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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1a Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 3621, e vertente tra
(avv. I. Positano), ricorrente Parte_1
e
resistente contumace Controparte_1
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 22.03.2024, la ricorrente premesso di aver contratto matrimonio civile con il resistente in Noicattaro (BA) il 16.10.1996; che dall'unione era nata la figlia (n. il 27.04.1998 a Per_1
Triggiano), maggiorenne ma non indipendente economicamente;
che il resistente si era allontanato dalla casa familiare e non vi aveva fatto più ritorno, in seguito a molteplici episodi di violenza e irascibilità avverso la ricorrente e la figlia , le quali erano già state costrette a chiedere protezione Per_1
venendo accolte in una Casa Rifugio;
che il veva lasciato la moglie ed la figlia prive dei mezzi CP_1
di sussistenza;
che la percepisce una pensione di invalidità di importo pari a € 300,00 mensili, Pt_1
mentre l'abitazione familiare, ove la medesima e la figlia hanno fatto ritorno, risulta essere in comproprietà tra i coniugi e allo stato sottoposta a pignoramento;
ciò premesso, ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponendo un assegno a carico del resistente di € 300,00 mensili in favore della moglie e di € 200,00 mensili in favore della figlia, non ancora autonoma sotto il profilo economico. All'udienza del 18.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, mentre il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti e la pronuncia sullo status. Il Giudice
delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.10.2024, li autorizzava a vivere separati e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla una somma mensile Pt_1
pari a € 500,00, di cui € 300,00 a titolo di mantenimento della coniuge ed € 200,00 quale contributo per il mantenimento della figlia . Per_1
Con sentenza parziale n. 4409/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata in data il 28.10.2024, veniva dichiarata la separazione tra i coniugi anzidetti, con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni.
All'udienza del 10.03.2024 la ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie e precisava le conclusioni,
rinunciando alla domanda di addebito della separazione e chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. Indi, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M., che rassegnava le proprie conclusioni in data 13.3.2025.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente, il quale, non si è costituito nonostante la rituale notifica.
Pronunziata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale, al
Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni controverse tra le parti.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che all'udienza del 10.03.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti, con rinuncia alla domanda di addebito della separazione. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e d evono esser e ver sat e i n f avor e d el l o
St at o, at t eso che l a ri corrent e è am m essa al benef i ci o del pat r oci ni o a spese del l o
St at o.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di conferma CP_1 CP_1
i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 23.10.2024; condanna il resistente alla rifusione delle spese di procedura, che liquida in € 2.759,75, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge,
di sponendone i l paga m ent o i n f avor e del l o St at o.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
18.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valeria Guaragnella
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1a Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 3621, e vertente tra
(avv. I. Positano), ricorrente Parte_1
e
resistente contumace Controparte_1
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 22.03.2024, la ricorrente premesso di aver contratto matrimonio civile con il resistente in Noicattaro (BA) il 16.10.1996; che dall'unione era nata la figlia (n. il 27.04.1998 a Per_1
Triggiano), maggiorenne ma non indipendente economicamente;
che il resistente si era allontanato dalla casa familiare e non vi aveva fatto più ritorno, in seguito a molteplici episodi di violenza e irascibilità avverso la ricorrente e la figlia , le quali erano già state costrette a chiedere protezione Per_1
venendo accolte in una Casa Rifugio;
che il veva lasciato la moglie ed la figlia prive dei mezzi CP_1
di sussistenza;
che la percepisce una pensione di invalidità di importo pari a € 300,00 mensili, Pt_1
mentre l'abitazione familiare, ove la medesima e la figlia hanno fatto ritorno, risulta essere in comproprietà tra i coniugi e allo stato sottoposta a pignoramento;
ciò premesso, ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disponendo un assegno a carico del resistente di € 300,00 mensili in favore della moglie e di € 200,00 mensili in favore della figlia, non ancora autonoma sotto il profilo economico. All'udienza del 18.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, mentre il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti e la pronuncia sullo status. Il Giudice
delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.10.2024, li autorizzava a vivere separati e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare alla una somma mensile Pt_1
pari a € 500,00, di cui € 300,00 a titolo di mantenimento della coniuge ed € 200,00 quale contributo per il mantenimento della figlia . Per_1
Con sentenza parziale n. 4409/2024 del Tribunale di Bari, pubblicata in data il 28.10.2024, veniva dichiarata la separazione tra i coniugi anzidetti, con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni.
All'udienza del 10.03.2024 la ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie e precisava le conclusioni,
rinunciando alla domanda di addebito della separazione e chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. Indi, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M., che rassegnava le proprie conclusioni in data 13.3.2025.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente, il quale, non si è costituito nonostante la rituale notifica.
Pronunziata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale, al
Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni controverse tra le parti.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che all'udienza del 10.03.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti, con rinuncia alla domanda di addebito della separazione. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e d evono esser e ver sat e i n f avor e d el l o
St at o, at t eso che l a ri corrent e è am m essa al benef i ci o del pat r oci ni o a spese del l o
St at o.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di conferma CP_1 CP_1
i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 23.10.2024; condanna il resistente alla rifusione delle spese di procedura, che liquida in € 2.759,75, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge,
di sponendone i l paga m ent o i n f avor e del l o St at o.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
18.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valeria Guaragnella
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato