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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RIPA CE, TO
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1993/2023 depositato il 16/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 07/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200003263420000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
riformare la sentenza e, per l'effetto, dichiarare pienamente legittima la pretesa fiscale contenuta nella cartella di pagamento;
condannare la parte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato:
in via principale, confermata la sentenza impugnata, dichiarare la nullità della cartella di pagamento e del ruolo;
in via gradata, disporre la riduzione massima degli importi richiesti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE
PROVINCIALE DI TARANTO avverso la cartella di pagamento n. 10620200003263420000, notificata a mezzo pec il 25.11.2021, emessa per l'importo di €. 17.175,47, comprensivo degli oneri accessori, per somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n.633 del
1972, i cui esiti erano stati comunicati al contribuente il 15.11.2018.
Lamentava: l'inesistenza della notifica, poiché effettuata, dall'Agenzia entrate riscossione, attraverso un indirizzo di posta certificata (“Email_3”) non riportato nei pubblici registri;
il difetto di motivazione;
l'illegittimità dell'atto per mancanza di prova, a carico dell'Amministrazione, del credito vantato;
l'erroneità della cartella, in quanto non avrebbe tenuto conto della sopravvenuta dichiarazione integrativa.
In ordine a quest'ultimo motivo esponeva che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato, aveva riscontrato delle incongruenze riguardanti i versamenti dell'Iva dovuta in base al modello
“Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, relativo al 2° trimestre 2018, con il quale il contribuente aveva esposto un'Iva a debito di € 11.894; ma la stessa AGE non aveva tenuto presente la successiva dichiarazione integrativa, presentata in data 18.12.2019, con la quale, emendando gli errori materiali commessi nella redazione della precedente dichiarazione Iva, aveva esposto, per l'anno 2018, un volume d'affari di
€ 13.500,00, con un'iva da versare di € 2.970,00.
Controdeduceva l'ADE contestando la fondatezza dei motivi avversi.
La adita CGT di 1° gr., con sentenza n. 135/2023 depositata il 7.2.2023, accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata, e compensava le spese, avendo considerato che l'importo in cartella riveniva da un
“controllo formale sulla dichiarazione periodica dell'IVA che non teneva conto della dichiarazione integrativa/ rettificativa della dichiarazione annuale”.
Ha appellato l'ADE per contestare la correttezza della sentenza di primo grado poiché non avrebbe compreso che il credito erariale riguardava la dichiarazione del 2° trimestre 2018, che si era chiusa con un debito che andava pagato, e non quella annuale, che non era una dichiarazione integrativa della LIPE bensì una dichiarazione a sé stante, per cui l'avviso di irregolarità era stato emesso in riferimento alla dichiarazione trimestrale, autonoma rispetto a quella annuale.
Il contribuente era dunque obbligato a pagare la cartella di pagamento, in quanto il debito del secondo trimestre andava pagato nei termini ed era dovuto indipendentemente dalla liquidazione annuale.
L'ente impositore ha inoltre censurato la sentenza poiché ha disposto l'annullamento dell'intero atto impugnato, compresa la parte concernente l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione Iva del 2° trimestre 2018.
Ha controdedotto il contribuente contestando la fondatezza dei motivi di appello e ribadendo che l'Ufficio avrebbe dovuto tenere conto della dichiarazione integrativa presentata in data 18.12.2019, con la quale il contribuente, emendando gli errori materiali commessi nella redazione della precedente dichiarazione Iva, aveva esposto un volume d'affari di € 13.500,00, con un' iva da versare di € 2.970,00 per l'anno 2018.
Ha inoltre riproposto i motivi del ricorso introduttivo non accolti o ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene l'Ufficio che il contribuente è comunque obbligato a pagare la cartella di pagamento in quanto il debito del secondo trimestre andava pagato nei termini ed era dovuto indipendentemente dalla liquidazione annuale.
Ogni dichiarazione trimestrale avrebbe, secondo l'ente impositore, una propria liquidazione che termina con l'emissione di un avviso di irregolarità nel caso di mancato pagamento del debito che scaturisce dalla liquidazione e che verrà iscritto a ruolo, a prescindere da quello che accadrà a fine anno.
Il contribuente non potrebbe perciò scegliere arbitrariamente di posticipare l'adempimento a fine anno.
L'assunto non può essere condiviso dovendosi ammettere, in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione del contribuente affetta da errore di fatto o di diritto.
Più volte la Corte ha ribadito (v., fra le tante, Cass. SS. UU. 13378/2016; Cass. Ord. n.18405/2021; Cass. ord. n. 25612/2023) che la dichiarazione dei redditi e quella IVA posta in essere dal contribuente ha natura di dichiarazione di scienza, ed è quindi emendabile, ritrattabile e contestabile anche in sede giudiziaria dal ricorrente che vi ha interesse.
Ciò che peraltro è espressamente previsto dall'art. 5 d. l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, che consente l'integrazione delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto per correggere errori od omissioni e che altrettanto espressamente stabilisce la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria.
Tale opzione il contribuente ha esercitato mediante la dichiarazione integrativa presentata il 18.12.2019, che reca l'indicazione delle operazioni imponibili, il totale imponibile e l'imposta a debito per l'anno 2018, con la quale ha emendato gli errori materiali commessi nella redazione della precedente dichiarazione Iva;
dichiarazione alla quale non risulta mossa alcuna specifica contestazione dall'Agenzia delle Entrate, neppure nella sede contenziosa.
Il giudice di prime cure ha perciò correttamente posto tali principi a fondamento dell'accoglimento del ricorso introduttivo, argomentando che il controllo formale sulla dichiarazione periodica dell'IVA non ha tenuto conto della dichiarazione integrativa/rettificativa, dando luogo ad una pretesa tributaria non derivante da un effettivo credito da parte dell'Ufficio, ma da un sistema di controlli che non prevedendo integrazioni/rettificazioni delle dichiarazioni Iva periodica determina una pretesa che privilegia la forma sulla sostanza.
L'importo richiesto con l'impugnata cartella di pagamento non è in conseguenza dovuto, salvo che nella parte relativa alla sanzione per l'erronea dichiarazione, la cui applicazione, a mente della evocata normativa,
è fatta salva nel caso di integrazione delle dichiarazioni iva.
L'appello va perciò accolto limitatamente alla parte relativa alla sanzione irrogata per l'irregolarità.
La natura della questione affrontata, oltre alla parzialità dell'accoglimento, è giusto motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello, nei termini di cui alla parte motiva, confermando nel resto l'appellata sentenza. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RIPA CE, TO
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1993/2023 depositato il 16/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 07/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200003263420000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
riformare la sentenza e, per l'effetto, dichiarare pienamente legittima la pretesa fiscale contenuta nella cartella di pagamento;
condannare la parte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato:
in via principale, confermata la sentenza impugnata, dichiarare la nullità della cartella di pagamento e del ruolo;
in via gradata, disporre la riduzione massima degli importi richiesti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE
PROVINCIALE DI TARANTO avverso la cartella di pagamento n. 10620200003263420000, notificata a mezzo pec il 25.11.2021, emessa per l'importo di €. 17.175,47, comprensivo degli oneri accessori, per somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n.633 del
1972, i cui esiti erano stati comunicati al contribuente il 15.11.2018.
Lamentava: l'inesistenza della notifica, poiché effettuata, dall'Agenzia entrate riscossione, attraverso un indirizzo di posta certificata (“Email_3”) non riportato nei pubblici registri;
il difetto di motivazione;
l'illegittimità dell'atto per mancanza di prova, a carico dell'Amministrazione, del credito vantato;
l'erroneità della cartella, in quanto non avrebbe tenuto conto della sopravvenuta dichiarazione integrativa.
In ordine a quest'ultimo motivo esponeva che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato, aveva riscontrato delle incongruenze riguardanti i versamenti dell'Iva dovuta in base al modello
“Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, relativo al 2° trimestre 2018, con il quale il contribuente aveva esposto un'Iva a debito di € 11.894; ma la stessa AGE non aveva tenuto presente la successiva dichiarazione integrativa, presentata in data 18.12.2019, con la quale, emendando gli errori materiali commessi nella redazione della precedente dichiarazione Iva, aveva esposto, per l'anno 2018, un volume d'affari di
€ 13.500,00, con un'iva da versare di € 2.970,00.
Controdeduceva l'ADE contestando la fondatezza dei motivi avversi.
La adita CGT di 1° gr., con sentenza n. 135/2023 depositata il 7.2.2023, accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata, e compensava le spese, avendo considerato che l'importo in cartella riveniva da un
“controllo formale sulla dichiarazione periodica dell'IVA che non teneva conto della dichiarazione integrativa/ rettificativa della dichiarazione annuale”.
Ha appellato l'ADE per contestare la correttezza della sentenza di primo grado poiché non avrebbe compreso che il credito erariale riguardava la dichiarazione del 2° trimestre 2018, che si era chiusa con un debito che andava pagato, e non quella annuale, che non era una dichiarazione integrativa della LIPE bensì una dichiarazione a sé stante, per cui l'avviso di irregolarità era stato emesso in riferimento alla dichiarazione trimestrale, autonoma rispetto a quella annuale.
Il contribuente era dunque obbligato a pagare la cartella di pagamento, in quanto il debito del secondo trimestre andava pagato nei termini ed era dovuto indipendentemente dalla liquidazione annuale.
L'ente impositore ha inoltre censurato la sentenza poiché ha disposto l'annullamento dell'intero atto impugnato, compresa la parte concernente l'applicazione della sanzione per l'omesso versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione Iva del 2° trimestre 2018.
Ha controdedotto il contribuente contestando la fondatezza dei motivi di appello e ribadendo che l'Ufficio avrebbe dovuto tenere conto della dichiarazione integrativa presentata in data 18.12.2019, con la quale il contribuente, emendando gli errori materiali commessi nella redazione della precedente dichiarazione Iva, aveva esposto un volume d'affari di € 13.500,00, con un' iva da versare di € 2.970,00 per l'anno 2018.
Ha inoltre riproposto i motivi del ricorso introduttivo non accolti o ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene l'Ufficio che il contribuente è comunque obbligato a pagare la cartella di pagamento in quanto il debito del secondo trimestre andava pagato nei termini ed era dovuto indipendentemente dalla liquidazione annuale.
Ogni dichiarazione trimestrale avrebbe, secondo l'ente impositore, una propria liquidazione che termina con l'emissione di un avviso di irregolarità nel caso di mancato pagamento del debito che scaturisce dalla liquidazione e che verrà iscritto a ruolo, a prescindere da quello che accadrà a fine anno.
Il contribuente non potrebbe perciò scegliere arbitrariamente di posticipare l'adempimento a fine anno.
L'assunto non può essere condiviso dovendosi ammettere, in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la emendabilità e la retrattabilità della dichiarazione del contribuente affetta da errore di fatto o di diritto.
Più volte la Corte ha ribadito (v., fra le tante, Cass. SS. UU. 13378/2016; Cass. Ord. n.18405/2021; Cass. ord. n. 25612/2023) che la dichiarazione dei redditi e quella IVA posta in essere dal contribuente ha natura di dichiarazione di scienza, ed è quindi emendabile, ritrattabile e contestabile anche in sede giudiziaria dal ricorrente che vi ha interesse.
Ciò che peraltro è espressamente previsto dall'art. 5 d. l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, che consente l'integrazione delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto per correggere errori od omissioni e che altrettanto espressamente stabilisce la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria.
Tale opzione il contribuente ha esercitato mediante la dichiarazione integrativa presentata il 18.12.2019, che reca l'indicazione delle operazioni imponibili, il totale imponibile e l'imposta a debito per l'anno 2018, con la quale ha emendato gli errori materiali commessi nella redazione della precedente dichiarazione Iva;
dichiarazione alla quale non risulta mossa alcuna specifica contestazione dall'Agenzia delle Entrate, neppure nella sede contenziosa.
Il giudice di prime cure ha perciò correttamente posto tali principi a fondamento dell'accoglimento del ricorso introduttivo, argomentando che il controllo formale sulla dichiarazione periodica dell'IVA non ha tenuto conto della dichiarazione integrativa/rettificativa, dando luogo ad una pretesa tributaria non derivante da un effettivo credito da parte dell'Ufficio, ma da un sistema di controlli che non prevedendo integrazioni/rettificazioni delle dichiarazioni Iva periodica determina una pretesa che privilegia la forma sulla sostanza.
L'importo richiesto con l'impugnata cartella di pagamento non è in conseguenza dovuto, salvo che nella parte relativa alla sanzione per l'erronea dichiarazione, la cui applicazione, a mente della evocata normativa,
è fatta salva nel caso di integrazione delle dichiarazioni iva.
L'appello va perciò accolto limitatamente alla parte relativa alla sanzione irrogata per l'irregolarità.
La natura della questione affrontata, oltre alla parzialità dell'accoglimento, è giusto motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello, nei termini di cui alla parte motiva, confermando nel resto l'appellata sentenza. Spese compensate.