CA
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/12/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CL RI Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. CO SC Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1632 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Isacco L. Sacco contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 appellato rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cortina
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Baciga e Cecilia Bonetti
e contro
1 (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Sara Dal Dosso
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 327/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 17.02.2023 e depositata in data 18.02.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“nel merito:
-RIFORMARE in toto la Sentenza 327\2023 impugnata e, per l'effetto
-ACCOGLIERE le Conclusioni già precisate in limine litis in Prime cure, previo ricalcolo degli Accessori;
-con vittoria di Spese per entrambi i gradi di Giudizio”.
Conclusioni di : Controparte_1
“Si chiede che l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n° Parte_1
327/2023 del Tribunale di Verona sia rigettato e confermata integralmente la sentenza impugnata.
Con rifusione di spese e compensi professionali”.
Conclusioni di Controparte_2
“In via principale:
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- respingere l'appello proposto dal sig. e confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 327/2023 emessa dal Tribunale di Verona;
- in accoglimento delle ragioni esposte in atti accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno formulata dal sig. Parte_1 nei confronti di e per l'effetto, ed in ogni caso, rigettare e
[...] CP_2 respingere le domande tutte formulate dal sig. nei confronti di Parte_1
; CP_2
- in accoglimento delle ragioni esposte in atti, rigettare e respingere le domande tutte ex adverso formulate dal sig. nei confronti della società in Parte_1 CP_2 quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché nulle e/o inammissibili e/o
2 improponibili e/o comunque invalide.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità di CP_2
e di conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate,
[...] ridurre le stesse nei limiti di giustizia, anche in virtù delle eccezioni svolte;
- in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate e di accertamento della responsabilità di per l'infortunio CP_2 occorso al sig. e di conseguente condanna di al Parte_1 CP_2 risarcimento del danno in favore della parte attrice, condannare e/o dichiarare tenuta la
Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata la società da quanto fosse tenuta a CP_2 corrispondere al sig. anche con riferimento alle spese di lite, interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb. forfettario oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- per mero scrupolo defensionale e se ritenuto necessario, si chiede, senza con ciò invertire alcun onere probatorio incombente su parte appellante, l'ammissione delle istanze istruttorie così come richieste nel giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
- in ogni caso ci si riporta a quanto già dedotto ed eccepito negli atti del giudizio di primo grado, depositati nel fascicolo di primo grado”.
Conclusioni di Controparte_3
“in via principale:
- respingersi l'interposto appello perché infondato;
in via subordinata:
- dichiararsi improponibile e comunque infondata, e quindi respingersi, la domanda di manleva formulata da;
CP_2 in ogni caso:
- spese di causa interamente rifuse”.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni, Controparte_1 Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli il giorno
13.07.2006, mentre stava lavorando, quale dipendente di Re.Ca. Costruzioni s.r.l., in un cantiere edile in Verona, gestito dalla committente e diretto dal Controparte_2 CP_1 che svolgeva le mansioni di capocantiere quale dipendente di quest'ultima società.
A sostegno della domanda l'attore adduceva che quel giorno, mentre stava salendo su una scaletta sprovvista di “fermapiedi di sicurezza”, la scaletta si era ribaltata ed egli era rimasto infilzato su due ferri di ripresa per l'armatura del cemento armato sprovvisti degli obbligatori tappi di protezione.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea. chiamava inoltre in causa che la assicurava Controparte_2 Controparte_3 per la responsabilità civile verso i terzi, per essere tenuta indenne da ogni conseguenza derivante dalla sua eventuale soccombenza.
La compagnia assicuratrice si costituiva aderendo alle eccezioni sollevate dalla propria assicurata;
eccepiva inoltre l'inoperatività della garanzia assicurativa, per non avere comunicatole tempestivo avviso del sinistro;
deduceva infine di avere Controparte_2 corrisposto alla propria assicurata, in via transattiva, un indennizzo di €8.000,00, convenuto a saldo di quanto dovuto da in conseguenza del sinistro, con Controparte_3 rinuncia da parte di a far valere qualsiasi pretesa nei suoi confronti. Controparte_2
Il Tribunale di Verona, dopo aver istruito la causa mediante l'assunzione della prova orale e l'esperimento di ctu medico legale, rigettava la domanda attorea e poneva le spese di lite a carico del accertando l'insussistenza di qualsiasi responsabilità dei convenuti per Pt_1
l'infortunio occorso all'attore e ritenendo altresì che la pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti di si fosse prescritta. Controparte_2
2. Avverso la pronuncia in epigrafe indicata ha interposto tempestivo Parte_1 appello.
4 Si sono costituiti e i quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. ha inoltre riproposto le contestazioni mosse alla domanda di Controparte_3 manleva spiegata nei suoi confronti da non vagliate in primo grado perché Controparte_2 rimaste assorbite.
3. L'appello in esame è affidato a tre motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il tribunale laddove ha affermato che nel regime anteriore all'entrata in vigore del D. L.vo 81/2008 non v'era alcun obbligo in capo al preposto dell'impresa committente di vigilare sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici che operavano nel cantiere con margini di autonomia.
3.2 Con il secondo motivo lamenta che il tribunale abbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, da cui – contrariamente a quanto opinato dal primo giudice - emerge la responsabilità dei convenuti per l'infortunio occorso all'attore.
3.3 Con il terzo motivo critica la decisione nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_2
4. I primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono fondati.
4.1 In premessa conviene riassumere quali sono i dati di fatto non contestati tra le parti e/o emersi dalla documentazione prodotta in giudizio, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal nonché dalle testimonianze assunte. Pt_1
Con contratto del 17.02.2006 appaltava a Controparte_2 Controparte_4 la realizzazione delle opere di carpenteria, complementari ed accessorie per la
[...] costruzione di un nuovo stabilimento sito in area di complemento C3 – zona industriale
“Zaidue” – loc. Bassona, nel cantiere denominato “Japan Parts”.
5 CP_ In pari data a sua volta subappaltava a Re.Ca. Controparte_4
Costruzioni s.r.l. l'esecuzione della strutture in cemento armato, compreso il tetto di copertura.
, operaio carpentiere che lavorava alle dipendenze di Re.Ca. Costruzioni Parte_1
s.r.l., era stato nominato da quest'ultima proprio caposquadra.
Il giorno 13.7.2006 il utilizzando una scala portatile a pioli in alluminio che non Pt_1 era di proprietà di saliva sulla passerella che portava ai casseri per Controparte_2 verificarne la chiusura, al fine di prepararli per il getto del calcestruzzo, e mentre scendeva dalla scala, cadeva a terra da una altezza di circa 4 mt., trafiggendosi la coscia ed il costato con uno dei ferri di ripresa per l'armatura del cemento armato, che erano installati ai piedi del cassero e sui quali non erano stati apposti i tappi di protezione.
La scala era stata posizionata dal appoggiandola al piano elevato senza fissarla per Pt_1 evitarne lo sbandamento, e senza la presenza a terra di un altro lavoratore che la mantenesse stabile.
responsabile del cantiere per conto di nel momento in Controparte_1 Controparte_2 cui è avvenuto l'infortunio, non era presente in cantiere.
I funzionari del dell' 20 di Verona che hanno effettuato il sopralluogo CP_5 CP_6 hanno riscontrato che la scala utilizzata dal era rispondente alle norme di sicurezza Pt_1 vigenti in quanto mantenuta in buono stato di manutenzione e dotata di piedi orientabili antisdrucciolevoli, ma non idonea all'uso che ne è stato fatto perché priva di legature al fine di evitare sbandamenti/ribaltamenti ed in quanto i suoi montanti superiori non superavano di almeno 1 mt il piano di accesso.
E' stato inoltre accertato che il responsabile dei lavori/CSE ing. nel Controparte_7 giornale dei lavori n. 7 aveva segnalato già in data 10.07.2006 (e quindi tre giorni prima dell'incidente) la mancanza dei tappi di protezione sui ferri sporgenti.
4.2 Il tribunale ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti per l'infortunio occorso al sulla base dei seguenti elementi e considerazioni: Pt_1
a) quando è avvenuto l'infortunio non era ancora entrato in vigore il D. L.vo 81/2008, il cui art. 89 ha introdotto la figura dell'impresa affidataria (cioè l'impresa titolare del contratto d'appalto: nel caso di specie , quale soggetto titolare di posizione Controparte_2
6 giuridica di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavori alla stessa appaltati, e pertanto non v'era alcuna situazione d'obbligo in capo al preposto dell'impresa committente di vigilare sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori dipendenti delle imprese che operavano in cantiere con margini di autonomia;
b) il rispondeva direttamente e solamente agli ordini impartiti dai responsabili di Pt_1 cantiere di e prestava la sua opera in un'area di Controparte_4 cantiere riservata e gestita in via esclusiva dalla suddetta società; Cont c) le attrezzature utilizzate in cantiere erano fornite da a o da e la scala CP_4 utilizzata dall'attore non era quindi di proprietà di Controparte_2
d) i tappi di protezione sui ferri per l'armatura del cemento erano stati asportati da CP_4
poco prima dell'infortunio;
[...]
e) al momento dell'evento lesivo il non era presente in cantiere, a differenza del CP_1 responsabile di cantiere per Controparte_4
f) nessun potere di direttiva/dovere di vigilanza avevano ed il nei Controparte_2 CP_1 confronti del Pt_1
g) l'obbligo di cooperazione posto a carico anche dell'impresa appaltante non può ritenersi esteso ad un controllo capillare e totalizzante dei lavori svolti da tutte le imprese legittimate ad operare nel cantiere.
Il giudice di prime cure ha pertanto concluso nel senso che l'evento dannoso “è dipeso unicamente da fatto imputabile allo stesso lavoratore infortunato (la scala dalla quale il precipitava, a seguito delle oscillazioni della stessa, non era stata legata ovvero Pt_1 trattenuta alla base da altra persona) ovvero da inosservanza delle norme infortunistiche imputabile alle imprese che avevano la disponibilità esclusiva di quella parte di cantiere
(asportazione dei tappi di protezione sui ferri per l'armatura del cemento armato poco tempo prima dell'accadimento del fatto lesivo)”.
4.3 L'iter argomentativo che ha condotto il tribunale a rigettare la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore non resiste alle censure formulate da quest'ultimo.
4.4. Conviene innanzitutto dar conto del quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità civile da infortuni sul lavoro.
7 La Corte di Cassazione, soprattutto in sede penale ma con principî applicabili in sede di distinto scrutinio della responsabilità civile da infortuni sul lavoro, ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996 – che risulta applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (cfr., Cass. civ.
n. 9178 del 03/04/2023, Cass. pen. n. 44131 del 15/07/2015 e Cass. pen. n. 5946 del
18/12/2019).
E' stato così più volte ribadito che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Cass. pen. n. 10608 del 4/12/2012 in un caso di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo punteggio, e Cass. pen.
n. 7188 del 10/01/2018 che - con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti - ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull'adozione, da parte dell'ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano ascensore in cui si era verificato l'infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell'incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente).
Rimane altresì fermo il principio che il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore
8 (Cass. pen. n. 1490 del 20/11/2009; in senso sostanzialmente conforme si veda altresì
Cass. pen. n. 5977 del 15/12/2005, secondo cui è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere, e Cass. pen. n. 49817 del 17/12/2015).
E' stato altresì affermato dalla Suprema Corte in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni affidate in subappalto, che quando l'obbligazione del subappaltatore non consiste nell'assunzione della esecuzione di tutta l'opera da eseguire, ma soltanto di una parte di essa, non si verifica il trasferimento a suo carico della organizzazione del cantiere e, quindi, delle responsabilità inerenti alla osservanza delle norme di prevenzione antiinfortunistica. In tale ipotesi, gli obblighi di vigilanza restano a carico del subcommittente, il quale è responsabile dell'organizzazione del lavoro, eventualmente in concorso con il subappaltatore di singole opere e deve, quindi, rispondere degli eventi dannosi, determinati sia per l'inosservanza di specifiche norme di tutela, sia per la violazione dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza in rapporto alle contingenti situazioni in cui si esplica una determinata attività (Cass. pen. n. 15370 del
13/10/1989).
Inoltre, secondo un consolidato indirizzo la condotta colposa del lavoratore infortunatosi esclude la responsabilità del datore di lavoro, solo quando ha i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Cass. pen. n. 37986 del 27/6/2012; Cass. pen. n. 3787 del 17/10/2014 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).
A tal proposito si è precisato che deve definirsi abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o che rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente,
9 ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (v. Cass. pen. n. 7188 del 10/01/2018).
Infine, con specifico riferimento alla figura del capocantiere, è costantemente affermato che in tema di prevenzione degli infortuni, la sua posizione è assimilabile a quella del preposto, assumendo egli la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione (Cass. pen. n. 9491 del 10/01/2013; Cass. pen.
n. 4340 del 24/11/2015).
4.5 Ebbene, nella fattispecie in esame è stato accertato in fatto che:
a) aveva nominato come responsabile di commessa il geom. Controparte_2 CP_9
al quale, come da lettera di incarico (v. doc 1 del fascicolo di primo grado del
[...]
, erano stati conferiti anche i poteri di indicare gli interventi riguardanti le misure CP_1 di sicurezza da mettere in atto nel cantiere in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal committente e dalla stessa Controparte_10
e vigilare sulla loro osservanza;
Controparte_2
b) aveva nominato come capocantiere individuato Controparte_2 Controparte_1 come tale anche nei Piani Operativi di Sicurezza predisposti da Controparte_11
Re.Ca. Costruzioni s.r.l., il quale aveva l'obbligo di mettere in atto le
[...] misure di sicurezza così come previsto ai punti d) ed f) della sua lettera di incarico (v. relazione dell'11.12.2006); CP_5
c) il responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ing. nel giornale dei lavori n. 7 aveva segnalato già in data Controparte_7
10.07.2006 (e quindi tre giorni prima dell'incidente) la mancanza dei tappi di protezione sui ferri per l'armatura del cemento sporgenti;
d) la scala utilizzata dal non era stata vincolata alla struttura al fine di evitare Pt_1 sbandamenti/ribaltamenti ed i suoi montanti superiori non superavano di almeno 1 mt il piano di accesso, in violazione di quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 164 del 07/01/1956 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”), vigente all'epoca dei fatti;
e) quando il è caduto mentre scendeva dalla scala, non vi era altra persona che la Pt_1
10 stesse trattenendo al piede.
4.6 Sulla scorta degli elementi di fatto e dei principi sopra esposti si possono, a questo punto, trarre le seguenti conclusioni.
La nomina da parte di a capocantiere del è di per sé circostanza Controparte_2 CP_1 atta ad escludere che i lavori subappaltati a e da Controparte_4 quest'ultima a sua volta subappaltati a Re.Ca. Costruzioni s.r.l., siano stati svolti da queste due imprese edili in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto alla committente, in guisa tale da estromettere quest'ultima dall'organizzazione del cantiere.
Inoltre, la mancanza dei tappi di protezione sui ferri di ripresa per l'armatura del cemento armato sui quali è rimasto infilzato il lavoratore era circostanza immediatamente percepibile dal preposto dell'impresa committente, essendo stata segnalata dall'ing. nel giornale dei lavori tre giorni prima dell'incidente. Controparte_7
La negligente condotta omissiva del capocantiere nominato dalla committente, il quale non ha impedito l'utilizzo di una scala che è risultata inadeguata per i motivi sopra illustrati e non ha provveduto a mettere in atto le cautele che avrebbe dovuto adottare in conseguenza dei rilievi formulati dal coordinatore per la sicurezza, omettendo di far apporre i tappi di protezione sui ferri sporgenti, ha indubbiamente fornito un contributo causale rilevante alla verificazione dell'evento lesivo, come peraltro è stato accertato anche in sede penale, dal momento che il è stato condannato, in relazione ai fatti in esame, per il reato CP_1 di lesioni gravi colpose alla pena di mesi tre di reclusione dal G.I.P. presso il Tribunale di
Verona con sentenza del 15.06.2012, che è stata riformata in appello per decorso del termine di prescrizione del reato.
Per il fatto lesivo causato dall'attività illecita posta in essere dal proprio preposto risponde altresì a norma dell'art. 2049 c.c., il quale prevede che “i padroni e Controparte_2 committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Al riguardo non è superfluo rammentare che la responsabilità del preponente ex art. 2049
c.c. sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente, cioè di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento
11 illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo, atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.
In altri termini, non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (v. ex plurimis Cass. n. 7634 del 16/05/2012).
Si osserva infine che l'eccezione sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 1227 comma 1
c.c., secondo cui l'attore avrebbe colposamente concorso al verificarsi dell'evento dannoso,
è rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
Se, infatti, è vero che nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto da Re. CP_12 erano espressamente previste, con riferimento alle scale a mano, le seguenti misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti: “PRIMA DELL'USO: • la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso ….
DURANTE L'USO: • le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona”, si deve rilevare che, a fronte della contestazione svolta sul punto dal in Pt_1 primo grado, i convenuti non sono riusciti a provare che il POS gli fosse stato consegnato, come trova indiretta conferma nella circostanza che tale documento, il quale contiene la nomina a caposquadra dell'attore, non è stato sottoscritto per accettazione da quest'ultimo
(v. doc. 4 del fascicolo di primo grado del . CP_1
Non risulta pertanto dimostrato che egli avesse ricevuto adeguata formazione in merito al rischio di caduta dall'alto, come pure non vi è alcuna evidenza che in cantiere fossero presenti altre scale, aventi i requisiti di idoneità prescritti, di cui il avrebbe potuto Pt_1
12 fare uso.
In ogni caso non è configurabile alcun comportamento negligente del lavoratore in relazione al più rilevante dei fattori causativi dell'infortunio, vale a dire la mancanza di dispositivi di protezione sui ferri per l'armatura del cemento armato.
5. Il terzo motivo di gravame è fondato.
E', infatti, pacifico che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) purché il giudice, in sede civile, accerti
"incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (v. Cass. sez. un. 18/11/2008 n. 27337).
Ora, l'art. 157 c.p., nella versione che risulta applicabile ratione temporis, prevede che qualsiasi delitto si prescrive in un tempo non inferiore a sei anni ed, in particolare, che il delitto di lesioni colpose gravi per il quale il è stato condannato si prescrive in 7 CP_1 anni e 6 mesi, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure e non contestato dalle parti.
Perciò, nel caso di specie non opera la prescrizione invocata da in quanto: Controparte_2
a) l'infortunio si è verificato il 13.07.2006; b) la lettera raccomandata che ha intimato al ed alla società di risarcire il danno è pervenuta a quest'ultima il 19.03.2012 (v. doc. CP_1
4 del fascicolo di primo grado dell'attore); c) l'atto di citazione è stato notificato a in data 28.03.2018 ed al il 30.03.2018; d) a norma dell'art. 1310 Controparte_2 CP_1 cod. civ. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri condebitori.
6. In relazione alla natura ed all'entità dei danni conseguiti all'infortunio subito dal Pt_1 va in primo luogo rilevato che le indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal tribunale nella propria perizia medico-legale - che appare adeguatamente motivata sulla base dell'esame dell'infortunato e della documentazione medica inerente al fatto, nonché immune da vizi logici, e le cui valutazioni devono intendersi integralmente richiamate in questa sede - hanno permesso di accertare che le lesioni riportate dall'attore
13 (politrauma con ferita penetrante all'emitorace destro con pneumotorace e frattura IV costa, ferita penetrante alla coscia destra e frattura scomposta diafisi distale femore dx), riconducibili ai fatti in esame, gli hanno provocato un'invalidità fisica temporanea assoluta per giorni 15 ed un'invalidità fisica temporanea parziale al 75% per giorni 30, al
50% per giorni 60 ed al 25% per ulteriori giorni 60.
Da tali lesioni sono inoltre residuati postumi permanenti incidenti sulla sua integrità psico- fisica stimati nella misura dell'11%.
Il ctu ha poi escluso, alla luce della documentazione esibita e dei dati anamnestici raccolti, che vi siano state particolari ripercussioni delle menomazioni residuate su specifiche condizioni personali–soggettive dell'infortunato che esulino dai normali aspetti dinamico- relazionali ricompresi nel danno biologico.
Per quanto concerne le sofferenze psichiche patite dall'infortunato, il ctu le ha stimate di grado elevato per il periodo della temporanea biologica totale, medio-elevato per il periodo della invalidità biologica parziale al 75%, medio per il restante periodo della temporanea biologica e lieve con riferimento ai postumi permanenti.
7. Sulla base di tale accertamento va osservato, dunque, che il danno subito dall'attore deve essere individuato in primo luogo nel cd. danno biologico, consistente nella lesione all'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata, suscettibile di accertamento medico- legale, e nel correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Quest'ultimo non ha un fondamento medico-legale, perché non ha una base organica e rimane estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, atteggiandosi come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, etc. (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
27482/2018, Cass. n. 28989/2019).
14 In presenza d'un danno alla salute, non costituisce pertanto duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico,
e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente;
ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Il danno alla persona va liquidato facendo applicazione delle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale”, come elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel giugno 2024.
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 12408 del
07/06/2011, ha enunciato il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”.
Dette tabelle, nelle versioni più recenti, prevedono una liquidazione standard congiunta della voce di danno non patrimoniale corrispondente al danno anatomo-funzionale
(biologico permanente) e delle voci di danno consistenti nella sofferenza soggettiva che consegue alla lesione.
15 Nei valori monetari medi indicati dal Tribunale di Milano sono pertanto ricompresi sia gli aspetti anatomo-funzionali, sia quelli relazionali, sia quelli attinenti alla sofferenza soggettiva.
Le medesime tabelle prevedono la possibilità di aumentare la liquidazione per compensare profili di danno legati a peculiarità del caso che devono essere allegate e provate, al fine di personalizzare la liquidazione, entro limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle.
Anche questi limiti, sempre al fine di garantire un adeguamento quanto più preciso alla particolarità del caso, possono essere superati solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit" (Cass. n. 3505/2016 e Cass. n. 14746/2019).
La versione della tabella da utilizzare è quella vigente al momento della liquidazione, giacché in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr. Cass. n. 8352 del 30/03/2025).
Inoltre, attesa l'autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, è necessario: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (v. Cass. n. 7892 del 22/03/2024).
16 8. Alla luce delle risultanze della ctu medico-legale, con l'applicazione delle tabelle milanesi del giugno 2024, per quel che attiene all'invalidità temporanea (assoluta e parziale), deve liquidarsi una somma di €115,00 per ogni giorno di invalidità totale, sicché
l'importo, a valori attuali, spettante a tale titolo all'infortunato è pari ad €9.487,50.
Per quel che attiene all'invalidità permanente, mentre risulta accertata la sussistenza del danno dinamico relazionale (cd. biologico), non può invece essere riconosciuto il risarcimento del danno morale, in carenza di alcuna attività assertiva e probatoria svolta dal danneggiato in ordine all'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, per cui non può farsi luogo alla loro liquidazione.
Ne consegue che il "quantum" risarcitorio non può essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), in quanto il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per il danno morale.
Pertanto il danno alla persona, tenuto conto dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro
(50 anni), e del valore dell'invalidità biologica accertata dal ctu (11%) va liquidato in
€22.694,00 a cifre attuali.
Non può essere riconosciuta neppure la richiesta personalizzazione del danno, atteso che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, secondo il sistema c.d. del punto variabile delle tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (v. Cass. n. 31681 del
09/12/2024).
Invero, tutte le conseguenze dannose derivanti dalla lesione della salute sono inquadrabili teoricamente in due gruppi: - conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai
17 casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già
Cass. n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico (Cass. n. 7513 del 27/03/2018).
Per questi motivi
non può farsi luogo a personalizzazione del risarcimento in ragione di circostanze, come quelle allegate dall'attore, che afferiscono alla minorata possibilità di trarre beneficio da ordinarie attività di svago, trattandosi di profili che trovano già adeguata valorizzazione nella liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
9. Dalla somma spettante al va, infine, scomputato l'indennizzo che gli è stato Pt_1 riconosciuto dall'Inail a titolo di ristoro del danno subito (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado dell'attore).
Al riguardo va tenuto presente che il risarcimento spettante all'infortunato è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e l'indennità liquidata dall'Inail in dipendenza dell'infortunio, al fine di
18 evitare una ingiustificata locupletazione in favore dell'avente diritto, il quale, diversamente, percepirebbe, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità: il danno “differenziale” deve, perciò, essere determinato sottraendo dall'importo del danno liquidato dal giudice quello delle prestazioni liquidate dall'istituto, tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione, e tenendo conto non solo dei ratei già corrisposti ma anche della capitalizzazione della rendita, perché per la surroga dell'Inail, stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di volontà di tale istituto (v. Cass. 25.05.2004 n. 10035; Cass. 17.01.2003
n. 604).
Tale raffronto va però effettuato solo tra componenti del danno, quali previste dal sistema indennitario delineato dall'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 e dal sistema risarcitorio del diritto comune, che hanno la stessa natura, e non può quindi essere operato accostando il danno morale e/o patrimoniale a quello biologico.
Invero, l'art. 13 del d.lgs, n. 38 del 2000 include nell'indennizzo erogato dall'INAIL esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% - all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali".
Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal d.lgs. n. 38 comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale.
Considerato, dunque, che la nozione di danno biologico in senso omnicomprensivo, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del
19 caso concreto), e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali, può ritenersi, in ossequio alla nozione unitaria di danno non patrimoniale, correttamente comparabile il danno biologico, valutato in senso civilistico, con l'indennizzo del danno biologico liquidato dall'Inail ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, trattandosi di poste omogenee.
In sintesi, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall'INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo) il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso (v. Cass.
n. 9112 del 02/04/2019).
Ebbene dal prospetto prodotto dall'attore in primo grado si evince che la somma erogatagli CP_ dall' a titolo di ristoro del danno biologico ammonta ad €7.230,40 (v. doc. 6), giacché
l'ulteriore importo di €12.472,98 gli è stato riconosciuto a titolo di ristoro del danno patrimoniale derivante dall'inabilità temporanea lavorativa assoluta.
Il danno differenziale dunque va calcolato operando il raffronto tra il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente (€22.694,00) e l'indennità liquidatagli dall'Inail nell'aprile 2007 a detto titolo (€7.230,40) che portata a valori attuali, ammonta ad
€10.014,10.
10. In definitiva, operate le dovute detrazioni, il danno di cui l'attore va risarcito è pari a complessivi €22.167,40.
In assenza di specifica domanda, diretta ad allegare compiutamente ed illustrare il fondamento della pretesa, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla
20 somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Ritiene il Collegio di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi in senso maggiormente rigoroso, secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, anche solo in via presuntiva, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (v. Cass.
4938/2023; Cass. 10376/2024).
Invero, già con la nota pronuncia n. 1712 del 17/02/1995 delle Sezioni Unite era stato affermato il principio secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi alleghi e provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Le Sezioni Unite hanno di seguito ulteriormente ribadito che nei debiti di valore la considerazione delle variazioni del potere d'acquisto della moneta è insita nel procedimento di determinazione quantitativa della prestazione in quanto il denaro vale solo a misurare e ad esprimere un valore necessariamente attuale, sicché sul piano processuale nei debiti di valore, a differenza che nei debiti di valuta, la rivalutazione non va neppure domandata, essendo il giudice tenuto d'ufficio alla liquidazione in valori monetari attuali (Cass. S.U.
19499/2008). Proseguono le Sezioni Unite affermando che “Le conseguenze derivanti dall'impossibilità del mancato impiego del danaro a fini di scambio o investimento vanno tuttavia, in linea di principio, sopportate non già dal creditore insoddisfatto, ma dal debitore che versi anche in quella situazione di qualificato ritardo nell'adempimento qual è la mora, (ex art. 1219 cod. civ.)” e, ai sensi dell'art.1219 n.1 c.c., nelle obbligazioni di valore la mora insorge al momento dell'illecito (mora ex re).
Occorre dare conto che sul danno da ritardo, posta di lucro cessante distinta da quella del
21 danno emergente, che, per quanto già detto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito, parte della giurisprudenza di legittimità si è espressa, anche con recenti pronunce, nel senso di ritenere che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito sia implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento anche degli interessi compensativi, senza necessità di apposita domanda di questi ultimi, che, unitamente al danno da svalutazione monetaria, sono componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, e costituiscono un unicum inscindibile (Cass. 39376/2021; Cass. 5317/2022; Cass. 1788/2025; Cass. 22585/2025). In quest'ottica è stato altresì affermato che “la perduta possibilità di investire delle somme di denaro in un'attività redditizia costituisce un danno da perdita del lucro finanziario che il denaro avrebbe potuto garantire. Delle due, pertanto, l'una: o la liquidazione avviene in concreto, aumentando il capitale vanamente investito del lucro che avrebbe verosimilmente prodotto se impiegato altrove (beninteso, secondo quanto allegato e provato); o la liquidazione avviene in abstracto e presuntivamente, attraverso il ricorso agli interessi compensativi” (Cass. 21759/2025).
Ritiene questa Corte che sia condivisibile il primo orientamento (cfr. le citate pronunce
Cass. 4938/2023; Cass. 10376/2024; Cass. 24417/2025), in quanto si pone in linea maggiormente coerente con i principi espressi dalle Sezioni Unite del 1995, in forza dei quali è onere dell'interessato allegare e provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno per il mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione.
Nell'ambito della valutazione equitativa, infatti, la prova del danno da ritardo può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze obbiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio. In tale prospettiva, chiariscono ancora le
Sezioni Unite nella richiamata pronuncia del 1995, non si tratta di danno presunto per legge
22 (art. 1224 comma 1 cod. civ.) ma di danno che deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ.
Invero, il diritto alla rivalutazione e agli interessi compensativi trova il suo fondamento non nell'operatività di una regola di cumulo automatico tra rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad esempio, nei crediti di lavoro: art. 429, ultimo comma, c.p.c.), bensì nelle cospiranti esigenze di tener conto della natura “valoristica” del debito risarcitorio e di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non aver potuto disporre tempestivamente della somma dovutagli e di non averla potuta dunque impiegare (v. in tal senso da ultimo
Cass. n. 24417 del 02/09/2025 citata).
Nel caso di specie nessuna allegazione, anche solo in via presuntiva, circa il danno da ritardo nei termini precisati è stata svolta dall'odierno appellante.
Infine, poiché al momento della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta, cosicché non è più dovuta la rivalutazione monetaria, e trova comunque applicazione l'art. 1224, primo comma, c.c., a norma del quale sulla somma, ormai definitivamente liquidata e non più soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori sino al momento dell'effettivo pagamento, sulla somma di €22.167,40 spettante al Pt_1 sono dovuti gli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Il maggior saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. – il quale stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 - si applica, infatti, alle obbligazioni pecuniarie, ossia a quelle aventi in origine contenuto di somma di denaro, posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore (v. Cass. n. 14285 del 29/05/2025).
A tal proposito conviene rammentare che in ordine alla individuazione dell'ambito di applicazione di tale speciale categoria di interessi si è registrata nel tempo una evoluzione
23 della giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le massimate: Cass. n. 28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del 14/05/2021; Cass. n. 14512 del 09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. n. 28409 del 07/11/2018 e
Cass. n. 13145 del 14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti "anche se afferenti ad obbligo restitutorio").
Anche - verosimilmente - all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive (Cass. n. 61 del 03/01/2023 nonché Cass. n. 7677 del 22/03/2025,), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato dall'Ufficio del
Massimario nei principi per cui "Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione." (Cass. n. 61 del 03/01/2023) e "Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale
- che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione." (Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l'area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 12449 del 07/05/2024), le quali, chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui
24 all'art. 1284, quarto comma, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate - quale necessario passaggio argomentativo - sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo "che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi
(cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale", con la conseguenza "che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, (è) anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4", dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
Accertamento - hanno proseguito le Sezioni Unite - che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella "(...) natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia", venendo "in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.
Ora, l'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, al pari dell'obbligazione risarcitoria del danno derivante da inadempimento contrattuale, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l'ambito di una previsione - l'art. 1284 c.c. - comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere
25 non obbligazione di valuta bensì di valore.
Inoltre occorre considerare che lo scopo della previsione che ha introdotto i c.d. super- interessi, è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo - è cioè l'applicazione dei "super interessi" - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa. Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c. è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio. Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità - come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale o che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria - e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate - confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria (v. in tal senso da
26 ultimo Cass. 22/10/2025, n. 28036).
Ed è proprio coerentemente a tali premesse che l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), che dopo aver stabilito che
“le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Cass. n. 7966 del 20/04/2020).
11. La domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_2 [...] va disattesa. CP_3
Tra le parti è infatti intervenuto un accordo transattivo, in forza del quale, a fronte della corresponsione da parte dell'assicuratrice della somma di €8.000,00, l'assicurata ha sottoscritto l'atto di quietanza del 12.01.2009 “a saldo di ogni e qualsiasi danno e spese conseguenti al sinistro in oggetto”, dichiarando di rinunciare “a qualsiasi pretesa azione, civile e/o penale nei confronti della società dei suoi assicurati Controparte_3
e coobbligati” (doc. 5 del fascicolo di primo grado di , con Controparte_3 conseguente estinzione della garanzia assicurativa.
12. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano, nel rapporto processuale tra l'attore ed i convenuti, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(criterio del "decisum"), e non di quello indicato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. s.u. 11.9.2007 n. 19014), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio di primo grado e fase di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di secondo grado).
Nel rapporto processuale tra e le spese si Controparte_2 Controparte_3 liquidano in base ai parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
Le spese relative alla ctu medico legale sono poste in via definitiva a carico solidale di e Controparte_1 Controparte_2
Atteso, infine, che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti
27 reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie sono e a Controparte_1 Controparte_2 risultare obbligati in proposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna in solido tra loro, a corrispondere in Parte_2 favore di la somma di €22.167,40, maggiorata degli interessi di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente decisione al saldo;
2) rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_3
3) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €5.077,00 per compensi Parte_1 ed in €1.260,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_2 Controparte_3 di primo grado, che si liquidano in €2.540,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 [...]
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.966,00 per Parte_1 compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_2 Controparte_3 di secondo grado, che si liquidano in €1.984,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone in via definitiva le spese relative alla ctu medico legale a carico di CP_1
e in solido tra loro.
[...] Controparte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.11.2025.
28 Il Consigliere estensore
CO SC
Il Presidente
CL RI
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CL RI Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. CO SC Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1632 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Isacco L. Sacco contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 appellato rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cortina
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Baciga e Cecilia Bonetti
e contro
1 (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Sara Dal Dosso
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 327/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 17.02.2023 e depositata in data 18.02.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“nel merito:
-RIFORMARE in toto la Sentenza 327\2023 impugnata e, per l'effetto
-ACCOGLIERE le Conclusioni già precisate in limine litis in Prime cure, previo ricalcolo degli Accessori;
-con vittoria di Spese per entrambi i gradi di Giudizio”.
Conclusioni di : Controparte_1
“Si chiede che l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n° Parte_1
327/2023 del Tribunale di Verona sia rigettato e confermata integralmente la sentenza impugnata.
Con rifusione di spese e compensi professionali”.
Conclusioni di Controparte_2
“In via principale:
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- respingere l'appello proposto dal sig. e confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 327/2023 emessa dal Tribunale di Verona;
- in accoglimento delle ragioni esposte in atti accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno formulata dal sig. Parte_1 nei confronti di e per l'effetto, ed in ogni caso, rigettare e
[...] CP_2 respingere le domande tutte formulate dal sig. nei confronti di Parte_1
; CP_2
- in accoglimento delle ragioni esposte in atti, rigettare e respingere le domande tutte ex adverso formulate dal sig. nei confronti della società in Parte_1 CP_2 quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque perché nulle e/o inammissibili e/o
2 improponibili e/o comunque invalide.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità di CP_2
e di conseguente accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate,
[...] ridurre le stesse nei limiti di giustizia, anche in virtù delle eccezioni svolte;
- in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate e di accertamento della responsabilità di per l'infortunio CP_2 occorso al sig. e di conseguente condanna di al Parte_1 CP_2 risarcimento del danno in favore della parte attrice, condannare e/o dichiarare tenuta la
Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata la società da quanto fosse tenuta a CP_2 corrispondere al sig. anche con riferimento alle spese di lite, interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb. forfettario oltre IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- per mero scrupolo defensionale e se ritenuto necessario, si chiede, senza con ciò invertire alcun onere probatorio incombente su parte appellante, l'ammissione delle istanze istruttorie così come richieste nel giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
- in ogni caso ci si riporta a quanto già dedotto ed eccepito negli atti del giudizio di primo grado, depositati nel fascicolo di primo grado”.
Conclusioni di Controparte_3
“in via principale:
- respingersi l'interposto appello perché infondato;
in via subordinata:
- dichiararsi improponibile e comunque infondata, e quindi respingersi, la domanda di manleva formulata da;
CP_2 in ogni caso:
- spese di causa interamente rifuse”.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni, Controparte_1 Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'infortunio occorsogli il giorno
13.07.2006, mentre stava lavorando, quale dipendente di Re.Ca. Costruzioni s.r.l., in un cantiere edile in Verona, gestito dalla committente e diretto dal Controparte_2 CP_1 che svolgeva le mansioni di capocantiere quale dipendente di quest'ultima società.
A sostegno della domanda l'attore adduceva che quel giorno, mentre stava salendo su una scaletta sprovvista di “fermapiedi di sicurezza”, la scaletta si era ribaltata ed egli era rimasto infilzato su due ferri di ripresa per l'armatura del cemento armato sprovvisti degli obbligatori tappi di protezione.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea. chiamava inoltre in causa che la assicurava Controparte_2 Controparte_3 per la responsabilità civile verso i terzi, per essere tenuta indenne da ogni conseguenza derivante dalla sua eventuale soccombenza.
La compagnia assicuratrice si costituiva aderendo alle eccezioni sollevate dalla propria assicurata;
eccepiva inoltre l'inoperatività della garanzia assicurativa, per non avere comunicatole tempestivo avviso del sinistro;
deduceva infine di avere Controparte_2 corrisposto alla propria assicurata, in via transattiva, un indennizzo di €8.000,00, convenuto a saldo di quanto dovuto da in conseguenza del sinistro, con Controparte_3 rinuncia da parte di a far valere qualsiasi pretesa nei suoi confronti. Controparte_2
Il Tribunale di Verona, dopo aver istruito la causa mediante l'assunzione della prova orale e l'esperimento di ctu medico legale, rigettava la domanda attorea e poneva le spese di lite a carico del accertando l'insussistenza di qualsiasi responsabilità dei convenuti per Pt_1
l'infortunio occorso all'attore e ritenendo altresì che la pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti di si fosse prescritta. Controparte_2
2. Avverso la pronuncia in epigrafe indicata ha interposto tempestivo Parte_1 appello.
4 Si sono costituiti e i quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. ha inoltre riproposto le contestazioni mosse alla domanda di Controparte_3 manleva spiegata nei suoi confronti da non vagliate in primo grado perché Controparte_2 rimaste assorbite.
3. L'appello in esame è affidato a tre motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il tribunale laddove ha affermato che nel regime anteriore all'entrata in vigore del D. L.vo 81/2008 non v'era alcun obbligo in capo al preposto dell'impresa committente di vigilare sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici che operavano nel cantiere con margini di autonomia.
3.2 Con il secondo motivo lamenta che il tribunale abbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, da cui – contrariamente a quanto opinato dal primo giudice - emerge la responsabilità dei convenuti per l'infortunio occorso all'attore.
3.3 Con il terzo motivo critica la decisione nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_2
4. I primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono fondati.
4.1 In premessa conviene riassumere quali sono i dati di fatto non contestati tra le parti e/o emersi dalla documentazione prodotta in giudizio, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal nonché dalle testimonianze assunte. Pt_1
Con contratto del 17.02.2006 appaltava a Controparte_2 Controparte_4 la realizzazione delle opere di carpenteria, complementari ed accessorie per la
[...] costruzione di un nuovo stabilimento sito in area di complemento C3 – zona industriale
“Zaidue” – loc. Bassona, nel cantiere denominato “Japan Parts”.
5 CP_ In pari data a sua volta subappaltava a Re.Ca. Controparte_4
Costruzioni s.r.l. l'esecuzione della strutture in cemento armato, compreso il tetto di copertura.
, operaio carpentiere che lavorava alle dipendenze di Re.Ca. Costruzioni Parte_1
s.r.l., era stato nominato da quest'ultima proprio caposquadra.
Il giorno 13.7.2006 il utilizzando una scala portatile a pioli in alluminio che non Pt_1 era di proprietà di saliva sulla passerella che portava ai casseri per Controparte_2 verificarne la chiusura, al fine di prepararli per il getto del calcestruzzo, e mentre scendeva dalla scala, cadeva a terra da una altezza di circa 4 mt., trafiggendosi la coscia ed il costato con uno dei ferri di ripresa per l'armatura del cemento armato, che erano installati ai piedi del cassero e sui quali non erano stati apposti i tappi di protezione.
La scala era stata posizionata dal appoggiandola al piano elevato senza fissarla per Pt_1 evitarne lo sbandamento, e senza la presenza a terra di un altro lavoratore che la mantenesse stabile.
responsabile del cantiere per conto di nel momento in Controparte_1 Controparte_2 cui è avvenuto l'infortunio, non era presente in cantiere.
I funzionari del dell' 20 di Verona che hanno effettuato il sopralluogo CP_5 CP_6 hanno riscontrato che la scala utilizzata dal era rispondente alle norme di sicurezza Pt_1 vigenti in quanto mantenuta in buono stato di manutenzione e dotata di piedi orientabili antisdrucciolevoli, ma non idonea all'uso che ne è stato fatto perché priva di legature al fine di evitare sbandamenti/ribaltamenti ed in quanto i suoi montanti superiori non superavano di almeno 1 mt il piano di accesso.
E' stato inoltre accertato che il responsabile dei lavori/CSE ing. nel Controparte_7 giornale dei lavori n. 7 aveva segnalato già in data 10.07.2006 (e quindi tre giorni prima dell'incidente) la mancanza dei tappi di protezione sui ferri sporgenti.
4.2 Il tribunale ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti per l'infortunio occorso al sulla base dei seguenti elementi e considerazioni: Pt_1
a) quando è avvenuto l'infortunio non era ancora entrato in vigore il D. L.vo 81/2008, il cui art. 89 ha introdotto la figura dell'impresa affidataria (cioè l'impresa titolare del contratto d'appalto: nel caso di specie , quale soggetto titolare di posizione Controparte_2
6 giuridica di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavori alla stessa appaltati, e pertanto non v'era alcuna situazione d'obbligo in capo al preposto dell'impresa committente di vigilare sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori dipendenti delle imprese che operavano in cantiere con margini di autonomia;
b) il rispondeva direttamente e solamente agli ordini impartiti dai responsabili di Pt_1 cantiere di e prestava la sua opera in un'area di Controparte_4 cantiere riservata e gestita in via esclusiva dalla suddetta società; Cont c) le attrezzature utilizzate in cantiere erano fornite da a o da e la scala CP_4 utilizzata dall'attore non era quindi di proprietà di Controparte_2
d) i tappi di protezione sui ferri per l'armatura del cemento erano stati asportati da CP_4
poco prima dell'infortunio;
[...]
e) al momento dell'evento lesivo il non era presente in cantiere, a differenza del CP_1 responsabile di cantiere per Controparte_4
f) nessun potere di direttiva/dovere di vigilanza avevano ed il nei Controparte_2 CP_1 confronti del Pt_1
g) l'obbligo di cooperazione posto a carico anche dell'impresa appaltante non può ritenersi esteso ad un controllo capillare e totalizzante dei lavori svolti da tutte le imprese legittimate ad operare nel cantiere.
Il giudice di prime cure ha pertanto concluso nel senso che l'evento dannoso “è dipeso unicamente da fatto imputabile allo stesso lavoratore infortunato (la scala dalla quale il precipitava, a seguito delle oscillazioni della stessa, non era stata legata ovvero Pt_1 trattenuta alla base da altra persona) ovvero da inosservanza delle norme infortunistiche imputabile alle imprese che avevano la disponibilità esclusiva di quella parte di cantiere
(asportazione dei tappi di protezione sui ferri per l'armatura del cemento armato poco tempo prima dell'accadimento del fatto lesivo)”.
4.3 L'iter argomentativo che ha condotto il tribunale a rigettare la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore non resiste alle censure formulate da quest'ultimo.
4.4. Conviene innanzitutto dar conto del quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di responsabilità civile da infortuni sul lavoro.
7 La Corte di Cassazione, soprattutto in sede penale ma con principî applicabili in sede di distinto scrutinio della responsabilità civile da infortuni sul lavoro, ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996 – che risulta applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, sicché, ai fini della configurazione della responsabilità del suddetto, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché all'agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (cfr., Cass. civ.
n. 9178 del 03/04/2023, Cass. pen. n. 44131 del 15/07/2015 e Cass. pen. n. 5946 del
18/12/2019).
E' stato così più volte ribadito che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Cass. pen. n. 10608 del 4/12/2012 in un caso di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo punteggio, e Cass. pen.
n. 7188 del 10/01/2018 che - con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti - ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull'adozione, da parte dell'ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano ascensore in cui si era verificato l'infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell'incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente).
Rimane altresì fermo il principio che il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore
8 (Cass. pen. n. 1490 del 20/11/2009; in senso sostanzialmente conforme si veda altresì
Cass. pen. n. 5977 del 15/12/2005, secondo cui è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere, e Cass. pen. n. 49817 del 17/12/2015).
E' stato altresì affermato dalla Suprema Corte in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni affidate in subappalto, che quando l'obbligazione del subappaltatore non consiste nell'assunzione della esecuzione di tutta l'opera da eseguire, ma soltanto di una parte di essa, non si verifica il trasferimento a suo carico della organizzazione del cantiere e, quindi, delle responsabilità inerenti alla osservanza delle norme di prevenzione antiinfortunistica. In tale ipotesi, gli obblighi di vigilanza restano a carico del subcommittente, il quale è responsabile dell'organizzazione del lavoro, eventualmente in concorso con il subappaltatore di singole opere e deve, quindi, rispondere degli eventi dannosi, determinati sia per l'inosservanza di specifiche norme di tutela, sia per la violazione dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza in rapporto alle contingenti situazioni in cui si esplica una determinata attività (Cass. pen. n. 15370 del
13/10/1989).
Inoltre, secondo un consolidato indirizzo la condotta colposa del lavoratore infortunatosi esclude la responsabilità del datore di lavoro, solo quando ha i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Cass. pen. n. 37986 del 27/6/2012; Cass. pen. n. 3787 del 17/10/2014 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).
A tal proposito si è precisato che deve definirsi abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o che rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente,
9 ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (v. Cass. pen. n. 7188 del 10/01/2018).
Infine, con specifico riferimento alla figura del capocantiere, è costantemente affermato che in tema di prevenzione degli infortuni, la sua posizione è assimilabile a quella del preposto, assumendo egli la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione (Cass. pen. n. 9491 del 10/01/2013; Cass. pen.
n. 4340 del 24/11/2015).
4.5 Ebbene, nella fattispecie in esame è stato accertato in fatto che:
a) aveva nominato come responsabile di commessa il geom. Controparte_2 CP_9
al quale, come da lettera di incarico (v. doc 1 del fascicolo di primo grado del
[...]
, erano stati conferiti anche i poteri di indicare gli interventi riguardanti le misure CP_1 di sicurezza da mettere in atto nel cantiere in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal committente e dalla stessa Controparte_10
e vigilare sulla loro osservanza;
Controparte_2
b) aveva nominato come capocantiere individuato Controparte_2 Controparte_1 come tale anche nei Piani Operativi di Sicurezza predisposti da Controparte_11
Re.Ca. Costruzioni s.r.l., il quale aveva l'obbligo di mettere in atto le
[...] misure di sicurezza così come previsto ai punti d) ed f) della sua lettera di incarico (v. relazione dell'11.12.2006); CP_5
c) il responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ing. nel giornale dei lavori n. 7 aveva segnalato già in data Controparte_7
10.07.2006 (e quindi tre giorni prima dell'incidente) la mancanza dei tappi di protezione sui ferri per l'armatura del cemento sporgenti;
d) la scala utilizzata dal non era stata vincolata alla struttura al fine di evitare Pt_1 sbandamenti/ribaltamenti ed i suoi montanti superiori non superavano di almeno 1 mt il piano di accesso, in violazione di quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 164 del 07/01/1956 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”), vigente all'epoca dei fatti;
e) quando il è caduto mentre scendeva dalla scala, non vi era altra persona che la Pt_1
10 stesse trattenendo al piede.
4.6 Sulla scorta degli elementi di fatto e dei principi sopra esposti si possono, a questo punto, trarre le seguenti conclusioni.
La nomina da parte di a capocantiere del è di per sé circostanza Controparte_2 CP_1 atta ad escludere che i lavori subappaltati a e da Controparte_4 quest'ultima a sua volta subappaltati a Re.Ca. Costruzioni s.r.l., siano stati svolti da queste due imprese edili in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto alla committente, in guisa tale da estromettere quest'ultima dall'organizzazione del cantiere.
Inoltre, la mancanza dei tappi di protezione sui ferri di ripresa per l'armatura del cemento armato sui quali è rimasto infilzato il lavoratore era circostanza immediatamente percepibile dal preposto dell'impresa committente, essendo stata segnalata dall'ing. nel giornale dei lavori tre giorni prima dell'incidente. Controparte_7
La negligente condotta omissiva del capocantiere nominato dalla committente, il quale non ha impedito l'utilizzo di una scala che è risultata inadeguata per i motivi sopra illustrati e non ha provveduto a mettere in atto le cautele che avrebbe dovuto adottare in conseguenza dei rilievi formulati dal coordinatore per la sicurezza, omettendo di far apporre i tappi di protezione sui ferri sporgenti, ha indubbiamente fornito un contributo causale rilevante alla verificazione dell'evento lesivo, come peraltro è stato accertato anche in sede penale, dal momento che il è stato condannato, in relazione ai fatti in esame, per il reato CP_1 di lesioni gravi colpose alla pena di mesi tre di reclusione dal G.I.P. presso il Tribunale di
Verona con sentenza del 15.06.2012, che è stata riformata in appello per decorso del termine di prescrizione del reato.
Per il fatto lesivo causato dall'attività illecita posta in essere dal proprio preposto risponde altresì a norma dell'art. 2049 c.c., il quale prevede che “i padroni e Controparte_2 committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Al riguardo non è superfluo rammentare che la responsabilità del preponente ex art. 2049
c.c. sorge per il solo fatto dell'inserimento dell'agente, cioè di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell'impresa, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico affidatogli, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento
11 illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attività sotto il controllo del primo, atteso che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi.
In altri termini, non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (v. ex plurimis Cass. n. 7634 del 16/05/2012).
Si osserva infine che l'eccezione sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 1227 comma 1
c.c., secondo cui l'attore avrebbe colposamente concorso al verificarsi dell'evento dannoso,
è rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
Se, infatti, è vero che nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto da Re. CP_12 erano espressamente previste, con riferimento alle scale a mano, le seguenti misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti: “PRIMA DELL'USO: • la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso ….
DURANTE L'USO: • le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona”, si deve rilevare che, a fronte della contestazione svolta sul punto dal in Pt_1 primo grado, i convenuti non sono riusciti a provare che il POS gli fosse stato consegnato, come trova indiretta conferma nella circostanza che tale documento, il quale contiene la nomina a caposquadra dell'attore, non è stato sottoscritto per accettazione da quest'ultimo
(v. doc. 4 del fascicolo di primo grado del . CP_1
Non risulta pertanto dimostrato che egli avesse ricevuto adeguata formazione in merito al rischio di caduta dall'alto, come pure non vi è alcuna evidenza che in cantiere fossero presenti altre scale, aventi i requisiti di idoneità prescritti, di cui il avrebbe potuto Pt_1
12 fare uso.
In ogni caso non è configurabile alcun comportamento negligente del lavoratore in relazione al più rilevante dei fattori causativi dell'infortunio, vale a dire la mancanza di dispositivi di protezione sui ferri per l'armatura del cemento armato.
5. Il terzo motivo di gravame è fondato.
E', infatti, pacifico che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) purché il giudice, in sede civile, accerti
"incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (v. Cass. sez. un. 18/11/2008 n. 27337).
Ora, l'art. 157 c.p., nella versione che risulta applicabile ratione temporis, prevede che qualsiasi delitto si prescrive in un tempo non inferiore a sei anni ed, in particolare, che il delitto di lesioni colpose gravi per il quale il è stato condannato si prescrive in 7 CP_1 anni e 6 mesi, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure e non contestato dalle parti.
Perciò, nel caso di specie non opera la prescrizione invocata da in quanto: Controparte_2
a) l'infortunio si è verificato il 13.07.2006; b) la lettera raccomandata che ha intimato al ed alla società di risarcire il danno è pervenuta a quest'ultima il 19.03.2012 (v. doc. CP_1
4 del fascicolo di primo grado dell'attore); c) l'atto di citazione è stato notificato a in data 28.03.2018 ed al il 30.03.2018; d) a norma dell'art. 1310 Controparte_2 CP_1 cod. civ. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri condebitori.
6. In relazione alla natura ed all'entità dei danni conseguiti all'infortunio subito dal Pt_1 va in primo luogo rilevato che le indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal tribunale nella propria perizia medico-legale - che appare adeguatamente motivata sulla base dell'esame dell'infortunato e della documentazione medica inerente al fatto, nonché immune da vizi logici, e le cui valutazioni devono intendersi integralmente richiamate in questa sede - hanno permesso di accertare che le lesioni riportate dall'attore
13 (politrauma con ferita penetrante all'emitorace destro con pneumotorace e frattura IV costa, ferita penetrante alla coscia destra e frattura scomposta diafisi distale femore dx), riconducibili ai fatti in esame, gli hanno provocato un'invalidità fisica temporanea assoluta per giorni 15 ed un'invalidità fisica temporanea parziale al 75% per giorni 30, al
50% per giorni 60 ed al 25% per ulteriori giorni 60.
Da tali lesioni sono inoltre residuati postumi permanenti incidenti sulla sua integrità psico- fisica stimati nella misura dell'11%.
Il ctu ha poi escluso, alla luce della documentazione esibita e dei dati anamnestici raccolti, che vi siano state particolari ripercussioni delle menomazioni residuate su specifiche condizioni personali–soggettive dell'infortunato che esulino dai normali aspetti dinamico- relazionali ricompresi nel danno biologico.
Per quanto concerne le sofferenze psichiche patite dall'infortunato, il ctu le ha stimate di grado elevato per il periodo della temporanea biologica totale, medio-elevato per il periodo della invalidità biologica parziale al 75%, medio per il restante periodo della temporanea biologica e lieve con riferimento ai postumi permanenti.
7. Sulla base di tale accertamento va osservato, dunque, che il danno subito dall'attore deve essere individuato in primo luogo nel cd. danno biologico, consistente nella lesione all'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata, suscettibile di accertamento medico- legale, e nel correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Quest'ultimo non ha un fondamento medico-legale, perché non ha una base organica e rimane estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, atteggiandosi come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, etc. (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
27482/2018, Cass. n. 28989/2019).
14 In presenza d'un danno alla salute, non costituisce pertanto duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico,
e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente;
ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Il danno alla persona va liquidato facendo applicazione delle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale”, come elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel giugno 2024.
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 12408 del
07/06/2011, ha enunciato il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”.
Dette tabelle, nelle versioni più recenti, prevedono una liquidazione standard congiunta della voce di danno non patrimoniale corrispondente al danno anatomo-funzionale
(biologico permanente) e delle voci di danno consistenti nella sofferenza soggettiva che consegue alla lesione.
15 Nei valori monetari medi indicati dal Tribunale di Milano sono pertanto ricompresi sia gli aspetti anatomo-funzionali, sia quelli relazionali, sia quelli attinenti alla sofferenza soggettiva.
Le medesime tabelle prevedono la possibilità di aumentare la liquidazione per compensare profili di danno legati a peculiarità del caso che devono essere allegate e provate, al fine di personalizzare la liquidazione, entro limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle.
Anche questi limiti, sempre al fine di garantire un adeguamento quanto più preciso alla particolarità del caso, possono essere superati solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit" (Cass. n. 3505/2016 e Cass. n. 14746/2019).
La versione della tabella da utilizzare è quella vigente al momento della liquidazione, giacché in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr. Cass. n. 8352 del 30/03/2025).
Inoltre, attesa l'autonomia del danno morale dal danno biologico, e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, è necessario: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (v. Cass. n. 7892 del 22/03/2024).
16 8. Alla luce delle risultanze della ctu medico-legale, con l'applicazione delle tabelle milanesi del giugno 2024, per quel che attiene all'invalidità temporanea (assoluta e parziale), deve liquidarsi una somma di €115,00 per ogni giorno di invalidità totale, sicché
l'importo, a valori attuali, spettante a tale titolo all'infortunato è pari ad €9.487,50.
Per quel che attiene all'invalidità permanente, mentre risulta accertata la sussistenza del danno dinamico relazionale (cd. biologico), non può invece essere riconosciuto il risarcimento del danno morale, in carenza di alcuna attività assertiva e probatoria svolta dal danneggiato in ordine all'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, per cui non può farsi luogo alla loro liquidazione.
Ne consegue che il "quantum" risarcitorio non può essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), in quanto il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per il danno morale.
Pertanto il danno alla persona, tenuto conto dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro
(50 anni), e del valore dell'invalidità biologica accertata dal ctu (11%) va liquidato in
€22.694,00 a cifre attuali.
Non può essere riconosciuta neppure la richiesta personalizzazione del danno, atteso che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, secondo il sistema c.d. del punto variabile delle tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (v. Cass. n. 31681 del
09/12/2024).
Invero, tutte le conseguenze dannose derivanti dalla lesione della salute sono inquadrabili teoricamente in due gruppi: - conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai
17 casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già
Cass. n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico (Cass. n. 7513 del 27/03/2018).
Per questi motivi
non può farsi luogo a personalizzazione del risarcimento in ragione di circostanze, come quelle allegate dall'attore, che afferiscono alla minorata possibilità di trarre beneficio da ordinarie attività di svago, trattandosi di profili che trovano già adeguata valorizzazione nella liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
9. Dalla somma spettante al va, infine, scomputato l'indennizzo che gli è stato Pt_1 riconosciuto dall'Inail a titolo di ristoro del danno subito (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado dell'attore).
Al riguardo va tenuto presente che il risarcimento spettante all'infortunato è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e l'indennità liquidata dall'Inail in dipendenza dell'infortunio, al fine di
18 evitare una ingiustificata locupletazione in favore dell'avente diritto, il quale, diversamente, percepirebbe, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità: il danno “differenziale” deve, perciò, essere determinato sottraendo dall'importo del danno liquidato dal giudice quello delle prestazioni liquidate dall'istituto, tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione, e tenendo conto non solo dei ratei già corrisposti ma anche della capitalizzazione della rendita, perché per la surroga dell'Inail, stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di volontà di tale istituto (v. Cass. 25.05.2004 n. 10035; Cass. 17.01.2003
n. 604).
Tale raffronto va però effettuato solo tra componenti del danno, quali previste dal sistema indennitario delineato dall'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 e dal sistema risarcitorio del diritto comune, che hanno la stessa natura, e non può quindi essere operato accostando il danno morale e/o patrimoniale a quello biologico.
Invero, l'art. 13 del d.lgs, n. 38 del 2000 include nell'indennizzo erogato dall'INAIL esclusivamente il danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% - all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali".
Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal d.lgs. n. 38 comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale.
Considerato, dunque, che la nozione di danno biologico in senso omnicomprensivo, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del
19 caso concreto), e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali, può ritenersi, in ossequio alla nozione unitaria di danno non patrimoniale, correttamente comparabile il danno biologico, valutato in senso civilistico, con l'indennizzo del danno biologico liquidato dall'Inail ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, trattandosi di poste omogenee.
In sintesi, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall'INAIL va effettuato secondo un computo per poste omogenee: vanno, dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota INAIL rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo) il valore capitale della quota della rendita INAIL destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso (v. Cass.
n. 9112 del 02/04/2019).
Ebbene dal prospetto prodotto dall'attore in primo grado si evince che la somma erogatagli CP_ dall' a titolo di ristoro del danno biologico ammonta ad €7.230,40 (v. doc. 6), giacché
l'ulteriore importo di €12.472,98 gli è stato riconosciuto a titolo di ristoro del danno patrimoniale derivante dall'inabilità temporanea lavorativa assoluta.
Il danno differenziale dunque va calcolato operando il raffronto tra il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente (€22.694,00) e l'indennità liquidatagli dall'Inail nell'aprile 2007 a detto titolo (€7.230,40) che portata a valori attuali, ammonta ad
€10.014,10.
10. In definitiva, operate le dovute detrazioni, il danno di cui l'attore va risarcito è pari a complessivi €22.167,40.
In assenza di specifica domanda, diretta ad allegare compiutamente ed illustrare il fondamento della pretesa, non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla
20 somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Ritiene il Collegio di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi in senso maggiormente rigoroso, secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, anche solo in via presuntiva, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (v. Cass.
4938/2023; Cass. 10376/2024).
Invero, già con la nota pronuncia n. 1712 del 17/02/1995 delle Sezioni Unite era stato affermato il principio secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi alleghi e provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Le Sezioni Unite hanno di seguito ulteriormente ribadito che nei debiti di valore la considerazione delle variazioni del potere d'acquisto della moneta è insita nel procedimento di determinazione quantitativa della prestazione in quanto il denaro vale solo a misurare e ad esprimere un valore necessariamente attuale, sicché sul piano processuale nei debiti di valore, a differenza che nei debiti di valuta, la rivalutazione non va neppure domandata, essendo il giudice tenuto d'ufficio alla liquidazione in valori monetari attuali (Cass. S.U.
19499/2008). Proseguono le Sezioni Unite affermando che “Le conseguenze derivanti dall'impossibilità del mancato impiego del danaro a fini di scambio o investimento vanno tuttavia, in linea di principio, sopportate non già dal creditore insoddisfatto, ma dal debitore che versi anche in quella situazione di qualificato ritardo nell'adempimento qual è la mora, (ex art. 1219 cod. civ.)” e, ai sensi dell'art.1219 n.1 c.c., nelle obbligazioni di valore la mora insorge al momento dell'illecito (mora ex re).
Occorre dare conto che sul danno da ritardo, posta di lucro cessante distinta da quella del
21 danno emergente, che, per quanto già detto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito, parte della giurisprudenza di legittimità si è espressa, anche con recenti pronunce, nel senso di ritenere che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito sia implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento anche degli interessi compensativi, senza necessità di apposita domanda di questi ultimi, che, unitamente al danno da svalutazione monetaria, sono componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, e costituiscono un unicum inscindibile (Cass. 39376/2021; Cass. 5317/2022; Cass. 1788/2025; Cass. 22585/2025). In quest'ottica è stato altresì affermato che “la perduta possibilità di investire delle somme di denaro in un'attività redditizia costituisce un danno da perdita del lucro finanziario che il denaro avrebbe potuto garantire. Delle due, pertanto, l'una: o la liquidazione avviene in concreto, aumentando il capitale vanamente investito del lucro che avrebbe verosimilmente prodotto se impiegato altrove (beninteso, secondo quanto allegato e provato); o la liquidazione avviene in abstracto e presuntivamente, attraverso il ricorso agli interessi compensativi” (Cass. 21759/2025).
Ritiene questa Corte che sia condivisibile il primo orientamento (cfr. le citate pronunce
Cass. 4938/2023; Cass. 10376/2024; Cass. 24417/2025), in quanto si pone in linea maggiormente coerente con i principi espressi dalle Sezioni Unite del 1995, in forza dei quali è onere dell'interessato allegare e provare, anche in via presuntiva, di aver subito un danno per il mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione.
Nell'ambito della valutazione equitativa, infatti, la prova del danno da ritardo può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze obbiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio. In tale prospettiva, chiariscono ancora le
Sezioni Unite nella richiamata pronuncia del 1995, non si tratta di danno presunto per legge
22 (art. 1224 comma 1 cod. civ.) ma di danno che deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ.
Invero, il diritto alla rivalutazione e agli interessi compensativi trova il suo fondamento non nell'operatività di una regola di cumulo automatico tra rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad esempio, nei crediti di lavoro: art. 429, ultimo comma, c.p.c.), bensì nelle cospiranti esigenze di tener conto della natura “valoristica” del debito risarcitorio e di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non aver potuto disporre tempestivamente della somma dovutagli e di non averla potuta dunque impiegare (v. in tal senso da ultimo
Cass. n. 24417 del 02/09/2025 citata).
Nel caso di specie nessuna allegazione, anche solo in via presuntiva, circa il danno da ritardo nei termini precisati è stata svolta dall'odierno appellante.
Infine, poiché al momento della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta, cosicché non è più dovuta la rivalutazione monetaria, e trova comunque applicazione l'art. 1224, primo comma, c.c., a norma del quale sulla somma, ormai definitivamente liquidata e non più soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori sino al momento dell'effettivo pagamento, sulla somma di €22.167,40 spettante al Pt_1 sono dovuti gli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Il maggior saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. – il quale stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 - si applica, infatti, alle obbligazioni pecuniarie, ossia a quelle aventi in origine contenuto di somma di denaro, posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore (v. Cass. n. 14285 del 29/05/2025).
A tal proposito conviene rammentare che in ordine alla individuazione dell'ambito di applicazione di tale speciale categoria di interessi si è registrata nel tempo una evoluzione
23 della giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le massimate: Cass. n. 28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del 14/05/2021; Cass. n. 14512 del 09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. n. 28409 del 07/11/2018 e
Cass. n. 13145 del 14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti "anche se afferenti ad obbligo restitutorio").
Anche - verosimilmente - all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive (Cass. n. 61 del 03/01/2023 nonché Cass. n. 7677 del 22/03/2025,), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato dall'Ufficio del
Massimario nei principi per cui "Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione." (Cass. n. 61 del 03/01/2023) e "Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale
- che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione." (Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l'area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 12449 del 07/05/2024), le quali, chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui
24 all'art. 1284, quarto comma, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate - quale necessario passaggio argomentativo - sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo "che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi
(cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale", con la conseguenza "che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, (è) anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4", dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
Accertamento - hanno proseguito le Sezioni Unite - che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella "(...) natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia", venendo "in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.
Ora, l'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, al pari dell'obbligazione risarcitoria del danno derivante da inadempimento contrattuale, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l'ambito di una previsione - l'art. 1284 c.c. - comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere
25 non obbligazione di valuta bensì di valore.
Inoltre occorre considerare che lo scopo della previsione che ha introdotto i c.d. super- interessi, è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo - è cioè l'applicazione dei "super interessi" - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa. Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c. è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio. Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità - come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale o che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria - e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate - confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria (v. in tal senso da
26 ultimo Cass. 22/10/2025, n. 28036).
Ed è proprio coerentemente a tali premesse che l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), che dopo aver stabilito che
“le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Cass. n. 7966 del 20/04/2020).
11. La domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_2 [...] va disattesa. CP_3
Tra le parti è infatti intervenuto un accordo transattivo, in forza del quale, a fronte della corresponsione da parte dell'assicuratrice della somma di €8.000,00, l'assicurata ha sottoscritto l'atto di quietanza del 12.01.2009 “a saldo di ogni e qualsiasi danno e spese conseguenti al sinistro in oggetto”, dichiarando di rinunciare “a qualsiasi pretesa azione, civile e/o penale nei confronti della società dei suoi assicurati Controparte_3
e coobbligati” (doc. 5 del fascicolo di primo grado di , con Controparte_3 conseguente estinzione della garanzia assicurativa.
12. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano, nel rapporto processuale tra l'attore ed i convenuti, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia
(criterio del "decisum"), e non di quello indicato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. s.u. 11.9.2007 n. 19014), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio di primo grado e fase di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di secondo grado).
Nel rapporto processuale tra e le spese si Controparte_2 Controparte_3 liquidano in base ai parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate.
Le spese relative alla ctu medico legale sono poste in via definitiva a carico solidale di e Controparte_1 Controparte_2
Atteso, infine, che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti
27 reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie sono e a Controparte_1 Controparte_2 risultare obbligati in proposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna in solido tra loro, a corrispondere in Parte_2 favore di la somma di €22.167,40, maggiorata degli interessi di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente decisione al saldo;
2) rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_3
3) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €5.077,00 per compensi Parte_1 ed in €1.260,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_2 Controparte_3 di primo grado, che si liquidano in €2.540,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 [...]
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.966,00 per Parte_1 compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_2 Controparte_3 di secondo grado, che si liquidano in €1.984,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone in via definitiva le spese relative alla ctu medico legale a carico di CP_1
e in solido tra loro.
[...] Controparte_2
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 05.11.2025.
28 Il Consigliere estensore
CO SC
Il Presidente
CL RI
29