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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1292/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1292/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 LEONARDO TOVOLI e dell'avv. GANCI FABIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
, Parte_2 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. LEONARDO TOVOLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._4 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 agisce nei Parte_1
confronti del per esporre: -che per una pluralità Controparte_2 di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
-che, in quanto docente a tempo determinato, non gli è stata riconosciuta la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNI del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo le differenze retributive così come ivi quantificate
Si costituisce ritualmente il resistente, chiedendo di rigettare nel CP_1
merito la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che parzialmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e pare meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente, in quanto parte ricorrente ha dimostrato per tabulas di aver CP_1
tempestivamente interrotto il decorso dei termini di prescrizione (Cfr. doc. n. 7 ricorso).
Passando allo scrutinio del merito, in punto di an debeautur, questo giudicante non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, a mente del quale “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art.
81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n.17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva1999/70/CE, il datore di lavoro,
pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i
2 quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive »;
5. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa
Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla
spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti
anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
(…) 6. Nel
caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una
prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» e ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. Una volta escluse, con
accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione,
sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D. Lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi
costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. Si deve, pertanto, ritenere (…) che le
3 parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere
dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4
tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi
di servizio inferiori al mese». (Cfr. Cass.sent. n.20015 del 27.7.2018).
Di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6293/20, ha nuovamente confermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”. La Corte di
Cassazione ha dunque ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale
4 collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. La ratio sottesa alla previsione del compenso, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Riguardo alla quantificazione degli importi dovuti dal resistente,
occorre rilevare che non vi è contestazione specifica in ordine alla somma di
€ 2.426,94
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti dal D.M. 147/2022, cause di lavoro senza istruttoria costituenda di valore compreso fra € 1.100,00, ed € 5.200,00 stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
;
[...]
2. CONDANNA il resistente, al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in € 2.426,94 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_1
parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 950,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese
5 generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1292/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 LEONARDO TOVOLI e dell'avv. GANCI FABIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
, Parte_2 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. LEONARDO TOVOLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._4 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.12.2024 agisce nei Parte_1
confronti del per esporre: -che per una pluralità Controparte_2 di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
-che, in quanto docente a tempo determinato, non gli è stata riconosciuta la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNI del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo le differenze retributive così come ivi quantificate
Si costituisce ritualmente il resistente, chiedendo di rigettare nel CP_1
merito la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che parzialmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e pare meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente, in quanto parte ricorrente ha dimostrato per tabulas di aver CP_1
tempestivamente interrotto il decorso dei termini di prescrizione (Cfr. doc. n. 7 ricorso).
Passando allo scrutinio del merito, in punto di an debeautur, questo giudicante non intende discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, a mente del quale “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art.
81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n.17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva1999/70/CE, il datore di lavoro,
pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i
2 quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive »;
5. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa
Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla
spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti
anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
(…) 6. Nel
caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una
prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» e ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. Una volta escluse, con
accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione,
sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D. Lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi
costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. Si deve, pertanto, ritenere (…) che le
3 parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere
dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4
tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi
di servizio inferiori al mese». (Cfr. Cass.sent. n.20015 del 27.7.2018).
Di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6293/20, ha nuovamente confermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”. La Corte di
Cassazione ha dunque ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale
4 collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. La ratio sottesa alla previsione del compenso, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Riguardo alla quantificazione degli importi dovuti dal resistente,
occorre rilevare che non vi è contestazione specifica in ordine alla somma di
€ 2.426,94
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti dal D.M. 147/2022, cause di lavoro senza istruttoria costituenda di valore compreso fra € 1.100,00, ed € 5.200,00 stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
;
[...]
2. CONDANNA il resistente, al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in € 2.426,94 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_1
parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 950,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese
5 generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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