Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4254/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Francesco Colella;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesco Colella.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale, le pertinenze, nonché la parte di mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, saranno assegnati al SI. fin tanto Parte_1 che l'immobile le pertinenze, i mobili e gli arredi stessi non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro e, pertanto, , Parte_2
nelle more, nulla potrà richiedere a a titolo di indennità di occupazione Parte_1
del ridetto immobile;
3. i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e le attrezzature acquistate dai genitori della SI.ra
, come da esemplificativo e non esaustivo elenco allegato (doc. - 11), Parte_2
saranno a disposizione della stessa per il loro ritiro in qualsiasi momento e che per quanto
- 1 -
sono convenuti ad accordi verbali;
[...]
4. La dimora coniugale unitamente alle pertinenze, mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, laddove vi sia la volontà di entrambi i coniugi, potrà essere locata a terzi ed in tal caso il canone di locazione percepito sarà diviso al 50% tra di loro così come al 50% verranno divise le eventuali spese che, a qualsiasi titolo, dovranno essere conseguentemente sopportate, compreso il pagamento delle rate del mutuo e del finanziamento contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della dimora coniugale e pertinenze (cfr. doc. ti 4 -4.1 e 5);
5. La SI.ra , dovrà lasciare la dimora coniugale con relative pertinenze Parte_2
e reperire altra abitazione anche in locazione.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Il SI. fin tanto che l'immobile le pertinenze, la parte di mobili ed Parte_1
arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, provvederà al pagamento per intero delle rate del mutuo (cfr. doc. ti 4 -4.1) e del finanziamento ancora in essere (cfr. doc. 5) all'uopo esonerando, pro quota, la SI.ra la quale resterà comunque Parte_2
intestataria e proprietaria a tutti gli effetti della propria quota del 50% ;
7) nel caso in cui il SI. per qualsiasi motivo, non provvedesse a quanto Parte_1 previsto al precedente punto 6) e la banca procedesse all'incasso del credito nei confronti della SI.ra , quest'ultima potrà recuperare coattivamente le stesse dal Parte_2
SI. Parte_1
8. Il SI. nelle more di quanto previsto al precedente punto n. 2, Parte_1
provvederà ad intestarsi tutte le utenze della dimora coniugale con relative pertinenze ovvero, in difetto, provvederà a pagare direttamente le stesse;
9. Il SI. fin tanto che l'immobile le pertinenze, la quota di mobili ed Parte_1
arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio non saranno venduti o locati a terzi ovvero uno dei coniugi cederà la propria quota all'altro, provvederà a pagare anche gli oneri condominiali ordinari, la tassa sui rifiuti e tutte le spese ordinarie all'uopo dovute, mentre gli oneri condominiali e tutte le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da entrambi i coniugi;
10. I coniugi, qualora decidessero di locare la dimora coniugale le pertinenze, la parte di mobili ed arredi acquistati congiuntamente dopo il matrimonio, il canone di locazione
- 2 - percepito sarà diviso al 50% tra di loro così come al 50% verranno divise le eventuali spese che, a qualsiasi titolo, dovranno essere conseguentemente sopportate, compreso il pagamento delle rate del mutuo e del finanziamento contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della dimora coniugale e pertinenze (cfr. doc. ti 4 -4.1 e 5).
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi (cfr. doc. ti n.n. 6 e 7), gli stessi si dichiarano autosufficienti economicamente e non hanno null'altro a pretendere l'uno verso l'altro.
8. I coniugi dichiarano che non sussistono debiti e/o crediti reciproci.
9. I coniugi convengono, infine, che le spese e competenze di giudizio vengano solidalmente poste a carico delle part”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a Foggia il 30/05/2014, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. il quale in data 18.10.2024 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che
- 3 - l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Foggia il 30/05/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Foggia al n. 94, parte II, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foggia di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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