Art. 1.
Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al Comune medesimo i benefici di cui agli articoli 3 , 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al Comune medesimo i benefici di cui agli articoli 3 , 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni.