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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 476/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
476 dell'anno 2021, vertente tra
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bianco. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avvocati Guido Marsiglia e Flavio Vanacore.
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5068/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.7.2020, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 30.9.2024 dalla difesa dell'appellante e il 12.9.2024 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) in data 27.1.2021, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la società proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
5068/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.7.2020.
pagina 1 di 8 ****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, proposta dall'attore ), volta Parte_1 ad ottenere la condanna della convenuta (la società - per responsabilità Controparte_1 contrattuale (nello specifico per violazione degli obblighi di protezione a tutela dei propri clienti) o extracontrattuale
(ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) - al risarcimento dei danni (danno biologico da I.P. e da I.T.T., danno morale e danno patrimoniale da rimborso delle spese mediche sostenute) patiti
(riportando una “frattura malleolo peroneale destro”) in conseguenza di una caduta verificatasi a Capri, il 6.8.2014, alle ore 14.45 circa, all'interno dello stabilimento balneare gestito dalla società convenuta, mentre era intento a scandere le scale che dal bar conduceva alla spiaggia, avendo ceduto l'ultimo gradino della rampa di scale.
Il Tribunale di Napoli, nel ritenere applicabile al caso in esame l'art. 2051 c.c., ha deciso nei suddetti termini la controversia ritenendo, in sintesi, che l'attore non avesse sufficientemente dimostrato il nesso causale tra la lamentata disconnessione del gradino e la caduta.
E, in virtù del principio della soccombenza, ha condannato al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta, dei compensi processuali (liquidati complessivamente in euro 3.218,00 oltre accessori di legge), ponendo definitivamente a carico dello stesso attore le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
****
ha censurato la sentenza n. 5068/2020 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi:
1) OMESSA PRONUNCIA E, IN OGNI CASO, OMESSO ESAME DEI FATTI DI CAUSA E CONSEGUENTE OMESSA QUALIFICAZIONE
DELLA DOMANDA ATTRICE, AVANZATA IN VIA PRINCIPALE, SOTTO IL PROFILO DELLA DECLARATORIA DI RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE DELLA CONVENUTA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE.
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse del tutto omesso di vagliare la propria domanda risarcitoria sotto il profilo dell'applicabilità, al caso di specie, della responsabilità contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi di protezione, pur avendo egli (l'attore, si intende) allegato ed ulteriormente precisato circostanze di fatto idonee a qualificare in tal senso l'azione proposta (in alternativa alla declaratoria di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.), essendo indubbio che tra le parti si fosse instaurato un vincolo contrattuale avente ad oggetto l'utilizzo, dietro versamento di un corrispettivo, della struttura e dei servizi dello stabilimento balneare della convenuta.
Ragion per cui, secondo l'appellante, avendo i testi da lui indicati confermato la circostanza della sua caduta a causa del fatto che l'ultimo gradino della scala percorsa in direzione della spiaggia si presentava sconnesso in quanto eroso dal mare e non avendo i testi indicati dalla parte convenuta escluso tale circostanza, il Tribunale di
Napoli, applicando il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (per la responsabilità contrattuale), avrebbe pagina 2 di 8 dovuto accogliere la domanda risarcitoria, non avendo la convenuta dimostrato che l'evento dannoso fosse stato determinato da causa ad essa non imputabile, ovvero di avere adottato le cautele più opportune per contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività ed al servizio offerto, non avendo dato prova neanche del buono stato di manutenzione della scala sulla quale si era verificava la caduta.
2) OMESSO E/O ERRONEO ESAME DELLE EMERGENZE ISTRUTTORIE TESE A COMPROVARE LA RESPONSABILITA' DELLA
CONVENUTA EX ART. 2051 C.C.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che, ove applicabile, al caso di specie, l'art. 2051 c.c.
(concernente la responsabilità per danni derivanti da cose in custodia) – come ritenuto dal primo giudice – quest'ultimo avesse erroneamente escluso la responsabilità della convenuta.
Secondo , in particolare, l'istruttoria espletata avrebbe confermato come la perdita di Parte_1 equilibrio e la sua conseguente caduta al suolo fossero state determinate proprio dalle condizioni di degrado dello scalino, aggiungendo, in ogni caso, che, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, la responsabilità rimarrebbe comunque a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento e dovendo la prova del caso fortuito essere fornita dal custode.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…nel merito accogliere il presente appello riformando la sentenza gravata per le motivazioni sopra esposte e conseguentemente, in virtù di quanto motivatamente esposto, accogliere il presente appello riformando la sentenza resa in primo grado e per l'effetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare che l'evento dannoso è da ascriversi alla esclusiva responsabilità della società convenuta, per le causali esposte nella premessa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e pertanto responsabile in via contrattuale, per violazione degli obblighi di protezione, e/o, in via extracontrattuale, ex art. 2051 c.c. In subordine, ritenere la società convenuta responsabile ex art.2043 Cod. Civ. in virtù della insidiosità dei luoghi e dell'omesso dovere, gravante su essa convenuta, di mantenerli in condizione di sicurezza. In ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'istante ed al pagamento, in suo favore, della somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa per il risarcimento del danno biologico, della ITT ed ITP, degli ulteriori danni non patrimoniali e morali, oltre il ristoro delle spese documentate, oltre gli interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazione come per legge, contenendo
l'attribuenda somma nei limiti di €. 26.000,00. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 476/2021 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
1.6.2021, la contestando l'ammissibilità (ai sensi degli artt. 342 c.p.c., per la Controparte_1 mancata indicazione specifica dei motivi di appello) e la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, per
pagina 3 di 8 l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 5068/2020. 2) In via principale, rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5068/2020. 3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali.”.
Con ordinanza del 29.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.3.2023.
In data 18.10.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 12.9.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 30.9.2024 dalla difesa dell'appellante e il 12.9.2024 dalla difesa dell'appellata), la causa
è stata trattenuta in decisione il con ordinanza dell'8.10.2024, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, dalla lettura dell'atto di appello è possibile, infatti, individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
pagina 4 di 8 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, in quanto strettamente connessi, i due motivi di gravame, la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che l'attore non avesse fornito una prova adeguata e, pertanto, convincente, circa il nesso causale tra la lamentata disconnessione del gradino e la caduta.
Al riguardo non è superfluo precisare che la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (norma applicabile al caso di specie, come ritenuto dal Tribunale di Napoli), la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Inoltre, in tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/07/2023, n. 20986)
E va aggiunto, sul punto, con particolare riferimento al primo motivo di gravame, che la valutazione del Tribunale di Napoli risulta corretta pur tenendo conto della responsabilità per inadempimento disciplinata dall'art. 1218 c.c.
pagina 5 di 8 ossia, in altri termini, pur essendo condivisibile quanto prospettato dall'attore sin dal primo grado (cfr. punto “g” dell'atto di citazione contenuto nel relativo fascicolo cartaceo di ufficio, agli atti) circa la sussistenza, in astratto,
(anche) di una responsabilità contrattuale della società convenuta (dovendo la stessa, forza del contratto, a titolo oneroso, concluso con l'utente in virtù del pagamento, da parte di quest'ultimo, del corrispettivo per i servizi relativi allo stabilimento balneare, predisporre le misure idonee ad evitare i rischi che siano strettamente connessi con la gestione di tale tipologìa di attività) e, dunque, pur evocando, la fattispecie in esame, il concorso della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., e della responsabilità extracontrattuale (nello specifico ex art. 2051
c.c.).
Va, infatti, detto che, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218
c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12760; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2021, n. 8849).
In definitiva, nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/03/2005, n. 5960).
Premessi tali principi, e passando, quindi, all'esame anche del secondo motivo di gravame, il Tribunale di Napoli ha, si ribadisce, correttamente ritenuto che non avesse fornito una prova adeguata del nesso Parte_1 di causalità tra la lamentata disconnessione del gradino e la caduta sulla base, innanzitutto, delle contrastanti dichiarazioni rese, sul punto, dai testi indicati dalla parte attrice rispetto a quelli indicati dalla parte convenuta.
In particolare, quanto ai primi, , moglie dell'attore, aveva riferito (cfr. il verbale di udienza del CP_2
13.1.2017, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti) - come specificamente evidenziato dal giudice di prime cure- che l'ultimo gradino era sconnesso, “perché probabilmente il mare aperto portava l'onda
e i sassolini sulla spiaggia sull'ultimo gradino, dato che la spiaggia è piuttosto piccola”, e Controparte_3 aveva dichiarato che “l'ultimo gradino era eroso dal mare e quasi non si vedeva” (cfr. il verbale di udienza del
27.6.2017, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti).
E, quanto ai testi indicati dalla società convenuta (e dipendenti della stessa), il Tribunale di Napoli aveva puntualmente rilevato che avesse riferito che i gradini fossero in buono stato di Controparte_4 conservazione e che avesse dichiarato che “i gradini dell'incidente, all'epoca dei fatti, erano in CP_5
pagina 6 di 8 perfetto stato conservativo, in quanto manutenuti ogni anno prima dell'apertura stagionale, in ragione del deterioramento naturale che avviene durante l'inverno” (cfr., per entrambe le deposizioni, il verbale di udienza del
27.6.2017, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti).
E, sulla base di tali contrastanti dichiarazioni circa la sconnessione o meno del gradino in questione, il Tribunale di Napoli ha correttamente richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 25/01/2022, n. 2180; Sez. VI - 2, Ord., 31/08/2017, n. 20642; Sez. lavoro, 10/03/2015, n. 4773; Sez. II,
05/05/2003, n. 6760).
A ciò si aggiunge che il Tribunale ha correttamente corroborato tale convincimento anche evidenziando come dalle riproduzioni fotografiche in atti non fosse possibile avere una piena contezza dello stato del gradino che avrebbe causato, secondo la prospettazione dell'attore, la sua caduta.
Nello specifico il giudice di prime cure ha rilevato come dall'unica fotografia dello stabilimento balneare prodotta dall'attore (in allegato alla seconda memoria istruttoria) fosse visibile, peraltro solo in parte, in lontananza e in modo non nitido, la sola scalinata (cfr. tale foto, contenuta nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado), e che CP_ le foto prodotte dalla convenuta, riconosciute dalla teste in sede di escussione, non riproducessero affatto il gradino in questione, ma solo la scala in lontananza, oscurata in parte dalle sdraio ivi presenti (cfr. tali foto, ridepositate telematicamente dall'appellata in questo secondo grado di giudizio).
In definitiva il primo giudice ha motivato il proprio convincimento (nel senso del rigetto della domanda attorea per carenza di prova, ex art. 2697 c.c.) sulla base della condivisibile valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, dunque sia delle testimonianze assunte che della documentazione fotografica agli atti (indicando le ragioni del proprio convincimento;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II,
27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese Parte_1 del secondo grado di giudizio in favore della società appellata, in base al principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c.,
In particolare, i compensi spettanti alla parte appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in base pagina 7 di 8 ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per ciascuna fase (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%, considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate) in relazione allo scaglione da euro da € 5.200,01 ad € 26.000,00, tenuto conto del valore della causa.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 476/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5068/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 15.7.2020.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio,
[...] liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 2.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
476 dell'anno 2021, vertente tra
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bianco. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avvocati Guido Marsiglia e Flavio Vanacore.
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5068/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.7.2020, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 30.9.2024 dalla difesa dell'appellante e il 12.9.2024 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) in data 27.1.2021, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la società proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
5068/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 15.7.2020.
pagina 1 di 8 ****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, proposta dall'attore ), volta Parte_1 ad ottenere la condanna della convenuta (la società - per responsabilità Controparte_1 contrattuale (nello specifico per violazione degli obblighi di protezione a tutela dei propri clienti) o extracontrattuale
(ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.) - al risarcimento dei danni (danno biologico da I.P. e da I.T.T., danno morale e danno patrimoniale da rimborso delle spese mediche sostenute) patiti
(riportando una “frattura malleolo peroneale destro”) in conseguenza di una caduta verificatasi a Capri, il 6.8.2014, alle ore 14.45 circa, all'interno dello stabilimento balneare gestito dalla società convenuta, mentre era intento a scandere le scale che dal bar conduceva alla spiaggia, avendo ceduto l'ultimo gradino della rampa di scale.
Il Tribunale di Napoli, nel ritenere applicabile al caso in esame l'art. 2051 c.c., ha deciso nei suddetti termini la controversia ritenendo, in sintesi, che l'attore non avesse sufficientemente dimostrato il nesso causale tra la lamentata disconnessione del gradino e la caduta.
E, in virtù del principio della soccombenza, ha condannato al pagamento, in favore della Parte_1 convenuta, dei compensi processuali (liquidati complessivamente in euro 3.218,00 oltre accessori di legge), ponendo definitivamente a carico dello stesso attore le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
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ha censurato la sentenza n. 5068/2020 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due Parte_1 seguenti motivi:
1) OMESSA PRONUNCIA E, IN OGNI CASO, OMESSO ESAME DEI FATTI DI CAUSA E CONSEGUENTE OMESSA QUALIFICAZIONE
DELLA DOMANDA ATTRICE, AVANZATA IN VIA PRINCIPALE, SOTTO IL PROFILO DELLA DECLARATORIA DI RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE DELLA CONVENUTA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE.
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse del tutto omesso di vagliare la propria domanda risarcitoria sotto il profilo dell'applicabilità, al caso di specie, della responsabilità contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi di protezione, pur avendo egli (l'attore, si intende) allegato ed ulteriormente precisato circostanze di fatto idonee a qualificare in tal senso l'azione proposta (in alternativa alla declaratoria di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.), essendo indubbio che tra le parti si fosse instaurato un vincolo contrattuale avente ad oggetto l'utilizzo, dietro versamento di un corrispettivo, della struttura e dei servizi dello stabilimento balneare della convenuta.
Ragion per cui, secondo l'appellante, avendo i testi da lui indicati confermato la circostanza della sua caduta a causa del fatto che l'ultimo gradino della scala percorsa in direzione della spiaggia si presentava sconnesso in quanto eroso dal mare e non avendo i testi indicati dalla parte convenuta escluso tale circostanza, il Tribunale di
Napoli, applicando il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (per la responsabilità contrattuale), avrebbe pagina 2 di 8 dovuto accogliere la domanda risarcitoria, non avendo la convenuta dimostrato che l'evento dannoso fosse stato determinato da causa ad essa non imputabile, ovvero di avere adottato le cautele più opportune per contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività ed al servizio offerto, non avendo dato prova neanche del buono stato di manutenzione della scala sulla quale si era verificava la caduta.
2) OMESSO E/O ERRONEO ESAME DELLE EMERGENZE ISTRUTTORIE TESE A COMPROVARE LA RESPONSABILITA' DELLA
CONVENUTA EX ART. 2051 C.C.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che, ove applicabile, al caso di specie, l'art. 2051 c.c.
(concernente la responsabilità per danni derivanti da cose in custodia) – come ritenuto dal primo giudice – quest'ultimo avesse erroneamente escluso la responsabilità della convenuta.
Secondo , in particolare, l'istruttoria espletata avrebbe confermato come la perdita di Parte_1 equilibrio e la sua conseguente caduta al suolo fossero state determinate proprio dalle condizioni di degrado dello scalino, aggiungendo, in ogni caso, che, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, la responsabilità rimarrebbe comunque a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento e dovendo la prova del caso fortuito essere fornita dal custode.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…nel merito accogliere il presente appello riformando la sentenza gravata per le motivazioni sopra esposte e conseguentemente, in virtù di quanto motivatamente esposto, accogliere il presente appello riformando la sentenza resa in primo grado e per l'effetto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare e dichiarare che l'evento dannoso è da ascriversi alla esclusiva responsabilità della società convenuta, per le causali esposte nella premessa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e pertanto responsabile in via contrattuale, per violazione degli obblighi di protezione, e/o, in via extracontrattuale, ex art. 2051 c.c. In subordine, ritenere la società convenuta responsabile ex art.2043 Cod. Civ. in virtù della insidiosità dei luoghi e dell'omesso dovere, gravante su essa convenuta, di mantenerli in condizione di sicurezza. In ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'istante ed al pagamento, in suo favore, della somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa per il risarcimento del danno biologico, della ITT ed ITP, degli ulteriori danni non patrimoniali e morali, oltre il ristoro delle spese documentate, oltre gli interessi legali dal fatto al saldo e rivalutazione come per legge, contenendo
l'attribuenda somma nei limiti di €. 26.000,00. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ed attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 476/2021 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
1.6.2021, la contestando l'ammissibilità (ai sensi degli artt. 342 c.p.c., per la Controparte_1 mancata indicazione specifica dei motivi di appello) e la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, per
pagina 3 di 8 l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 5068/2020. 2) In via principale, rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5068/2020. 3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali.”.
Con ordinanza del 29.6.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.3.2023.
In data 18.10.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c..
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 12.9.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 30.9.2024 dalla difesa dell'appellante e il 12.9.2024 dalla difesa dell'appellata), la causa
è stata trattenuta in decisione il con ordinanza dell'8.10.2024, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, dalla lettura dell'atto di appello è possibile, infatti, individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
pagina 4 di 8 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, in quanto strettamente connessi, i due motivi di gravame, la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente ritenuto, sulla base dell'istruttoria espletata, che l'attore non avesse fornito una prova adeguata e, pertanto, convincente, circa il nesso causale tra la lamentata disconnessione del gradino e la caduta.
Al riguardo non è superfluo precisare che la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (norma applicabile al caso di specie, come ritenuto dal Tribunale di Napoli), la cui prova compete al danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 15/07/2022, n. 22391).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/03/2024, n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2022, n. 3046).
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Inoltre, in tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/07/2023, n. 20986)
E va aggiunto, sul punto, con particolare riferimento al primo motivo di gravame, che la valutazione del Tribunale di Napoli risulta corretta pur tenendo conto della responsabilità per inadempimento disciplinata dall'art. 1218 c.c.
pagina 5 di 8 ossia, in altri termini, pur essendo condivisibile quanto prospettato dall'attore sin dal primo grado (cfr. punto “g” dell'atto di citazione contenuto nel relativo fascicolo cartaceo di ufficio, agli atti) circa la sussistenza, in astratto,
(anche) di una responsabilità contrattuale della società convenuta (dovendo la stessa, forza del contratto, a titolo oneroso, concluso con l'utente in virtù del pagamento, da parte di quest'ultimo, del corrispettivo per i servizi relativi allo stabilimento balneare, predisporre le misure idonee ad evitare i rischi che siano strettamente connessi con la gestione di tale tipologìa di attività) e, dunque, pur evocando, la fattispecie in esame, il concorso della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., e della responsabilità extracontrattuale (nello specifico ex art. 2051
c.c.).
Va, infatti, detto che, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218
c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12760; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2021, n. 8849).
In definitiva, nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all'inadempimento) del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/03/2005, n. 5960).
Premessi tali principi, e passando, quindi, all'esame anche del secondo motivo di gravame, il Tribunale di Napoli ha, si ribadisce, correttamente ritenuto che non avesse fornito una prova adeguata del nesso Parte_1 di causalità tra la lamentata disconnessione del gradino e la caduta sulla base, innanzitutto, delle contrastanti dichiarazioni rese, sul punto, dai testi indicati dalla parte attrice rispetto a quelli indicati dalla parte convenuta.
In particolare, quanto ai primi, , moglie dell'attore, aveva riferito (cfr. il verbale di udienza del CP_2
13.1.2017, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti) - come specificamente evidenziato dal giudice di prime cure- che l'ultimo gradino era sconnesso, “perché probabilmente il mare aperto portava l'onda
e i sassolini sulla spiaggia sull'ultimo gradino, dato che la spiaggia è piuttosto piccola”, e Controparte_3 aveva dichiarato che “l'ultimo gradino era eroso dal mare e quasi non si vedeva” (cfr. il verbale di udienza del
27.6.2017, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti).
E, quanto ai testi indicati dalla società convenuta (e dipendenti della stessa), il Tribunale di Napoli aveva puntualmente rilevato che avesse riferito che i gradini fossero in buono stato di Controparte_4 conservazione e che avesse dichiarato che “i gradini dell'incidente, all'epoca dei fatti, erano in CP_5
pagina 6 di 8 perfetto stato conservativo, in quanto manutenuti ogni anno prima dell'apertura stagionale, in ragione del deterioramento naturale che avviene durante l'inverno” (cfr., per entrambe le deposizioni, il verbale di udienza del
27.6.2017, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, agli atti).
E, sulla base di tali contrastanti dichiarazioni circa la sconnessione o meno del gradino in questione, il Tribunale di Napoli ha correttamente richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 25/01/2022, n. 2180; Sez. VI - 2, Ord., 31/08/2017, n. 20642; Sez. lavoro, 10/03/2015, n. 4773; Sez. II,
05/05/2003, n. 6760).
A ciò si aggiunge che il Tribunale ha correttamente corroborato tale convincimento anche evidenziando come dalle riproduzioni fotografiche in atti non fosse possibile avere una piena contezza dello stato del gradino che avrebbe causato, secondo la prospettazione dell'attore, la sua caduta.
Nello specifico il giudice di prime cure ha rilevato come dall'unica fotografia dello stabilimento balneare prodotta dall'attore (in allegato alla seconda memoria istruttoria) fosse visibile, peraltro solo in parte, in lontananza e in modo non nitido, la sola scalinata (cfr. tale foto, contenuta nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado), e che CP_ le foto prodotte dalla convenuta, riconosciute dalla teste in sede di escussione, non riproducessero affatto il gradino in questione, ma solo la scala in lontananza, oscurata in parte dalle sdraio ivi presenti (cfr. tali foto, ridepositate telematicamente dall'appellata in questo secondo grado di giudizio).
In definitiva il primo giudice ha motivato il proprio convincimento (nel senso del rigetto della domanda attorea per carenza di prova, ex art. 2697 c.c.) sulla base della condivisibile valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, dunque sia delle testimonianze assunte che della documentazione fotografica agli atti (indicando le ragioni del proprio convincimento;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II,
27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese Parte_1 del secondo grado di giudizio in favore della società appellata, in base al principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c.,
In particolare, i compensi spettanti alla parte appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, in base pagina 7 di 8 ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per ciascuna fase (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%, considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate) in relazione allo scaglione da euro da € 5.200,01 ad € 26.000,00, tenuto conto del valore della causa.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 476/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5068/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 15.7.2020.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio,
[...] liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 2.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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