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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2093/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2093/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bordoni Francesco, Parte_1 C.F._1 come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mussoni Controparte_1 C.F._2
Patrizia, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. Leardini Stefano, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Masini Controparte_2 C.F._3
Claudio, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massini Controparte_3 P.IVA_2
Giacomo, come da procura alle liti in atti;
pagina 1 di 25 (C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Agliata Giuliano, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
29.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. ha convenuto in giudizio il Dott. il Dott. , la Parte_1 CP_2 CP_1 [...]
l e la quale assicuratrice per la Parte_2 CP_5 Controparte_3 responsabilità professionale del Dott. , chiedendo che gli stessi fossero condannati a CP_1 risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'omessa diagnosi tempestiva del carcinoma duttale infiltrante alla mammella da cui la stessa era affetta sin dal Febbraio 2011 ma che, a causa della condotta negligente del personale dell'Ausl della Romagna - più in particolare del refertatore dell'esame mammografico di screening del Febbraio 2011 -, del Dott. e del Dott. CP_1
è stato diagnosticato solo nel maggio 2013 e trattato nel giugno 2013, così cagionando alla CP_2 stessa un danno da perdita di chance di sopravvivenza.
3. Al fine di individuare il regime giudico applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio ed i conseguenti oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti, va rilevato che gli interventi legislativi operati con la c.d. legge Balduzzi (legge n. 189/2012) e con la successiva legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli, non hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria. Rimangono, quindi, fermi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico a prestazioni corrispettive - da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria - concluso con il paziente nel momento in cui questi viene preso in carico dalla struttura deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale e in forza del quale la struttura medesima deve allo stesso fornire una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, l'apprestamento pagina 2 di 25 di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, la fornitura di prestazioni alberghiere. A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 27285/2013; Cass. n. 18610/2015). Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, qualunque sia il legame con questi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Viene così in rilievo il principio generale in virtù del quale la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di un terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa sul principio dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. n. 12833/2014).
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (cfr. Cass. n. 6756/2001). Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
I principi così espressi dalla giurisprudenza di legittimità sono stati recepiti dalla cd. legge Gelli il cui art. 7 prevede, al primo comma, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, estendendo pagina 3 di 25 poi, al secondo comma tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Non essendo, quindi, il legislatore intervenuto in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in tema di natura della responsabilità della struttura sanitaria.
4. Più complessa è, invece, l'operazione ermeneutica richiesta all'interprete in relazione al regime di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, dovendo considerarsi, al riguardo, le previsioni introdotte dalle riforme intervenute in materia. La legge n. 189/2012 prevede(va) all'art. 3, comma 1, che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Secondo la lettura data dalla Suprema Corte a tale disposizione nelle sue prime applicazioni ai giudizi in corso, la norma si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve ma non configurava la responsabilità del sanitario quale extracontrattuale (cfr. Cass. n. 8940/2014), stabilendo che se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui “resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.” e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. L'art. 3 della legge n. 189/2012, nel richiamare l'art. 2043 c.c., quindi, non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma definiva soltanto in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione sullo stesso gravante. La norma è stata successivamente abrogata e dal 01.04.2017 è in vigore l'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 che prevede: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e
2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5”. Tale disposizione qualifica in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria di cui ai precedenti commi 1 e 2 (ossia dei sanitari di cui si avvale la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata), “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, sicché il sanitario risponde, in quest'ultimo caso, a titolo di responsabilità contrattuale. Secondo quanto recentemente precisato dalla
Suprema Corte, la legge n. 24/2017 ha operato in via immediata e diretta la qualificazione giuridica dei rapporti inerenti ai titoli di responsabilità civile riguardanti la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria, per un verso (quello concernente la struttura) recuperando l'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di legittimità, per altro verso (quello del sanitario operante pagina 4 di 25 nell'ambito della struttura, salvo l'ipotesi residuale dell'obbligazione assunta contrattualmente da quest'ultimo), discostandosi nettamente dal “diritto vivente”, che, a far data dal 1999 (Cass. n.
589/1999), aveva qualificato quella dell'esercente la professione sanitaria come responsabilità di natura contrattuale, facendo leva sulla teorica del c.d. “contatto sociale”. Il legislatore ha compiuto tale operazione qualificatoria in base alle disposizioni del codice civile, senza che, dunque, vi sia stata alcuna successione di leggi nel tempo che abbiano dettato una disciplina sostanziale (almeno in parte) differente. Peraltro, è da escludere che un siffatto rapporto successorio possa essersi istituito con riguardo all'interpretazione consolidata della Suprema Corte in materia, essendo ius receptum (tra le altre, Cass., S.U., n. 15144/2011, Cass. n. 174/2015, Cass., S. U., n. 27775/2018, Cass., S. U., n.
4135/2019) il principio secondo cui il valore e la forza del “diritto vivente”, quand'anche proveniente dal giudice di vertice del plesso giurisdizionale, è meramente dichiarativo e non si colloca sullo stesso piano della cogenza che esprime la fonte legale (in tal senso la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 230/2012), alla quale il giudice è soggetto (art. 101 Cost.). Non si pone, pertanto, nella specie, una problematica affine a quella della successione di leggi nel tempo, perché non vi è una successione di discipline normative diverse dettate dal legislatore (venendo in rilievo sempre e comunque la medesima disciplina di ordine legale, ossia quella recata dal Codice civile in tema di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale) e non è possibile configurare un siffatto rapporto diacronico tra il “diritto vivente” e l'intervento legislativo. Il fenomeno verificatosi nel caso in esame non è, dunque, quello della creazione di una fattispecie legale astratta cui ricondurre, da parte del giudice, i fatti, onde operarne la conseguente qualificazione, bensì quello della qualificazione, da parte del legislatore, di una classe di fatti e della loro sussunzione in una fattispecie legale, già presente nell'ordinamento. Un simile intervento del legislatore è ammesso purché non metta in discussione, nel suo nucleo essenziale ed irriducibile, la tutela costituzionale che il rapporto stesso riceve in ragione del suo carattere fenomenologico e non si traduca in una ingerenza concreta nei singoli processi. La
Suprema Corte, richiamato il disposto dell'art. 11 delle preleggi - secondo cui la legge non ha effetto che per l'avvenire - è giunta così ad affermare che le norme sostanziali contenute nella legge n.
189/2012, al pari di quelle di cui alla legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, da un lato, evidenziando che in nessuno dei due testi legislativi predetti vi è una esplicita declaratoria di retroattività e, dall'altro, valorizzando quale indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che “un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di pagina 5 di 25 chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura
"contrattuale" della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione - applicate in base al "diritto vivente": ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017” (cfr. Cass. n.
28994/2019).
Orbene, alla luce delle richiamate enunciazioni della giurisprudenza di legittimità, va esclusa la possibilità di applicare le norme sostanziali della legge n. 24/2017 alla fattispecie oggetto del presente giudizio - perfezionatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge c.d. - che deve ritenersi Pt_3 regolata dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale.
Si applica, pertanto, anche al medico la disciplina della responsabilità contrattuale - a prescindere da un formale rapporto di dipendenza con la struttura sanitaria - fondata sulla teoria del contatto sociale, in quanto, come già evidenziato, deve escludersi che le previsioni della legge c.d. Balduzzi abbiano configurato la responsabilità del sanitario come extracontrattuale.
Occorre, quindi, richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto - senza che tale contatto riproduca le note ipotesi negoziali - e a tale contatto si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi, ove si verifichi un danno, non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, poiché questa non nasce dalla violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive altrui;
quando ricorre la violazione di obblighi, la responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto (culpa in non faciendo) ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vinculum iuris, secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato), particolarmente quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Rispetto all'operatore professionale, la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere, ossia il puro rispetto della sfera giuridica di colui che allo stesso si rivolge confidando nella sua professionalità, bensì quel facere in cui si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. L'assenza di un contratto - e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario nei confronti del paziente - non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto) che qualifica pagina 6 di 25 ab origine l'opera di quest'ultimo e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui. In altri termini la prestazione
(usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge); in assenza di un vincolo negoziale, il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene l'esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente medico) non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico (cfr. Cass. n. 589/1999).
5. Inquadrata, pertanto, in ambito contrattuale non solo la responsabilità della struttura sanitaria ma anche quella del medico, con applicazione del relativo regime giuridico, viene in rilievo quanto enunciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti.
Al riguardo, occorre procedere dai principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 577/2008 che - dopo aver sottoposto a critica il risalente criterio di differenziazione dell'onus probandi in relazione alla natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione (secondo cui, nelle obbligazioni di mezzi, incombeva sul creditore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, gravava sul debitore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile) e ritenendo - alla stregua del precedente n.
13533/2001 - che la disciplina dell'onere probatorio si atteggi allo stesso modo sia che riguardi la domanda di adempimento (o di esatto adempimento), sia che riguardi la domanda di risarcimento danni per l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) - ha affermato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento” (cfr. Cass. n. 29315/2017). Al pagina 7 di 25 riguardo, la Suprema Corte ha osservato che il disposto dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova che pone la stessa a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha, dunque, ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. Non può che valere, quindi, il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi infatti di elementi egualmente distanti da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una prova liberatoria rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, posto che la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere”, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti tema di prova della parte debitrice) e concerne un ciclo causale che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. La causa di cui all'art. 1218 c.c. non è, dunque, quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante. Tali conclusioni sono state ribadite anche di recente dalla
Suprema Corte, affermando che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n.
28991/2019). Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (cfr. Cass. n. 28991/2019). pagina 8 di 25 Alla luce dei suesposti principi, può concludersi, quindi, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno), posto che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la reale causa del danno rimasta assolutamente incerta, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova graveranno sull'attore e la domanda, quindi, dovrà essere rigettata.
Non è invece onere del paziente - creditore provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (cfr. Cass. n. 23564/2011; Cass. n. 17143/2012), essendo sufficiente che lo stesso alleghi la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Peraltro, tale onere di allegazione non si spinge sino alla necessità di enucleazione di specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore, essendo sufficiente, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizione ordinarie di un non professionista che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (cfr. Cass. n. 9471/2004). Per converso, l'obbligato dovrà dimostrare l'esatto adempimento fornendo la prova idonea a vincere la presunzione di colpa sullo stesso gravante e ciò sia nel caso di intervento di facile esecuzione o routinario, sia nel caso di intervento di particolare o speciale difficoltà. La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non può, infatti, valere quale criterio di distribuzione dell'onere probatorio, assumendo rilevanza ai soli fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Spetta, quindi, al medico o alla struttura provare che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura - e quindi lo scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza - dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza. Peraltro, l'addebito a titolo di colpa non può escludersi per il solo fatto che il sanitario abbia osservato nel caso concreto le “linee guida” che, non essendo né tassative né vincolanti non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate e non possono comunque pagina 9 di 25 prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Al riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità - dopo aver evidenziato che le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia e pertanto la limitazione di responsabilità ex art. 3 c. 1 della cd. legge Balduzzi non opera quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente - ha precisato che il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida” - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa - non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (cfr.
Cass. n. 11208/2017).
6. Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, va rilevato, in primo luogo, come, dagli elementi acquisiti in giudizio, sia emerso che la il 28.02.2011, ha Pt_1 eseguito una mammografia di screening presso il servizio di senologia nosocomiale di Rimini, si è poi sottoposta presso i locali del ad esami ecografici eseguiti e Parte_2 refertati dal Dott. ed ha eseguito, presso il medesimo Poliambulatorio, la mammografia refertata CP_1 dal Dott. CP_2
L'odierna attrice ha allegato l'inadempimento dei sanitari, addebitando al refertatore dell'esame mammografico di screening del Febbraio 2011 eseguito presso la Usl di Rimini ora al CP_5
Dott. e al Dott. il ritardo nella diagnosi di carcinoma duttale infiltrante alla mammella. CP_1 CP_2
Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nelle risultanze della c.t.u. che, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova”
(cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass.
n. 15857/2015).
Orbene, il collegio peritale - composto dalla Dott.ssa specialista in medicina legale, e dal Per_1
Prof. specialista in radiologia - ricostruita la storia clinica dell'attrice previo esame Persona_2
pagina 10 di 25 puntuale di tutta la documentazione versata in atti, dopo aver rappresentato che “La Sig.ra
[...]
al momento della prestazione sanitaria (Febbraio 2011) era affetta da carcinoma duttale Parte_1 infiltrante alla mammella dx (Ki -67 = 12%, RE = 100% RP= 30%) che fu diagnosticato nel Maggio
2013 e trattato nel Giugno 2013 con intervento in anestesia generale di “quadrantectomia infero esterna, biopsia del linfonodo sentinella ed allargamento del margine areolare” e successiva radioterapia complementare”, hanno descritto come segue il trattamento sanitario a cui l'odierna attrice è stata sottoposta: “A diagnosi avvenuta (Maggio 2013), la Sig.ra fu sottoposta, nel Pt_1
Giugno 2013, ad intervento in anestesia generale di “quadrantectomia infero esterna, biopsia del linfonodo sentinella ed allargamento del margine areolare” per Ca duttale infiltrante di 18 mm, RE
100%, RPg 30%, Ki- 67% 12%, e successiva radioterapia complementare. Detti trattamenti furono indicati ed adeguati al caso, ma eseguiti in ritardo a causa di una mancata diagnosi all'epoca dei controlli eseguiti nel periodo precedente (Febbraio 2011 – Marzo 2012) . Prima di addivenire alla diagnosi, infatti, a partire dal Febbraio 2011, la Sig.ra fu sottoposta ad esame di screening mammografico presso l' , poi, nell'Ottobre 2011, da parte del Dott. a controlli CP_5 Per_3 clinici e strumentali (ecografie) ed a Mammografia refertata dal Dott. , che non CP_2 consentirono di porre la corretta diagnosi (e dunque proporre i necessari trattamenti). In particolare, i rilievi clinici e gli esami ecografici e mammografici non furono interpretati correttamente e non consentirono di porre la diagnosi di Carcinoma (né nel Febbraio 2011 né nell'Ottobre 2011 né nel
Marzo 2012): nello specifico, la revisione della mammografia di screening, eseguita in data 28.2.2011 ha mostrato la presenza della lesione che successivamente verrà segnalata (5.3.12), di dimensioni lievemente inferiori, ma senza apparente significatività della differenza dimensionale in relazione allo stadio di malattia. Ciò sta a significare che anche la riportata “negatività” dell'esame mammografico di screening del 28.2.2011 non appare corretta, poiché si sarebbe già dovuto porre un sospetto di malignità (e dunque indicare approfondimenti strumentali) a quell'epoca. Anche la qualità delle immagini ecografiche delle indagini espletate in data 10.10.2011, 22.2.2012, 5.3.2012 ha permesso di affermare l'esistenza di una lesione nodulare a carico del seno di destra alle ore 8 che, presumibilmente comparsa nell'anno 2011, nell'arco di 5 mesi è aumentata di volume, come testimoniato dal medico esecutore le indagini e documentato nelle immagini dallo stesso prodotte, passando da dimensioni di mm.
9.3 a mm.11.5. Questo incremento, e la considerazione (seppur errata!) della sua assenza ai controlli precedenti all'Ottobre 2011, ove emergeva unicamente la presenza di formazioni cistiche, avrebbe dovuto suggerire l'immediata esecuzione dell'esame mammografico fatto in data 5.3.2012. Detto esame poi fu gravato da un errore interpretativo, scambiando un'immagine con caratteristiche sospette per fibro adenoma: il referto mammografico non descrive la formazione pagina 11 di 25 nodulare correttamente, ovvero come una formazione nodulo-raggiata, interpretandola al contrario come formazione benigna a fronte di un'immagine con caratteristiche raggiate sospette per malignità.
Dopo ulteriori 8 mesi (dal Marzo 2012), ovvero all'esame ecografico del 21.11.2012, la formazione nodulare raggiungeva i mm.12.9 e solo in quel momento era eseguito un prelievo citologico. Lo stesso non ha consentito l'esatta diagnosi o per scarsezza di cellule utili presenti, definite dallo specialista patologo come “rari gruppi di cellule epiteliali” (mentre le altre descritte, cioè emazie ed adipociti, non sono di nessun significato diagnostico e non presentano quindi nessuna significatività clinica come
è ben noto a chi si occupa di senologia diagnostica) o per errore di campionamento. Mentre, come già scritto, la prima evenienza è testimoniata dallo specialista patologo che scrive “rari gruppi di cellule epiteliali” cioè poche, sull'errore di campionamento, e cioè sul mancato bersaglio, non è possibile esprimersi perché dalla documentazione prodotta non emerge nulla al riguardo. Comunque, l'esito del prelievo citologico andava obbligatoriamente confrontato con il resto dell'imaging diagnostico
(ecografia e mammografia) ed accordarsi con esso;
in caso di incongruenza, ne sarebbe stata necessaria la ripetizione o, ancora più corretto, si sarebbe dovuto eseguire core biopsy. Nel caso specifico il confronto non mostrava coerenza tra risultato dell'esame citologico ed ecografia (una patologia nodulare che incrementa dimensionalmente almeno del 35%, da 9.3 a 12.9 mm, avrebbe dovuto mostrare all'esame citologico almeno cellule in vivace attività proliferativa) e men che mai con la mammografia caratterizzata da un'immagine nodulo raggiata che non può accordarsi con “cellule epiteliali con nuclei regolari”.
I c.t.u. hanno evidenziato che “il referto della mammografia di screening del 28.2.2011 eseguito presso
(riportato come negativo nella documentazione in atti) era già sospetto per malignità CP_5
e dunque avrebbe necessitato ulteriori approfondimenti che non sono stati indicati. Inoltre, gli accertamenti clinici ed ecografici eseguiti dal Dott. A non risultano essere stati adeguati, così CP_1 come il referto della mammografia del 7.3.2012 del Dott. ” Per_4
I c.t.u. hanno ritenuto sussistente “relazione eziologica tra l'omissione/ritardo diagnostico di
Carcinoma duttale mammario, occorso nel periodo Febbraio 2011 (passando per Ottobre 2011/Marzo
2012) e Maggio 2013 e l'evoluzione della patologia oncologica dallo stadio T1b al T1c. La diagnosi tempestiva avrebbe evitato tale evoluzione e garantito la tempestiva esecuzione della quadrantectomia
e successiva radioterapia complementare 18/24 mesi prima dell'epoca in cui sono state eseguite
(considerati i tempi intercorrenti tra un primo sospetto Mammografico e l'esecuzione di una quadrantectomia)”.
I c.t.u., poi, chiamati ad “Accertare se i trattamenti medici posti in essere abbiano pregiudicato la possibilità di conseguire per il paziente un risultato utile consistente in una più lunga aspettativa di pagina 12 di 25 vita o in maggiori chances di guarigione, o comunque una migliore qualità della vita”, hanno affermato che “i trattamenti medici posti in essere (dopo l'omissione diagnostica) sono stati adeguati allo stadio di malattia T1c . L'omissione diagnostica ha comportato (non una maggior invasività terapeutica bensì) l'evoluzione dello stadio di malattia da T1b a T1c con ipotetica riduzione di percentuale di sopravvivenza. Per quanto attiene ai dati di letteratura inerenti tale ipotesi, si può stimare il passaggio da una percentuale di mortalità per tumore al seno del 6,9% per tumori di 1-10 mm (range dimensionale corrispondente all'epoca Febbraio 2011) di dimensione, al 22,3% (aumento del volume di 11 volte) da 9 a 20 mm, ovvero del 14,4% intorno a 15 mm . Il tasso di mortalità era simile per tumori di 1 mm di diametro (7,3%) e tumori di 9 mm di diametro (7,0%), nonostante una differenza di volume di 763,4 volte (0,5–381,7 mm3). Tale aumentato rischio, da un punto di vista medico legale, si ritiene possa configurare una lieve-moderata perdita di chances di sopravvivenza nella paziente, da valutarsi in via equitativa”.
Gli esiti della c.t.u. - espletata con metodo analitico e circostanziato - risultano pienamente condivisibili e consentono di ritenere comprovato l'inadempimento dei sanitari i quali hanno tenuto una condotta inadeguata nella gestione del caso clinico, risoltasi in un apprezzabile ritardo diagnostico.
La c.t.u. ha concluso come l'omissione diagnostica abbia comportato l'evoluzione dello stadio di malattia da T1b a T1c con ipotetica riduzione di percentuale di sopravvivenza.
7. Al fine di verificare se i pregiudizi conseguenti all'evento lesivo identificato nella perdita di chance possano essere in questa sede risarciti, occorre considerare, preliminarmente, in diritto, come la recente giurisprudenza di legittimità sia intervenuta a delineare lo statuto attuale della perdita di chance, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la supposta chance perduta abbia natura non patrimoniale (cfr.
Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019). La Suprema Corte - osservato come la figura di matrice essenzialmente giurisprudenziale della chance rinvenga il proprio modello teorico di riferimento nel danno patrimoniale, essendone dibattuta la sola forma, ossia quella di danno emergente piuttosto che di lucro cessante - ha evidenziato che “Il duplice paralogismo che ha accompagnato l'evoluzione storica della teoria della chance perduta si risolve nel ricostruirne, da un canto, i tratti caratterizzanti in termini di danno patrimoniale, dall'altro, nell'avere sovrapposto uno degli elementi essenziali della fattispecie dell'illecito - il nesso causale - con il suo oggetto - il sacrificio della possibilità di un risultato migliore”. Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di sovrapporre il modello patrimonialistico della chance alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale. Se, infatti, la chance patrimoniale presenta, in apparenza, le stimmate dell'interesse pretensivo - e cioè postula la preesistenza di una situazione “positiva”, ossia di pagina 13 di 25 un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa - altrettanto non è a dirsi per la chance “non pretensiva”, rappresentata anch'essa (e segnatamente nel sottosistema della responsabilità sanitaria), sul piano funzionale, dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, ma strutturalmente diversa dalla prima, nel senso che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica lamentata dal paziente coincide sincronicamente con la creazione di una chance, prima ancora che con la sua (eventuale) cancellazione colpevole, e si innesta su di una preesistente situazione
“non favorevole” (una situazione, cioè, patologica) rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un quid inteso come “un pregresso positivo”, e positivamente identificabile ex ante (il paziente è portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un peius, e non un quid in positivo, sul piano della chance, allo stato inesistente senza l'intervento medico). Quanto, invece, all'ulteriore criticità rilevata, la Suprema Corte ha evidenziato come sia necessario evitare il rischio di operare una “contrazione” (che si risolve in una vera e propria elisione in parte qua) dell'analisi degli elementi destinati ad integrare diacronicamente la fattispecie dell'illecito, sovrapponendosi, da un canto, l'accertamento dell'elemento causale a quello dell'evento di danno (a cagione dell'equivocità del lessico usato per definire la chance), ed errandosi poi nell'identificazione stessa di quell'evento, sovente ricondotto al concetto di chance pur non avendone, di essa - specie in tema di responsabilità sanitaria - carattere alcuno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola (a)causale, ma come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale - non esclude né elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento che, sostanziandosi in una relazione probabilistica tra fatti (destinata a sfociare in un giudizio di accertamento sul piano processuale), si pone su di un piano del tutto speculare rispetto a quello rappresentato dall'incertezza eventistica (ossia dal sacrificio della possibilità di un risultato migliore).
La Suprema Corte rileva, allora, come sia fuorviante la distinzione tra chance cd. “ontologica” - nozione che evoca una impredicabile fattispecie di danno in re ipsa che prescinde del tutto dall'esistenza e dalla prova di un danno-conseguenza risarcibile - e chance “eziologica” - che invece sovrappone inammissibilmente la dimensione della causalità con quella dell'evento di danno -, giungendo ad affermare che l'attività del giudice deve muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno
(la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di un'apprezzabile pagina 14 di 25 possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale. Quanto alla individuazione del diritto leso, la Suprema Corte osserva come la chance non rappresenti una entità concettualmente distinta dal “risultato finale” - poichè la condotta dell'agente è pur sempre destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto alla salute (e/o del diritto di autodeterminazione) del paziente - cui appare riconducibile pur se in una diversa accezione, che corrisponde ad una anticipazione di tutela dello stesso bene giuridico, meritevole di ricevere una autonoma considerazione. Si è osservato, quindi che “La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo
l'evocazione della fattispecie della chance - fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione
"perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo", mentre l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli” (cfr. Cass. n. 28993/2019). La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al "bene salute" - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di "battersi" consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa. Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale). Applicando tali criteri alla responsabilità sanitaria - sulla premessa che l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi); lesione di un diritto (il pagina 15 di 25 diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati); evento di danno
(sacrificio della possibilità di un risultato migliore); conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa) - la Suprema Corte ha formulato una serie di ipotesi, evidenziando, in particolare, come il riferimento alla chance sia improprio nel caso in cui, dall'accertamento della disposta c.t.u., sia emerso che la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario abbia cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari. Di chance non può discutersi, inoltre, nell'ipotesi in cui - sempre all'esito dell'accertamento compiuto dal c.t.u. - la condotta colpevole abbia cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata - posto che in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - e neppure ove la condotta colpevole del sanitario non abbia avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in peius, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà, in tal caso, rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purchè allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance). La chance viene, invece in rilievo ove la condotta colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della c.t.u. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. L'incertezza del risultato è destinata, quindi, ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poichè la possibilità perduta di un risultato sperato (nella pagina 16 di 25 quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno. In tali sensi, pertanto, la chance risulta un diminutivo astratto dell'illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente percentualistica del danno finale. Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal c.t.u. (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, può dirsi che la condotta dei sanitari abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della c.t.u. - che ha affermato l'eziologica riconducibilità a tale condotta di “una lieve-moderata perdita di chances di sopravvivenza”
- risultano espresse in termini di incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita, ritenuta soltanto possibile.
Sussiste, quindi, un danno da perdita di chance di sopravvivenza: vi è certezza eziologica che la condotta dei sanitari abbia cagionato la perdita della possibilità seria, apprezzabile e concreta (essendo stata definita dalla c.t.u. “lieve - moderata”) di vivere più a lungo, possibilità che, tuttavia, non risulta concretamente accertabile nel quantum, né predicabile quale certezza nell'an.
La quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, da commisurarsi alla mera possibilità di conseguire un bene giuridico e non alla perdita del risultato, deve avvenire secondo un criterio equitativo puro ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto, in particolare dell'età e dello stato di salute dell'odierna attrice, appare equo stimare il pregiudizio non patrimoniale dalla stessa subito in euro 20.000,00.
Tale somma risulta idonea a compensare la di tutte le ripercussioni pregiudizievoli di natura non Pt_1 patrimoniale patite in conseguenza dei fatti per cui è causa, avendo la c.t.u. escluso l'esistenza di un danno biologico permanente causalmente riconducibile alla non adeguata assistenza ricevuta e non potendo essere riconosciuto il danno biologico temporaneo indicato dalla c.t.u. tenuto conto “del riverbero psico-fisico della persistenza, in tale periodo, del sospetto della paziente, già portatrice di
pagina 17 di 25 preesistente sindrome ansioso depressiva, di essere affetta da patologia oncologica che, erroneamente non trovava riscontro obiettivo”.
Il sospetto di essere affetta da patologia oncologica non è stato ingenerato nell'odierna attrice dalla condotta dei sanitari che, non avendo, sia pur erroneamente, diagnosticato la patologia, non possono aver contribuito neppure ad alimentare un simile sospetto.
8. La ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese in atti che, ritenute Pt_1 congrue e pertinenti dai c.t.u., possono essere alla stessa riconosciute nell'importo di euro 1.980,00, mentre le spese sostenute per l'attività dei c.t.p. devono essere regolate, più correttamente, in sede di riparto delle spese di lite.
9. Ne deriva che il risarcimento dovuto all'odierna attrice ammonta a complessivi euro 21.980,00, importo sul quale, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto e sulla somma annualmente rivalutata devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
10. Identificati e quantificati i pregiudizi subiti dall'odierna attrice, sussistono nel caso di specie i presupposti per la solidarietà passiva dei sanitari intervenuti nella vicenda in ragione della rilevanza eziologica delle condotte dagli stessi tenute nella causazione del danno. Infatti, “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” (cfr. Cass. n. 23918/2006).
Nel caso di specie, le prestazioni eseguite, in tempi diversi, dai sanitari - tradottesi nell'errata interpretazione degli esami ecografici e mammografici a cui si è sottoposta l'odierna attrice - hanno concorso tutte a produrre il danno identificato nella perdita di chance di sopravvivenza.
pagina 18 di 25 La erroneamente riportata “negatività” dell'esame mammografico di screening del 28.2.2011 non è tale da escludere ogni rilevanza alle condotte successivamente poste in essere dal Dott. e dal Dott. CP_1
così come riscontrato dalla c.t.u., infatti, dall'esame delle immagini ecografiche del 10.10.2011, CP_2
22.2.2012, 5.3.2012, emerge l'esistenza di una lesione nodulare a carico del seno di destra alle ore 8 che, dall'ottobre 2011 al marzo 2012, è aumentata di volume, passando da dimensioni di mm.
9.3 a mm.11.5, e tale incremento, unitamente alla considerazione (seppur errata) della sua assenza ai controlli precedenti all'Ottobre 2011, avrebbe dovuto suggerire l'immediata esecuzione dell'esame mammografico eseguito invece solo il 5.3.2012.
Inoltre, tale ultimo esame è stato caratterizzato da un errore interpretativo, atteso che il referto mammografico non descrive la formazione nodulare correttamente, ovvero come una formazione nodulo-raggiata, interpretandola al contrario come formazione benigna a fronte di un'immagine con caratteristiche raggiate sospette per malignità.
Inoltre, non sono emersi elementi che consentano, nei rapporti interni, di graduare con maggior intensità la colpa di taluno dei coobbligati che, quindi, in assenza di circostanze idonee a determinare il superamento della presunzione del pari concorso di colpa, vanno ritenuti tutti egualmente responsabili.
11. Rispetto all'operato dei sanitari, sussiste ai sensi dell'art. 1228 c.c. la responsabilità dell'Ausl della
Romagna - in relazione alla condotta del refertatore dell'esame di screenig eseguito dalla il Pt_1
28.02.2011 - e della presso la quale hanno reso le proprie prestazioni il Dott. Parte_2
e il Dott. CP_1 CP_2
Come chiarito dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'ente impersonale che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente deriva dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente medesimo, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo “un collegamento” tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura sanitaria. La Suprema Corte ha rimarcato “come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di pagina 19 di 25 prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014,
n. 12833)” (in tal senso, Cass. n. 28987/2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, va affermata, nei confronti dell'odierna attrice la responsabilità del
Dott. del Dott. dell'Ausl della Romagna e della che saranno CP_1 CP_2 Parte_2 chiamati a rispondere dei danni dalla stessa subiti in via solidale.
12. Non può, invece, essere emessa alcuna statuizione nei confronti della Controparte_3 quale assicuratrice per la responsabilità professionale del Dott. - così come richiesto CP_1 invece da parte attrice - non avendo la alcun titolo che la legittimi ad agire direttamente nei Pt_1 confronti della compagnia di assicurazione che, pertanto, non può essere condannata a corrispondere alla stessa alcuna somma.
La direttamente convenuta nel presente giudizio dall'odierna attrice, ha Controparte_3 partecipato al procedimento per a.t.p. in quanto chiamata in causa dal Dott. che, CP_1 invece, in questa sede non ha formulato alcuna domanda nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
13. La ha formulato domanda di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c., nei Pt_2 Parte_2 confronti dei due sanitari - Dott. e Dott. - che hanno reso le proprie prestazioni CP_1 CP_2 all'interno dei locali della stessa.
Al riguardo, va preliminarmente osservato che, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
“In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (cfr. Cass. n. 18497/2006; nello stesso senso Cass. n. 32930/2018). La
Suprema Corte ha, infatti, ammesso la possibilità di esercitare l'azione di regresso in via anticipata - pagina 20 di 25 ovvero la richiesta di rivalsa prima del pagamento - per l'eventualità che l'azione risarcitoria sfoci in una condanna, rispondendo all'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato possa giudicare anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, fermo restando che il recupero della quota riconosciuta in sede di regresso sarà possibile solo dopo il pagamento dell'intero debito al creditore
(cfr. Cass. n. 13087/2010).
Ciò posto, a fronte della domanda svolta dalla , occorre richiamare quanto di Parte_2 recente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento al rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, osservando che “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”
(cfr. Cass. n. 28987/2019). Più in particolare, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di far riferimento “al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità. In presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente, per costante giurisprudenza di questa Corte, in base ai principi sul concorso di concause nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (da ultimo, Cass. 6 dicembre 2017, n. 29218)”. E' stato, poi, ulteriormente precisato che “la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il terzo comma dell'art. 2055 c.c. detta, peraltro, una presunzione "iuris tantum" di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al "solvens" di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro”, mentre
“dal suo canto, l'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, “se non risulti diversamente”. Applicando i principi così enunciati alla fattispecie della responsabilità medica, la Suprema Corte ha rimarcato “come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri pagina 21 di 25 servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa
("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.,
27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per
l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833)”. Ne consegue che “per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055, cod. civ., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni”.
Occorre, quindi, verificare se vi sia, in concreto, una diversa incidenza dell'inadempimento della struttura rispetto a quello del sanitario al fine del superamento della presunzione di riparto dell'obbligazione in parti eguali.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene necessario valorizzare le peculiarità proprie delle prestazioni rese dal Dott. e Dott. - il primo ha eseguito e refertato gli esami ecografici a cui la si è CP_1 CP_2 Pt_1 sottoposta presso i locali del , il secondo ha refertato la Parte_2 mammografia eseguita dall'odierna attrice presso il medesimo in data 21.11.2012 - che Parte_2 appaiono agevolmente isolabili dal complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura sanitaria, il cui addebito di responsabilità si fonda, nel presente giudizio, esclusivamente sull'art. 1228 c.c. Nei rapporti interni, quindi, il Dott.
e il Dott. dovranno tenere indenne, in via di regresso, la da tutto CP_1 CP_2 Parte_2
pagina 22 di 25 quanto verrà dalla stessa corrisposto in esecuzione della presente sentenza, a titolo di capitale, interessi e spese, in ragione del 50% ciascuno.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti Dott. Dott. Ausl della CP_1 CP_2
Romagna e e oggetto di regolazione sono non soltanto le spese di lite del Parte_2 presente giudizio, ma altresì le spese del procedimento di cui all'art. 696 c.p.c., oltre alle spese di c.t.u. così come liquidate all'esito dello stesso.
Le spese sostenute per il procedimento di cui all'art. 696 c.p.c. devono, infatti, considerarsi quali spese giudiziali da porsi a carico del soccombente, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione dello stesso, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall'inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con
l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa” (cfr. da ultimo Cass. n. 15492/2019).
Le predette spese si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia - pari alla somma ivi accertata come dovuta a titolo risarcitorio - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando il valore medio per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria del procedimento ex art. 696 c.p.c. ed il valore medio per tutte le fasi del presente giudizio.
Inoltre, in sede di ripartizione delle spese di lite, devono anche essere regolate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - avente natura di allegazione difensiva tecnica - che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso Cass. n. 84/2013).
Quanto, invece, alla liquidazione delle spese di lite in favore di si ritiene Controparte_3 che le spese del procedimento per a.t.p. - al quale la compagnia di assicurazione ha partecipato in quanto chiamata in causa dal Dott. che, invece, in questa sede non ha formulato alcuna CP_1 domanda nei confronti della propria compagnia di assicurazione - debbano essere poste a carico del
Dott. in applicazione del principio di causalità che, unitamente al principio di soccombenza, CP_1 governa la ripartizione delle spese di lite;
le spese del presente giudizio, invece, devono essere poste a pagina 23 di 25 carico di parte attrice in applicazione del principio di soccombenza in quanto la ha convenuto in Pt_1 giudizio la pur non avendo un titolo da azionare direttamente nei confronti della stessa. CP_3
Le predette spese si liquidano applicando il valore medio per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria del procedimento ex art. 696 c.p.c. ed il valore minimo per tutte le fasi del presente giudizio, in ragione della natura dell'attività difensiva svolta a fronte della domanda - inammissibile - proposta dall'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2093/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna il Dott. , il Dott. l'Ausl della Romagna e il CP_1 CP_2 [...] in solido al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2 Parte_1
21.980,00, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) dichiara inammissibile la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_3
c) condanna il Dott. , il Dott. l'Ausl della Romagna e il CP_1 CP_2 [...] in solido al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_2 Parte_1 liquidano in complessivi euro 7.414,00 a titolo di compenso professionale (di cui euro 2.337 per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al RGNr. 1212/2018 ed euro 5.077,00 per il presente giudizio), euro 1.049,99 a titolo di spese (di cui euro 432,49 per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al RGNr. 1212/2018 ed euro 617,50 per il presente giudizio) ed euro 4.148,00 a titolo di spese per c.t.p., oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
d) pone le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - iscritto al R.G. Nr.
1212/2018 - e nel presente giudizio, liquidate con decreti separati, definitivamente a carico del Dott.
del Dott. dell'Ausl della Romagna e del CP_1 CP_2 Parte_2 in solido;
[...]
e) condanna il Dott. al pagamento in favore di delle CP_1 Controparte_3 spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al RGNr. 1212/2018 che si liquidano in euro
2.337,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali,
Iva e Cpa, come per legge;
f) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_3 lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
pagina 24 di 25 g) condanna il Dott. e il Dott. a tenere indenne il CP_1 CP_2 Parte_2
in via di regresso, in ragione del 50% ciascuno, di quanto lo stesso sarà tenuto a
[...] pagare a parte attrice per capitale, interessi e spese in ragione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2093/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bordoni Francesco, Parte_1 C.F._1 come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mussoni Controparte_1 C.F._2
Patrizia, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. Leardini Stefano, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Masini Controparte_2 C.F._3
Claudio, come da procura alle liti in atti;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massini Controparte_3 P.IVA_2
Giacomo, come da procura alle liti in atti;
pagina 1 di 25 (C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Agliata Giuliano, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del
29.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. ha convenuto in giudizio il Dott. il Dott. , la Parte_1 CP_2 CP_1 [...]
l e la quale assicuratrice per la Parte_2 CP_5 Controparte_3 responsabilità professionale del Dott. , chiedendo che gli stessi fossero condannati a CP_1 risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'omessa diagnosi tempestiva del carcinoma duttale infiltrante alla mammella da cui la stessa era affetta sin dal Febbraio 2011 ma che, a causa della condotta negligente del personale dell'Ausl della Romagna - più in particolare del refertatore dell'esame mammografico di screening del Febbraio 2011 -, del Dott. e del Dott. CP_1
è stato diagnosticato solo nel maggio 2013 e trattato nel giugno 2013, così cagionando alla CP_2 stessa un danno da perdita di chance di sopravvivenza.
3. Al fine di individuare il regime giudico applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio ed i conseguenti oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti, va rilevato che gli interventi legislativi operati con la c.d. legge Balduzzi (legge n. 189/2012) e con la successiva legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli, non hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria. Rimangono, quindi, fermi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico a prestazioni corrispettive - da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria - concluso con il paziente nel momento in cui questi viene preso in carico dalla struttura deputata a fornire assistenza sanitario - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale e in forza del quale la struttura medesima deve allo stesso fornire una prestazione articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, l'apprestamento pagina 2 di 25 di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni, la fornitura di prestazioni alberghiere. A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che la responsabilità della struttura sanitaria rinviene la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, nonché, per quanto concerne le obbligazioni che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, nell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. n. 27285/2013; Cass. n. 18610/2015). Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, qualunque sia il legame con questi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Viene così in rilievo il principio generale in virtù del quale la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di un terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa sul principio dell'appropriazione o “avvalimento” dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. n. 12833/2014).
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (cfr. Cass. n. 6756/2001). Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità - in linea generale - trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione, fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che, dell'opera del terzo, il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
I principi così espressi dalla giurisprudenza di legittimità sono stati recepiti dalla cd. legge Gelli il cui art. 7 prevede, al primo comma, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”, estendendo pagina 3 di 25 poi, al secondo comma tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Non essendo, quindi, il legislatore intervenuto in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in tema di natura della responsabilità della struttura sanitaria.
4. Più complessa è, invece, l'operazione ermeneutica richiesta all'interprete in relazione al regime di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, dovendo considerarsi, al riguardo, le previsioni introdotte dalle riforme intervenute in materia. La legge n. 189/2012 prevede(va) all'art. 3, comma 1, che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Secondo la lettura data dalla Suprema Corte a tale disposizione nelle sue prime applicazioni ai giudizi in corso, la norma si limitava ad escludere la rilevanza della colpa lieve ma non configurava la responsabilità del sanitario quale extracontrattuale (cfr. Cass. n. 8940/2014), stabilendo che se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui “resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.” e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. L'art. 3 della legge n. 189/2012, nel richiamare l'art. 2043 c.c., quindi, non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma definiva soltanto in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione sullo stesso gravante. La norma è stata successivamente abrogata e dal 01.04.2017 è in vigore l'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 che prevede: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e
2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5”. Tale disposizione qualifica in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria di cui ai precedenti commi 1 e 2 (ossia dei sanitari di cui si avvale la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata), “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, sicché il sanitario risponde, in quest'ultimo caso, a titolo di responsabilità contrattuale. Secondo quanto recentemente precisato dalla
Suprema Corte, la legge n. 24/2017 ha operato in via immediata e diretta la qualificazione giuridica dei rapporti inerenti ai titoli di responsabilità civile riguardanti la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria, per un verso (quello concernente la struttura) recuperando l'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza di legittimità, per altro verso (quello del sanitario operante pagina 4 di 25 nell'ambito della struttura, salvo l'ipotesi residuale dell'obbligazione assunta contrattualmente da quest'ultimo), discostandosi nettamente dal “diritto vivente”, che, a far data dal 1999 (Cass. n.
589/1999), aveva qualificato quella dell'esercente la professione sanitaria come responsabilità di natura contrattuale, facendo leva sulla teorica del c.d. “contatto sociale”. Il legislatore ha compiuto tale operazione qualificatoria in base alle disposizioni del codice civile, senza che, dunque, vi sia stata alcuna successione di leggi nel tempo che abbiano dettato una disciplina sostanziale (almeno in parte) differente. Peraltro, è da escludere che un siffatto rapporto successorio possa essersi istituito con riguardo all'interpretazione consolidata della Suprema Corte in materia, essendo ius receptum (tra le altre, Cass., S.U., n. 15144/2011, Cass. n. 174/2015, Cass., S. U., n. 27775/2018, Cass., S. U., n.
4135/2019) il principio secondo cui il valore e la forza del “diritto vivente”, quand'anche proveniente dal giudice di vertice del plesso giurisdizionale, è meramente dichiarativo e non si colloca sullo stesso piano della cogenza che esprime la fonte legale (in tal senso la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 230/2012), alla quale il giudice è soggetto (art. 101 Cost.). Non si pone, pertanto, nella specie, una problematica affine a quella della successione di leggi nel tempo, perché non vi è una successione di discipline normative diverse dettate dal legislatore (venendo in rilievo sempre e comunque la medesima disciplina di ordine legale, ossia quella recata dal Codice civile in tema di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale) e non è possibile configurare un siffatto rapporto diacronico tra il “diritto vivente” e l'intervento legislativo. Il fenomeno verificatosi nel caso in esame non è, dunque, quello della creazione di una fattispecie legale astratta cui ricondurre, da parte del giudice, i fatti, onde operarne la conseguente qualificazione, bensì quello della qualificazione, da parte del legislatore, di una classe di fatti e della loro sussunzione in una fattispecie legale, già presente nell'ordinamento. Un simile intervento del legislatore è ammesso purché non metta in discussione, nel suo nucleo essenziale ed irriducibile, la tutela costituzionale che il rapporto stesso riceve in ragione del suo carattere fenomenologico e non si traduca in una ingerenza concreta nei singoli processi. La
Suprema Corte, richiamato il disposto dell'art. 11 delle preleggi - secondo cui la legge non ha effetto che per l'avvenire - è giunta così ad affermare che le norme sostanziali contenute nella legge n.
189/2012, al pari di quelle di cui alla legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, da un lato, evidenziando che in nessuno dei due testi legislativi predetti vi è una esplicita declaratoria di retroattività e, dall'altro, valorizzando quale indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che “un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di pagina 5 di 25 chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura
"contrattuale" della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione - applicate in base al "diritto vivente": ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017” (cfr. Cass. n.
28994/2019).
Orbene, alla luce delle richiamate enunciazioni della giurisprudenza di legittimità, va esclusa la possibilità di applicare le norme sostanziali della legge n. 24/2017 alla fattispecie oggetto del presente giudizio - perfezionatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge c.d. - che deve ritenersi Pt_3 regolata dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale.
Si applica, pertanto, anche al medico la disciplina della responsabilità contrattuale - a prescindere da un formale rapporto di dipendenza con la struttura sanitaria - fondata sulla teoria del contatto sociale, in quanto, come già evidenziato, deve escludersi che le previsioni della legge c.d. Balduzzi abbiano configurato la responsabilità del sanitario come extracontrattuale.
Occorre, quindi, richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, nei casi in cui taluni soggetti entrano in contatto - senza che tale contatto riproduca le note ipotesi negoziali - e a tale contatto si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi, ove si verifichi un danno, non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, poiché questa non nasce dalla violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive altrui;
quando ricorre la violazione di obblighi, la responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto (culpa in non faciendo) ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vinculum iuris, secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato), particolarmente quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost. Rispetto all'operatore professionale, la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere, ossia il puro rispetto della sfera giuridica di colui che allo stesso si rivolge confidando nella sua professionalità, bensì quel facere in cui si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. L'assenza di un contratto - e quindi di un obbligo di prestazione in capo al sanitario nei confronti del paziente - non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard accertati dall'ordinamento su quel soggetto) che qualifica pagina 6 di 25 ab origine l'opera di quest'ultimo e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in “contatto” con lui. In altri termini la prestazione
(usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. L'esistenza di un contratto potrà essere rilevante solo al fine di stabilire se il medico sia obbligato alla prestazione della sua attività sanitaria (salve le ipotesi in cui detta attività è obbligatoria per legge); in assenza di un vincolo negoziale, il paziente non potrà pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene l'esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente medico) non potrà essere differente nel contenuto da quello che abbia come fonte un comune contratto tra paziente e medico (cfr. Cass. n. 589/1999).
5. Inquadrata, pertanto, in ambito contrattuale non solo la responsabilità della struttura sanitaria ma anche quella del medico, con applicazione del relativo regime giuridico, viene in rilievo quanto enunciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti.
Al riguardo, occorre procedere dai principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 577/2008 che - dopo aver sottoposto a critica il risalente criterio di differenziazione dell'onus probandi in relazione alla natura di mezzi o di risultato dell'obbligazione (secondo cui, nelle obbligazioni di mezzi, incombeva sul creditore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da scarsa diligenza, mentre, nelle obbligazioni di risultato, gravava sul debitore l'onere della prova che il mancato risultato era dipeso da causa a lui non imputabile) e ritenendo - alla stregua del precedente n.
13533/2001 - che la disciplina dell'onere probatorio si atteggi allo stesso modo sia che riguardi la domanda di adempimento (o di esatto adempimento), sia che riguardi la domanda di risarcimento danni per l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) - ha affermato che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento” (cfr. Cass. n. 29315/2017). Al pagina 7 di 25 riguardo, la Suprema Corte ha osservato che il disposto dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova che pone la stessa a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha, dunque, ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. Non può che valere, quindi, il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi infatti di elementi egualmente distanti da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una prova liberatoria rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, posto che la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere”, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti tema di prova della parte debitrice) e concerne un ciclo causale che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. La causa di cui all'art. 1218 c.c. non è, dunque, quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell'obbligazione opposta dal danneggiante. Tali conclusioni sono state ribadite anche di recente dalla
Suprema Corte, affermando che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n.
28991/2019). Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (cfr. Cass. n. 28991/2019). pagina 8 di 25 Alla luce dei suesposti principi, può concludersi, quindi, che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra l'azione o l'omissione del sanitario e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno), posto che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la reale causa del danno rimasta assolutamente incerta, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova graveranno sull'attore e la domanda, quindi, dovrà essere rigettata.
Non è invece onere del paziente - creditore provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (cfr. Cass. n. 23564/2011; Cass. n. 17143/2012), essendo sufficiente che lo stesso alleghi la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Peraltro, tale onere di allegazione non si spinge sino alla necessità di enucleazione di specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili solo dagli esperti del settore, essendo sufficiente, per converso, la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizione ordinarie di un non professionista che conosca (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (cfr. Cass. n. 9471/2004). Per converso, l'obbligato dovrà dimostrare l'esatto adempimento fornendo la prova idonea a vincere la presunzione di colpa sullo stesso gravante e ciò sia nel caso di intervento di facile esecuzione o routinario, sia nel caso di intervento di particolare o speciale difficoltà. La distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non può, infatti, valere quale criterio di distribuzione dell'onere probatorio, assumendo rilevanza ai soli fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. Spetta, quindi, al medico o alla struttura provare che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura - e quindi lo scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza - dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, bensì ad evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza. Peraltro, l'addebito a titolo di colpa non può escludersi per il solo fatto che il sanitario abbia osservato nel caso concreto le “linee guida” che, non essendo né tassative né vincolanti non assurgono al rango di fonti di regole cautelari codificate e non possono comunque pagina 9 di 25 prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Al riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità - dopo aver evidenziato che le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia e pertanto la limitazione di responsabilità ex art. 3 c. 1 della cd. legge Balduzzi non opera quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente - ha precisato che il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida” - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa - non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (cfr.
Cass. n. 11208/2017).
6. Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, va rilevato, in primo luogo, come, dagli elementi acquisiti in giudizio, sia emerso che la il 28.02.2011, ha Pt_1 eseguito una mammografia di screening presso il servizio di senologia nosocomiale di Rimini, si è poi sottoposta presso i locali del ad esami ecografici eseguiti e Parte_2 refertati dal Dott. ed ha eseguito, presso il medesimo Poliambulatorio, la mammografia refertata CP_1 dal Dott. CP_2
L'odierna attrice ha allegato l'inadempimento dei sanitari, addebitando al refertatore dell'esame mammografico di screening del Febbraio 2011 eseguito presso la Usl di Rimini ora al CP_5
Dott. e al Dott. il ritardo nella diagnosi di carcinoma duttale infiltrante alla mammella. CP_1 CP_2
Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nelle risultanze della c.t.u. che, specie in materia di responsabilità sanitaria, può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva dì prova”
(cfr. Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 6155/2009). Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (cfr. Cass.
n. 15857/2015).
Orbene, il collegio peritale - composto dalla Dott.ssa specialista in medicina legale, e dal Per_1
Prof. specialista in radiologia - ricostruita la storia clinica dell'attrice previo esame Persona_2
pagina 10 di 25 puntuale di tutta la documentazione versata in atti, dopo aver rappresentato che “La Sig.ra
[...]
al momento della prestazione sanitaria (Febbraio 2011) era affetta da carcinoma duttale Parte_1 infiltrante alla mammella dx (Ki -67 = 12%, RE = 100% RP= 30%) che fu diagnosticato nel Maggio
2013 e trattato nel Giugno 2013 con intervento in anestesia generale di “quadrantectomia infero esterna, biopsia del linfonodo sentinella ed allargamento del margine areolare” e successiva radioterapia complementare”, hanno descritto come segue il trattamento sanitario a cui l'odierna attrice è stata sottoposta: “A diagnosi avvenuta (Maggio 2013), la Sig.ra fu sottoposta, nel Pt_1
Giugno 2013, ad intervento in anestesia generale di “quadrantectomia infero esterna, biopsia del linfonodo sentinella ed allargamento del margine areolare” per Ca duttale infiltrante di 18 mm, RE
100%, RPg 30%, Ki- 67% 12%, e successiva radioterapia complementare. Detti trattamenti furono indicati ed adeguati al caso, ma eseguiti in ritardo a causa di una mancata diagnosi all'epoca dei controlli eseguiti nel periodo precedente (Febbraio 2011 – Marzo 2012) . Prima di addivenire alla diagnosi, infatti, a partire dal Febbraio 2011, la Sig.ra fu sottoposta ad esame di screening mammografico presso l' , poi, nell'Ottobre 2011, da parte del Dott. a controlli CP_5 Per_3 clinici e strumentali (ecografie) ed a Mammografia refertata dal Dott. , che non CP_2 consentirono di porre la corretta diagnosi (e dunque proporre i necessari trattamenti). In particolare, i rilievi clinici e gli esami ecografici e mammografici non furono interpretati correttamente e non consentirono di porre la diagnosi di Carcinoma (né nel Febbraio 2011 né nell'Ottobre 2011 né nel
Marzo 2012): nello specifico, la revisione della mammografia di screening, eseguita in data 28.2.2011 ha mostrato la presenza della lesione che successivamente verrà segnalata (5.3.12), di dimensioni lievemente inferiori, ma senza apparente significatività della differenza dimensionale in relazione allo stadio di malattia. Ciò sta a significare che anche la riportata “negatività” dell'esame mammografico di screening del 28.2.2011 non appare corretta, poiché si sarebbe già dovuto porre un sospetto di malignità (e dunque indicare approfondimenti strumentali) a quell'epoca. Anche la qualità delle immagini ecografiche delle indagini espletate in data 10.10.2011, 22.2.2012, 5.3.2012 ha permesso di affermare l'esistenza di una lesione nodulare a carico del seno di destra alle ore 8 che, presumibilmente comparsa nell'anno 2011, nell'arco di 5 mesi è aumentata di volume, come testimoniato dal medico esecutore le indagini e documentato nelle immagini dallo stesso prodotte, passando da dimensioni di mm.
9.3 a mm.11.5. Questo incremento, e la considerazione (seppur errata!) della sua assenza ai controlli precedenti all'Ottobre 2011, ove emergeva unicamente la presenza di formazioni cistiche, avrebbe dovuto suggerire l'immediata esecuzione dell'esame mammografico fatto in data 5.3.2012. Detto esame poi fu gravato da un errore interpretativo, scambiando un'immagine con caratteristiche sospette per fibro adenoma: il referto mammografico non descrive la formazione pagina 11 di 25 nodulare correttamente, ovvero come una formazione nodulo-raggiata, interpretandola al contrario come formazione benigna a fronte di un'immagine con caratteristiche raggiate sospette per malignità.
Dopo ulteriori 8 mesi (dal Marzo 2012), ovvero all'esame ecografico del 21.11.2012, la formazione nodulare raggiungeva i mm.12.9 e solo in quel momento era eseguito un prelievo citologico. Lo stesso non ha consentito l'esatta diagnosi o per scarsezza di cellule utili presenti, definite dallo specialista patologo come “rari gruppi di cellule epiteliali” (mentre le altre descritte, cioè emazie ed adipociti, non sono di nessun significato diagnostico e non presentano quindi nessuna significatività clinica come
è ben noto a chi si occupa di senologia diagnostica) o per errore di campionamento. Mentre, come già scritto, la prima evenienza è testimoniata dallo specialista patologo che scrive “rari gruppi di cellule epiteliali” cioè poche, sull'errore di campionamento, e cioè sul mancato bersaglio, non è possibile esprimersi perché dalla documentazione prodotta non emerge nulla al riguardo. Comunque, l'esito del prelievo citologico andava obbligatoriamente confrontato con il resto dell'imaging diagnostico
(ecografia e mammografia) ed accordarsi con esso;
in caso di incongruenza, ne sarebbe stata necessaria la ripetizione o, ancora più corretto, si sarebbe dovuto eseguire core biopsy. Nel caso specifico il confronto non mostrava coerenza tra risultato dell'esame citologico ed ecografia (una patologia nodulare che incrementa dimensionalmente almeno del 35%, da 9.3 a 12.9 mm, avrebbe dovuto mostrare all'esame citologico almeno cellule in vivace attività proliferativa) e men che mai con la mammografia caratterizzata da un'immagine nodulo raggiata che non può accordarsi con “cellule epiteliali con nuclei regolari”.
I c.t.u. hanno evidenziato che “il referto della mammografia di screening del 28.2.2011 eseguito presso
(riportato come negativo nella documentazione in atti) era già sospetto per malignità CP_5
e dunque avrebbe necessitato ulteriori approfondimenti che non sono stati indicati. Inoltre, gli accertamenti clinici ed ecografici eseguiti dal Dott. A non risultano essere stati adeguati, così CP_1 come il referto della mammografia del 7.3.2012 del Dott. ” Per_4
I c.t.u. hanno ritenuto sussistente “relazione eziologica tra l'omissione/ritardo diagnostico di
Carcinoma duttale mammario, occorso nel periodo Febbraio 2011 (passando per Ottobre 2011/Marzo
2012) e Maggio 2013 e l'evoluzione della patologia oncologica dallo stadio T1b al T1c. La diagnosi tempestiva avrebbe evitato tale evoluzione e garantito la tempestiva esecuzione della quadrantectomia
e successiva radioterapia complementare 18/24 mesi prima dell'epoca in cui sono state eseguite
(considerati i tempi intercorrenti tra un primo sospetto Mammografico e l'esecuzione di una quadrantectomia)”.
I c.t.u., poi, chiamati ad “Accertare se i trattamenti medici posti in essere abbiano pregiudicato la possibilità di conseguire per il paziente un risultato utile consistente in una più lunga aspettativa di pagina 12 di 25 vita o in maggiori chances di guarigione, o comunque una migliore qualità della vita”, hanno affermato che “i trattamenti medici posti in essere (dopo l'omissione diagnostica) sono stati adeguati allo stadio di malattia T1c . L'omissione diagnostica ha comportato (non una maggior invasività terapeutica bensì) l'evoluzione dello stadio di malattia da T1b a T1c con ipotetica riduzione di percentuale di sopravvivenza. Per quanto attiene ai dati di letteratura inerenti tale ipotesi, si può stimare il passaggio da una percentuale di mortalità per tumore al seno del 6,9% per tumori di 1-10 mm (range dimensionale corrispondente all'epoca Febbraio 2011) di dimensione, al 22,3% (aumento del volume di 11 volte) da 9 a 20 mm, ovvero del 14,4% intorno a 15 mm . Il tasso di mortalità era simile per tumori di 1 mm di diametro (7,3%) e tumori di 9 mm di diametro (7,0%), nonostante una differenza di volume di 763,4 volte (0,5–381,7 mm3). Tale aumentato rischio, da un punto di vista medico legale, si ritiene possa configurare una lieve-moderata perdita di chances di sopravvivenza nella paziente, da valutarsi in via equitativa”.
Gli esiti della c.t.u. - espletata con metodo analitico e circostanziato - risultano pienamente condivisibili e consentono di ritenere comprovato l'inadempimento dei sanitari i quali hanno tenuto una condotta inadeguata nella gestione del caso clinico, risoltasi in un apprezzabile ritardo diagnostico.
La c.t.u. ha concluso come l'omissione diagnostica abbia comportato l'evoluzione dello stadio di malattia da T1b a T1c con ipotetica riduzione di percentuale di sopravvivenza.
7. Al fine di verificare se i pregiudizi conseguenti all'evento lesivo identificato nella perdita di chance possano essere in questa sede risarciti, occorre considerare, preliminarmente, in diritto, come la recente giurisprudenza di legittimità sia intervenuta a delineare lo statuto attuale della perdita di chance, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la supposta chance perduta abbia natura non patrimoniale (cfr.
Cass. n. 5641/2018; Cass. n. 28993/2019). La Suprema Corte - osservato come la figura di matrice essenzialmente giurisprudenziale della chance rinvenga il proprio modello teorico di riferimento nel danno patrimoniale, essendone dibattuta la sola forma, ossia quella di danno emergente piuttosto che di lucro cessante - ha evidenziato che “Il duplice paralogismo che ha accompagnato l'evoluzione storica della teoria della chance perduta si risolve nel ricostruirne, da un canto, i tratti caratterizzanti in termini di danno patrimoniale, dall'altro, nell'avere sovrapposto uno degli elementi essenziali della fattispecie dell'illecito - il nesso causale - con il suo oggetto - il sacrificio della possibilità di un risultato migliore”. Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di sovrapporre il modello patrimonialistico della chance alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale. Se, infatti, la chance patrimoniale presenta, in apparenza, le stimmate dell'interesse pretensivo - e cioè postula la preesistenza di una situazione “positiva”, ossia di pagina 13 di 25 un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa - altrettanto non è a dirsi per la chance “non pretensiva”, rappresentata anch'essa (e segnatamente nel sottosistema della responsabilità sanitaria), sul piano funzionale, dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, ma strutturalmente diversa dalla prima, nel senso che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica lamentata dal paziente coincide sincronicamente con la creazione di una chance, prima ancora che con la sua (eventuale) cancellazione colpevole, e si innesta su di una preesistente situazione
“non favorevole” (una situazione, cioè, patologica) rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un quid inteso come “un pregresso positivo”, e positivamente identificabile ex ante (il paziente è portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un peius, e non un quid in positivo, sul piano della chance, allo stato inesistente senza l'intervento medico). Quanto, invece, all'ulteriore criticità rilevata, la Suprema Corte ha evidenziato come sia necessario evitare il rischio di operare una “contrazione” (che si risolve in una vera e propria elisione in parte qua) dell'analisi degli elementi destinati ad integrare diacronicamente la fattispecie dell'illecito, sovrapponendosi, da un canto, l'accertamento dell'elemento causale a quello dell'evento di danno (a cagione dell'equivocità del lessico usato per definire la chance), ed errandosi poi nell'identificazione stessa di quell'evento, sovente ricondotto al concetto di chance pur non avendone, di essa - specie in tema di responsabilità sanitaria - carattere alcuno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola (a)causale, ma come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale - non esclude né elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento che, sostanziandosi in una relazione probabilistica tra fatti (destinata a sfociare in un giudizio di accertamento sul piano processuale), si pone su di un piano del tutto speculare rispetto a quello rappresentato dall'incertezza eventistica (ossia dal sacrificio della possibilità di un risultato migliore).
La Suprema Corte rileva, allora, come sia fuorviante la distinzione tra chance cd. “ontologica” - nozione che evoca una impredicabile fattispecie di danno in re ipsa che prescinde del tutto dall'esistenza e dalla prova di un danno-conseguenza risarcibile - e chance “eziologica” - che invece sovrappone inammissibilmente la dimensione della causalità con quella dell'evento di danno -, giungendo ad affermare che l'attività del giudice deve muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno
(la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di un'apprezzabile pagina 14 di 25 possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale. Quanto alla individuazione del diritto leso, la Suprema Corte osserva come la chance non rappresenti una entità concettualmente distinta dal “risultato finale” - poichè la condotta dell'agente è pur sempre destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto alla salute (e/o del diritto di autodeterminazione) del paziente - cui appare riconducibile pur se in una diversa accezione, che corrisponde ad una anticipazione di tutela dello stesso bene giuridico, meritevole di ricevere una autonoma considerazione. Si è osservato, quindi che “La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete, pertanto, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo
l'evocazione della fattispecie della chance - fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione
"perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo", mentre l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli” (cfr. Cass. n. 28993/2019). La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al "bene salute" - sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all'autodeterminazione, inteso anche in termini di possibilità di "battersi" consapevolmente per un possibile esito più favorevole dell'evolversi della malattia) provato in giudizio nella sua dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa. Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale). Applicando tali criteri alla responsabilità sanitaria - sulla premessa che l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi); lesione di un diritto (il pagina 15 di 25 diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati); evento di danno
(sacrificio della possibilità di un risultato migliore); conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa) - la Suprema Corte ha formulato una serie di ipotesi, evidenziando, in particolare, come il riferimento alla chance sia improprio nel caso in cui, dall'accertamento della disposta c.t.u., sia emerso che la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario abbia cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari. Di chance non può discutersi, inoltre, nell'ipotesi in cui - sempre all'esito dell'accertamento compiuto dal c.t.u. - la condotta colpevole abbia cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata - posto che in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - e neppure ove la condotta colpevole del sanitario non abbia avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in peius, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà, in tal caso, rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purchè allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance). La chance viene, invece in rilievo ove la condotta colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della c.t.u. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. L'incertezza del risultato è destinata, quindi, ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poichè la possibilità perduta di un risultato sperato (nella pagina 16 di 25 quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno. In tali sensi, pertanto, la chance risulta un diminutivo astratto dell'illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente percentualistica del danno finale. Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal c.t.u. (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, può dirsi che la condotta dei sanitari abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della c.t.u. - che ha affermato l'eziologica riconducibilità a tale condotta di “una lieve-moderata perdita di chances di sopravvivenza”
- risultano espresse in termini di incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita, ritenuta soltanto possibile.
Sussiste, quindi, un danno da perdita di chance di sopravvivenza: vi è certezza eziologica che la condotta dei sanitari abbia cagionato la perdita della possibilità seria, apprezzabile e concreta (essendo stata definita dalla c.t.u. “lieve - moderata”) di vivere più a lungo, possibilità che, tuttavia, non risulta concretamente accertabile nel quantum, né predicabile quale certezza nell'an.
La quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, da commisurarsi alla mera possibilità di conseguire un bene giuridico e non alla perdita del risultato, deve avvenire secondo un criterio equitativo puro ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto, in particolare dell'età e dello stato di salute dell'odierna attrice, appare equo stimare il pregiudizio non patrimoniale dalla stessa subito in euro 20.000,00.
Tale somma risulta idonea a compensare la di tutte le ripercussioni pregiudizievoli di natura non Pt_1 patrimoniale patite in conseguenza dei fatti per cui è causa, avendo la c.t.u. escluso l'esistenza di un danno biologico permanente causalmente riconducibile alla non adeguata assistenza ricevuta e non potendo essere riconosciuto il danno biologico temporaneo indicato dalla c.t.u. tenuto conto “del riverbero psico-fisico della persistenza, in tale periodo, del sospetto della paziente, già portatrice di
pagina 17 di 25 preesistente sindrome ansioso depressiva, di essere affetta da patologia oncologica che, erroneamente non trovava riscontro obiettivo”.
Il sospetto di essere affetta da patologia oncologica non è stato ingenerato nell'odierna attrice dalla condotta dei sanitari che, non avendo, sia pur erroneamente, diagnosticato la patologia, non possono aver contribuito neppure ad alimentare un simile sospetto.
8. La ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese in atti che, ritenute Pt_1 congrue e pertinenti dai c.t.u., possono essere alla stessa riconosciute nell'importo di euro 1.980,00, mentre le spese sostenute per l'attività dei c.t.p. devono essere regolate, più correttamente, in sede di riparto delle spese di lite.
9. Ne deriva che il risarcimento dovuto all'odierna attrice ammonta a complessivi euro 21.980,00, importo sul quale, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, le predette somme devono essere devalutate secondo gli indici Istat al momento del fatto e sulla somma annualmente rivalutata devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 1712/1995). Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
10. Identificati e quantificati i pregiudizi subiti dall'odierna attrice, sussistono nel caso di specie i presupposti per la solidarietà passiva dei sanitari intervenuti nella vicenda in ragione della rilevanza eziologica delle condotte dagli stessi tenute nella causazione del danno. Infatti, “Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” (cfr. Cass. n. 23918/2006).
Nel caso di specie, le prestazioni eseguite, in tempi diversi, dai sanitari - tradottesi nell'errata interpretazione degli esami ecografici e mammografici a cui si è sottoposta l'odierna attrice - hanno concorso tutte a produrre il danno identificato nella perdita di chance di sopravvivenza.
pagina 18 di 25 La erroneamente riportata “negatività” dell'esame mammografico di screening del 28.2.2011 non è tale da escludere ogni rilevanza alle condotte successivamente poste in essere dal Dott. e dal Dott. CP_1
così come riscontrato dalla c.t.u., infatti, dall'esame delle immagini ecografiche del 10.10.2011, CP_2
22.2.2012, 5.3.2012, emerge l'esistenza di una lesione nodulare a carico del seno di destra alle ore 8 che, dall'ottobre 2011 al marzo 2012, è aumentata di volume, passando da dimensioni di mm.
9.3 a mm.11.5, e tale incremento, unitamente alla considerazione (seppur errata) della sua assenza ai controlli precedenti all'Ottobre 2011, avrebbe dovuto suggerire l'immediata esecuzione dell'esame mammografico eseguito invece solo il 5.3.2012.
Inoltre, tale ultimo esame è stato caratterizzato da un errore interpretativo, atteso che il referto mammografico non descrive la formazione nodulare correttamente, ovvero come una formazione nodulo-raggiata, interpretandola al contrario come formazione benigna a fronte di un'immagine con caratteristiche raggiate sospette per malignità.
Inoltre, non sono emersi elementi che consentano, nei rapporti interni, di graduare con maggior intensità la colpa di taluno dei coobbligati che, quindi, in assenza di circostanze idonee a determinare il superamento della presunzione del pari concorso di colpa, vanno ritenuti tutti egualmente responsabili.
11. Rispetto all'operato dei sanitari, sussiste ai sensi dell'art. 1228 c.c. la responsabilità dell'Ausl della
Romagna - in relazione alla condotta del refertatore dell'esame di screenig eseguito dalla il Pt_1
28.02.2011 - e della presso la quale hanno reso le proprie prestazioni il Dott. Parte_2
e il Dott. CP_1 CP_2
Come chiarito dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'ente impersonale che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente deriva dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'ente medesimo, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo “un collegamento” tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura sanitaria. La Suprema Corte ha rimarcato “come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di pagina 19 di 25 prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014,
n. 12833)” (in tal senso, Cass. n. 28987/2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, va affermata, nei confronti dell'odierna attrice la responsabilità del
Dott. del Dott. dell'Ausl della Romagna e della che saranno CP_1 CP_2 Parte_2 chiamati a rispondere dei danni dalla stessa subiti in via solidale.
12. Non può, invece, essere emessa alcuna statuizione nei confronti della Controparte_3 quale assicuratrice per la responsabilità professionale del Dott. - così come richiesto CP_1 invece da parte attrice - non avendo la alcun titolo che la legittimi ad agire direttamente nei Pt_1 confronti della compagnia di assicurazione che, pertanto, non può essere condannata a corrispondere alla stessa alcuna somma.
La direttamente convenuta nel presente giudizio dall'odierna attrice, ha Controparte_3 partecipato al procedimento per a.t.p. in quanto chiamata in causa dal Dott. che, CP_1 invece, in questa sede non ha formulato alcuna domanda nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
13. La ha formulato domanda di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c., nei Pt_2 Parte_2 confronti dei due sanitari - Dott. e Dott. - che hanno reso le proprie prestazioni CP_1 CP_2 all'interno dei locali della stessa.
Al riguardo, va preliminarmente osservato che, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
“In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (cfr. Cass. n. 18497/2006; nello stesso senso Cass. n. 32930/2018). La
Suprema Corte ha, infatti, ammesso la possibilità di esercitare l'azione di regresso in via anticipata - pagina 20 di 25 ovvero la richiesta di rivalsa prima del pagamento - per l'eventualità che l'azione risarcitoria sfoci in una condanna, rispondendo all'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato possa giudicare anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, fermo restando che il recupero della quota riconosciuta in sede di regresso sarà possibile solo dopo il pagamento dell'intero debito al creditore
(cfr. Cass. n. 13087/2010).
Ciò posto, a fronte della domanda svolta dalla , occorre richiamare quanto di Parte_2 recente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento al rapporto interno tra struttura sanitaria e medico, osservando che “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”
(cfr. Cass. n. 28987/2019). Più in particolare, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di far riferimento “al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità. In presenza di un unico evento dannoso astrattamente imputabile a più soggetti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, per ritenere tutti i soggetti tenuti ad adempiere all'obbligo risarcitorio è sufficiente, per costante giurisprudenza di questa Corte, in base ai principi sul concorso di concause nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno (da ultimo, Cass. 6 dicembre 2017, n. 29218)”. E' stato, poi, ulteriormente precisato che “la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il terzo comma dell'art. 2055 c.c. detta, peraltro, una presunzione "iuris tantum" di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al "solvens" di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro”, mentre
“dal suo canto, l'art. 1298 c.c., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, “se non risulti diversamente”. Applicando i principi così enunciati alla fattispecie della responsabilità medica, la Suprema Corte ha rimarcato “come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri pagina 21 di 25 servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228, cod. civ., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa
("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della
"collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.,
27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per
l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833)”. Ne consegue che “per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055, cod. civ., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni”.
Occorre, quindi, verificare se vi sia, in concreto, una diversa incidenza dell'inadempimento della struttura rispetto a quello del sanitario al fine del superamento della presunzione di riparto dell'obbligazione in parti eguali.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene necessario valorizzare le peculiarità proprie delle prestazioni rese dal Dott. e Dott. - il primo ha eseguito e refertato gli esami ecografici a cui la si è CP_1 CP_2 Pt_1 sottoposta presso i locali del , il secondo ha refertato la Parte_2 mammografia eseguita dall'odierna attrice presso il medesimo in data 21.11.2012 - che Parte_2 appaiono agevolmente isolabili dal complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura sanitaria, il cui addebito di responsabilità si fonda, nel presente giudizio, esclusivamente sull'art. 1228 c.c. Nei rapporti interni, quindi, il Dott.
e il Dott. dovranno tenere indenne, in via di regresso, la da tutto CP_1 CP_2 Parte_2
pagina 22 di 25 quanto verrà dalla stessa corrisposto in esecuzione della presente sentenza, a titolo di capitale, interessi e spese, in ragione del 50% ciascuno.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti Dott. Dott. Ausl della CP_1 CP_2
Romagna e e oggetto di regolazione sono non soltanto le spese di lite del Parte_2 presente giudizio, ma altresì le spese del procedimento di cui all'art. 696 c.p.c., oltre alle spese di c.t.u. così come liquidate all'esito dello stesso.
Le spese sostenute per il procedimento di cui all'art. 696 c.p.c. devono, infatti, considerarsi quali spese giudiziali da porsi a carico del soccombente, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'impossibilità di porre le spese della procedura, a conclusione dello stesso, ad un soggetto diverso dal ricorrente, derivante dalla natura istruttoria del procedimento e quindi dall'inutilizzabilità del criterio della soccombenza, appare di fatto superata nella causa di merito, e che trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con
l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa” (cfr. da ultimo Cass. n. 15492/2019).
Le predette spese si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia - pari alla somma ivi accertata come dovuta a titolo risarcitorio - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando il valore medio per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria del procedimento ex art. 696 c.p.c. ed il valore medio per tutte le fasi del presente giudizio.
Inoltre, in sede di ripartizione delle spese di lite, devono anche essere regolate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - avente natura di allegazione difensiva tecnica - che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso Cass. n. 84/2013).
Quanto, invece, alla liquidazione delle spese di lite in favore di si ritiene Controparte_3 che le spese del procedimento per a.t.p. - al quale la compagnia di assicurazione ha partecipato in quanto chiamata in causa dal Dott. che, invece, in questa sede non ha formulato alcuna CP_1 domanda nei confronti della propria compagnia di assicurazione - debbano essere poste a carico del
Dott. in applicazione del principio di causalità che, unitamente al principio di soccombenza, CP_1 governa la ripartizione delle spese di lite;
le spese del presente giudizio, invece, devono essere poste a pagina 23 di 25 carico di parte attrice in applicazione del principio di soccombenza in quanto la ha convenuto in Pt_1 giudizio la pur non avendo un titolo da azionare direttamente nei confronti della stessa. CP_3
Le predette spese si liquidano applicando il valore medio per le fasi studio, introduttiva ed istruttoria del procedimento ex art. 696 c.p.c. ed il valore minimo per tutte le fasi del presente giudizio, in ragione della natura dell'attività difensiva svolta a fronte della domanda - inammissibile - proposta dall'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2093/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna il Dott. , il Dott. l'Ausl della Romagna e il CP_1 CP_2 [...] in solido al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2 Parte_1
21.980,00, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) dichiara inammissibile la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_3
c) condanna il Dott. , il Dott. l'Ausl della Romagna e il CP_1 CP_2 [...] in solido al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_2 Parte_1 liquidano in complessivi euro 7.414,00 a titolo di compenso professionale (di cui euro 2.337 per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al RGNr. 1212/2018 ed euro 5.077,00 per il presente giudizio), euro 1.049,99 a titolo di spese (di cui euro 432,49 per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al RGNr. 1212/2018 ed euro 617,50 per il presente giudizio) ed euro 4.148,00 a titolo di spese per c.t.p., oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
d) pone le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. - iscritto al R.G. Nr.
1212/2018 - e nel presente giudizio, liquidate con decreti separati, definitivamente a carico del Dott.
del Dott. dell'Ausl della Romagna e del CP_1 CP_2 Parte_2 in solido;
[...]
e) condanna il Dott. al pagamento in favore di delle CP_1 Controparte_3 spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al RGNr. 1212/2018 che si liquidano in euro
2.337,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali,
Iva e Cpa, come per legge;
f) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_3 lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
pagina 24 di 25 g) condanna il Dott. e il Dott. a tenere indenne il CP_1 CP_2 Parte_2
in via di regresso, in ragione del 50% ciascuno, di quanto lo stesso sarà tenuto a
[...] pagare a parte attrice per capitale, interessi e spese in ragione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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