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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 252/2025 R.G.V.G.
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Minori
****
In Nome del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente rel.
Dott. Oronzo Putignano Consigliere
Dott.ssa Roberta Savelli Consigliere
Dott. Ippazio Contrera Componente privato
Dott.ssa Grazia Pierri Componente privato per deliberare nel procedimento civile iscritto al n.252/2025 R.G.V.G., instaurato da rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lucia Celentano;
Parte_1
- appellante-
nei confronti di
Avv. , nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_1 Per_1
e , rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Sassi
[...] Persona_2
- Resistente -
e di
PG presso la Corte di Appello in sede
- Interveniente “ex lege” –
nonché di
, rappresentata e difesa dall'avv. Guendalina Romito Persona_3
- Resistente -
1 ********
Esaminati gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
12.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA con ricorso depositato in data 28.11.2023 il PMM rappresentava la situazione di pregiudizio nella quale versavano i minori n. a Foggia il 28.1.2016 e Persona_1 Per_2
nata a Foggia il [...], in [...] conflittualità genitoriale e della inefficacia
[...]
degli interventi ex art.1 co.1,2,3, L.184/83 posti in essere dai servizi preposti. Evidenziava che la madre da settimane non mandava i minori a scuola, temendo un rientro del Persona_3
padre sul territorio e le condotte violente dello stesso nei confronti di moglie e figli.
Dall'istruttoria svolta, ed in particolare dalle relazioni del servizio sociale del Comune
di San IC GA, emergeva che i bambini vivevano con la madre e la nonna materna in un'abitazione igienicamente adeguata e ben tenuta;
che la madre e i due bambini si presentavano ben curati e parlavano molto bene la lingua italiana;
che i due minori erano ben integrati nel contesto sociale e scolastico. La donna riferiva di essersi separata e di avere denunciato i maltrattamenti fisici e psicologici subiti nel corso della convivenza, iniziata nel
2015, da parte del marito rivelatosi ben presto geloso e possessivo, nonchè intenzionato a condurre con sé in Marocco i due figli contro la volontà materna e degli stessi minori.
Emergeva, inoltre, che da oltre un anno non dava più notizie né si preoccupava Parte_1
in alcun modo del mantenimento dei figli, cui provvedeva la sola madre lavorando saltuariamente come collaboratrice domestica e con l'aiuto della propria genitrice e del fratello.
Alla luce di tali risultanze, il giudice delegato del TM di Bari, con provvedimento emesso in data 18 marzo 2024 in via temporanea e urgente ex art.473 bis 22 c.p.c., sospendeva dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e;
affidava i Parte_1 Per_1 Per_2
minori al servizio sociale di San IC GA;
incaricava il locale consultorio
2 familiare di porre in essere interventi di sostegno genitoriale e prescriveva al padre di collaborare con gli operatori astenendosi da condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli.
Dall' istruttoria successivamente espletata, ed in particolare dalla relazione dei servizi sociali del 5 giugno 2024, emergeva che la genitrice e i bambini erano in procinto di trasferirsi in una abitazione più spaziosa e idonea ad accogliere l'intero nucleo familiare;
che i bambini erano sereni e frequentavano regolarmente la scuola non manifestando alcuna problematica;
che il padre, resosi irreperibile, non aveva più tentato di contattare la sig.ra (dopo Per_3
essersi, in precedenza, fatto vivo solo per manifestare la sua intenzione di portare i figli in
Marocco), né di riprendere il rapporto con i minori e tantomeno di contribuire al loro mantenimento, disinteressandosi del tutto delle loro esigenze educative ed affettive.
Pertanto, il TM, con sentenza in data 20/11/2024 ha:
- dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei Parte_1
confronti dei figli minori;
- confermato l'affidamento dei suddetti minori al servizio sociale del Comune di San
IC GA, stabilendo che di concerto con il consultorio familiare proseguano ogni intervento di sostegno e monitoraggio degli stessi, anche dal punto di vista psicologico, per un anno;
- vietato gli incontri padre - figli;
- incaricato i servizi affidatari di verificare, all'esito di eventuale percorso di cambiamento del padre, la possibile ripresa dei contatti con i figli, se non nocivi per i minori e se da costoro voluti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
- non ha mai ricevuto, da parte del Tribunale per i minorenni di Bari, alcuna notifica relativa al procedimento aperto a tutela dei figli minori. È venuto a conoscenza della pendenza di tale procedimento solo in data 20/1/2025, allorché l'avvocato difensore di Persona_3
nella causa di separazione personale dei coniugi pendente dinanzi al Tribunale di Foggia, ha depositato la sentenza impugnata;
3 - non ha mai ricevuto alcuna convocazione da parte del TM (tramite i carabinieri o mediante formale notifica) né tantomeno è stato mai ascoltato, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- nel merito, il provvedimento impugnato si fonda su informazioni errate e parziali in quanto:
1) non ha mai tenuto condotte violente nei confronti della moglie e dei Parte_1
figli;
2) essendo privo di un'attività lavorativa stabile, si è allontanato molto spesso dall'Italia
per recarsi in Marocco, dove si trova la sua famiglia di origine;
3) i servizi sociali, nonostante le prescrizioni del Tribunale, non hanno mai effettuato interventi di sostegno a favore del padre, onde garantire il mantenimento del rapporto con i figli.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la revoca del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari in data 20/11/2024 con cui è stata dichiarata la sua decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
E' stato acquisito il parere sfavorevole all'accoglimento del gravame reso dal PG in sede il 21.2.2025.
La curatrice speciale dei minori si è costituita in giudizio, deducendo:
1) il ricorso del PMM e il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al TM, nonché il provvedimento conclusivo del giudizio sono stati regolarmente notificati al padre dei minori ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., essendo stata accertata la irreperibilità dello stesso;
2) nel merito, la correttezza, in fatto ed in diritto, del provvedimento impugnato, di cui ha chiesto l'integrale conferma. La curatrice ha rimarcato che la madre dei minori non ha mai manifestato contrarietà alla ripresa dei rapporti padre-figli, a condizione che essi si svolgano secondo le modalità e i tempi stabiliti dai servizi sociali incaricati del caso, onde evitare la sottrazione dei minori, dal padre ripetutamente minacciata.
4 costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento dell'appello Persona_3
evidenziando che: - la convivenza matrimoniale con il padre dei minori si è interrotta a causa della possessività dell'uomo e dei maltrattamenti fisici e psicologici cui lo stesso la sottoponeva anche alla presenza del figlio;
- dopo la separazione, ha Per_1 Pt_1
ripetutamente minacciato di toglierle i bambini e di portarli a vivere in Marocco;
- a seguito delle sue denunce, sono attualmente pendenti a carico di , presso il Tribunale di Foggia, Pt_1
due procedimenti penali per stalking e per tentata violenza privata;
- l'appellante, resosi irreperibile, per quasi tre anni si è disinteressato dei figli non preoccupandosi minimamente delle loro esigenze affettive, educative e materiali. L'uomo, peraltro, non ha mai preso contatti con i servizi territoriali al fine di incontrare i minori.
All'esito della camera di consiglio dell'11.4.2025 la Corte, onde verificare la regolarità
delle notifiche effettuate nei confronti di ha disposto l'acquisizione del Parte_1
fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado, rinviando all'udienza del 13/6/2025. A tale udienza ha disposto ulteriore rinvio per la comparizione personale delle parti. All'udienza del
12/9/2025 ha proceduto all'ascolto di (con l'assistenza di un interprete di Parte_1
lingua araba) e di e, all'esito della discussione, è stata riservata la decisione. Persona_3
Va premesso che dall'esame degli atti risulta che il ricorso del PMM e il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice delegato, nonchè la sentenza impugnata sono stati regolarmente notificati al padre dei minori, irreperibile, ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.; è in atti, altresì, “istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo n.911/2023” presentata dal difensore di in data 22 ottobre 2024 - accolta dal giudice procedente - da Parte_1
cui si evince che l'odierno appellante era a conoscenza della pendenza del procedimento de quo ben prima non solo della data indicata nell'atto di appello (20/1/2025) ma anche della pronuncia della sentenza impugnata e che, ciò nonostante, non ha mai preso contatti con i servizi sociali né interloquito, attraverso il suo difensore, con il TM per chiedere di essere
5 ascoltato. Ad ogni buon conto, ogni irregolarità è sanata dalla comparizione disposta dalla
Corte e dall'ascolto di all'udienza del 12/9/2025. Parte_1
Nel merito, il reclamo non può essere accolto.
Risulta pacificamente dagli atti, ed in particolare da tutte le relazioni del servizio sociale di San IC GA - l'ultima delle quali in data 18/3/2025, con allegata relazione del centro antiviolenza “Da donna a donna” che supporta la signora dal 2023 - che il Per_3
rapporto coniugale tra la stessa e l'odierno appellante si è deteriorato, sfociando in una separazione, in conseguenza delle condotte aggressive, violente e persecutorie poste in essere dall'uomo, ripetutamente denunciate dalla In particolare, la donna ha denunciato ai Per_3
carabinieri di San IC di subire da anni maltrattamenti fisici da parte del marito, anche in presenza del piccolo e di essere stata reiteratamente minacciata di morte dall'uomo, Per_1
il quale pretendeva di portare i due figli in Marocco contro la sua volontà e nonostante i minori fossero perfettamente integrati in Italia, dove sono nati.
E' pacifico, inoltre, che allontanatosi da San IC, non si è più Parte_1
interessato dei figli con i quali ha interrotto ogni rapporto e che lo stesso, da anni, non provvede al loro mantenimento. Conseguentemente, la valutazione del Tribunale è pienamente condivisibile poichè la condotta del genitore, sostanzialmente abdicativa della responsabilità
genitoriale, è gravemente pregiudizievole per i minori.
Per vero l'appellante, all'udienza del 12/9/2025, ha negato di aver assunto condotte violente e aggressive nei confronti della moglie e sostenuto di non averla mai minacciata ma di avere soltanto preteso di incontrare i figli che la e i suoi parenti gli impedivano di Per_3
vedere. Tuttavia, ove ciò fosse vero, non si comprende perché mai l'appellante non si sia rivolto ai servizi sociali o al TM per chiedere che fosse garantito l'esercizio del suo diritto di coltivare il rapporto con i figli. Per contro, risulta documentata in atti la pendenza di ben due procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Foggia nei quali è imputato per atti Pt_1
persecutori (proc. n. 7230/2023 R.G.N.R. e n. 6024/2023 R.G.GIP) e per tentata violenza
6 privata (proc.n. 2024/742 R.G.Dib.) nei confronti della a quale, anche dinanzi a questa Per_3
Corte, ha ribadito la veridicità dei fatti denunciati.
Del resto, non ha spiegato per qual motivo la moglie avrebbe dovuto accusarlo Pt_1
falsamente né vi è ragione di dubitare della attendibilità del doloroso resoconto della Per_3
Dalla relazione del centro antiviolenza emerge, infatti, che al momento della presa in carico la donna viveva in una condizione di profonda insicurezza indotta dalle condotte violente e persecutorie del marito e che ancora oggi ella manifesta timore che l'uomo possa concretamente attuare la minaccia di toglierle i bambini e di condurli in Marocco.
Per di più, deve rilevarsi che lo stesso appellante, allegando giustificazioni risibili (quali il timore che la moglie cedesse alla propria madre le somme destinate ai figli e l'interruzione dei rapporti con la stessa e con i suoi parenti) ha confermato che da almeno tre anni Per_3
non provvede al mantenimento dei figli e di avere deliberatamente omesso di corrispondere qualsiasi contributo economico.
L'istruttoria svolta innanzi a questa Corte ha dunque confermato le condotte pregiudizievoli del padre e il suo sostanziale disinteresse nei confronti dei figli che si è
manifestato non solo non provvedendo al loro mantenimento economico ma anche non curandosi del loro sviluppo psicofisico e della loro educazione.
Emerge dalla relazione del servizio sociale del 18 marzo 2025 che l'uomo non si cura affatto dei figli e non li cerca neppure telefonicamente. Lo stesso, del resto, benché informato della pendenza del procedimento de quo quantomeno dall'ottobre 2024, non ha mai contattato il servizio sociale per avviare un percorso di recupero del rapporto con i figli e nemmeno per avere loro notizie, disinteressandosi completamente della loro vita, del loro percorso scolastico-educativo e della loro crescita. Per contro, la madre provvede da sola a tutte le esigenze dei bambini che si appaiono sereni, ben curati e frequentano regolarmente la scuola in cui sono ben integrati.
In conclusione, a fronte di tali risultanze, la decisione del Tribunale che ha ritenuto opportuno confermare l'affidamento dei minori al servizio sociale di San IC GA
7 e dichiarare il genitore decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, vietando, allo stato, gli incontri padre - figli che potranno essere ripresi soltanto nel caso in cui il servizio sociale affidatario verifichi un percorso di effettivo cambiamento della condotta paterna,
appare corretta ed ineccepibile, tanto più che non ha manifestato alcun proposito di Pt_1
cambiamento, limitandosi a sostenere la falsità di tutto quanto denunciato dalla moglie.
Pertanto, l'appello va rigettato.
La regolamentazione delle spese del procedimento soggiace al criterio della soccombenza. Il compenso legale è liquidato in base al valore indeterminabile della controversia, con l'applicazione della Tabella relativa ai procedimenti di natura contenziosa.
PQM
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' del curatore speciale dei CP_2
minori nonché di delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi Persona_3
€ 3.473,00,a titolo di compenso professionale, per ciascuna delle due predette parti vittoriose,
oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 Tusg in caso di ammissione della/e parte/i vittoriosa/e al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi alle parti, al PG.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo
8
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Minori
****
In Nome del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente rel.
Dott. Oronzo Putignano Consigliere
Dott.ssa Roberta Savelli Consigliere
Dott. Ippazio Contrera Componente privato
Dott.ssa Grazia Pierri Componente privato per deliberare nel procedimento civile iscritto al n.252/2025 R.G.V.G., instaurato da rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lucia Celentano;
Parte_1
- appellante-
nei confronti di
Avv. , nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_1 Per_1
e , rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Sassi
[...] Persona_2
- Resistente -
e di
PG presso la Corte di Appello in sede
- Interveniente “ex lege” –
nonché di
, rappresentata e difesa dall'avv. Guendalina Romito Persona_3
- Resistente -
1 ********
Esaminati gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
12.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA con ricorso depositato in data 28.11.2023 il PMM rappresentava la situazione di pregiudizio nella quale versavano i minori n. a Foggia il 28.1.2016 e Persona_1 Per_2
nata a Foggia il [...], in [...] conflittualità genitoriale e della inefficacia
[...]
degli interventi ex art.1 co.1,2,3, L.184/83 posti in essere dai servizi preposti. Evidenziava che la madre da settimane non mandava i minori a scuola, temendo un rientro del Persona_3
padre sul territorio e le condotte violente dello stesso nei confronti di moglie e figli.
Dall'istruttoria svolta, ed in particolare dalle relazioni del servizio sociale del Comune
di San IC GA, emergeva che i bambini vivevano con la madre e la nonna materna in un'abitazione igienicamente adeguata e ben tenuta;
che la madre e i due bambini si presentavano ben curati e parlavano molto bene la lingua italiana;
che i due minori erano ben integrati nel contesto sociale e scolastico. La donna riferiva di essersi separata e di avere denunciato i maltrattamenti fisici e psicologici subiti nel corso della convivenza, iniziata nel
2015, da parte del marito rivelatosi ben presto geloso e possessivo, nonchè intenzionato a condurre con sé in Marocco i due figli contro la volontà materna e degli stessi minori.
Emergeva, inoltre, che da oltre un anno non dava più notizie né si preoccupava Parte_1
in alcun modo del mantenimento dei figli, cui provvedeva la sola madre lavorando saltuariamente come collaboratrice domestica e con l'aiuto della propria genitrice e del fratello.
Alla luce di tali risultanze, il giudice delegato del TM di Bari, con provvedimento emesso in data 18 marzo 2024 in via temporanea e urgente ex art.473 bis 22 c.p.c., sospendeva dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e;
affidava i Parte_1 Per_1 Per_2
minori al servizio sociale di San IC GA;
incaricava il locale consultorio
2 familiare di porre in essere interventi di sostegno genitoriale e prescriveva al padre di collaborare con gli operatori astenendosi da condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli.
Dall' istruttoria successivamente espletata, ed in particolare dalla relazione dei servizi sociali del 5 giugno 2024, emergeva che la genitrice e i bambini erano in procinto di trasferirsi in una abitazione più spaziosa e idonea ad accogliere l'intero nucleo familiare;
che i bambini erano sereni e frequentavano regolarmente la scuola non manifestando alcuna problematica;
che il padre, resosi irreperibile, non aveva più tentato di contattare la sig.ra (dopo Per_3
essersi, in precedenza, fatto vivo solo per manifestare la sua intenzione di portare i figli in
Marocco), né di riprendere il rapporto con i minori e tantomeno di contribuire al loro mantenimento, disinteressandosi del tutto delle loro esigenze educative ed affettive.
Pertanto, il TM, con sentenza in data 20/11/2024 ha:
- dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei Parte_1
confronti dei figli minori;
- confermato l'affidamento dei suddetti minori al servizio sociale del Comune di San
IC GA, stabilendo che di concerto con il consultorio familiare proseguano ogni intervento di sostegno e monitoraggio degli stessi, anche dal punto di vista psicologico, per un anno;
- vietato gli incontri padre - figli;
- incaricato i servizi affidatari di verificare, all'esito di eventuale percorso di cambiamento del padre, la possibile ripresa dei contatti con i figli, se non nocivi per i minori e se da costoro voluti.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
- non ha mai ricevuto, da parte del Tribunale per i minorenni di Bari, alcuna notifica relativa al procedimento aperto a tutela dei figli minori. È venuto a conoscenza della pendenza di tale procedimento solo in data 20/1/2025, allorché l'avvocato difensore di Persona_3
nella causa di separazione personale dei coniugi pendente dinanzi al Tribunale di Foggia, ha depositato la sentenza impugnata;
3 - non ha mai ricevuto alcuna convocazione da parte del TM (tramite i carabinieri o mediante formale notifica) né tantomeno è stato mai ascoltato, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
- nel merito, il provvedimento impugnato si fonda su informazioni errate e parziali in quanto:
1) non ha mai tenuto condotte violente nei confronti della moglie e dei Parte_1
figli;
2) essendo privo di un'attività lavorativa stabile, si è allontanato molto spesso dall'Italia
per recarsi in Marocco, dove si trova la sua famiglia di origine;
3) i servizi sociali, nonostante le prescrizioni del Tribunale, non hanno mai effettuato interventi di sostegno a favore del padre, onde garantire il mantenimento del rapporto con i figli.
Pertanto, l'appellante ha chiesto la revoca del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari in data 20/11/2024 con cui è stata dichiarata la sua decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
E' stato acquisito il parere sfavorevole all'accoglimento del gravame reso dal PG in sede il 21.2.2025.
La curatrice speciale dei minori si è costituita in giudizio, deducendo:
1) il ricorso del PMM e il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al TM, nonché il provvedimento conclusivo del giudizio sono stati regolarmente notificati al padre dei minori ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., essendo stata accertata la irreperibilità dello stesso;
2) nel merito, la correttezza, in fatto ed in diritto, del provvedimento impugnato, di cui ha chiesto l'integrale conferma. La curatrice ha rimarcato che la madre dei minori non ha mai manifestato contrarietà alla ripresa dei rapporti padre-figli, a condizione che essi si svolgano secondo le modalità e i tempi stabiliti dai servizi sociali incaricati del caso, onde evitare la sottrazione dei minori, dal padre ripetutamente minacciata.
4 costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento dell'appello Persona_3
evidenziando che: - la convivenza matrimoniale con il padre dei minori si è interrotta a causa della possessività dell'uomo e dei maltrattamenti fisici e psicologici cui lo stesso la sottoponeva anche alla presenza del figlio;
- dopo la separazione, ha Per_1 Pt_1
ripetutamente minacciato di toglierle i bambini e di portarli a vivere in Marocco;
- a seguito delle sue denunce, sono attualmente pendenti a carico di , presso il Tribunale di Foggia, Pt_1
due procedimenti penali per stalking e per tentata violenza privata;
- l'appellante, resosi irreperibile, per quasi tre anni si è disinteressato dei figli non preoccupandosi minimamente delle loro esigenze affettive, educative e materiali. L'uomo, peraltro, non ha mai preso contatti con i servizi territoriali al fine di incontrare i minori.
All'esito della camera di consiglio dell'11.4.2025 la Corte, onde verificare la regolarità
delle notifiche effettuate nei confronti di ha disposto l'acquisizione del Parte_1
fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado, rinviando all'udienza del 13/6/2025. A tale udienza ha disposto ulteriore rinvio per la comparizione personale delle parti. All'udienza del
12/9/2025 ha proceduto all'ascolto di (con l'assistenza di un interprete di Parte_1
lingua araba) e di e, all'esito della discussione, è stata riservata la decisione. Persona_3
Va premesso che dall'esame degli atti risulta che il ricorso del PMM e il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice delegato, nonchè la sentenza impugnata sono stati regolarmente notificati al padre dei minori, irreperibile, ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.; è in atti, altresì, “istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo n.911/2023” presentata dal difensore di in data 22 ottobre 2024 - accolta dal giudice procedente - da Parte_1
cui si evince che l'odierno appellante era a conoscenza della pendenza del procedimento de quo ben prima non solo della data indicata nell'atto di appello (20/1/2025) ma anche della pronuncia della sentenza impugnata e che, ciò nonostante, non ha mai preso contatti con i servizi sociali né interloquito, attraverso il suo difensore, con il TM per chiedere di essere
5 ascoltato. Ad ogni buon conto, ogni irregolarità è sanata dalla comparizione disposta dalla
Corte e dall'ascolto di all'udienza del 12/9/2025. Parte_1
Nel merito, il reclamo non può essere accolto.
Risulta pacificamente dagli atti, ed in particolare da tutte le relazioni del servizio sociale di San IC GA - l'ultima delle quali in data 18/3/2025, con allegata relazione del centro antiviolenza “Da donna a donna” che supporta la signora dal 2023 - che il Per_3
rapporto coniugale tra la stessa e l'odierno appellante si è deteriorato, sfociando in una separazione, in conseguenza delle condotte aggressive, violente e persecutorie poste in essere dall'uomo, ripetutamente denunciate dalla In particolare, la donna ha denunciato ai Per_3
carabinieri di San IC di subire da anni maltrattamenti fisici da parte del marito, anche in presenza del piccolo e di essere stata reiteratamente minacciata di morte dall'uomo, Per_1
il quale pretendeva di portare i due figli in Marocco contro la sua volontà e nonostante i minori fossero perfettamente integrati in Italia, dove sono nati.
E' pacifico, inoltre, che allontanatosi da San IC, non si è più Parte_1
interessato dei figli con i quali ha interrotto ogni rapporto e che lo stesso, da anni, non provvede al loro mantenimento. Conseguentemente, la valutazione del Tribunale è pienamente condivisibile poichè la condotta del genitore, sostanzialmente abdicativa della responsabilità
genitoriale, è gravemente pregiudizievole per i minori.
Per vero l'appellante, all'udienza del 12/9/2025, ha negato di aver assunto condotte violente e aggressive nei confronti della moglie e sostenuto di non averla mai minacciata ma di avere soltanto preteso di incontrare i figli che la e i suoi parenti gli impedivano di Per_3
vedere. Tuttavia, ove ciò fosse vero, non si comprende perché mai l'appellante non si sia rivolto ai servizi sociali o al TM per chiedere che fosse garantito l'esercizio del suo diritto di coltivare il rapporto con i figli. Per contro, risulta documentata in atti la pendenza di ben due procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Foggia nei quali è imputato per atti Pt_1
persecutori (proc. n. 7230/2023 R.G.N.R. e n. 6024/2023 R.G.GIP) e per tentata violenza
6 privata (proc.n. 2024/742 R.G.Dib.) nei confronti della a quale, anche dinanzi a questa Per_3
Corte, ha ribadito la veridicità dei fatti denunciati.
Del resto, non ha spiegato per qual motivo la moglie avrebbe dovuto accusarlo Pt_1
falsamente né vi è ragione di dubitare della attendibilità del doloroso resoconto della Per_3
Dalla relazione del centro antiviolenza emerge, infatti, che al momento della presa in carico la donna viveva in una condizione di profonda insicurezza indotta dalle condotte violente e persecutorie del marito e che ancora oggi ella manifesta timore che l'uomo possa concretamente attuare la minaccia di toglierle i bambini e di condurli in Marocco.
Per di più, deve rilevarsi che lo stesso appellante, allegando giustificazioni risibili (quali il timore che la moglie cedesse alla propria madre le somme destinate ai figli e l'interruzione dei rapporti con la stessa e con i suoi parenti) ha confermato che da almeno tre anni Per_3
non provvede al mantenimento dei figli e di avere deliberatamente omesso di corrispondere qualsiasi contributo economico.
L'istruttoria svolta innanzi a questa Corte ha dunque confermato le condotte pregiudizievoli del padre e il suo sostanziale disinteresse nei confronti dei figli che si è
manifestato non solo non provvedendo al loro mantenimento economico ma anche non curandosi del loro sviluppo psicofisico e della loro educazione.
Emerge dalla relazione del servizio sociale del 18 marzo 2025 che l'uomo non si cura affatto dei figli e non li cerca neppure telefonicamente. Lo stesso, del resto, benché informato della pendenza del procedimento de quo quantomeno dall'ottobre 2024, non ha mai contattato il servizio sociale per avviare un percorso di recupero del rapporto con i figli e nemmeno per avere loro notizie, disinteressandosi completamente della loro vita, del loro percorso scolastico-educativo e della loro crescita. Per contro, la madre provvede da sola a tutte le esigenze dei bambini che si appaiono sereni, ben curati e frequentano regolarmente la scuola in cui sono ben integrati.
In conclusione, a fronte di tali risultanze, la decisione del Tribunale che ha ritenuto opportuno confermare l'affidamento dei minori al servizio sociale di San IC GA
7 e dichiarare il genitore decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale, vietando, allo stato, gli incontri padre - figli che potranno essere ripresi soltanto nel caso in cui il servizio sociale affidatario verifichi un percorso di effettivo cambiamento della condotta paterna,
appare corretta ed ineccepibile, tanto più che non ha manifestato alcun proposito di Pt_1
cambiamento, limitandosi a sostenere la falsità di tutto quanto denunciato dalla moglie.
Pertanto, l'appello va rigettato.
La regolamentazione delle spese del procedimento soggiace al criterio della soccombenza. Il compenso legale è liquidato in base al valore indeterminabile della controversia, con l'applicazione della Tabella relativa ai procedimenti di natura contenziosa.
PQM
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' del curatore speciale dei CP_2
minori nonché di delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi Persona_3
€ 3.473,00,a titolo di compenso professionale, per ciascuna delle due predette parti vittoriose,
oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 Tusg in caso di ammissione della/e parte/i vittoriosa/e al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi alle parti, al PG.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna de Scisciolo
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