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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 02.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 1480, vertente
tra
(C.F.: , rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. MEI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Frosinone, via Adige 41,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1 aveva lavorato come addetto alle pulizie e poi come magazziniere per conto di diverse aziende dal
2008 ad oggi per 8 ore al giorno, per 5 giorni a settimana;
2) nello svolgimento dell'attività di
1 magazziniere il ricorrente si era occupato della gestione in ingresso ed in uscita dal magazzino della merce, con conseguente smistamento;
3) l'attività consisteva nel ricevimento nel magazzino di furgoni, camion e rimorchi, con successivo svuotamento dei container con l'ausilio di transpallet o anche manualmente e spostamento della merce all'interno delle zone di zone di stoccaggio, con l'aiuto dei carrellisti e degli altri operatori;
4) l'attore provvedeva anche alla gestione in uscita della merce, che veniva prelevata e poi predisposta per la spedizione, mediante carrelli elevatori e/o transpallet o anche a mano;
5) l'attività svolta aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una spondilodiscoartrosi lombare con ernia e protrusioni per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente;
6) chiedeva quindi il riconoscimento CP_1 giudiziale della predetta malattia professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico compresa tra il 6% ed il 9% o comunque superiore al 6% o, in estremo subordine, con conseguente riconoscimento di un qualsiasi grado di menomazione dell'integrità psicofisica, in misura pari o superiore all'1%.
Tanto premesso, l'attore ha quindi chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha svolto l'attività di magazziniere per conto di aziende diverse, come addetto alla preparazione della merce alimentare per il successivo trasporto presso i negozi di rivendita. L'attività dunque si sostanziava nella movimentazione e nello spostamento di pesi consistenti in casse di merce alimentare (ortofrutta), che andavano impilate fino a predisporre i vari colli per le successive spedizioni, senza avvalersi di alcun ausilio per il sollevamento in altezza delle cassette.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale, con un danno biologico nella misura del 6%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla
2 malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 193 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombare con ernia discale, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) pone a carico dell' le spese del giudizio, liquidate in €.1.500,00, per compenso CP_1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 6/10/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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