TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 390/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 390/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROGNONE Parte_1 C.F._1
LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio in Robbio (PV), Via Ipporidie n. 3;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NARICI FRANCESCO MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Capoterra
(CA), Corso Gramsci n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MB (PV), in data 25/11/2000, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MB
(PV) alla Parte I, n. 10, dell'anno 2000; separati consensualmente con verbale in data 18.6.2018 e relativo decreto di omologa del
29.6.2018 pronunciato dal Tribunale di Pavia, R.G. 2845/2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile in
Gambolo' (PV) in data 25/11/2000 da e trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al numero 10, parte I – Serie A anno 2000.
2. Ordinare al Comune di Gambolo' (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
pag. 1 di 3
3. Spese e competenze per il presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
4. Omologare le seguenti Condizioni:
a) Il figlio maggiorenne e, di recente, economicamente indipendente continuerà Per_1
ad abitare con la madre in MB (PV) Corso Vittorio Emanuele secondo 27 fin tanto che la casa famigliare non sarà venduta o comunque in diversa abitazione, qualora la madre decidesse di lasciare prima della vendita la casa famigliare, per trasferirsi altrove.
b) La signora e il sig. preso atto dell'indipendenza economica del figlio Pt_1 CP_1
domandano la revoca del contributo di mantenimento per il figlio posto che lo Per_1
stesso è regolarmente assunto presso Decos Roma s.r.l. e svolge attività lavorativa come installatore di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione con contratto a tempo determinato;
c) Il sig. corrisponderà alla data di sottoscrizione del presente ricorso in favore CP_1
della sig.ra le somme arretrate e dovute a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1
relative ai mesi da gennaio 2024 a novembre 2024 per complessivi Euro 3.300,00. Per_1
d) Le parti danno atto reciprocamente di aver conferito incarico ad agenzia immobiliare per la vendita della casa famigliare ad agenzia immobiliare di Garlasco (PV) via Roma in esclusiva, con possibilità di rivolgersi anche ad altre agenzie immobiliari qualora la casa famigliare non venisse venduta entro il termine convenuto con il conferimento di incarico.
e) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti disponendo entrambi di redditi adeguati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
pag. 2 di 3 Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto di omologa del 29.6.2018, pronunciato dal Tribunale di Pavia, R.G. 2845/2018, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 18.6.2018.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in MB (PV), in data 25/11/2000, il cui atto è stato iscritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di MB (PV) alla Parte I, n. 10, dell'anno 2000;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 390/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 390/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ROGNONE Parte_1 C.F._1
LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio in Robbio (PV), Via Ipporidie n. 3;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NARICI FRANCESCO MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Capoterra
(CA), Corso Gramsci n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MB (PV), in data 25/11/2000, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MB
(PV) alla Parte I, n. 10, dell'anno 2000; separati consensualmente con verbale in data 18.6.2018 e relativo decreto di omologa del
29.6.2018 pronunciato dal Tribunale di Pavia, R.G. 2845/2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile in
Gambolo' (PV) in data 25/11/2000 da e trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al numero 10, parte I – Serie A anno 2000.
2. Ordinare al Comune di Gambolo' (PV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
pag. 1 di 3
3. Spese e competenze per il presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
4. Omologare le seguenti Condizioni:
a) Il figlio maggiorenne e, di recente, economicamente indipendente continuerà Per_1
ad abitare con la madre in MB (PV) Corso Vittorio Emanuele secondo 27 fin tanto che la casa famigliare non sarà venduta o comunque in diversa abitazione, qualora la madre decidesse di lasciare prima della vendita la casa famigliare, per trasferirsi altrove.
b) La signora e il sig. preso atto dell'indipendenza economica del figlio Pt_1 CP_1
domandano la revoca del contributo di mantenimento per il figlio posto che lo Per_1
stesso è regolarmente assunto presso Decos Roma s.r.l. e svolge attività lavorativa come installatore di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione con contratto a tempo determinato;
c) Il sig. corrisponderà alla data di sottoscrizione del presente ricorso in favore CP_1
della sig.ra le somme arretrate e dovute a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1
relative ai mesi da gennaio 2024 a novembre 2024 per complessivi Euro 3.300,00. Per_1
d) Le parti danno atto reciprocamente di aver conferito incarico ad agenzia immobiliare per la vendita della casa famigliare ad agenzia immobiliare di Garlasco (PV) via Roma in esclusiva, con possibilità di rivolgersi anche ad altre agenzie immobiliari qualora la casa famigliare non venisse venduta entro il termine convenuto con il conferimento di incarico.
e) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti disponendo entrambi di redditi adeguati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
05.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
pag. 2 di 3 Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto di omologa del 29.6.2018, pronunciato dal Tribunale di Pavia, R.G. 2845/2018, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 18.6.2018.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in MB (PV), in data 25/11/2000, il cui atto è stato iscritto nel Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di MB (PV) alla Parte I, n. 10, dell'anno 2000;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3