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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott. Massimo Gullino Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott. Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 379/2022 R.G., vertente
TRA
e , n.q. di legali rappresentanti p.t. della “PR FA Srl”, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Pangallo appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Petito. appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, Pt_1
e , nella qualità di legali rappresentanti pro-tempore della società
[...] Parte_2
"PR FA S.r.l.", hanno proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento e i relativi ruoli mediante i quali l' ha iscritto a ruolo, in favore Controparte_2 dell' un importo complessivo pari ad Euro 120.077,58, a titolo di contributi CP_1 2
previdenziali (Mod. DM10), somme aggiuntive ed interessi, relativi agli anni 1996, 2008, 2009
e 2010 ed in particolare avverso:
1) Cartella di pagamento n. 094/2009/0003673272/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 17.973,31 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 1996 e 2008, CP_1 notificata il 4.05.2009;
2) Cartella di pagamento n. 094/2009/0015028269/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 9.268,21 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2008, notificata CP_1 il 25.05.2009;
3) Cartella di pagamento n. 094/2009/0033702366/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 43.728,75 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2008 e 2009, CP_1 notificata il 15.10.2009;
4) Cartella di pagamento n. 094/2009/0036228431/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 6.509,31 in Controparte_2 favore dell' per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi anno 2008 e 2009, CP_1 notificata il 03.12.2009;
5) Cartella di pagamento n. 094/2009/0041134985/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 2.254,34 in Controparte_2 favore dell' per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi anno 2008 e 2009, CP_1 notificata il 19.01.2010;
6) Cartella di pagamento n. 094/2010/0013717558/000 e contestuale ruolo, con cui ha in carico l'importo complessivo di Euro 2.480,55 in Controparte_3 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2009, notificata CP_1 il 11.06.2010
7) Cartella di pagamento n. 094/2010/0015351833/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 6.125,25 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2008 e 2009, CP_1 notificata il 25.06.2010;
8) Cartella di pagamento n. 094/2010/0018972664/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 3.635,04 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2009, notificata CP_1 il 27.07.2010;
9) Cartella di pagamento n. 094/2010/0022394660/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 1.982,45 in Controparte_2 3
favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2009 e 2010, CP_1 notificata il 7.10.2010;
10) Cartella di pagamento n. 094/2010/0024460674/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 5.629,58 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2009 e 2010, CP_1 notificata il 7.10.2010;
11) Cartella di pagamento n. 094/2010/0034717160/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 10.051,49 in Controparte_2 favore dell' per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi anno 2010, notificata CP_1 il 27.12.2010;
12) Cartella di pagamento n. 094/2011/0006409660/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo 2 di Euro 10.439,30 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2010, notificata CP_1 il 21.02.2011;
Esponevano gli opponenti di aver appreso soltanto casualmente dell'esistenza della pretesa contributiva, allorquando, al fine di procedere ad una definizione di tutti i carichi contributivi e/o tributari pendenti con l , in data 17.05.2020, chiedevano Controparte_2 copia integrale di tutte le cartelle esattoriali, ma ricevevano in consegna solo copia di estratti ruolo, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, così come sopra identificati.
Nell' occasione apprendevano , altresì, che aveva azionato Controparte_2 una serie di procedure esecutive in danno della Società iscrivendo ipoteca in data 25.10.2013
e 09.09.2014 su immobili di proprietà della stessa nonché un fermo amministrativo, senza che gli stessi ne avessero avuto mai contezza.
Chiedevano, dunque, l'annullamento delle cartelle articolando i seguenti motivi: 1) legittimità dell'impugnazione avverso estratto ruolo;
2) prescrizione dei crediti pretesi;
3) comunque, inesigibilità per intervenuta prescrizione anche delle cartelle di pagamento presuntivamente notificate;
4) omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte - nullità dei titoli esecutivi - violazione art. 26 dpr 602/1973 e art. 1 della l 212 del 27 luglio 2000 - violazione art. 50 dpr
602/1973; 5) decadenza dell'azione esecutiva - nullità delle cartelle di pagamento opposte per violazione d.p.r. 29 settembre 1973. n. 602 art. 25; 6) nullità del procedimento di riscossione per omessa motivazione degli atti amministrativi consegnati al contribuente - omessa motivazione degli estratti di ruolo - violazione art. 24 cost.: art. 7 l 212/2000: l'art. 42 del dpr
29 settembre 1973 n. 600; nullità per indeterminatezza - carenza di motivazione;
7) nullità delle cartelle di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo da parte degli enti impositori
- violazione art. 12 comma 4 dpr 602/1973. 8) illegittimità e nullità delle cartelle di pagamento per carenza di motivazione in quanto omessa la modalità di calcolo degli interessi richiesti;
9) infondatezza della pretesa tributaria – illegittima applicazione di sanzioni e interessi in mora;
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10) nullità iscrizione ipoteca per mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell'agente di riscossione - Violazione dell'articolo 50 del DPR n. 602/1973 - Violazione diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. - Violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
I convenuti si costituivano, resistendo all' opposizione.
Con sentenza n. 1951/2021 pubblicata il 30/11/2021 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso, condannando gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio.
Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti, seppur in mancanza di attività di sgravio in autotutela, avendo gli stessi ricevuto iscrizioni ipotecarie;
ha, poi, dichiarato la carenza di legittimazione passiva della CP_4
Nel merito, il giudice ha rigettato la richiesta di annullamento delle partite debitorie in base al c.d. “stralcio” dei debiti fino a 5.000 euro (D.L. 41/2021) - formulata dalla Società in corso di causa – ritenendo che : non era stato provato il requisito reddituale ( inferiore a 30.000 euro), necessario per accedere al beneficio;
non era decisivo il debito residuo pari a zero, potendo derivare da sospensioni e non implicando l'annullamento automatico, in difetto anche di ogni riscontro da parte dell' CP_5 in merito alla cessazione della debenza.
Il Tribunale ha poi escluso il maturarsi della prescrizione (quinquennale) , rilevando che :
l' ha documentato la regolare notifica delle cartelle tra maggio 2009 Controparte_6
e febbraio 2011 ; il disconoscimento delle copie fotostatiche non individua le difformità dall'originale ed è generico sotto tale aspetto;
gli avvisi di ricevimento in ciascuna notifica recano la sottoscrizione dell'incaricato e il numero della cartella, non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento e per quanto pervenuto all'indirizzo del destinatario vige la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; rilevano ai fini dell'interruzione della prescrizione sia l'istanza di rateizzazione del 24.4.2013 prodotta da e relativa a tutte le cartelle impugnate eccetto le ultime due, costituente CP_5 riconoscimento del debito, che la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3.11.2014; quest'ultima era stata regolarmente notificata, stante la genericità delle contestazioni sollevate alla Società, per come già evidenziato con riferimento alla notifica delle cartelle;
.
è atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche l'intimazione di pagamento n.
09420189003106209000 notificata il 10.4.2018, atteso che la notifica via PEC pervenuta all'indirizzo del destinatario aveva comunque raggiunto lo scopo e così pure per l'intimazione di pagamento notificata il 15.10.2019. 5
I vizi ulteriori dedotti (mancanza di sottoscrizione e motivazione delle cartelle, difetti nei ruoli, mancata comunicazione preventiva dell'ipoteca) sono stati giudicati infondati, in quanto : le cartelle non sono state depositate e dunque non è possibile verificarne i vizi;
l' ha CP_5 provato la notifica della CPI del 3.11.2014; l'assenza di sottoscrizione dei ruoli non incide sulla debenza delle somme, né i ruoli stessi possono ritenersi viziati sulla base degli estratti di ruolo, che, non essendo atti normativamente tipizzati e, quindi, mancando un modello legale di riferimento, non possono avere vizi.
La sentenza è stata impugnata dalla , per i seguenti motivi. Parte_3
Contesta la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni, evidenziando che:
1) quanto all' avviso di ricevimento con numero di raccomandata n. 67009717322- 3 , non si evince a quale cartella faccia riferimento, né appare leggibile la data ai fini del calcolo del maturarsi della prescrizione;
2) nell' avviso di ricevimento concernente presuntivamente la cartella n.
09420090015028269000 la firma risulta essere illeggibile.
3) nell' avviso concernente la cartella n. 09420090033702366000 il destinatario viene identificato soltanto con una sigla che non risulta essere leggibile;
4) l' avviso di ricevimento della cartella n. 0942010003471760000 presenta nello spazio destinato alla firma solo una sigla, assolutamente non leggibile e non identificabile e neppure
è possibile individuare la data di spedizione;
5) per tutte le altre cartelle, oggetto dell'opposizione, non è stata prodotta la prova di alcuna notifica.
Si lamenta inoltre che il primo giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di produzione in giudizio dell'originale delle cartelle di pagamento e dei relativi avvisi di ricevimento ( CP_5 si sarebbe limitata a produrre “copie fotostatiche prive di alcuna attestazione di conformità
e, pertanto, prive di valenza giuridica”) .
Ribadita la sussistenza dell'interesse ad agire, la Società ha insistito per la declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva portata dai ruoli e dalle cartelle di pagamento impugnate, ritenendo che :
i crediti vantati dal concessionario risalenti agli anni 1996, 2008, 2009 e 2010 sono ampiamente prescritti, anche ai sensi della L. n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede, ai commi 9 e 10 dell'art. 3, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono più essere versati, con il decorso di 5 anni;
una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché
l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. 6
Anche con riferimento alla comunicazione preventiva n. 09476201400000167000 l'appellante ha ribadito l'irregolarità della notifica poichè l'avviso di ricevimento è privo di data di spedizione, timbro postale di ricevimento ed è illeggibile la firma apposta accanto alla dicitura familiare convivente;
inoltre, non è stata prodotta la successiva raccomandata informativa.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 09420189003106209000 l' appellante nega di averla ricevuta e ne ribadisce la nullità in quanto proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
Infine, con riferimento all' intimazione di pagamento n. 09420199002619857000 notificata in data 15.10.2019, l'appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione essendo trascorsi oltre cinque anni tra la data di presunta notifica delle cartelle di pagamento e la data di notifica della intimazione di pagamento.
Nel reiterare l'eccezione di disconoscimento rispetto a tutta la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, l'appellante ha insistito nell'eccezione di prescrizione non potendosi ritenere valide le notifiche prodotte.
La società appellante ha, infine, denunciato l'omessa pronuncia con riferimento alla eccepita prescrizione degli interessi ed ha negato che l'istanza di rateizzazione possa avere efficacia interruttiva della prescrizione.
Concludeva, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado.
Resistevano anche in appello sia l' (deducendo di avere completamente assolto con la CP_5 produzione documentale versata in atti l'onere probatorio riguardante la notifica delle cartelle impugnate e degli atti interruttivi della prescrizione) che l' (che ha ribadito la carenza CP_1 di legittimazione passiva in capo alla ed eccepito l'inammissibilità dell'opposizione CP_4 all' estratto di ruolo per l'inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e 24, comma 5, d.lgs.
46/99; ha ribadito poi la regolarità della notifica delle cartelle impugnate e dei successivi atti interruttivi della prescrizione).
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che in massima parte l'appello si esaurisce nella riproposizione delle originarie difese, nel riportare la motivazione del Tribunale, trattando voi tra l'altro superfluamente la questione della sussistenza dell'interesse ad agire già positivamente valutata dal tribunale.
Al di fuori di una generica negazione della sussistenza di prova delle notifiche senza confrontarsi con le argomentazioni sul punto del Tribunale, l'appellante si è soffermata in particolare sugli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle nn. 094/2009/0003673272/000,
094/2009/0015028269/000, 094/2009/0033702366/000, 094/2010/0034717160/000, perché prodotti in copia a fronte dell'eccezione, dalla stessa formulata, di non conformità agli originali 7
e, comunque, ne ha eccepito la nullità perchè le firme risultavano illeggibili, prive di timbro postale, data di spedizione.
Le medesime censure sono state sollevate avverso la comunicazione preventiva n.
09476201400000167000, poiché priva “di data di spedizione, timbro postale di ricevimento, con firma apposta illeggibile accanto alla dicitura familiare convivente. Anche tale documento che si disconosce per i motivi su esposti è privo di giuridica rilevanza probatoria e si eccepisce la nullità della stessa per mancanza di produzione della successiva raccomandata informativa”).
L' appello è infondato in ogni suo profilo.
E' inconsistente il rilievo sulla mancanza di prova della data di spedizione una volta che risulti quella di ricezione con firma del destinatario;
analogamente deve dirsi per il timbro postale non visibile unicamente nell'avviso relativo alla cartella 094/2009/0003673272/000 ricevuta in data 4.5.2009; il numero di cartella cui si riferisce l'avviso e' leggibile, i dati coincidono con quelli risultanti dall'estratto di ruolo relativo alla stessa cartella, ne' l'impresa appellante ha indicato a quale eventuale altro atto sia riferibile in alternativa l'anzidetta ricevuta A/R.
Sono infondate anche le altre censure.
Va osservato in primo luogo che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario
e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 -
01; ne consegue che non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa
(conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
In tal senso depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma
2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). 8
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n.
600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica
(Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
Ciò posto, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., che opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord.
n. 1631 del 2023).
Persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto 9
di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022).
Con riferimento poi alle censure avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio, id est: sede legale della società destinataria, va posto in rilievo che l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art. 7 comma 4 della legge n.890 citata, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame.
Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la
Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib.,
22/05/2024, n. 14279).
In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010,
n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126).
Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514).
Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 10
1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario.
Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale).
Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve ritenersi che la notificazione delle cartelle di pagamento, eseguita a mezzo del servizio postale, sia stata regolarmente eseguita, risultando gli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario medesimo.
Va altresì evidenziato che la Società appellante si limita a contestare genericamente solo quattro avvisi, mentre l' ha prodotto in giudizio Controparte_2 dodici avvisi di ricevimento, ciascuno riferibile alle cartelle impugnate.
Per le medesime ragioni, risulta ritualmente notificata anche la comunicazione preventiva n. 09476201400000167000, interruttiva dei termini di prescrizione, atteso che la stessa risulta consegnata, in data 3.11.2014, presso l'indirizzo del destinatario a persona che, qualificatasi familiare convivente, ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
In assenza di querela di falso idoneamente proposta e accolta, le risultanze degli avvisi di ricevimento fanno piena prova della regolarità delle notificazioni eseguite.
Peraltro, al medesimo fine va richiamato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui: “Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022, n.18420).
Per completezza va aggiunto che secondo la Suprema Corte il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., (..), sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo 11
poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.
Il disconoscimento, infatti, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 40750/2021, nonché Cass. n. 14279/2021); il principio si estende ai documenti depositati telematicamente, in conformità all'art. 22, commi 3
e 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, che attribuisce alle copie informatiche la stessa efficacia probatoria degli originali se non contestate espressamente”. (Cass. civ. sez. lav.,
07/10/2024, n. 26200).
Nel caso di specie, vi è stato solo un disconoscimento della conformità delle copie agli originali del tutto generico e quindi inefficace, senza che sia stato indicato, nemmeno sommariamente, quali sarebbero “gli aspetti differenziali” tra i due documenti, mentre
“in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. (Cass. civ. sez. trib., 06/09/2024, n. 24029).
Le doglianze proposte dalla Società appellante sono, pertanto, infondate.
Peraltro, il termine di prescrizione relativo alle cartelle oggetto di impugnazione risulta interrotto non soltanto a seguito della comunicazione preventiva, ma anche in ragione dei pagamenti effettuati nel tempo dalla Società appellante in relazione alle medesime cartelle e dell'istanza di rateizzazione presentata nel 2013 dalla Società appellante.
Ed infatti, l ha prodotto delle attestazioni di pagamento, dalle quali si evince che la CP_5
Società appellante ha effettuato dei pagamenti parziali, nel corso degli anni 2011 e 2012
(quindi immediatamente dopo la notifica delle cartelle che si asserisce non essere avvenuta), 12
relativamente alle cartelle nn. 094 2009 0003673272 000, 094 2009 0015028269 000 094 2009
0033702366 000, 094 2009 0036228431 000, 094 2009 0041134985 000, 094 2010
0013717558 000, 094 2010 0015351833 000, 094 2010 0018972664 000, 094 2010
0022394660 000 e 094 2010 0024460674 000.
Inoltre, sempre con riferimento alle medesime cartelle è stato prodotto il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo 77367 del 24.04.2013 presentata dall' che, contrariamente a quanto Controparte_7 dedotto nell'appello, costituisce atto interruttivo della prescrizione in quanto implica riconoscimento del debito;
nel caso di specie, poi, risulta che subito dopo la notifica delle cartelle la Società ha provveduto ad effettuare dei pagamenti parziali.
In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI-5 ordinanza 16/6/2022, N°19401: “questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. Civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”
Passando all'esame dell'intimazione di pagamento n. 09420189003106209000 notificata il
10.04.2018, la Società appellante deduce l'inesistenza e/o nullità della relativa notifica, atteso che la stessa risulta inviata via PEC da un indirizzo non risultante nei pubblici registri (nella specie: ) e, per di più, indirizzata Email_1 erroneamente alla casella di posta certificata mai recapitata, come Email_3 dimostrato dal messaggio di errore “Indirizzo non valido”.
Sul punto, le Sezioni Unite, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente 13
regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi infondata la doglianza (nel caso di specie, peraltro,
l'indirizzo PEC mittente chiaramente riconduceva all' , Controparte_8 contenendo il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it”).
Resta in ogni caso insuperato il rilievo del primo giudice che l'anzidetta notifica ha comunque raggiunto lo scopo.
A tal riguardo, giova riportare la normativa vigente all'epoca della emissione e della notifica della intimazione di pagamento sulla notifica a mezzo pec effettuata dall'agente della riscossione e cioè l'art. 26, comma 2, DPR n. 602/1973 nel testo risultante dopo le modifiche apportate dal DL 148/2017 ai sensi del quale: “ 2. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60, DPR 600/1973 ultimo comma, aggiunto dall'articolo 7-quater, comma 6, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193,convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, prevede che: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura 14
oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica
l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa [...]”.
Ciò posto, l ha prodotto copia dell'intimazione di pagamento, l'avviso di mancata CP_5 consegna della notifica effettuata a mezzo pec alla Società appellante all'indirizzo
“ (ovvero il medesimo indirizzo pec indicato nella visura allegata Email_3 dalla stessa Società appellante) recante il messaggio “indirizzo non valido il messaggio è stato rifiutato dal sistema” e la lettera raccomandata n. 61455835149-1 contenente la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 D.P.R. n. 602/73.
Dunque, l così come prescritto dall'art. 60 citato, ha effettuato la notifica a mezzo pec CP_5 in data 10 aprile 2018 e poiché l'indirizzo è risultato non valido, il successivo 12 aprile ha provveduto a comunicare il deposito telematico dell'intimazione nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, dando notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata semplice.
Con riferimento a tale ultimo adempimento la Corte di Cassazione ha precisato che non vige alcun obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD). La differenza di disciplina trova razionale giustificazione, da un lato nel fatto che della mancata manutenzione della propria casella PEC, resa inabile alla ricezione di comunicazioni, è ravvisabile una negligenza del suo possessore ma soprattutto dalla circostanza che il contribuente ha facoltà di consultare la propria area riservata di InfoCamere, accedendovi comodamente in via telematica
(Cassazione civile sez. trib., 22/01/2025, (ud. 15/01/2025, dep. 22/01/2025), n.1621). 15
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta del tutto infondata, atteso che la documentazione versata in atti comprova l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale. In particolare, risulta che le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate, circostanza avvalorata anche dall'effettuazione di pagamenti parziali da parte della Società nel corso degli anni 2011 e 2012, nonché dalla presentazione, in data 24 aprile 2013, di istanza di definizione agevolata, successivamente accolta in data 29 luglio
2013.
Parimenti, risulta provata la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 3 novembre 2014 e dell'intimazione di pagamento in data 10 aprile 2018, atti entrambi idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo (DM n. 147/2022, V scaglione - valore del procedimento : € 120.077,58, valori medi dimezzati considerata la serialità delle questioni trattate), oltre accessori e con distrazione in favore del procuratore dell Controparte_2
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da PR FA RL contro e CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1951/2021 del Giudice del lavoro di Controparte_2
Reggio Calabria pubblicata in data 30.11.2021, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'PR FA RL a rifondere a e a CP_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.158,5,
[...] ciascuna, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'Agenzia dichiaratosi antistatario, avv. Giuliana Petito;
-dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 c.1 quater DPR 115/2022, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
( dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott. Massimo Gullino Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott. Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 379/2022 R.G., vertente
TRA
e , n.q. di legali rappresentanti p.t. della “PR FA Srl”, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Pangallo appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Petito. appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, Pt_1
e , nella qualità di legali rappresentanti pro-tempore della società
[...] Parte_2
"PR FA S.r.l.", hanno proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento e i relativi ruoli mediante i quali l' ha iscritto a ruolo, in favore Controparte_2 dell' un importo complessivo pari ad Euro 120.077,58, a titolo di contributi CP_1 2
previdenziali (Mod. DM10), somme aggiuntive ed interessi, relativi agli anni 1996, 2008, 2009
e 2010 ed in particolare avverso:
1) Cartella di pagamento n. 094/2009/0003673272/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 17.973,31 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 1996 e 2008, CP_1 notificata il 4.05.2009;
2) Cartella di pagamento n. 094/2009/0015028269/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 9.268,21 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2008, notificata CP_1 il 25.05.2009;
3) Cartella di pagamento n. 094/2009/0033702366/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 43.728,75 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2008 e 2009, CP_1 notificata il 15.10.2009;
4) Cartella di pagamento n. 094/2009/0036228431/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 6.509,31 in Controparte_2 favore dell' per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi anno 2008 e 2009, CP_1 notificata il 03.12.2009;
5) Cartella di pagamento n. 094/2009/0041134985/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 2.254,34 in Controparte_2 favore dell' per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi anno 2008 e 2009, CP_1 notificata il 19.01.2010;
6) Cartella di pagamento n. 094/2010/0013717558/000 e contestuale ruolo, con cui ha in carico l'importo complessivo di Euro 2.480,55 in Controparte_3 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2009, notificata CP_1 il 11.06.2010
7) Cartella di pagamento n. 094/2010/0015351833/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 6.125,25 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2008 e 2009, CP_1 notificata il 25.06.2010;
8) Cartella di pagamento n. 094/2010/0018972664/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 3.635,04 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2009, notificata CP_1 il 27.07.2010;
9) Cartella di pagamento n. 094/2010/0022394660/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 1.982,45 in Controparte_2 3
favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2009 e 2010, CP_1 notificata il 7.10.2010;
10) Cartella di pagamento n. 094/2010/0024460674/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 5.629,58 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2009 e 2010, CP_1 notificata il 7.10.2010;
11) Cartella di pagamento n. 094/2010/0034717160/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo di Euro 10.051,49 in Controparte_2 favore dell' per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi anno 2010, notificata CP_1 il 27.12.2010;
12) Cartella di pagamento n. 094/2011/0006409660/000 e contestuale ruolo, con cui l' ha in carico l'importo complessivo 2 di Euro 10.439,30 in Controparte_2 favore dell per modello DM 10 e somme aggiuntive ed interessi - anno 2010, notificata CP_1 il 21.02.2011;
Esponevano gli opponenti di aver appreso soltanto casualmente dell'esistenza della pretesa contributiva, allorquando, al fine di procedere ad una definizione di tutti i carichi contributivi e/o tributari pendenti con l , in data 17.05.2020, chiedevano Controparte_2 copia integrale di tutte le cartelle esattoriali, ma ricevevano in consegna solo copia di estratti ruolo, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, così come sopra identificati.
Nell' occasione apprendevano , altresì, che aveva azionato Controparte_2 una serie di procedure esecutive in danno della Società iscrivendo ipoteca in data 25.10.2013
e 09.09.2014 su immobili di proprietà della stessa nonché un fermo amministrativo, senza che gli stessi ne avessero avuto mai contezza.
Chiedevano, dunque, l'annullamento delle cartelle articolando i seguenti motivi: 1) legittimità dell'impugnazione avverso estratto ruolo;
2) prescrizione dei crediti pretesi;
3) comunque, inesigibilità per intervenuta prescrizione anche delle cartelle di pagamento presuntivamente notificate;
4) omessa notifica delle cartelle di pagamento opposte - nullità dei titoli esecutivi - violazione art. 26 dpr 602/1973 e art. 1 della l 212 del 27 luglio 2000 - violazione art. 50 dpr
602/1973; 5) decadenza dell'azione esecutiva - nullità delle cartelle di pagamento opposte per violazione d.p.r. 29 settembre 1973. n. 602 art. 25; 6) nullità del procedimento di riscossione per omessa motivazione degli atti amministrativi consegnati al contribuente - omessa motivazione degli estratti di ruolo - violazione art. 24 cost.: art. 7 l 212/2000: l'art. 42 del dpr
29 settembre 1973 n. 600; nullità per indeterminatezza - carenza di motivazione;
7) nullità delle cartelle di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo da parte degli enti impositori
- violazione art. 12 comma 4 dpr 602/1973. 8) illegittimità e nullità delle cartelle di pagamento per carenza di motivazione in quanto omessa la modalità di calcolo degli interessi richiesti;
9) infondatezza della pretesa tributaria – illegittima applicazione di sanzioni e interessi in mora;
4
10) nullità iscrizione ipoteca per mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell'agente di riscossione - Violazione dell'articolo 50 del DPR n. 602/1973 - Violazione diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. - Violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
I convenuti si costituivano, resistendo all' opposizione.
Con sentenza n. 1951/2021 pubblicata il 30/11/2021 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso, condannando gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio.
Preliminarmente, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti, seppur in mancanza di attività di sgravio in autotutela, avendo gli stessi ricevuto iscrizioni ipotecarie;
ha, poi, dichiarato la carenza di legittimazione passiva della CP_4
Nel merito, il giudice ha rigettato la richiesta di annullamento delle partite debitorie in base al c.d. “stralcio” dei debiti fino a 5.000 euro (D.L. 41/2021) - formulata dalla Società in corso di causa – ritenendo che : non era stato provato il requisito reddituale ( inferiore a 30.000 euro), necessario per accedere al beneficio;
non era decisivo il debito residuo pari a zero, potendo derivare da sospensioni e non implicando l'annullamento automatico, in difetto anche di ogni riscontro da parte dell' CP_5 in merito alla cessazione della debenza.
Il Tribunale ha poi escluso il maturarsi della prescrizione (quinquennale) , rilevando che :
l' ha documentato la regolare notifica delle cartelle tra maggio 2009 Controparte_6
e febbraio 2011 ; il disconoscimento delle copie fotostatiche non individua le difformità dall'originale ed è generico sotto tale aspetto;
gli avvisi di ricevimento in ciascuna notifica recano la sottoscrizione dell'incaricato e il numero della cartella, non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento e per quanto pervenuto all'indirizzo del destinatario vige la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; rilevano ai fini dell'interruzione della prescrizione sia l'istanza di rateizzazione del 24.4.2013 prodotta da e relativa a tutte le cartelle impugnate eccetto le ultime due, costituente CP_5 riconoscimento del debito, che la successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3.11.2014; quest'ultima era stata regolarmente notificata, stante la genericità delle contestazioni sollevate alla Società, per come già evidenziato con riferimento alla notifica delle cartelle;
.
è atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche l'intimazione di pagamento n.
09420189003106209000 notificata il 10.4.2018, atteso che la notifica via PEC pervenuta all'indirizzo del destinatario aveva comunque raggiunto lo scopo e così pure per l'intimazione di pagamento notificata il 15.10.2019. 5
I vizi ulteriori dedotti (mancanza di sottoscrizione e motivazione delle cartelle, difetti nei ruoli, mancata comunicazione preventiva dell'ipoteca) sono stati giudicati infondati, in quanto : le cartelle non sono state depositate e dunque non è possibile verificarne i vizi;
l' ha CP_5 provato la notifica della CPI del 3.11.2014; l'assenza di sottoscrizione dei ruoli non incide sulla debenza delle somme, né i ruoli stessi possono ritenersi viziati sulla base degli estratti di ruolo, che, non essendo atti normativamente tipizzati e, quindi, mancando un modello legale di riferimento, non possono avere vizi.
La sentenza è stata impugnata dalla , per i seguenti motivi. Parte_3
Contesta la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni, evidenziando che:
1) quanto all' avviso di ricevimento con numero di raccomandata n. 67009717322- 3 , non si evince a quale cartella faccia riferimento, né appare leggibile la data ai fini del calcolo del maturarsi della prescrizione;
2) nell' avviso di ricevimento concernente presuntivamente la cartella n.
09420090015028269000 la firma risulta essere illeggibile.
3) nell' avviso concernente la cartella n. 09420090033702366000 il destinatario viene identificato soltanto con una sigla che non risulta essere leggibile;
4) l' avviso di ricevimento della cartella n. 0942010003471760000 presenta nello spazio destinato alla firma solo una sigla, assolutamente non leggibile e non identificabile e neppure
è possibile individuare la data di spedizione;
5) per tutte le altre cartelle, oggetto dell'opposizione, non è stata prodotta la prova di alcuna notifica.
Si lamenta inoltre che il primo giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di produzione in giudizio dell'originale delle cartelle di pagamento e dei relativi avvisi di ricevimento ( CP_5 si sarebbe limitata a produrre “copie fotostatiche prive di alcuna attestazione di conformità
e, pertanto, prive di valenza giuridica”) .
Ribadita la sussistenza dell'interesse ad agire, la Società ha insistito per la declaratoria di prescrizione della pretesa contributiva portata dai ruoli e dalle cartelle di pagamento impugnate, ritenendo che :
i crediti vantati dal concessionario risalenti agli anni 1996, 2008, 2009 e 2010 sono ampiamente prescritti, anche ai sensi della L. n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede, ai commi 9 e 10 dell'art. 3, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono più essere versati, con il decorso di 5 anni;
una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché
l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. 6
Anche con riferimento alla comunicazione preventiva n. 09476201400000167000 l'appellante ha ribadito l'irregolarità della notifica poichè l'avviso di ricevimento è privo di data di spedizione, timbro postale di ricevimento ed è illeggibile la firma apposta accanto alla dicitura familiare convivente;
inoltre, non è stata prodotta la successiva raccomandata informativa.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 09420189003106209000 l' appellante nega di averla ricevuta e ne ribadisce la nullità in quanto proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
Infine, con riferimento all' intimazione di pagamento n. 09420199002619857000 notificata in data 15.10.2019, l'appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione essendo trascorsi oltre cinque anni tra la data di presunta notifica delle cartelle di pagamento e la data di notifica della intimazione di pagamento.
Nel reiterare l'eccezione di disconoscimento rispetto a tutta la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, l'appellante ha insistito nell'eccezione di prescrizione non potendosi ritenere valide le notifiche prodotte.
La società appellante ha, infine, denunciato l'omessa pronuncia con riferimento alla eccepita prescrizione degli interessi ed ha negato che l'istanza di rateizzazione possa avere efficacia interruttiva della prescrizione.
Concludeva, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado.
Resistevano anche in appello sia l' (deducendo di avere completamente assolto con la CP_5 produzione documentale versata in atti l'onere probatorio riguardante la notifica delle cartelle impugnate e degli atti interruttivi della prescrizione) che l' (che ha ribadito la carenza CP_1 di legittimazione passiva in capo alla ed eccepito l'inammissibilità dell'opposizione CP_4 all' estratto di ruolo per l'inosservanza dei termini ex art. 617 cpc e 24, comma 5, d.lgs.
46/99; ha ribadito poi la regolarità della notifica delle cartelle impugnate e dei successivi atti interruttivi della prescrizione).
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che in massima parte l'appello si esaurisce nella riproposizione delle originarie difese, nel riportare la motivazione del Tribunale, trattando voi tra l'altro superfluamente la questione della sussistenza dell'interesse ad agire già positivamente valutata dal tribunale.
Al di fuori di una generica negazione della sussistenza di prova delle notifiche senza confrontarsi con le argomentazioni sul punto del Tribunale, l'appellante si è soffermata in particolare sugli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle nn. 094/2009/0003673272/000,
094/2009/0015028269/000, 094/2009/0033702366/000, 094/2010/0034717160/000, perché prodotti in copia a fronte dell'eccezione, dalla stessa formulata, di non conformità agli originali 7
e, comunque, ne ha eccepito la nullità perchè le firme risultavano illeggibili, prive di timbro postale, data di spedizione.
Le medesime censure sono state sollevate avverso la comunicazione preventiva n.
09476201400000167000, poiché priva “di data di spedizione, timbro postale di ricevimento, con firma apposta illeggibile accanto alla dicitura familiare convivente. Anche tale documento che si disconosce per i motivi su esposti è privo di giuridica rilevanza probatoria e si eccepisce la nullità della stessa per mancanza di produzione della successiva raccomandata informativa”).
L' appello è infondato in ogni suo profilo.
E' inconsistente il rilievo sulla mancanza di prova della data di spedizione una volta che risulti quella di ricezione con firma del destinatario;
analogamente deve dirsi per il timbro postale non visibile unicamente nell'avviso relativo alla cartella 094/2009/0003673272/000 ricevuta in data 4.5.2009; il numero di cartella cui si riferisce l'avviso e' leggibile, i dati coincidono con quelli risultanti dall'estratto di ruolo relativo alla stessa cartella, ne' l'impresa appellante ha indicato a quale eventuale altro atto sia riferibile in alternativa l'anzidetta ricevuta A/R.
Sono infondate anche le altre censure.
Va osservato in primo luogo che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario
e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 -
01; ne consegue che non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa
(conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
In tal senso depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma
2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). 8
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art.
26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n.
600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica
(Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
Ciò posto, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., che opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord.
n. 1631 del 2023).
Persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto 9
di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022).
Con riferimento poi alle censure avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio, id est: sede legale della società destinataria, va posto in rilievo che l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art. 7 comma 4 della legge n.890 citata, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame.
Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la
Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib.,
22/05/2024, n. 14279).
In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010,
n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126).
Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514).
Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 10
1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario.
Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale).
Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve ritenersi che la notificazione delle cartelle di pagamento, eseguita a mezzo del servizio postale, sia stata regolarmente eseguita, risultando gli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario medesimo.
Va altresì evidenziato che la Società appellante si limita a contestare genericamente solo quattro avvisi, mentre l' ha prodotto in giudizio Controparte_2 dodici avvisi di ricevimento, ciascuno riferibile alle cartelle impugnate.
Per le medesime ragioni, risulta ritualmente notificata anche la comunicazione preventiva n. 09476201400000167000, interruttiva dei termini di prescrizione, atteso che la stessa risulta consegnata, in data 3.11.2014, presso l'indirizzo del destinatario a persona che, qualificatasi familiare convivente, ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
In assenza di querela di falso idoneamente proposta e accolta, le risultanze degli avvisi di ricevimento fanno piena prova della regolarità delle notificazioni eseguite.
Peraltro, al medesimo fine va richiamato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui: “Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022, n.18420).
Per completezza va aggiunto che secondo la Suprema Corte il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., (..), sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo 11
poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.
Il disconoscimento, infatti, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 40750/2021, nonché Cass. n. 14279/2021); il principio si estende ai documenti depositati telematicamente, in conformità all'art. 22, commi 3
e 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, che attribuisce alle copie informatiche la stessa efficacia probatoria degli originali se non contestate espressamente”. (Cass. civ. sez. lav.,
07/10/2024, n. 26200).
Nel caso di specie, vi è stato solo un disconoscimento della conformità delle copie agli originali del tutto generico e quindi inefficace, senza che sia stato indicato, nemmeno sommariamente, quali sarebbero “gli aspetti differenziali” tra i due documenti, mentre
“in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. (Cass. civ. sez. trib., 06/09/2024, n. 24029).
Le doglianze proposte dalla Società appellante sono, pertanto, infondate.
Peraltro, il termine di prescrizione relativo alle cartelle oggetto di impugnazione risulta interrotto non soltanto a seguito della comunicazione preventiva, ma anche in ragione dei pagamenti effettuati nel tempo dalla Società appellante in relazione alle medesime cartelle e dell'istanza di rateizzazione presentata nel 2013 dalla Società appellante.
Ed infatti, l ha prodotto delle attestazioni di pagamento, dalle quali si evince che la CP_5
Società appellante ha effettuato dei pagamenti parziali, nel corso degli anni 2011 e 2012
(quindi immediatamente dopo la notifica delle cartelle che si asserisce non essere avvenuta), 12
relativamente alle cartelle nn. 094 2009 0003673272 000, 094 2009 0015028269 000 094 2009
0033702366 000, 094 2009 0036228431 000, 094 2009 0041134985 000, 094 2010
0013717558 000, 094 2010 0015351833 000, 094 2010 0018972664 000, 094 2010
0022394660 000 e 094 2010 0024460674 000.
Inoltre, sempre con riferimento alle medesime cartelle è stato prodotto il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione con identificativo 77367 del 24.04.2013 presentata dall' che, contrariamente a quanto Controparte_7 dedotto nell'appello, costituisce atto interruttivo della prescrizione in quanto implica riconoscimento del debito;
nel caso di specie, poi, risulta che subito dopo la notifica delle cartelle la Società ha provveduto ad effettuare dei pagamenti parziali.
In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI-5 ordinanza 16/6/2022, N°19401: “questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. Civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”
Passando all'esame dell'intimazione di pagamento n. 09420189003106209000 notificata il
10.04.2018, la Società appellante deduce l'inesistenza e/o nullità della relativa notifica, atteso che la stessa risulta inviata via PEC da un indirizzo non risultante nei pubblici registri (nella specie: ) e, per di più, indirizzata Email_1 erroneamente alla casella di posta certificata mai recapitata, come Email_3 dimostrato dal messaggio di errore “Indirizzo non valido”.
Sul punto, le Sezioni Unite, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente 13
regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi infondata la doglianza (nel caso di specie, peraltro,
l'indirizzo PEC mittente chiaramente riconduceva all' , Controparte_8 contenendo il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it”).
Resta in ogni caso insuperato il rilievo del primo giudice che l'anzidetta notifica ha comunque raggiunto lo scopo.
A tal riguardo, giova riportare la normativa vigente all'epoca della emissione e della notifica della intimazione di pagamento sulla notifica a mezzo pec effettuata dall'agente della riscossione e cioè l'art. 26, comma 2, DPR n. 602/1973 nel testo risultante dopo le modifiche apportate dal DL 148/2017 ai sensi del quale: “ 2. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60, DPR 600/1973 ultimo comma, aggiunto dall'articolo 7-quater, comma 6, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193,convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, prevede che: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura 14
oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica
l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa [...]”.
Ciò posto, l ha prodotto copia dell'intimazione di pagamento, l'avviso di mancata CP_5 consegna della notifica effettuata a mezzo pec alla Società appellante all'indirizzo
“ (ovvero il medesimo indirizzo pec indicato nella visura allegata Email_3 dalla stessa Società appellante) recante il messaggio “indirizzo non valido il messaggio è stato rifiutato dal sistema” e la lettera raccomandata n. 61455835149-1 contenente la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 D.P.R. n. 602/73.
Dunque, l così come prescritto dall'art. 60 citato, ha effettuato la notifica a mezzo pec CP_5 in data 10 aprile 2018 e poiché l'indirizzo è risultato non valido, il successivo 12 aprile ha provveduto a comunicare il deposito telematico dell'intimazione nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, dando notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata semplice.
Con riferimento a tale ultimo adempimento la Corte di Cassazione ha precisato che non vige alcun obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD). La differenza di disciplina trova razionale giustificazione, da un lato nel fatto che della mancata manutenzione della propria casella PEC, resa inabile alla ricezione di comunicazioni, è ravvisabile una negligenza del suo possessore ma soprattutto dalla circostanza che il contribuente ha facoltà di consultare la propria area riservata di InfoCamere, accedendovi comodamente in via telematica
(Cassazione civile sez. trib., 22/01/2025, (ud. 15/01/2025, dep. 22/01/2025), n.1621). 15
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta del tutto infondata, atteso che la documentazione versata in atti comprova l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale. In particolare, risulta che le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate, circostanza avvalorata anche dall'effettuazione di pagamenti parziali da parte della Società nel corso degli anni 2011 e 2012, nonché dalla presentazione, in data 24 aprile 2013, di istanza di definizione agevolata, successivamente accolta in data 29 luglio
2013.
Parimenti, risulta provata la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 3 novembre 2014 e dell'intimazione di pagamento in data 10 aprile 2018, atti entrambi idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.
L'appello è, dunque, infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo (DM n. 147/2022, V scaglione - valore del procedimento : € 120.077,58, valori medi dimezzati considerata la serialità delle questioni trattate), oltre accessori e con distrazione in favore del procuratore dell Controparte_2
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da PR FA RL contro e CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1951/2021 del Giudice del lavoro di Controparte_2
Reggio Calabria pubblicata in data 30.11.2021, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'PR FA RL a rifondere a e a CP_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.158,5,
[...] ciascuna, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'Agenzia dichiaratosi antistatario, avv. Giuliana Petito;
-dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 c.1 quater DPR 115/2022, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
( dott. Massimo Gullino)