Articolo 1 della Legge 11 ottobre 1960, n. 1155
Articolo 2
Versione
8 novembre 1960
Art. 1.
Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al Comune medesimo i benefici di cui agli articoli 3 , 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 8 novembre 1960