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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6892/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 DE CESARE FRANCESCO LUIGI;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira CP_1 Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda è fondata per quanto di ragione. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per CP_1 le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Nel caso di specie – in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio e già valutato dall CP_1 nella misura del 10% - il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate) ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 14%. In conseguenza di tanto, l' deve essere CP_1 condannato alla riliquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al maggior grado di invalidità come sopra accertato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite - liquidate in considerazione del valore della prestazione dedotta e liquidate ai minimi di cui al DM 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni di causa - sono compensate per ½ in ragione del parziale
1 accoglimento della domanda e per la restante quota sono poste a carico poste dell' secondo prevalente CP_1 soccombenza con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' a fronte della CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- condanna l' alla riliquidazione dell'indennizzo CP_1 rapportandolo ad grado di invalidità del 14% oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a CP_1 corrispondere la restante quota che liquida complessivamente in Euro 1348,50 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 DE CESARE FRANCESCO LUIGI;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira CP_1 Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda è fondata per quanto di ragione. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per CP_1 le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Nel caso di specie – in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio e già valutato dall CP_1 nella misura del 10% - il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate) ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 14%. In conseguenza di tanto, l' deve essere CP_1 condannato alla riliquidazione dell'indennizzo nella misura corrispondente al maggior grado di invalidità come sopra accertato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Le spese di lite - liquidate in considerazione del valore della prestazione dedotta e liquidate ai minimi di cui al DM 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni di causa - sono compensate per ½ in ragione del parziale
1 accoglimento della domanda e per la restante quota sono poste a carico poste dell' secondo prevalente CP_1 soccombenza con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' a fronte della CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- condanna l' alla riliquidazione dell'indennizzo CP_1 rapportandolo ad grado di invalidità del 14% oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a CP_1 corrispondere la restante quota che liquida complessivamente in Euro 1348,50 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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