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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1590 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Carmela Mirarchi, con la quale è elettivamente domiciliato in
Caulonia (RC), Via Brooklyn n. 3
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: 2
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “ , sita in ON (RC), Parte_1
negli anni 2015 (dal 28.07.2015 al 31.12.2015), 2016 (dal 08.08.2016 al
31.12.2016) e 2017 (dal 24.08.2017 al 31.12.2017), per 102 giornate lavorative, conseguendo l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupato di lavori agricoli vari, tra i quali: raccolta di agrumi e di olive, pulizia e irrigazione dei terreni, percependo una retribuzione giornaliera pari a circa € 45,00 e lavorando dalle ore 7,00 alle ore 16,00, con un'ora di pausa pranzo;
- che, con missive del 07/12/2021, l' ha comunicato la CP_1
cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per gli anni 2015, 2016 e
2017;
- che ha effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata negli anni summenzionati;
- che i provvedimenti emessi dall' sono illegittimi in quanto privi CP_2
di motivazione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare
l'effettiva sussistenza per gli anni 2015, 2016 e 2017 dei rapporti di lavoro agricolo subordinato intercorsi tra il ricorrente e l' azienda agricola Parte_2
e quindi il diritto dello stesso alla reiscrizione negli elenchi nominativi
[...]
dei lavoratori agricoli per i suddetti anni per numero 102 giornate agricole, con ogni conseguenza di legge ed ogni necessario provvedimento anche ordinatorio;
2) conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante a trattenere le prestazione previdenziali e/o assistenziali già erogate dall' in CP_1
suo favore, collegate al riconosciuto diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per i predetti anni, con condanna dell' alla restituzione di eventuale CP_1
somme già trattenute o recuperate in ragione della cancellazione per cui è 3
causa ; Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la decadenza di cui all'art. 22 della L. n. 83/70, la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente a seguito di un accertamento ispettivo e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22
D.L. n. 7/70 sollevata dall' CP_1
Infatti, i provvedimenti di disconoscimento sono stati notificati al ricorrente in data 7/12/2021, sicché il termine di cui all'art.22 decorre trascorsi
30 giorni dalla notifica del provvedimento, allorquando lo stesso è divenuto definitivo: pertanto, il ricorso depositato in data 5/05/2022 è stato tempestivamente proposto entro il termine di 120 giorni.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni. 4
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio.
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2015, 2016 e 2017 è scaturita da accertamenti ispettivi eseguiti dall' presso l'azienda agricola CP_1 5
, che si è concluso con il disconoscimento di tutti i rapporti di Parte_2
lavoro denunciati nel periodo oggetto di accertamento, che va dal 17/04/2015 al
31/12/2018, come si evince dal verbale ispettivo allegato alla memoria di costituzione dell' CP_1
In sede ispettiva, sono emerse delle incongruenze con riferimento ai titoli in virtù dei quali l'azienda possedeva i terreni dichiarati nella denuncia aziendale, una antieconomicità dell'attività di impresa che, a fronte dei guadagni, non avrebbe avuto modo di stare sul mercato, dovendo affrontare spese di gran lunga superiori ai guadagni.
Inoltre, non è stato trovato alcun riscontro documentale dell'attività svolta, non avendo l'azienda prodotto alcuna fattura né di acquisto né di vendita, avendo esibito soltanto i modelli IVA per gli anni 2015, 2016 e 2017 il registro
IVA 2017, i documenti di trasporto dal 2015 al 2018, documentazione dalla quale è emerso che, negli anni 2015 e 2016, l'azienda non ha svolto attività mentre, limitatamente all'anno 2017, è emerso un volume di affari che non sarebbe stato sufficiente neanche a coprire le spese per i dipendenti.
Nondimeno, in sede ispettiva, sono emerse delle incongruenze tra quanto dichiarato dai lavoratori, quanto dichiarato dal titolare e quanto riscontrato presso i terreni.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, sono emerse contraddizioni in ordine al tipo di lavoro (laddove alcuni lavoratori hanno dichiarato di essersi occupati delle olive, attività non menzionata dal datore di lavoro), ai colleghi di lavoro, agli orari di lavoro, all'ubicazione dei fondi, alla collocazione temporale dell'attività lavorativa, alla retribuzione.
Alla luce di quanto riscontrato, considerando che il fabbisogno di giornate lavorative sui terreni oggetto di denuncia aziendale poteva essere soddisfatto con il lavoro dei familiari, tutti i rapporti di lavoro denunciati nel periodo oggetto di ispezione, tra cui i rapporti di lavoro denunciati dall'odierno ricorrente, sono stati cancellati. 6
Orbene, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato negli anni 2015, 2016 e 2017, per 102 giornate lavorative per ciascun anno occupandosi della raccolta degli agrumi e della loro lavorazione nel magazzino aziendale, della raccolta delle olive, della pulizia e dell'irrigazione dei terreni coltivati a uliveto e agrumeto, sotto la direzione di , Parte_2
dalle 7:00 alle 16:00, percependo una retribuzione in contanti di € 45,00 a giornata.
In merito, osserva preliminarmente il giudicante che il presunto datore di lavoro, sentito in sede ispettiva, ha dichiarato che si occupava della raccolta di clementine, e , ma non ha menzionato Parte_3 Parte_4
attività legata alle olive.
A sostengo di quanto dichiarato, il ricorrente ha allegato i contratti di lavoro e le buste paga: invero, anche la documentazione prodotta (contratti di lavoro, buste paga, comunicazioni di assunzione) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Inoltre, l'istruttoria processuale non ha confermato, ma in qualche modo ha smentito, quanto reclamato nel ricorso.
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale sono vaghe, contraddittorie e generiche con riferimento agli elementi della subordinazione, in contrasto tra loro e rispetto a quanto reclamato nel ricorso introduttivo e, dunque, sono scarsamente attendibili
In particolare, il teste premettendo di aver lavorato per Testimone_1
l'azienda nel 2017 e nel 2018, per 102 giornate da luglio a Parte_2 7
dicembre, ha genericamente riferito che: “ho lavorato per l'azienda Pt_2
nel 2017 e nel 2018, per 102 giornate da luglio a dicembre” “Ho
[...]
lavorato con nel 2017, mi sembra che sia arrivato dopo di me Parte_1
ma non ricordo in che mese;
ha lavorato fino a dicembre ma non so quante giornate lavorative abbia svolto”.
Pertanto, il teste ha dedotto di aver lavorato con il ricorrente nell'anno
2017 riferendo, tuttavia, in maniera vaga in ordine ai periodi di lavoro in cui lo stesso sarebbe stato presente.
Con riferimento all'attività svolta, il teste ha dichiarato: “Lavoravamo dalle 7:00 alle 16:00 con una pausa dalle 12:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato;
ci diceva cosa fare il sig. che ogni tanto era presente Parte_2
sui terreni altrimenti la mattina presto quando ci vedevamo al “magazzino” e ci diceva cosa fare;
il magazzino è un deposito dove il titolare teneva le arance che non si trova vicino ai terreni ma a ON paese;
noi ci ritrovavamo lì la mattina e il datore di lavoro ci portava sui terreni con il suo Parte_2
furgone; io vedevo ogni mattina presso il magazzino sia la signora Per_1
che il sig. Noi facevamo tutti lo stesso lavoro: a luglio ci Parte_1
occupavamo della pulitura dei terreni;
poi nei periodi di raccolta delle arance raccoglievamo le arance e le portavamo al magazzino con i camion;
le arance venivano raccolte dagli alberi sia dagli uomini che dalle donne, i signori
e raccoglievano le arance;
una volta Parte_1 Persona_2
raccolte le arance venivano portate al magazzino con il camion e noi le scaricavamo;
da lì venivano lavorate: venivano lavate veniva messa la cera con una macchina venivano suddivise in base alla grandezza;
io a volte ho lavorato nel magazzino e a volte nei campi;
i signori e Parte_1 Persona_2
lavoravano nei campi se non vi era lavoro nel magazzino;
[...]
lavoravano anche nel magazzino;
Eravamo pagati dal titolare personalmente €
45 a giornata;
a volte ci pagava con bonifico e a volte in contanti se chiedevamo un acconto e ci consegnava i soldi personalmente;
quando doveva 8
consegnare la retribuzione il sig. ci chiamava presso il Parte_2
magazzino dove c'era un ufficio;
nell'ufficio poi entravamo uno alla volta per ricevere la retribuzione;
avevo la busta paga;
l'azienda si occupava anche della raccolta delle olive;
vi erano degli uliveti a ON e a Pazzano;
io mi occupavo anche della raccolta delle olive;
i signori e Persona_2
si occupavano anche della raccolta delle olive dal mese di Parte_1
novembre e a volte si arrivava anche a dicembre”.
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “l' mi ha cancellato le giornate CP_1
lavorative denunciate per l'azienda nel 2017 e nel 2018; ho Parte_2
fatto causa all' avverso la cancellazione che è ancora in corso;
non so se i CP_1
signori e siano stati chiamati come Parte_1 Persona_2
testimoni nella mia causa”.
Ancora il teste , titolare dell'azienda datrice di lavoro e Parte_2
destinataria dell'accertamento ispettivo, ha riferito che: “sono parente di che è mio figlio;
anche lui ha lavorato alle mie dipendenze Parte_1
nel 2015, nel 2016 e nel 2017; io sono titolare di una ditta individuale che porta il mio nome, che si occupava della raccolta degli agrumi e della raccolta delle olive;
gli agrumi venivano portati al deposito dagli autisti e dai miei dipendenti tra cui e (…) i quali si occupavano anche della raccolta”; I Parte_1
miei dipendenti tra cui il signori e Parte_1 Persona_2
lavoravano dalle 7:00 alle 12:00 e poi dopo una pausa di un'ora dalle 13:00 alle 16:00; lavoravano dal lunedì al sabato;
in quegli anni avevo circa una quindicina di dipendenti ma non ricordo il numero esatto;
ero io che dicevo cosa fare ai miei dipendenti;
avevo un magazzino e lì davo loro le direttive su dove andare;
il magazzino era a ON Marina;
i terreni erano a
ON a Stilo e a Santa Caterina dello Ionio provincia di Catanzaro;
avevo, in particolare a Santa Caterina dello ionio, dei contratti che si chiamano
“frutti pendenti” in virtù dei quali io acquistavo gli agrumi sugli alberi;
gli uliveti erano a Pazzano;
i signori e Parte_1 Persona_2 9
lavoravano su tutti i terreni e a seconda dei giorni li mandavo sull'uno o sull'altro terreno;
preciso inoltre che gli agrumi venivano portati in magazzino dove avevo e ho tutt'ora dei macchinari e lì i miei dipendenti, tra cui la signori
e (…) si occupavano di lavare gli agrumi di calibrarli, ossia Parte_1
con un calibratore venivano suddivisi in base alla grandezza;
i signori Pt_1
e si occupavano quindi sia della raccolta degli
[...] Persona_2
agrumi e della lavorazione degli stessi che della raccolta delle olive; i signori
e (…) percepivano una retribuzione di € 45 al giorno;
li Parte_1
pagavo io personalmente di solito in contanti ma a volte anche con bonifico;
quando dovevo consegnare la retribuzione convocavo i dipendenti nell'ufficio singolarmente;
i miei dipendenti avevano regolare busta paga”.
Nondimeno, il teste ha riferito che: “Mentre lavoravo non ho mai subito ispezioni dall invece gli ispettori sono venuti da me e mi hanno convocato CP_1
tramite il consulente dopo la chiusura dell'attività; la ditta era già chiusa da due anni;
gli ispettori mi hanno convocato e mi hanno chiesto della documentazione;
li ho portati nel magazzino, ma non sui terreni;
inoltre hanno convocato tutti gli operai e li hanno interrogati;
all'esito dell'accertamento ho ricevuto dall' un provvedimento scritto ma non ricordo cosa vi fosse CP_1
scritto; mi sembra che nel verbale vi fosse scritto che erano stati convocati gli operai;
ho avuto una causa penale dopo l'accertamento ispettivo ma non so perché so solo che l'abbiamo vinta;
io ero imputato e sono stato assolto;
io personalmente non ho agito avverso l'esito dell'accertamento ispettivo;
mi sembra che i miei operai abbiano agito nei confronti dell' perché veniva CP_1
richiesta loro la restituzione della disoccupazione agricola;
io non ho mai avuto e non ho cause pendenti nei confronti dell' . CP_1
Ancora il teste , premettendo che: “ è Testimone_2 Parte_1
mio fratello;
ho lavorato anche con lui sempre alle dipendenze di mio padre, che aveva un'azienda agricola;
ora non ce l'ha più perché penso sia chiusa ma non lo so in quanto io ora ho un ristorante-pizzeria Io ho lavorato alle 10
dipendenze di mio padre dal 2014 al 2018 da agosto a dicembre per 102 giornate lavorative;
un anno ho lavorato da ottobre a dicembre ma non ricordo in quale anno. Ho lavorato con nel 2015 nel 2016 e nel 2017; Parte_1
con la signora (…)i ho lavorato nel 2016 e nel 2017; ricordo che con mio fratello lavoravamo insieme in quanto anche lui lavorava da agosto a dicembre
e il primo anno ha lavorato da luglio a dicembre”, ha riferito, sempre senza una precisa collocazione temporale, che: “I terreni dell'azienda di mio padre si trovavano a ON a Stilo e a Santa Caterina dove mio padre aveva contratti di frutti pendenti ossia acquistava i frutti dagli alberi;
poi vi erano degli uliveti a ON e a Pazzano;
l'azienda si occupava della raccolta di agrumi e della raccolta delle olive;
io lavoravo come bracciante agricolo;
ci vedevamo alle 7:00 di mattina al magazzino di mio padre in contrada Cefalì comune di ON;
incontravo lì anche i signori (…) e Parte_1
nel magazzino mio padre ci dava disposizioni su dove ci dovessimo recare;
capitava che le donne rimanessero in magazzino per occuparsi della lavorazione delle arance ossia di passarle nei macchinari, di calibrarle nelle cassette a seconda delle dimensioni;
preciso invece che del carico e dello scarico delle arance ci occupavamo noi uomini;
portavamo le arance dai terreni al magazzino con un camioncino di proprietà di mio padre;
c'erano giorni in cui lavoravamo tutti in campagna e giorni in cui alcuni tra cui anche il sig. per i lavori pesanti e la signora (…) rimanevano in Parte_1
magazzino; percepivamo una retribuzione di € 45 al giorno;
ci pagava mio padre in contanti;
avevamo busta paga;
ci pagava mensilmente;
mio padre aveva un ufficio che era nel magazzino dove ci convocava per pagarci;
avevamo un orario di lavoro da rispettare;
ci vedevamo alle 7:00 al magazzino, lavoravamo fino alle 12:00 poi facevamo un'ora di pausa e lavoravamo fino alle 16:00; lavoravamo dal lunedì al venerdì; vedevo ogni giorno nei periodi in cui lavoravamo insieme sia la sig.ra (…) che capitava anche Parte_1
che lavorassimo insieme sugli stessi terreni”. 11
Infine, il teste ha dichiarato che: “l' mi ha cancellato le giornate CP_1
lavorative denunciate per l'azienda di mio padre ma non ricordo per quali anni;
ho fatto causa all' avverso la cancellazione che è ancora in corso;
penso CP_1
che i sig.ri (…) e siano stati chiamati come testimoni nella Parte_1
mia causa”.
Il teste ha riferito che: “ho lavorato per l'azienda Persona_2
nel 2016 nel 2017 e nel 2018; nel 2016 ho lavorato da ottobre Parte_2
a dicembre, nel 2017 da aprile a dicembre nel 2018 da gennaio a marzo ma non ricordo con esattezza;
Ho lavorato con il sig. nel 2016 e in Parte_1
quell'anno quando io ho iniziato lui lavorava già; abbiamo lavorato insieme anche nel 2017, ma nel 2017 lui ha iniziato dopo di me ma non ricordo esattamente quando;
non ricordo con esattezza fino a quando abbia lavorato in sig. nel 2016 e nel 2017; in uno dei due anni il ricorrente ha Parte_1
lavorato per 101 giornate ma non ricordo in quale dei due anni;
non ricordo quante giornate lavorative abbia svolto nell'altro anno”.
Ancora il teste ha riferito che: “Io e il sig. lavoravamo insieme ci Pt_1
recavamo sui terreni raccoglievamo le arance e a volte stavamo nel magazzino
a lavorare le arance, le calibravamo e gli uomini le sistemavano nelle cassette;
a Pazzano vi erano anche degli uliveti dell'azienda; io mi occupavo anche della raccolta delle olive se vi era bisogno e anche il sig. se ne Parte_1
occupava. Avevamo un orario di lavoro da rispettare dalle 7:00 alle 16:00 con una pausa pranzo;
lavoravamo dal lunedì al venerdì ; ci diceva cosa fare il sig.
; la mattina ci vedevamo al magazzino che era in via Cefalù a Parte_2
ON e il titolare ci diceva cosa fare;
nei periodi in cui lavoravamo insieme la mattina al magazzino vi era anche da lì Parte_1
andavamo sui terreni che raggiungevamo con un furgoncino che credo fosse del datore di lavoro. Percepivo una retribuzione di € 45 al giorno;
non so quanto percepisse di retribuzione il sig. mi pagava il sig. Parte_1 Pt_1 12
; mi chiamava in magazzino dove c'era un ufficio e ogni fine mese mi Pt_2
pagava; mi pagava in contanti;
avevo busta paga”.
Infine, il teste ha riferito che: “Ho subito la cancellazione delle giornate denunciate per l'azienda ; che io sappia ho fatto causa Parte_2
all' avverso la cancellazione;
preciso che ero imputata in un processo CP_1
penale per gli stessi fatti e sono stata assolta;
ho dato mandato scritto ad un avvocato per agire nei confronti dell' avverso la cancellazione;
so che la CP_1
causa è ancora in corso;
non so se il sig. sia stato chiamato Parte_1
come testimone nella mia causa”.
Pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, gestibile con il lavoro del solo titolare, mentre il ricorrente nulla ha allegato né provato in ordine al rapporto di lavoro oggetto di cancellazione.
Del resto, ad eccezione del teste tutti i testi escussi sono stretti Tes_3
congiunti del ricorrente e del datore di lavoro circostanza che suffraga in qualche modo quanto accertato in sede ispettiva, ove il fabbisogno dei terreni è risultato gestibile con il solo lavoro del titolare, magari supporto dei familiari, tra cui l'odierno ricorrente.
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, non può non tenersi conto della circostanza che uno dei testi sia il datore di lavoro, destinatario dell'accertamento ispettivo eseguito dall' e che gli altri testi, CP_1
alcuni dei quali legati da uno stretto vincolo di parentela con il datore di lavoro e con il ricorrente, sono stati tutti destinatari di provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli per le giornate denunciate per la stessa azienda , in virtù del medesimo verbale ispettivo, e che abbiano intrapreso delle azioni volte ad accertare il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima azienda, in alcune delle quali la ricorrente è stata anche indicata come teste. 13
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno una un giudizio incardinato, nei confronti dell e hanno subito la cancellazione CP_1
delle giornata agricole indicate per la medesima azienda) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni 14
siano il datore di lavoro (destinatario dell'accertamento ispettivo che ha condotto alla cancellazione dei rapporti di lavoro oggetto di giudizio) e altri lavoratori destinatari della medesima cancellazione, che hanno in corso dei nei confronti dell' per le medesime ragioni, relativamente agli stessi anni e CP_1
con riferimento alla medesima azienda (taluni dei quali anche testimoni reciproci con la ricorrente), incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante, ravvisandosi un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione del giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e l'azienda . Parte_2
In merito appare ininfluente l'esito del giudizio penale nei confronti del ricorrente, che riguarda i fatti accertati dall' in sede ispettiva e che si è CP_1
concluso con l'assoluzione dai reati di cui agli articoli 110 e 640 n. 1 c.p.
Infatti, premettendo che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale nell'ambito del giudizio penale, nella sentenza allegata in atti si legge che l'assoluzione deriva dalla mancata prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, circostanza dalla quale non può ricavarsi l'accertamento del rapporto di lavoro, che è stato oggetto di contestazione e disconoscimento e che imponeva, in questa sede, un onere probatorio in capo al ricorrente che, alla luce di quanto argomentato, non è stato assolto.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse. 15
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. personalmente sottoscritta.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1590/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in e 4638,00, oltre accessori come per legge
Locri, 16/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1590 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Carmela Mirarchi, con la quale è elettivamente domiciliato in
Caulonia (RC), Via Brooklyn n. 3
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: 2
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “ , sita in ON (RC), Parte_1
negli anni 2015 (dal 28.07.2015 al 31.12.2015), 2016 (dal 08.08.2016 al
31.12.2016) e 2017 (dal 24.08.2017 al 31.12.2017), per 102 giornate lavorative, conseguendo l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupato di lavori agricoli vari, tra i quali: raccolta di agrumi e di olive, pulizia e irrigazione dei terreni, percependo una retribuzione giornaliera pari a circa € 45,00 e lavorando dalle ore 7,00 alle ore 16,00, con un'ora di pausa pranzo;
- che, con missive del 07/12/2021, l' ha comunicato la CP_1
cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per gli anni 2015, 2016 e
2017;
- che ha effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata negli anni summenzionati;
- che i provvedimenti emessi dall' sono illegittimi in quanto privi CP_2
di motivazione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare
l'effettiva sussistenza per gli anni 2015, 2016 e 2017 dei rapporti di lavoro agricolo subordinato intercorsi tra il ricorrente e l' azienda agricola Parte_2
e quindi il diritto dello stesso alla reiscrizione negli elenchi nominativi
[...]
dei lavoratori agricoli per i suddetti anni per numero 102 giornate agricole, con ogni conseguenza di legge ed ogni necessario provvedimento anche ordinatorio;
2) conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante a trattenere le prestazione previdenziali e/o assistenziali già erogate dall' in CP_1
suo favore, collegate al riconosciuto diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per i predetti anni, con condanna dell' alla restituzione di eventuale CP_1
somme già trattenute o recuperate in ragione della cancellazione per cui è 3
causa ; Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la decadenza di cui all'art. 22 della L. n. 83/70, la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente a seguito di un accertamento ispettivo e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22
D.L. n. 7/70 sollevata dall' CP_1
Infatti, i provvedimenti di disconoscimento sono stati notificati al ricorrente in data 7/12/2021, sicché il termine di cui all'art.22 decorre trascorsi
30 giorni dalla notifica del provvedimento, allorquando lo stesso è divenuto definitivo: pertanto, il ricorso depositato in data 5/05/2022 è stato tempestivamente proposto entro il termine di 120 giorni.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni. 4
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio.
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2015, 2016 e 2017 è scaturita da accertamenti ispettivi eseguiti dall' presso l'azienda agricola CP_1 5
, che si è concluso con il disconoscimento di tutti i rapporti di Parte_2
lavoro denunciati nel periodo oggetto di accertamento, che va dal 17/04/2015 al
31/12/2018, come si evince dal verbale ispettivo allegato alla memoria di costituzione dell' CP_1
In sede ispettiva, sono emerse delle incongruenze con riferimento ai titoli in virtù dei quali l'azienda possedeva i terreni dichiarati nella denuncia aziendale, una antieconomicità dell'attività di impresa che, a fronte dei guadagni, non avrebbe avuto modo di stare sul mercato, dovendo affrontare spese di gran lunga superiori ai guadagni.
Inoltre, non è stato trovato alcun riscontro documentale dell'attività svolta, non avendo l'azienda prodotto alcuna fattura né di acquisto né di vendita, avendo esibito soltanto i modelli IVA per gli anni 2015, 2016 e 2017 il registro
IVA 2017, i documenti di trasporto dal 2015 al 2018, documentazione dalla quale è emerso che, negli anni 2015 e 2016, l'azienda non ha svolto attività mentre, limitatamente all'anno 2017, è emerso un volume di affari che non sarebbe stato sufficiente neanche a coprire le spese per i dipendenti.
Nondimeno, in sede ispettiva, sono emerse delle incongruenze tra quanto dichiarato dai lavoratori, quanto dichiarato dal titolare e quanto riscontrato presso i terreni.
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, sono emerse contraddizioni in ordine al tipo di lavoro (laddove alcuni lavoratori hanno dichiarato di essersi occupati delle olive, attività non menzionata dal datore di lavoro), ai colleghi di lavoro, agli orari di lavoro, all'ubicazione dei fondi, alla collocazione temporale dell'attività lavorativa, alla retribuzione.
Alla luce di quanto riscontrato, considerando che il fabbisogno di giornate lavorative sui terreni oggetto di denuncia aziendale poteva essere soddisfatto con il lavoro dei familiari, tutti i rapporti di lavoro denunciati nel periodo oggetto di ispezione, tra cui i rapporti di lavoro denunciati dall'odierno ricorrente, sono stati cancellati. 6
Orbene, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato negli anni 2015, 2016 e 2017, per 102 giornate lavorative per ciascun anno occupandosi della raccolta degli agrumi e della loro lavorazione nel magazzino aziendale, della raccolta delle olive, della pulizia e dell'irrigazione dei terreni coltivati a uliveto e agrumeto, sotto la direzione di , Parte_2
dalle 7:00 alle 16:00, percependo una retribuzione in contanti di € 45,00 a giornata.
In merito, osserva preliminarmente il giudicante che il presunto datore di lavoro, sentito in sede ispettiva, ha dichiarato che si occupava della raccolta di clementine, e , ma non ha menzionato Parte_3 Parte_4
attività legata alle olive.
A sostengo di quanto dichiarato, il ricorrente ha allegato i contratti di lavoro e le buste paga: invero, anche la documentazione prodotta (contratti di lavoro, buste paga, comunicazioni di assunzione) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Inoltre, l'istruttoria processuale non ha confermato, ma in qualche modo ha smentito, quanto reclamato nel ricorso.
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale sono vaghe, contraddittorie e generiche con riferimento agli elementi della subordinazione, in contrasto tra loro e rispetto a quanto reclamato nel ricorso introduttivo e, dunque, sono scarsamente attendibili
In particolare, il teste premettendo di aver lavorato per Testimone_1
l'azienda nel 2017 e nel 2018, per 102 giornate da luglio a Parte_2 7
dicembre, ha genericamente riferito che: “ho lavorato per l'azienda Pt_2
nel 2017 e nel 2018, per 102 giornate da luglio a dicembre” “Ho
[...]
lavorato con nel 2017, mi sembra che sia arrivato dopo di me Parte_1
ma non ricordo in che mese;
ha lavorato fino a dicembre ma non so quante giornate lavorative abbia svolto”.
Pertanto, il teste ha dedotto di aver lavorato con il ricorrente nell'anno
2017 riferendo, tuttavia, in maniera vaga in ordine ai periodi di lavoro in cui lo stesso sarebbe stato presente.
Con riferimento all'attività svolta, il teste ha dichiarato: “Lavoravamo dalle 7:00 alle 16:00 con una pausa dalle 12:00 alle 13:00, dal lunedì al sabato;
ci diceva cosa fare il sig. che ogni tanto era presente Parte_2
sui terreni altrimenti la mattina presto quando ci vedevamo al “magazzino” e ci diceva cosa fare;
il magazzino è un deposito dove il titolare teneva le arance che non si trova vicino ai terreni ma a ON paese;
noi ci ritrovavamo lì la mattina e il datore di lavoro ci portava sui terreni con il suo Parte_2
furgone; io vedevo ogni mattina presso il magazzino sia la signora Per_1
che il sig. Noi facevamo tutti lo stesso lavoro: a luglio ci Parte_1
occupavamo della pulitura dei terreni;
poi nei periodi di raccolta delle arance raccoglievamo le arance e le portavamo al magazzino con i camion;
le arance venivano raccolte dagli alberi sia dagli uomini che dalle donne, i signori
e raccoglievano le arance;
una volta Parte_1 Persona_2
raccolte le arance venivano portate al magazzino con il camion e noi le scaricavamo;
da lì venivano lavorate: venivano lavate veniva messa la cera con una macchina venivano suddivise in base alla grandezza;
io a volte ho lavorato nel magazzino e a volte nei campi;
i signori e Parte_1 Persona_2
lavoravano nei campi se non vi era lavoro nel magazzino;
[...]
lavoravano anche nel magazzino;
Eravamo pagati dal titolare personalmente €
45 a giornata;
a volte ci pagava con bonifico e a volte in contanti se chiedevamo un acconto e ci consegnava i soldi personalmente;
quando doveva 8
consegnare la retribuzione il sig. ci chiamava presso il Parte_2
magazzino dove c'era un ufficio;
nell'ufficio poi entravamo uno alla volta per ricevere la retribuzione;
avevo la busta paga;
l'azienda si occupava anche della raccolta delle olive;
vi erano degli uliveti a ON e a Pazzano;
io mi occupavo anche della raccolta delle olive;
i signori e Persona_2
si occupavano anche della raccolta delle olive dal mese di Parte_1
novembre e a volte si arrivava anche a dicembre”.
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “l' mi ha cancellato le giornate CP_1
lavorative denunciate per l'azienda nel 2017 e nel 2018; ho Parte_2
fatto causa all' avverso la cancellazione che è ancora in corso;
non so se i CP_1
signori e siano stati chiamati come Parte_1 Persona_2
testimoni nella mia causa”.
Ancora il teste , titolare dell'azienda datrice di lavoro e Parte_2
destinataria dell'accertamento ispettivo, ha riferito che: “sono parente di che è mio figlio;
anche lui ha lavorato alle mie dipendenze Parte_1
nel 2015, nel 2016 e nel 2017; io sono titolare di una ditta individuale che porta il mio nome, che si occupava della raccolta degli agrumi e della raccolta delle olive;
gli agrumi venivano portati al deposito dagli autisti e dai miei dipendenti tra cui e (…) i quali si occupavano anche della raccolta”; I Parte_1
miei dipendenti tra cui il signori e Parte_1 Persona_2
lavoravano dalle 7:00 alle 12:00 e poi dopo una pausa di un'ora dalle 13:00 alle 16:00; lavoravano dal lunedì al sabato;
in quegli anni avevo circa una quindicina di dipendenti ma non ricordo il numero esatto;
ero io che dicevo cosa fare ai miei dipendenti;
avevo un magazzino e lì davo loro le direttive su dove andare;
il magazzino era a ON Marina;
i terreni erano a
ON a Stilo e a Santa Caterina dello Ionio provincia di Catanzaro;
avevo, in particolare a Santa Caterina dello ionio, dei contratti che si chiamano
“frutti pendenti” in virtù dei quali io acquistavo gli agrumi sugli alberi;
gli uliveti erano a Pazzano;
i signori e Parte_1 Persona_2 9
lavoravano su tutti i terreni e a seconda dei giorni li mandavo sull'uno o sull'altro terreno;
preciso inoltre che gli agrumi venivano portati in magazzino dove avevo e ho tutt'ora dei macchinari e lì i miei dipendenti, tra cui la signori
e (…) si occupavano di lavare gli agrumi di calibrarli, ossia Parte_1
con un calibratore venivano suddivisi in base alla grandezza;
i signori Pt_1
e si occupavano quindi sia della raccolta degli
[...] Persona_2
agrumi e della lavorazione degli stessi che della raccolta delle olive; i signori
e (…) percepivano una retribuzione di € 45 al giorno;
li Parte_1
pagavo io personalmente di solito in contanti ma a volte anche con bonifico;
quando dovevo consegnare la retribuzione convocavo i dipendenti nell'ufficio singolarmente;
i miei dipendenti avevano regolare busta paga”.
Nondimeno, il teste ha riferito che: “Mentre lavoravo non ho mai subito ispezioni dall invece gli ispettori sono venuti da me e mi hanno convocato CP_1
tramite il consulente dopo la chiusura dell'attività; la ditta era già chiusa da due anni;
gli ispettori mi hanno convocato e mi hanno chiesto della documentazione;
li ho portati nel magazzino, ma non sui terreni;
inoltre hanno convocato tutti gli operai e li hanno interrogati;
all'esito dell'accertamento ho ricevuto dall' un provvedimento scritto ma non ricordo cosa vi fosse CP_1
scritto; mi sembra che nel verbale vi fosse scritto che erano stati convocati gli operai;
ho avuto una causa penale dopo l'accertamento ispettivo ma non so perché so solo che l'abbiamo vinta;
io ero imputato e sono stato assolto;
io personalmente non ho agito avverso l'esito dell'accertamento ispettivo;
mi sembra che i miei operai abbiano agito nei confronti dell' perché veniva CP_1
richiesta loro la restituzione della disoccupazione agricola;
io non ho mai avuto e non ho cause pendenti nei confronti dell' . CP_1
Ancora il teste , premettendo che: “ è Testimone_2 Parte_1
mio fratello;
ho lavorato anche con lui sempre alle dipendenze di mio padre, che aveva un'azienda agricola;
ora non ce l'ha più perché penso sia chiusa ma non lo so in quanto io ora ho un ristorante-pizzeria Io ho lavorato alle 10
dipendenze di mio padre dal 2014 al 2018 da agosto a dicembre per 102 giornate lavorative;
un anno ho lavorato da ottobre a dicembre ma non ricordo in quale anno. Ho lavorato con nel 2015 nel 2016 e nel 2017; Parte_1
con la signora (…)i ho lavorato nel 2016 e nel 2017; ricordo che con mio fratello lavoravamo insieme in quanto anche lui lavorava da agosto a dicembre
e il primo anno ha lavorato da luglio a dicembre”, ha riferito, sempre senza una precisa collocazione temporale, che: “I terreni dell'azienda di mio padre si trovavano a ON a Stilo e a Santa Caterina dove mio padre aveva contratti di frutti pendenti ossia acquistava i frutti dagli alberi;
poi vi erano degli uliveti a ON e a Pazzano;
l'azienda si occupava della raccolta di agrumi e della raccolta delle olive;
io lavoravo come bracciante agricolo;
ci vedevamo alle 7:00 di mattina al magazzino di mio padre in contrada Cefalì comune di ON;
incontravo lì anche i signori (…) e Parte_1
nel magazzino mio padre ci dava disposizioni su dove ci dovessimo recare;
capitava che le donne rimanessero in magazzino per occuparsi della lavorazione delle arance ossia di passarle nei macchinari, di calibrarle nelle cassette a seconda delle dimensioni;
preciso invece che del carico e dello scarico delle arance ci occupavamo noi uomini;
portavamo le arance dai terreni al magazzino con un camioncino di proprietà di mio padre;
c'erano giorni in cui lavoravamo tutti in campagna e giorni in cui alcuni tra cui anche il sig. per i lavori pesanti e la signora (…) rimanevano in Parte_1
magazzino; percepivamo una retribuzione di € 45 al giorno;
ci pagava mio padre in contanti;
avevamo busta paga;
ci pagava mensilmente;
mio padre aveva un ufficio che era nel magazzino dove ci convocava per pagarci;
avevamo un orario di lavoro da rispettare;
ci vedevamo alle 7:00 al magazzino, lavoravamo fino alle 12:00 poi facevamo un'ora di pausa e lavoravamo fino alle 16:00; lavoravamo dal lunedì al venerdì; vedevo ogni giorno nei periodi in cui lavoravamo insieme sia la sig.ra (…) che capitava anche Parte_1
che lavorassimo insieme sugli stessi terreni”. 11
Infine, il teste ha dichiarato che: “l' mi ha cancellato le giornate CP_1
lavorative denunciate per l'azienda di mio padre ma non ricordo per quali anni;
ho fatto causa all' avverso la cancellazione che è ancora in corso;
penso CP_1
che i sig.ri (…) e siano stati chiamati come testimoni nella Parte_1
mia causa”.
Il teste ha riferito che: “ho lavorato per l'azienda Persona_2
nel 2016 nel 2017 e nel 2018; nel 2016 ho lavorato da ottobre Parte_2
a dicembre, nel 2017 da aprile a dicembre nel 2018 da gennaio a marzo ma non ricordo con esattezza;
Ho lavorato con il sig. nel 2016 e in Parte_1
quell'anno quando io ho iniziato lui lavorava già; abbiamo lavorato insieme anche nel 2017, ma nel 2017 lui ha iniziato dopo di me ma non ricordo esattamente quando;
non ricordo con esattezza fino a quando abbia lavorato in sig. nel 2016 e nel 2017; in uno dei due anni il ricorrente ha Parte_1
lavorato per 101 giornate ma non ricordo in quale dei due anni;
non ricordo quante giornate lavorative abbia svolto nell'altro anno”.
Ancora il teste ha riferito che: “Io e il sig. lavoravamo insieme ci Pt_1
recavamo sui terreni raccoglievamo le arance e a volte stavamo nel magazzino
a lavorare le arance, le calibravamo e gli uomini le sistemavano nelle cassette;
a Pazzano vi erano anche degli uliveti dell'azienda; io mi occupavo anche della raccolta delle olive se vi era bisogno e anche il sig. se ne Parte_1
occupava. Avevamo un orario di lavoro da rispettare dalle 7:00 alle 16:00 con una pausa pranzo;
lavoravamo dal lunedì al venerdì ; ci diceva cosa fare il sig.
; la mattina ci vedevamo al magazzino che era in via Cefalù a Parte_2
ON e il titolare ci diceva cosa fare;
nei periodi in cui lavoravamo insieme la mattina al magazzino vi era anche da lì Parte_1
andavamo sui terreni che raggiungevamo con un furgoncino che credo fosse del datore di lavoro. Percepivo una retribuzione di € 45 al giorno;
non so quanto percepisse di retribuzione il sig. mi pagava il sig. Parte_1 Pt_1 12
; mi chiamava in magazzino dove c'era un ufficio e ogni fine mese mi Pt_2
pagava; mi pagava in contanti;
avevo busta paga”.
Infine, il teste ha riferito che: “Ho subito la cancellazione delle giornate denunciate per l'azienda ; che io sappia ho fatto causa Parte_2
all' avverso la cancellazione;
preciso che ero imputata in un processo CP_1
penale per gli stessi fatti e sono stata assolta;
ho dato mandato scritto ad un avvocato per agire nei confronti dell' avverso la cancellazione;
so che la CP_1
causa è ancora in corso;
non so se il sig. sia stato chiamato Parte_1
come testimone nella mia causa”.
Pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, gestibile con il lavoro del solo titolare, mentre il ricorrente nulla ha allegato né provato in ordine al rapporto di lavoro oggetto di cancellazione.
Del resto, ad eccezione del teste tutti i testi escussi sono stretti Tes_3
congiunti del ricorrente e del datore di lavoro circostanza che suffraga in qualche modo quanto accertato in sede ispettiva, ove il fabbisogno dei terreni è risultato gestibile con il solo lavoro del titolare, magari supporto dei familiari, tra cui l'odierno ricorrente.
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, non può non tenersi conto della circostanza che uno dei testi sia il datore di lavoro, destinatario dell'accertamento ispettivo eseguito dall' e che gli altri testi, CP_1
alcuni dei quali legati da uno stretto vincolo di parentela con il datore di lavoro e con il ricorrente, sono stati tutti destinatari di provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli per le giornate denunciate per la stessa azienda , in virtù del medesimo verbale ispettivo, e che abbiano intrapreso delle azioni volte ad accertare il rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima azienda, in alcune delle quali la ricorrente è stata anche indicata come teste. 13
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno una un giudizio incardinato, nei confronti dell e hanno subito la cancellazione CP_1
delle giornata agricole indicate per la medesima azienda) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni 14
siano il datore di lavoro (destinatario dell'accertamento ispettivo che ha condotto alla cancellazione dei rapporti di lavoro oggetto di giudizio) e altri lavoratori destinatari della medesima cancellazione, che hanno in corso dei nei confronti dell' per le medesime ragioni, relativamente agli stessi anni e CP_1
con riferimento alla medesima azienda (taluni dei quali anche testimoni reciproci con la ricorrente), incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante, ravvisandosi un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione del giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e l'azienda . Parte_2
In merito appare ininfluente l'esito del giudizio penale nei confronti del ricorrente, che riguarda i fatti accertati dall' in sede ispettiva e che si è CP_1
concluso con l'assoluzione dai reati di cui agli articoli 110 e 640 n. 1 c.p.
Infatti, premettendo che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale nell'ambito del giudizio penale, nella sentenza allegata in atti si legge che l'assoluzione deriva dalla mancata prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, circostanza dalla quale non può ricavarsi l'accertamento del rapporto di lavoro, che è stato oggetto di contestazione e disconoscimento e che imponeva, in questa sede, un onere probatorio in capo al ricorrente che, alla luce di quanto argomentato, non è stato assolto.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse. 15
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. personalmente sottoscritta.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1590/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in e 4638,00, oltre accessori come per legge
Locri, 16/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci