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Articolo 5 della Legge 24 novembre 1949, n. 846
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Legge 24 novembre 1949, n. 846
Articolo 5 della Legge 24 novembre 1949, n. 846
Versione
2 dicembre 1949
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1949
Vedi fonte istituzionale
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