioni di legge.
Tale riserva di legge è tassativa e conferma che tutti gli atti inerenti alla gestione del personale, ivi inclusi quelli concernenti il conferimento di posizioni organizzative, rientrano nella sfera di competenza esclusiva dei dirigenti e devono essere formalizzati tramite provvedimenti dirigenziali.
Tale impianto normativo trova coerente riscontro nelle disposizioni negoziali collettive che disciplinano la materia ed in particolare l'art. 9 del C.C.N.L. comparto
Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999 (pedissequamente riprodotto dall'art. 14 del successivo C.C.N.L. del 20.5.2018), secondo cui: “Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”.
4 Sempre in continuità col suddetto impianto normativo anche il Regolamento
Sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del convenuto stabilisce CP_1 all'Articolo 63 che “1. I dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata
possono essere assegnati - sulla base e per effetto del conferimento di CP_2
un incarico a termine – a posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato…” precisando all'art. 64, in materia di
“Conferimento e revoca degli incarichi/Incarichi ad interim” che “Il conferimento dell'incarico e la valutazione del risultato sono di competenza del Dirigente responsabile dell'Area/ Settore/Ufficio cui l'incarico di fferisce”. CP_3
E del resto, sia prima che dopo la breve parentesi caratterizzata dalla suddetta direttiva sindacale, emerge dai documenti allegati sia al ricorso che alla memoria, come il convenuto abbia, nella prassi, dato piena applicazione al suddetto quadro CP_1
normativo, affidando le posizioni organizzative ai funzionari comunali, tramite atti dirigenziali.
Da quanto sin qui esposto discende che, quale che sia la qualificazione giuridica attribuita al provvedimento del Sindaco, lo stesso risulta affetto da nullità radicale, per contrasto con norme imperative – ossia gli artt. 4 e 5 del D.lgs. 165/2001 e l'art. 9 del
CCNL 1999 – che delimitano in modo rigoroso le competenze tra organi politici e dirigenza.
Né del resto parte ricorrente, che ne aveva pacificamente l'onere, ha dedotto né tanto meno provato che alla succitata direttiva sindacale nonché alla comunicazione del
21 giugno 2017 del Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione, abbia fatto seguito alcun atto dirigenziale, utile a sanare la suddetta nullità.
In definitiva, se per il periodo durante il quale l'atto, seppur nullo, ha prodotto effetti giuridici, trova applicazione l'art. 2126 c.c., il quale tutela il lavoratore che abbia prestato attività in esecuzione di un rapporto invalido, garantendogli il diritto alla retribuzione e alla relativa copertura previdenziale, deve certamente escludersi che tali effetti favorevoli (e nello specifico il vantato diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato), possa estendersi oltre il periodo di esecuzione dell'atto.
In definitiva tutte le pretese retributive o risarcitorie azionate in ricorso in quanto fondate su un atto carente di legittimità ab origine, vanno rigettate.
5 Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di difformi precedenti di merito, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 29/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili riunite iscritte ai
Nn°11757-11765 e 13055/2022 R.G.L., promosse
D A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv.to LA MANTIA IVANO ed elettivamente
[...]
domiciliati presso il suo studio, sito in Via M. D'Azeglio 27/c a Palermo.
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARINELLI MASSIMILIANO e
DENTICI LORENZO MARIA ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi telematici.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorsi depositati in data 17/11/2022 e 16/12/2022, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, i ricorrenti indicati in epigrafe, avendo premesso:
• di essere dipendenti del (ad eccezione della sig.ra cessata dal CP_1 Pt_1
servizio in data 30.11.2020) con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con il profilo di Funzionario Amministrativo;
• di avere ricoperto “diversi incarichi di posizioni organizzative e/o di alta professionalità” presso il CP_1
1 • che il con la deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 23 Controparte_1
marzo 2015, come modificata dalle deliberazioni n. 129 del 14 luglio 2016 e n. 200 del
20 ottobre 2016, aveva istituito130 posizioni organizzative e 23 alte professionalità;
• che queste erano state assegnate ai dipendenti (fra cui gli odierni ricorrenti) per la durata di un anno fino al 30 giugno 2016, e successivamente rinnovate fino al 20 giugno 2017;
• che gli incarichi in questione erano stati ulteriormente rinnovati (seppur formalmente solo “prorogati”) con direttiva sindacale n. 800146 del 20 giugno 2017, che aveva condizionato risolutivamente gli stessi “alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno conferiti/confermati dallo scrivente sulla base dell'eventuale ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi che sarà posto in essere”;
• che a fronte di tale nota di proroga, con comunicazione prot. 804292 del 21 giugno 2017 il Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione aveva invitato i dirigenti a “procedere all'integrazione degli obiettivi assegnati sino alla scadenza del mandato sindacale, introducendo nuovi obiettivi o ulteriori step di raggiungimento rispetto alla precedente scadenza”;
• che con nota prot. 1915698 del 29 dicembre 2017, il Capo di Gabinetto dell'Area
Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione aveva comunicato la cessazione dei predetti incarichi, con decorrenza dal 10 gennaio 2018, in considerazione dell'avverarsi dell'evento indicato nella citata direttiva sindacale;
• che la predetta condizione non si sarebbe verificata, in quanto non sarebbe intervenuta alcuna riorganizzazione della struttura del CP_1
• che dunque alla data di sottoscrizione del C.c.n.l. funzioni locali del 20 maggio
2018 gli incarichi in questione sarebbero stati ancora vigenti, per cui avrebbe dovuto applicarsi ad essi la clausola contenuta nell'art. 13, c. 3 del predetto contratto, secondo la quale gli incarichi conferiti prima della sottoscrizione di esso e ancora in essere sarebbero stati prorogati di un anno (con conseguente cessazione al 20 maggio 2019);
• di avere nel periodo oggetto di esame continuato a svolgere le stesse mansioni affidate in precedenza, con le attività e gli obiettivi precisati nelle determinazioni di incarico;
convennero in giudizio il , per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “• ritenere e dichiarare che il provvedimento prot. 800146 del 20.6.2017
2 costituisce un rinnovo degli incarichi di PO/AP e ritenere illegittima, nulla e come non apposta la condizione risolutiva ivi inserita.
• Condannare il resistente alla corresponsione dell'indennità di posizione CP_1
in parte variabile e di risultato dal 10.1.2018 al 20.5.2019, oltre interessi legali sino al totale soddisfo.
• In subordine, ritenere e dichiarare che le note prot. 804292 del 21.6.2017 e
1915698 del 29.12.2017 costituiscono revoca anticipata illegittima e per l'effetto condannare a titolo risarcitorio il alla corresponsione dell'indennità di CP_1
posizione in parte variabile e di risultato dal 10.1.2018 al 20.5.2019, oltre interessi legali sino al totale soddisfo.
• Condannare altresì il alla corresponsione a titolo Controparte_1
risarcitorio della somma pari al 5% della retribuzione di posizione a titolo risarcitorio per l'omessa valuta-zione che ha determinato la perdita della retribuzione dovuta oltre interessi legali sino al soddisfo effettivo ovvero di quella maggiore o minor somma che sarà stabilita anche a titolo equitativo”.
Si costituì in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo, in via preliminare, la prescrizione (parziale) delle pretese attoree e contestando, nel merito, la fondatezza dei ricorsi di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Appare, infatti, fondata ed assorbente la preliminare eccezione di nullità della direttiva sindacale n. 800146 del 20 giugno 2017, sollevata in memoria.
A prescindere dalla qualificazione giuridica attribuibile al provvedimento in oggetto, sia esso di “proroga” o di “rinnovazione” dell'incarico, risulta infatti evidente che il Sindaco ha adottato un atto che esula dall'ambito delle sue competenze politico- amministrative, invadendo invece l'area funzionale riservata alla dirigenza, in violazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Com'è noto, infatti, le funzioni di indirizzo politico e di controllo spettano agli organi di governo e quindi, nell'ambito comunale, al Sindaco, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici e più in dettaglio ai dirigenti cui
“spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
3 impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”. (cfr. art. 4, comma 2° del D. Lgs
165/2001).
Ancor più specifico appare il dettato dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, rubricato “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, secondo cui la direzione degli uffici e dei servizi spetta ai dirigenti, che vi provvedono in conformità ai criteri e alle norme stabiliti dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali. Detto articolo ribadisce il principio della distinzione tra l'indirizzo politico-amministrativo, riservato agli organi politici, e la gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, demandata ai dirigenti, ai quali sono conferiti autonomi poteri di spesa, organizzazione e controllo.
In particolare (comma 3°): “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: …
c) la stipulazione dei contratti;
…
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
”
La competenza dirigenziale, come previsto dall'art. 1, comma 4, del medesimo decreto, può essere derogata esclusivamente in forza di espresse disposizioni di legge.
Tale riserva di legge è tassativa e conferma che tutti gli atti inerenti alla gestione del personale, ivi inclusi quelli concernenti il conferimento di posizioni organizzative, rientrano nella sfera di competenza esclusiva dei dirigenti e devono essere formalizzati tramite provvedimenti dirigenziali.
Tale impianto normativo trova coerente riscontro nelle disposizioni negoziali collettive che disciplinano la materia ed in particolare l'art. 9 del C.C.N.L. comparto
Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999 (pedissequamente riprodotto dall'art. 14 del successivo C.C.N.L. del 20.5.2018), secondo cui: “Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”.
4 Sempre in continuità col suddetto impianto normativo anche il Regolamento
Sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del convenuto stabilisce CP_1 all'Articolo 63 che “1. I dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata
possono essere assegnati - sulla base e per effetto del conferimento di CP_2
un incarico a termine – a posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato…” precisando all'art. 64, in materia di
“Conferimento e revoca degli incarichi/Incarichi ad interim” che “Il conferimento dell'incarico e la valutazione del risultato sono di competenza del Dirigente responsabile dell'Area/ Settore/Ufficio cui l'incarico di fferisce”. CP_3
E del resto, sia prima che dopo la breve parentesi caratterizzata dalla suddetta direttiva sindacale, emerge dai documenti allegati sia al ricorso che alla memoria, come il convenuto abbia, nella prassi, dato piena applicazione al suddetto quadro CP_1
normativo, affidando le posizioni organizzative ai funzionari comunali, tramite atti dirigenziali.
Da quanto sin qui esposto discende che, quale che sia la qualificazione giuridica attribuita al provvedimento del Sindaco, lo stesso risulta affetto da nullità radicale, per contrasto con norme imperative – ossia gli artt. 4 e 5 del D.lgs. 165/2001 e l'art. 9 del
CCNL 1999 – che delimitano in modo rigoroso le competenze tra organi politici e dirigenza.
Né del resto parte ricorrente, che ne aveva pacificamente l'onere, ha dedotto né tanto meno provato che alla succitata direttiva sindacale nonché alla comunicazione del
21 giugno 2017 del Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Innovazione, abbia fatto seguito alcun atto dirigenziale, utile a sanare la suddetta nullità.
In definitiva, se per il periodo durante il quale l'atto, seppur nullo, ha prodotto effetti giuridici, trova applicazione l'art. 2126 c.c., il quale tutela il lavoratore che abbia prestato attività in esecuzione di un rapporto invalido, garantendogli il diritto alla retribuzione e alla relativa copertura previdenziale, deve certamente escludersi che tali effetti favorevoli (e nello specifico il vantato diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato), possa estendersi oltre il periodo di esecuzione dell'atto.
In definitiva tutte le pretese retributive o risarcitorie azionate in ricorso in quanto fondate su un atto carente di legittimità ab origine, vanno rigettate.
5 Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di difformi precedenti di merito, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 29/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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