Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1775/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 22 settembre
2023
da
C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al ricorso per sequestro conservativo, dall'avv. Giuseppe Campeis e presso il suo studio in Udine via Dante n. 4 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Controparte_1 CodiceFiscale_2 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Ferri e dall'avv.
Riccardo Ferri e presso lo studio del primo in Oderzo calle Eno Bellis n. 1/2 elettivamente domiciliato
- convenuto -
Oggetto: altri contratti atipici.
Causa iscritta a ruolo il 28 settembre 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 20
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 24 gennaio 2025:
“NEL MERITO:
- 1) condanni il Tribunale il SI. a pagare al SI. la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.650.214,70, dovuta quale quota del 50%, di competenza dell'attore medesimo, della somma vinta per effetto della loro partecipazione al concorso
Superenalotto n. 20/23 indetto da a fronte del ticket n. Controparte_2
9090FMI02001067-16, maggiorata degli interessi legali (calcolati, dalla notifica dell'«Atto di citazione» di data 21/9/2023, avvenuta in data 27/9/2023, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.);
- 2) condanni il Tribunale il SI. a rifondere al SI. le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, comprensive anche di quelle maturate in tutte le fasi e i gradi del procedimento cautelare.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Senza che ciò possa importare inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sul convenuto, e solo laddove lo si ritenesse necessario (vale a dire nella misura in cui si tratti di circostanze di fatto specificamente contestate ex adverso e non già documentalmente provate), si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'attore nella
«Memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.» di data 15/3/2024 e nella «Memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.» di data 26/3/2024, ferma la reiezione di quelle avversarie, e quindi:
- A) Senza che ciò importi inversione dell'onere probatorio gravante sul convenuto e solo in vista del caso in cui lo si ritenesse necessario (vale a dire, in particolare, nei limiti in cui non si ritenesse che si tratti di circostanze pacifiche o già provate documentalmente), si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
- 1) «Vero che, a partire dal mese di gennaio 2023 sino a marzo dello stesso anno, i SI.ri e (di seguito anche solo le “Parti”), ogni settimana, Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 di 20 hanno acquistato, con provvista fornita da entrambi al 50%, ticket relativi ai concorsi indetti da (oggi di seguito “ ) presso il Bar “Alla Controparte_2 Controparte_2 CP_2
Terrazza” sito in CO, Via Pordenone n. 45».
- 2) «Vero che le Parti erano solite condividere reciprocamente le fotografie delle giocate di cui al precedente capitolo 1) e dei relativi esiti».
- 3) «Vero che il SI. era solito verificare l'esito delle giocate di cui al Parte_1 precedente capitolo 1) attraverso un'apposita applicazione scaricata sul proprio telefono cellulare».
- 4) «Vero che il giorno 15/2/2023, alle ore 6.06, presso la ricevitoria del Bar “Alla
Terrazza” sito in CO, Via Pordenone n. 45, il SI. ha giocato il Testimone_1
“sistema” denominato “Una Buona Stella”, una quota del quale è stata poi acquistata dalle
Parti, quello stesso giorno, nei termini di cui al precedente capitolo 1)».
- 5) «Vero che le Parti, il giorno 15/2/2023, presso la ricevitoria del Bar “Alla Terrazza” sito in CO, Via Pordenone n. 45, hanno partecipato al concorso del n. Parte_2
20/23, effettuando una giocata a caratura speciale, avente valenza di 1/90 sul complessivo
“sistema”, acquistando il ticket n. 9090FMI02001067-16 e traendo la relativa provvista dalle vincite già riscosse ad esito delle giocate di cui al precedente capitolo 1)».
- 6) «Vero che il giorno 16/2/2023, il SI. presso l'ufficio di Parte_1 [...]
ha scattato con il proprio telefono cellulare una fotografia delle Controparte_3
schedine di cui al precedente capitolo 5) (cfr. doc. 17)».
- 7) «Vero che il giorno 17/2/2023, tra le ore 7.30 e le ore 8.00, il SI. , ha Controparte_1 appreso alla radio la notizia che, presso la ricevitoria del Bar “Alla Terrazza” sito in
CO, Via Pordenone n. 45, si era verificata una vincita multimilionaria».
- 8) «Vero che, dopo aver appreso la notizia di cui al precedente capitolo 7), il SI. CP_1
ha telefonato al SI. chiedendogli di controllare le schedine che le
[...] Parte_1
Parti avevano giocato».
- 9) «Vero che, nel corso della telefonata di cui al precedente capitolo 8), il SI. Pt_1 ha invitato il SI. a recarsi presso l'ufficio di CO di
[...] Controparte_1
Pagina 3 di 20 e controllare gli esiti delle giocate oggetto delle schedine riposte nel Controparte_3 cassetto della scrivania dell'ufficio, e il SI. vi ha provveduto». Controparte_1
- 10) «Vero che il giorno 17/2/2023 il SI. , dopo aver recuperato Controparte_1 dall'ufficio di CO le schedine ivi conservate, si è recato Controparte_3 presso il Bar “Alla Terrazza” sito in CO, Via Pordenone n. 45, per verificare se, tra esse, vi fosse la schedina attestante l'acquisto di una quota del “sistema” vincente».
- 11) «Vero che il giorno 17/2/2023 le Parti, presso l'ufficio di Controparte_3
hanno controllato la vincita inquadrando il “QR Code” presente sul ticket n.
[...]
9090FMI02001067-16, utilizzando l'applicazione scaricata sul telefono cellulare del SI.
ottenendo conferma della vincita del concorso n. 20/23 (cfr. doc. 3)». Parte_1
- 12) «Vero che, a seguito dell'attività di cui al precedente capitolo 11), il SI. Pt_1 ha trasmesso via “WhatsApp” alla SI.ra lo screenshot
[...] Persona_1
effettuato in tale occasione (cfr. doc. 3)».
- 13) «Vero che il giorno 17/2/2023, presso la sede di a Zoppola, alla Controparte_4
presenza della SI.ra , le Parti hanno fatto una fotocopia del Persona_1
ticket n. 9090FMI02001067-16, apponendovi poi la dicitura «Zoppola il 17/02/2023» e sottoscrivendola entrambe (cfr. docc. 19 e 19-bis)».
- 14) «Vero che il giorno 17/2/2023, presso la sede di a Zoppola, alla Controparte_4
presenza della SI.ra , le Parti, di comune accordo, hanno Persona_1 deciso di recarsi presso l'Ufficio Premio Sisal, sito in Milano, Via Ugo Bassi n. 6, per riscuotere la vincita del concorso n. 20/23, concordando come data della riscossione il giorno 22/2/2023».
- 15) «Vero che il giorno 22/2/2023, al rientro da un viaggio di piacere a Napoli, già programmato con le rispettive compagne, le Parti si sono recate in auto fino alla stazione dei treni di Venezia-Mestre, da cui hanno preso il treno per Milano».
- 16) «Vero che il giorno 22/2/2023 il SI. ha dimenticato in auto il proprio Parte_1
portafoglio, dove custodiva anche i propri documenti di identità».
- 17) «Vero che il giorno 22/2/2023 il SI. ha accusato un malessere». Parte_1
Pagina 4 di 20 - 18) «Vero che, il giorno 22/2/2023, presso l'Ufficio Premio Sisal, sito in Milano, Via Ugo
Bassi n. 6, le Parti hanno indicato esclusivamente, quale beneficiario del relativo pagamento, il nominativo del SI. , unitamente agli estremi del conto Controparte_1 corrente al medesimo intestato, con l'intesa che quest'ultimo avrebbe poi trasferito al SI. la metà dell'importo». Parte_1
- 19) «Vero che il giorno 22/2/2023 il SI. ha inviato alla SI.ra Controparte_1
, via “WhatsApp”, il messaggio vocale prodotto dall'attore sub Persona_1
doc. 25, nel quale ha affermato che il SI. era stato colto da un Parte_1
malessere».
- 20) «Vero che nelle settimane successive alla riscossione della vincita, le Parti hanno discusso sulle opportunità di investimento offerte dalla disponibilità del denaro, una volta incassato».
- 21) «Vero che il giorno 23/3/2023, presso il Bar “Alla Terrazza” sito in CO, Via
Pordenone n. 45, il SI. ed il SI. hanno avuto la Parte_1 Testimone_1 conversazione prodotta dall'attore sub docc. 26 e 27, nella quale quest'ultimo ha confermato la circostanza di cui al precedente capitolo 1) (docc. 26 e 27)».
- 22) «Vero che il giorno 24/3/2023, presso l'ufficio di il Controparte_3
SI. ha estratto dalla propria scrivania una cartellina dalla quale ha Controparte_1
prelevato il doc. 6 (in originale doc.
6-bis), che egli stesso aveva precedentemente redatto».
- Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli, i SI.ri da CO (UD), Testimone_1
da MA di RU (PN) e da CO Persona_1 Testimone_2
(UD).
- B) In ogni caso, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari che dovessero essere eventualmente ammessi, indicandosi quali testimoni gli stessi già indicati a prova diretta, vale a dire i SI.ri da CO (UD), Testimone_1
da MA di RU (PN) e da CO Persona_1 Testimone_2
(UD).
- C) Si insiste nella richiesta di verificazione del doc. 19 (e del corrispondente documento
Pagina 5 di 20 allegato a pagg.
9-10 della relazione tecnica prodotta sub doc. 20), depositato in originale in cancelleria sub doc. 19-bis, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., chiedendosi a tal fine l'espletamento di una C.T.U. grafologica su tale documento, volta a determinare l'autografia della scrittura e delle sottoscrizioni del SI. e, con esse, CP_1 dell'autenticità di tale documento, autorizzando il consulente ad acquisire saggi grafici ai sensi dell'art. 219 c.p.c. e gli atti che ritenesse necessari, nonché ad accedere presso uffici pubblici e pubblici depositari per il relativo esame e/o la relativa acquisizione ai sensi dell'art. 218 c.p.c.”.
Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 27 gennaio 2025:
“in via pregiudiziale, disporsi il rinvio alla Cassazione, ex art. 363 bis c.p.c., della questione di diritto essenziale per la definizione del giudizio circa l'applicazione, all'asserito credito fatto valere dall'attore, dell'art. 1933,comma 1, c.c.
nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte da Parte_1
Con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite, anche per la fase cautelare.
in via istruttoria, e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per testi e per interpello dell'attore sui seguenti capitoli da intendersi tutti formulati in positivo e scevri da ogni giudizio e valutazione, e preceduti da “Vero che”:
1. nel periodo in cui si sono verificati i fatti (febbraio 2023) era solito, tutte le CP_1 mattine, partire da Portogruaro prima delle 7, passare per il bar “alla Terrazza”, fare colazione, leggere il giornale e infine giocare da solo al superenalotto e con provvista propria;
2. questo avveniva da circa tre anni;
3. questo è avvenuto anche in occasione della giocata al superenalotto poi risultata vincente (ricevuta n 9090FMI02001067-16, concorso 20/23 del 16.02.2023) di cui al doc. 4 che si rammostra;
4. la giocata vincente è stata effettuata da il 15.02.2023 mattina (presto) presso CP_1 la ricevitoria “Bar alla Terrazza”, dove egli si è recato da solo e a cui sono state rilasciate le relative ricevute, che poi ha sempre tenuto con sé;
Pagina 6 di 20 5. detta giocata vincente è stata effettuata da assieme a un'altra giocata, tutte in CP_1 autonoma” [rectius: autonomia] “e senza provvista/partecipazione di altri;
6. il 17.02, di prima mattina si è recato da solo al Bar “alla Terrazza”; CP_1
7. fratello del gestore, gli andava incontro sul piazzale chiedendogli di Testimone_1
mostrargli le sue ricevute delle giocate poiché in quel bar c'era la RAI che intervistava il titolare ( perché si era verificata una vincita milionaria al superenalotto;
Testimone_3
8. andandogli incontro ha detto a : “ guarda che una Testimone_1 CP_1 CP_1 delle giocate vincenti è la tua, guarda la ricevuta”;
9. EL estrae quindi dal portafoglio le due ricevute delle giocate che aveva fatto e le mostra al SInor il quale gli indica quella vincente, raccomandandosi di Testimone_3
nasconderla;
10. esce dal bar e inizia a chiamare al telefono le persone più care per CP_1
condividere la sua felicità, tra cui la sua compagna e anche a cui dice di essere Pt_1
uno dei vincitori del sistema;
11. Solo dopo essere passato al bar dove gli è stata rivelata la vincita, ha chiamato Pt_1
e successivamente si è recato a lavoro nel proprio ufficio di CO;
12. In ufficio, ha subito fotocopiato la schedina e messo l'originale in un luogo CP_1
sicuro e sconosciuto a Pt_1
13. Successivamente, si reca da e gli chiede di poter “fargli toccare” la Pt_1 CP_1
ricevuta della giocata vincente, ma acconsentiva solamente di fare una foto col CP_1
telefonino alla fotocopia che stesso aveva fatto, cioè quella depositata da CP_1 Pt_1
al doc. 2;
14. una volta effettuata la foto, inseriva il codice Qr nell'app del cellulare Pt_1
“ ” che mostrava quindi la vincita, cioè lo screenshot depositato da al Parte_2 Pt_1
doc. 3;
15. La stessa mattina del 17.02, sorella di e Persona_1 CP_1 compagna di chiama e, complimentandosi per la vincita, gli chiede: “ Pt_1 CP_1 Per_2
Pagina 7 di 20 500.000,00 Euro anche a noi…”;
16. , subito dopo, telefona alla compagna a cui riferisce della richiesta di regalia CP_1
di e i due convengono di promettere a e a Euro Persona_1 Persona_1 Pt_1
200.000,00 a titolo di regalia;
17. EL quindi, che nel frattempo si era sentito con la compagna Persona_3
risponde alla sorella “500.000,00 Euro no, ma potrei regalarvi 200.000 Euro”;
[...]
18. poi, appreso quanto sopra dalla compagna, si reca nuovamente nell'ufficio di Pt_1
e gli dice testualmente: “a te quella somma cambia la vita, ma anche per noi CP_1
200.000 euro sarebbero una manna”, insistendo affinché mettesse per iscritto il CP_1
suo proposito.
19. ha insistito, inoltre, affinché si recasse subito in banca ad aprire un Pt_1 CP_1
conto ove depositare la vincita;
20. sempre il 17.02 verso le 13, , accompagnato di si recava in banca, CP_1 Pt_1 presso la BCC Pordenonese e Monsile, filiale di Fiume Veneto, e lì incontravano l'allora direttore;
Testimone_4
21. nell'occasione riferisce ad : “Mio cognato ha fatto una vincita Pt_1 Testimone_4 importante” e gli mostra lo screenshot del telefono con la vincita, dicendogli di tenere riservata la cosa;
22. dice poi al direttore di voler aprire un conto corrente a sé intestato dove CP_1
ricevere la vincita;
23. Nell'occasione, e su richiesta di dice anche al direttore del proposito Pt_1 CP_1
di voler, una volta ricevuta la vincita, bonificare a 200.000,00 euro a titolo di regalia, Pt_1
visti i rapporti di parentela/amicizia;
24. sempre durante l'incontro, il direttore si congratulava con , alla Tes_4 CP_1
presenza di dicendogli anche che, appena fossero arrivati i soldi della vincita, Pt_1
avrebbe dovuto chiamarlo per un brindisi;
CP_1
25. le sopra indicate circostanze, tra cui il fatto che aveva fatto una vincita CP_1
Pagina 8 di 20 importante, venivano confermate alla presenza di un altro funzionario della banca,
[...]
, che il direttore aveva nel frattempo chiamato all'incontro; Per_4 Tes_4
26. chiedeva infine a se fosse d'accordo di poter essere contattato nei Tes_4 CP_1
giorni seguenti da (altra funzionaria di banca), come poi avvenuto;
Testimone_5
27. La banca, quindi, accendeva il conto corrente intestato a;
Controparte_1
28. Il 22.02 , accompagnato da si reca, in treno all'ufficio di Milano, CP_1 Pt_1 CP_2
via Ugo Bassi n. 6, per riscuotere la vincita.
29. la proposta di accompagnare a Milano è partita da durante il viaggio a CP_1 Pt_1
Napoli dal 18\02 al 21 che avevano fatto assieme, anche con le rispettive compagne;
30. durante questo soggiorno, il 18.02., la sorella chiedeva alla Persona_1
compagna di , , se altre persone fossero a Controparte_1 Persona_3
conoscenza della vincita di , dicendo anche che fosse meglio tacere della vincita, CP_1
anche ai suoi fratelli;
31. rispondeva che il giorno precedente, il 17 febbraio, aveva Persona_3
comunicato ai suoi due fratelli e le rispettive cognate la notizia della vincita, durante una cena;
32. è rimasta turbata della risposta;
Persona_1
33. , nell'occasione, chiedeva a perché Persona_3 Persona_1
volesse accompagnare a Milano alla e lei rispondeva che Parte_1 CP_1 CP_2
era affezionato al cognato e che voleva supportarlo;
Pt_1
34. dopo aver saputo della vincita ha sempre posseduto e conservato l'originale CP_1
della ricevuta, prima di consegnarla alla in un luogo dallo stesso prescelto e a CP_2
sconosciuto; Pt_1
35. il 22.02, all'ufficio di Milano, alla presenza di su richiesta dei CP_2 Pt_1 CP_1
funzionari adibiti alla riscossione della vincita, rappresentava di essere il vincitore del concorso n. 20/23 del 16.02.2023, ed esibiva la ricevuta vincente (di cui al doc. 4) in originale che aveva con sé e che consegnava agli incaricati;
Pagina 9 di 20 36. la ricevuta vincente originale era contenuta in due buste, chiuse con lo scotch e SIillate con la firma di e che sono state aperte davanti ai funzionari dal CP_1 CP_2
stesso e ai quali ha materialmente consegnato la ricevuta e dato tutte le sue CP_1
generalità;
37. nell'occasione nulla ha detto, eccepito, o precisato in ordine a quanto sopra Pt_1
riferito da in merito alla vincita e al vincitore, o sul fatto di essere privo di CP_1
documento di riconoscimento;
38. sempre alla presenza degli incaricati e di compilava tutta la CP_2 Pt_1 CP_1
documentazione necessaria alla riscossione della vincita e di cui al doc. 4 e a lui fornita dagli incaricati stessi;
39. ha successivamente fatto una foto di parte della documentazione necessaria Pt_1
per la riscossione (che è quella di cui al suo docc. 4-5);
40. In quell'occasione stesso si è proposto, davanti alla funzionaria di fare Pt_1 CP_2
una foto del documento dicendo di voler ingrandire il numero Iban per poter verificare che quello indicato da fosse corretto;
CP_1
41. il giorno 5 marzo 2023, , , Controparte_1 Persona_3 Parte_3
(madre di ), i figli minori e , , Persona_3 Per_5 Per_6 Parte_1 [...]
e il loro figlio minore , si recavano a pranzo al ristorante “la Persona_1 Per_7
Bricola” di Lignano per discutere con la proprietaria del menu della Comunione di e Per_5
; Per_6
42. in quella occasione ci sono stati diversi brindisi per festeggiare la vincita al superenalotto di;
CP_1
43. nell'occasione nessun cenno al fatto che la vincita fosse “in comune” con Pt_1
44. la stessa sera , e le rispettive compagne si recavano presso Controparte_1 Pt_1
l'abitazione di a Portogruaro;
Parte_3
45. ivi, anche alla presenza di , si complimentava con Parte_3 Persona_1
questa per la vincita di domandandole se mai se lo sarebbe aspettato;
CP_1
Pagina 10 di 20 46. mai ha mosso rimostranze nei confronti di riguardo alla vincita;
Pt_1 CP_1
47. sin da momento della scoperta della vincita di , ha insistito affinché Pt_1 CP_1
mettesse per iscritto il suo proposito di regalare alla sorella e a lui euro CP_1
200.000,00 euro;
48. durante il viaggio di ritorno da Milano il 22.02, chiedeva a di Pt_1 CP_1
aumentare da 200.000,00 a 300.000,00 euro la sua regalia;
49. la richiesta di di passare dai 200.000 ai 300.000 euro è stata comunicata la Pt_1
sera stessa alla compagna di che inizialmente era contraria ma che Parte_4
poi lasciava a la decisione;
CP_1
50. quanto sopra è stato nei giorni seguenti condiviso anche con la madre della compagna, che sosteneva che la questione meritasse una riflessione;
Parte_3
51. i primi giorni di marzo 2023, stilava di pugno uno scritto sotto dettatura di CP_1
in cui gli prometteva di regalargli 300.000 euro;
Pt_1
52. Ciò è avvenuto dopo che ha detto a “io ti ho sempre aiutato... siamo Pt_1 CP_1 una famiglia... se avessi vinto io ti avrei dato di più...se ti dovesse succedere qualcosa...”;
53. Nell'occasione della firma del suddetto documento chiedeva a perché CP_1 Pt_1
mancasse nello scritto il nome della sorella, ma lui lo tranquillizzava dicendogli che il suo conto corrente era cointestato con;
Persona_1
54. Successivamente, il 24 marzo 2023, verso le ore 12.30, si trovava nella ditta CP_1
Bagni e Bagni Srl di Zoppola di Morelli, per pranzare assieme a lui;
55. e si trovavano assieme nello showroom dove c'è una scrivania, mentre Pt_1 CP_1
la sorella di (e compagna di si occupava del pranzo;
CP_1 Pt_1
56. a quel punto, chiede a la firma su un nuovo documento predisposto Pt_1 CP_1
da cioè la scrittura privata del 24 marzo 2023 di cui al doc. 6 Pt_1 Pt_1
57. nell'occasione, sosteneva che il suo commercialista gli aveva detto che il Pt_1
precedente documento scritto a mano era privo di valore e quindi andava riformulato;
Pagina 11 di 20 58. subito dopo, senza che riuscisse a leggere il documento, questi viene CP_1
improvvisamente chiamato dalla sorella (compagna di che gli chiedeva di Pt_1
visionare delle piastrelle da far scegliere a , la compagna di , per la Persona_3 CP_1
loro casa;
59. quindi si è girato per vedere le piastrelle, poi per discutere per pochi minuti CP_1
con la sorella, la quale poi troncava la conversazione, dicendogli di dover andare subito via;
60. A quel punto, è ritornato da che era in attesa della firma;
CP_1 Pt_1
61. ribadiva, sbrigativamente, a che il documento precedentemente Pt_1 CP_1
redatto in cui prometteva di donargli 300.000,00 euro, così come formulato, era privo di valore e che doveva quindi firmarne uno di nuovo di pari contenuto;
62. Nell'occasione metteva fretta e pressione a;
Pt_1 CP_1
63. sottoscriveva il nuovo documento per confermare la promessa di donazione di CP_1
300.000,00 euro;
64. Nonostante plurime richieste di , mai ha dato una copia di detta CP_1 Pt_1
scrittura a;
CP_1
65. quel giorno tornava a casa dalla compagna riferendole di aver firmato una CP_1
nuova promessa di regalia di 300.000,00 euro a e di essere scosso e dispiaciuto Pt_1
per il comportamento di e della sorella, che denotava una scarsa fiducia nelle sue Pt_1
promesse di regalia;
66. lo tranquillizzava affermando che tutto ciò avveniva per invidia e Persona_3
mancanza di umiltà, ma che mantenere i rapporti tra famigliari fosse più importante;
67. la sera stessa della firma, chiamava scusandosi per il comportamento Pt_1 CP_1
tenuto e per aver insistito e avergli fatto pressione nella sottoscrizione del documento, affermando però che gli voleva bene;
68. quanto sopra avveniva in presenza di e della madre che, Persona_3 Parte_3
in viva voce, hanno sentito la telefonata;
Pagina 12 di 20 69. i contatti tra (e la sua compagna) e (e sua compagna e Controparte_1 Pt_1
sorella di ) sono terminati verso la fine di aprile;
CP_1
70. in quei giorni, e la compagna comunicavano a che sarebbero Pt_1 Persona_3
mancati alla comunione di e (figli di e ) del 7 maggio Per_5 Per_6 CP_1 Persona_3
2023 perché si trovavano in Puglia dalla madre di che era ricoverata in ospedale;
Pt_1
71. prima del ricorso per sequestro conservativo depositato il 21.04, mai ha mosso Pt_1
contestazione alcuna nei confronti di riguardo alla vincita. CP_1
Si indicano a testi: Dott.ssa di Portogruaro (compagna di Persona_3
), e (il primo gestore della ricevitoria Alla CP_1 Testimone_1 Testimone_3
Terrazza di CO, il secondo suo fratello, di CO), e Testimone_4 [...]
(di banca BCC di Fiume Veneto), c/o di Milano, Per_4 Testimone_6 CP_2 Parte_3
di Portogruaro (madre di ), dott. di
[...] Persona_3 Testimone_7
Trieste (fratello di ), Dott.ssa di Trieste (moglie di ), Dr. Persona_3 Persona_8 Tes_6
di (fratello di ), Dott.ssa Persona_9 Persona_10 Persona_3 Tes_8
di (moglie di ).
[...] Persona_10 Per_9
A tal fine, si chiede che il Giudice ordini alla di esibire il nominativo dei funzionari CP_2
che, il 22.02. hanno coadiuvato il Sig. nelle operazioni di riscossione del premio, Tes_6
non avendo avuto esito positivo la richiesta via pec di avere il nominativo stesso: doc. 10.
Si chiede l'abilitazione a prova contraria su eventuali capitoli di prova avversari che venissero ammessi, con i testi sopra indicati”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore premesso che Parte_1
con decreto del 21 aprile 2023, confermato con ordinanza del 29 luglio 2023, era stato autorizzato a procedere, sino alla concorrenza della somma di € 1.650.214,70, al sequestro conservativo dei beni mobili o immobili di proprietà di o delle Controparte_1
somme e cose a lui dovute, e che il reclamo ex adverso proposto era stato rigettato con ordinanza collegiale del 12 ottobre 2023, ha evocato al Tribunale di Pordenone il predetto
, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: Controparte_1
Pagina 13 di 20 “NEL MERITO:
- 1) condanni il Tribunale il SI. a pagare al SI. la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.650.214,70, dovuta quale quota del 50%, di competenza dell'attore medesimo, della somma vinta per effetto della loro partecipazione al concorso
Superenalotto n. 20/23 indetto da a fronte del ticket n. Controparte_2
9090FMI02001067-16, maggiorata degli interessi legali (calcolati, dalla notifica del presente atto, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.);
- 2) condanni il Tribunale il SI. a rifondere al SI. le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, comprensive anche di quelle maturate nei due gradi del procedimento cautelare”.
1.2 Si è costituito il convenuto , insistendo per il rigetto di tutte le Controparte_1 domande proposte dall'attore.
1.3 Con decreto di data 27 dicembre 2023 il Giudice ha differito ai sensi dell'art. 171 bis comma 3° c.p.c. la data della prima udienza al 5 aprile 2024, con decorrenza, da tale data, dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c..
1.4 Acquisite le memorie delle parti e rigettata l'istanza del convenuto di immediata revoca del sequestro conservativo di che trattasi, all'esito dell'udienza cartolare del 28 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, va, anzitutto, esaminata l'istanza del convenuto di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione, ex art. 363 bis c.p.c., della questione relativa all'applicazione, al credito azionato dall'attore, dell'art. 1933 comma 1° c.c..
Istanza che deve essere, tuttavia, rigettata, non sussistendo le condizioni che legittimino la sottoposizione della questione al Supremo Collegio (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della medesima questione in numerosi giudizi).
Pagina 14 di 20 È noto (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 28727 del 16 ottobre
2023) che il rinvio pregiudiziale di cui al citato art. 363 bis c.p.c. presuppone, infatti, una difficoltà nell'interpretazione di una disposizione nuova o sulla quale non si sia ancora formato un univoco indirizzo giurisprudenziale, destinata ad essere applicata in numerosi giudizi, e tende, perciò, a realizzare una sorta di nomofilachia preventiva, sollecitando la
Suprema Corte ad enunciare con sentenza un principio di diritto vincolante non solo per il
Giudice che ha sollevato la questione, ma anche per ogni altro Giudice chiamato ad intervenire nell'ambito del medesimo procedimento.
E, venendo, alla fattispecie in esame, il SInor sostiene, in principalità, che CP_1
la Cassazione con sentenza n. 20622/2011 si è già pronunciata, in termini - a detta dello stesso - univoci e/o pacifici in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, CP_1
di talché, sotto tale primo profilo, egli riconosce che la questione di che trattasi non presenta affatto il requisito della novità.
Il medesimo SInor osserva, poi, in subordine, che, laddove, come CP_1
ritenuto, invece, dal SInor tale giurisprudenza non fosse pertinente, si imporrebbe Pt_1
la necessità di un intervento della Cassazione, omettendo, però, di chiarire le ragioni per cui la questione presenterebbe il requisito della grave difficoltà interpretativa.
Invero, sotto tale secondo profilo, va ricordato che la ratio del rinvio pregiudiziale consiste nell'affrontare questioni giuridiche di rilevante complessità che, per il loro carattere di novità, richiedano l'intervento nomofilattico preventivo della Corte al fine di orientare, fin da subito, i Giudici di merito. L'istituto è stato, infatti, disegnato dal legislatore al fine di rendere con tempestività un indirizzo di legittimità in settori di interesse generale, senza che si debba attendere che la questione dibattuta giunga, dopo anni, all'attenzione della Corte attraverso la trafila degli ordinari mezzi di impugnazione. Se ogni questione interpretativa fosse passibile di essere sottoposta, tramite l'istituto di cui all'art. 363 bis c.p.c., alla decisione della Suprema Corte, si finirebbe, pertanto, con l'inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni Giudice, anche di merito (cfr., in tema, il decreto 17 maggio 2024 del primo Presidente della Cassazione).
2.2 Venendo, quindi, alla domanda attorea, la stessa va accolta, in quanto fondata.
Come emerge dalla lettura degli atti difensivi, il SInor dopo essere stato Pt_1
Pagina 15 di 20 ante causam autorizzato a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà del SInor , nonché di tutti i crediti di cui quest'ultimo CP_1 risultava titolare, sino alla concorrenza di € 1.650.214,70, ha introdotto il presente giudizio di merito, al fine di ottenere la condanna del medesimo SInor al pagamento CP_1 della predetta somma, che assume essergli dovuta quale quota del 50% dell'importo vinto per effetto della partecipazione di entrambi al concorso n. 20/23 indetto da Parte_2
Controparte_2
All'accoglimento di tale domanda si è, invece, opposto il SInor , CP_1
deducendo:
- che la giocata risultata vincente è stata effettuata solo da lui, con provvista esclusivamente propria;
- che l'attore, per il combinato disposto degli artt. 1933, 1935 e 2034 c.c., non ha alcuna azione nei propri confronti per far valere l'asserito credito discendente dal gioco;
- che la scrittura privata del 24 marzo 2023, prodotta dal SInor a fondamento della Pt_1
domanda, oltre ad avere contenuto oscuro e contraddittorio, è stata confezionata dallo stesso SInor nel tentativo di truffarlo. Pt_1
Orbene, partendo, per comodità espositiva, dalle tesi difensive sviluppate dal convenuto, va ribadito quanto è già stato affermato da questo Tribunale nelle varie fasi processuali che hanno preceduto il presente giudizio di cognizione ordinaria, in assenza di sostanziali novità argomentative presenti negli scritti successivamente predisposti dal convenuto stesso.
Deve, in primis, escludersi che il debito del SInor nei confronti del SInor CP_1 sia (come testualmente previsto dall'art. 1933 c.c.) un “debito di giuoco”: il Pt_1
secondo, infatti, non agisce per recuperare la somma in ipotesi mutuatagli dal primo, ma
(come detto) per ottenere la propria quota della vincita, pari ad € 1.650.214,70.
Difatti, a seguito della giocata effettata in comune dalle odierne parti (sulla questione della natura confessoria della scrittura privata sottoscritta il 24 marzo 2023 dal convenuto si tornerà infra) e della successiva vincita di € 3.300.429,40 complessivi, si è venuta a creare su tale vincita una comunione, le cui quote, in assenza di patto contrario,
Pagina 16 di 20 devono presumersi uguali tra i due compartecipi. La circostanza, poi, che siffatta vincita sia stata materialmente incassata solo dal SInor non contraddice quanto si è CP_1 appena evidenziato, poiché, come dispone il secondo periodo dell'art. 1292 c.c., nell'ipotesi di solidarietà dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ciascuno dei creditori ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con conseguente liberazione del debitore verso tutti i creditori.
La giurisprudenza diffusamente richiamata dal SInor nei suoi vari atti CP_1
difensivi si riferisce, inoltre, a rapporti strumentali rispetto al gioco (tutti relativi ad azioni intraprese per ottenere la restituzione di somme mutuate per giocare), mentre nel caso portato all'attenzione di questo Tribunale non è rinvenibile tra le parti un rapporto che faccia pensare ad un mutuo funzionale al gioco e neppure ad altra tipologia contrattuale che giustifichi l'invocata (dal convenuto) applicabilità dell'art. 1933 c.c..
Com'è risaputo, tale ultima disposizione al primo comma esclude che il vincitore del giuoco o della scommessa possa agire in giudizio per ottenere quanto promesso da chi ha perso, mentre al secondo comma chiarisce che il perdente, che abbia, però, pagato spontaneamente il debito del giuoco o della scommessa, debito costituente obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., non può pretenderne la restituzione, se non vi sia stata frode o se non sia incapace.
La disposizione qui in esame ha, peraltro, conosciuto un'applicazione estensiva, essendosi la giurisprudenza sforzata di evitare che, con altri negozi, potesse essere raggirata la norma. È considerato non giusto incentivare in qualsiasi maniera l'indebitamento del giocatore, con le conseguenze che da ciò potrebbero derivare nel caso di perdita, per cui s'è affermata immeritevole di tutela la posizione di chi abbia concesso prestiti al giocatore, e così si è estesa ad alcuni negozi collegati la sua portata. Se ne sono definiti i limiti e le condizioni, limitando, quindi, il collegamento rilevante sulla base del requisito della strumentalità. Prevalentemente si è affermata la non azionabilità di finanziamenti strumentali al gioco e/o alla scommessa (mezzi funzionalmente connessi all'attuazione del gioco o della scommessa e che siano tali da realizzare fra le parti le stesse finalità pratiche del rapporto di gioco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario), ritenendo sostanzialmente di scoraggiare i soggetti che avrebbero finanziato i giocatori, permettendo loro d'indebitarsi
Pagina 17 di 20 per giocare.
Ma, nel caso di specie, siamo, invece, al cospetto di una giocata effettuata in comune tra due soggetti, circostanza non vietata né sanzionata dall'ordinamento giuridico,
e tale giocata ha originato una vincita comune, circostanza anch'essa non vietata né sanzionata dall'ordinamento giuridico;
ragion per cui va riaffermato che, diversamente da quanto sostiene il SInor non costituisce ostacolo preclusivo alla pronuncia CP_1 sollecitata dal SInor la previsione di cui all'art. 1933 c.c.. Pt_1
E (passando alla questione sopra accennata) che la giocata sia stata fatta in comunione dalle parti è circostanza evincibile dalla scrittura privata di data 24 marzo 2023, il cui contenuto [“Premesso che i Sig e il Sig. dichiara e Parte_1 Controparte_1
riconoscono che in comunione, La giocata del concorso n. 20/23 del SuperEnalotto effettuata il 16 febbraio 2023 vincente. Il Sig. riconosce e si obbliga a Controparte_1
trasferire prontamente parte della vincita al Sig. la somma di Euro. Parte_1
300.000,00 Trecentomila euro”], nonostante alcune imprecisioni linguistiche, non lascia spazi a dubbi di sorta.
Detta scrittura contiene sia il riconoscimento che la giocata relativamente al concorso n. 20/23 del è stata effettuata in comune, sia l'obbligo del Parte_2 convenuto di trasferire immediatamente all'attore la somma di € 300.000,00, quale “parte” della più ampia vincita e non quale unica somma allo stesso spettante.
D'altro canto il SInor non ha disconosciuto la propria sottoscrizione, che CP_1
risulta apposta in calce a tale scrittura privata, ma si è limitato a sostenere di essere stato vittima di un tentativo di truffa, ordito a suo danno dal SInor e per il quale la locale Pt_1
procura della Repubblica ha aperto un procedimento penale a carico del medesimo SInor
con indagini attualmente concluse. Pt_1
Deve, a tale ultimo riguardo, escludersi, diversamente da quanto vorrebbe il convenuto, che, alla luce dell'istruttoria - comunque parziale e provvisoria - che il pubblico ministero ha condotto a seguito della querela dallo stesso convenuto proposta contro l'attore, la presente iniziativa civile, intrapresa dal SInor possa ritenersi infondata. Pt_1
Invero, le valutazioni espresse dal pubblico ministero, dapprima attraverso la
Pagina 18 di 20 formulazione del capo d'imputazione e poi in forza dell'audizione delle persone informate sui fatti, non sono state ancora vagliate dal Giudice penale nel rituale contraddittorio di un processo e dopo l'escussione dei testimoni.
Il convenuto erra, dunque, nel ritenere che un procedimento penale per tentata truffa possa de plano giovargli in questo giudizio civile, giacché nella presente sede ha unicamente insistito per il rigetto della domanda attorea, senza chiedere l'annullamento, per dolo o errore, della tanto contestata scrittura privata, su cui il credito ex adverso azionato si fonda, ovvero senza invocare l'invalidità, per errore o violenza, della confessione in essa resa.
Ne discende, in conclusione, che risultano pienamente validi ed efficaci il riconoscimento e la promessa di pagamento, contenuti nella ridetta scrittura privata del 24 marzo 2023, la cui sottoscrizione, come detto, non è stata disconosciuta dal convenuto.
Per effetto delle dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la domanda attorea va, dunque, accolta.
2.2 Le spese del presente giudizio di merito e delle fasi cautelari che l'hanno preceduto seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna il convenuto a corrispondere all'attore €
1.650.214,70, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che liquida quanto al presente giudizio di merito in € 37.951,00 per compenso, € 1.790,89 per anticipazioni ed € 145,18 per spese, quanto al procedimento per sequestro conservativo ante causam in € 19.886,00 per compenso, € 1.092,63 per anticipazioni ed € 203,91 per spese, quanto al reclamo avverso il sequestro conservativo in € 19.886,00 per compenso ed € 42,09 per anticipazioni, quanto alla richiesta di revoca del sequestro conservativo in €
13.178,00 per compenso e quanto al reclamo avverso il diniego di revoca del sequestro
Pagina 19 di 20 conservativo in € 13.178,00 per compenso ed € 56,29 per spese, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 26 maggio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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